SINTESI DIRITTO
ELETTORALE E SUNTO
Sintesi di tutti gli argomenti trattati nel corso di
PARLAMENTARE Diritto elettorale e parlamentare del professore
Giovanni Tarli Barbieri. Nella seguente sintesi sono
trattati gli argomenti di tutti e tre i moduli, un
sommario ed anche i riferimenti di specifici
PROF. TARLI BARBIERI argomenti.
LEZIONI 1
Sommario ..................................................................................................................................................... 4
I MODULO ...................................................................................................... 4
INIZIAMO, CARATTERI GENERALI ................................................................................. 6
REFERENDUM APPROVATIVO, DIVERSI ESITI
........................................................................................................................... 9
SENTENZA 10 DEL 20020
STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E LA’ART 48 ................................................... 15
.................................................................................................... 15
MAGGIORE ETÀ E CITTADINANZA ............................................................................ 17
LE CARATTERISTICHE DEL VOTO, I REQUISITI
........................................................................................................... 19
IL VOTO È UN DOVERE CIVICO
L’ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE ........................................................................................... 21
I REQUISITI PER IL GODIMENTO DELL’ELETTORATO PASSIVO ............................................. 22
....................................................... 27
LA SENTENZA 422/1995, ED ALTRE LEGGI AL RIGUARDO
L’ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE ........................................................................................... 32
L’ARTICOLO .................................................................... 34
49 DELLA COSTITUZIONE, CONTINUA
.................................................................................................................... 40
I GRUPPI PARLAMENTARI
L’ARTICOLO 67 DELLA COSTITUZIONE ........................................................................................... 43
..................................................................................................................... 45
COMPOSIZIONE CAMERE ............................................................................................................... 49
RIDUZIONE PARLAMENTARI ............................................................................................... 53
LE FONTI IN MATERIA ELETTORALE 57
LEGISLAZIONE ELETTORALE (ACCENNATO NELLA PRIMA LEZIONE).................................
................................................................................. 58
LE FASI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE ..................................... 65
DISCIPLINA ORGANICA RELATIVA ALLE CAMPAGNE ELETTORALI
.............................................. 66
LA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE POLITICA (L. 28/2000)
....................................................................................................................... 70
FASE DELLO SCRUTINIO .................................... 70
IL D.P.R. 361/1957, ALTRI ARTICOLI DA SAPERE NECESSARIAMENTE
......................................................................................................... 72
IL CONTENZIOSO ELETTORALE
.................................................................................................................. 73
CORTE COST., SENT. 29/2003
DA PARTE SUA LA CORTE COSTITUZIONALE HA DISATTESO LE CENSURE DI
COSTITUZIONALITÀ RIFERITE ALL’ART. 87, D.P.R. 361/1957 (SENT. 259/2009) ....................... 74
................................................................................................... 76
PROCESSO STORICO ELETTORALE
.................................................................................................................................. 79
LA LEGGE TRUFFA ................................................................................................... 81
CONTINUA IL PERCORSO STORICO
............................................................................................................................. 82
LEGGI MATTARELLA .......................................................................................................................... 84
LA LEGGE CALDEROLI .................................................................................................................... 87
CORTE COST., SENT. 1/2014
L’ITALICUM ............................................................................................................................................... 90
......................................................... 97
LA LEGGE ELETTORALE VIGENTE: IL ROSATELLUM-BIS
2
............................................................................................................................................... 108
II MODULO ............................................ 108
INQUADRAMENTO GENERALE DEL DIRITTO PARLAMENTARE
L’EVOLUZIONE STORICA DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI ........................................... 111
........................... 119
IL PARLAMENTO NEL SISTEMA COSTITUZIONALE, ASPETTI GENERALI ........... 121
IL PARLAMENTO NEL SISTEMA COSTITUZIONALE, IL PRINCIPIO BICAMERALE
.................................................................................................................. 141
LE ALTRE FONTI SCRITTE
LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE: LE FONTI NON SCRITTE (LE CONSUETUDINI
................................................................................................................................. 143
COSTITUZIONALI) 148
LO STATUS DEI PARLAMENTARI, IN GENERALE.........................................................................
LO STATUS DEI PARLAMENTARI: L’ART. 68 COST. ..................................................................... 150
L’IMMUNITÀ DI SEDE L’INDENNITA’ PARLAMENTARE ............................................................ 160
L’AUTONOMIA DELLE CAMERE: L’APPARATO AMMINISTRATIVO ...................................... 167
L’AUTODICHIA ....................................................................................................................................... 169
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE: I PRESIDENTI DI ASSEMBLEA ............. 173
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE: L’UFFICIO DI PRESIDENZA .................. 178
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE: LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO . 180
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE: LE GIUNTE ................................................. 183
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE: LE COMMISSIONI PERMANENTI ........ 186
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE: LE COMMISSIONI SPECIALI ................ 191
......................................................................... 193
PARLAMENTO ED EMERGENZA CORONAVIRUS
.............................................................................................................................................. 195
III MODULO ........................................................................ 195
1. LA PUBBLICITÀ DEI LAVORI PARLAMENTARI
................................................................................................... 196
2. LE REGOLE SULLA VOTAZIONE
3. LA POLIFUNZIONALITÀ DEI PROCEDIMENTI PARLAMENTARI E LE FUNZIONI DELLE
.................................................................................................................................................... 199
CAMERE ......................................................... 201
4. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI ........ 203
IL CONTROLLO PARLAMENTARE ED I PROCEDIMENTI CONOSCITIVO-ISPETTIVI 204
LE 5 DOMANDE PER COMPRENDERE LA FUNZIONE DI CONTROLLO PARLAMENTARE
L’INDIRIZZO POLITICO: FUNZIONE E PROCEDIMENTI ............................................................ 207
............................................................................................................. 209
I PROCEDIMENTI FIDUCIARI
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: LA FASE DELL’INIZIATIVA E DELL’ESAME IN
........................................................................................................................................ 212
COMMISSIONE
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: L’ESAME IN AULA ............................................................. 216
IL ........................................................................................................... 222
LE PROCEDURE FINANZIARIE
.................................................................................................................. 225
LE PROCEDURE EUROPEE ................................................................................................................ 228
VERSO UNA CONCLUSIONE 3
I MODULO
INIZIAMO, CARATTERI GENERALI
Distinzione tra sistema elettorale in senso stretto e non.
In senso stretto: il diritto elettorale è il meccanismo di trasformazioni dei voti in seggi, la disciplina
di livello (di norma vengono attribuiti in più livelli). Ma anche le espressioni di voto, cioè cosa può
esprimere l’elettore.
Vi è però una normativa in cui rientra tutto ciò che non è contenuto nella dimensione del sistema
elettorale in senso stretto. Noi osserviamo che alcuni costituzioni, si spingono anche a definire il
vero e proprio sistema da utilizzare per le elezioni, esempio il sistema spagnolo, mentre altre
lasciano spazio al legislatore nella scelta. Non sono però così nettamente opposte queste posizioni,
ma sono più o meno vicine. In quanto anche i paesi con molto spazio di scelta, vengono spesso
limitati, basti guardale le sentenze che condannano ad esempio il porcellum, legge carderoli ed
italicum.
Disposizioni di legge:
1
Art 48 : diritto di voto
Art 72: procedimento di formazione della legge, e ci dice che le legge parlamentare deve avvenire
col il metodo sede referente, all’interno delle quali c’è una commissione permanente. Le leggi
elettorali sono leggi ordinarie, quindi non richiedono il procedimento aggravato. La corte
costituzionale ha definito le leggi costituzionali come leggi di valenza costituzionale
(costituzionalmente rilevanti) e ha definito che il referendum abrogativo sulle leggi elettorali si può
fare, ma deve essere garantito un sistema immediatamente attuabile, ovvero che una referendum
abrogativo non può soltanto proporre l’abrogazione di una legge senza proporre almeno i
meccanismi essenziali da utilizzare il caso, di un eventuale vincita di tale referendum. Si presenta
un ipercinetismo delle leggi elettorali. A livello internazionale, il consiglio d’Europa (funzioni
monitoraggio sui diritti fondamentali) è stato elaborato un pensiero non vincolante che la corte
europea dei diritti dell’uomo ha fatto proprio, con il quale si avvisa che le leggi elettorali non
dovrebbero essere modificate in vista del rinnovo istituzionale, poiché potrebbero essere utilizzato
come strumento per orientare le successive elezioni.
Art 117: competenza tra stato e regioni. La legislazione delle leggi elettorali dei comuni e di
competenza dello stato.
Art 122: Legge cost 1 del 1990. Il sistema di elezione del presidente e dei consigli regionali è
demandato ad una legge regionale, nel rispetto dei principio fissati dallo stato con una propria
legge.
Da questo ragionamento possiamo dedurre che le leggi elettorali sono un tassello fondamentale
delle forme di governo dei paesi.
1 https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=48
4
Le leggi elettorali, sono leggi ordinarie, scelta che viene attuata da molti paesi, Italia compresa. In
alcuni paesi si è imposto che leggi elettorali siano leggi organiche, ovvero una forma intermedi tra
la legge costituzionale e leggi ordinarie.
La proposta proporzionale della camera fu scelta da Giolitti. Mentre per il senato, proposto da Nitti,
sarebbe stato eletto dai cittadini con un sistema maggioritario con collegi uninominali. Ma si capì
che sarebbe stato un sistema instabile. Dopo la proposta di (non ricordo il nome) tale legge, nella
forma essa rimase uguale, mentre nella sostanza venne svuotata, poiché, per essere eletti bisognava
ricevere il 65%, ma se non si otteneva il 65% i seggi sarebbero state assegnate con il metodo
proporzionale su base regionale. Venne attuata questa scelta per due motivi: il primo è stato per far
sì che chi avesse vinto, lo avrebbe fatto in maniere netta, mentre il secondo fu quello di fattori
interni. (nonostante fossero quasi tutti d’accordo con
La costituente con costituzionalizza la proporzionale
perché avevano già in mente che l’evoluzione del
tale sistema), quadro politico potesse richiedere
un sistema diverso nel tempo.
Principio supremo democratico (art. 1 cost)per la modifica delle leggi elettorali. Il principio
democratico è stato utilizzato dalla corta costituzionale
Non può venire meno, anche se dovesse avvenire un controllo della corte costituzionale. Gli organi
costituzionali devono avere un collegamento al principio democratico, ma non vuol dire che tutti gli
organi devono essere eletti dal popolo, ma vuol dire invece che devono avere un collegamento al
suddetto principio. Esempio, la magistratura non è eletta dal popolo, ma il giudice è sottoposto alle
leggi del parlamento, ma anche che la dipendenza della magistratura, è collegata al CSN. Sentenza
del 1968 la corte costituzionale ha ritenuto che il presidente della rep goda di una legittimazione
democratica, seppur indiretta sostenendo che non avviene attraverso una diretta investitura
popolare, oggi è stato ribadito con la legge 50/2015. Il principio democratico permea tutto
l’ordinamento, infatti accanto alle elezioni popolari del parlamento esistono elezioni popolari degli
organi delle regioni, e di altri organi, come ad esempio i comuni. La legge del rio in questo senso ha
rimosso molti poteri ai comuni e di conseguenza le elezioni dei sui organi.
Il principio democratico va letto come insieme agli altri principi della costituzione, ovvero il
principio personalista che vede titolare di diritti non lo stato, ma la persona. E in questo senso
l’eguaglianza diventa un elemento fondamentale (art 3, comma 1). Il secondo comma dell’art 3, da
una declinazione dell’uguaglianza sostanziale; da qui c’è uno stretto collegamento ai diritti sociali.
Collegata al principio democratico, c’è un altro elemento da tener conto, ovvero la centralità della
esso si ricollega al fatto che senza un’istruzione, non attecchisce la
scuola (art. 33 e 34 cost.),
democrazia.
Nela prima parte dei lavori della costituente, noi abbiamo dei lavori che erano incentrati sulla
rappresentanza politica. La rappresentanza politica non ha a che fare direttamente con il principio
democratico, basti pensare che esse erano presenti prima della democrazia rappresentativa. I partiti
du massa erano chiamati per rappresentare tale democrazia di massa. Dal punto di vista
costituzionale il partito (una tale descrizione non era garantita dallo statuto albertino) è definito
oggi, ma non prima. Si è cercato di regolare tali pertiti per evitare che essi esercitassero controlli
assoluti. Il costituente Mortati, ci spiega un approccio diverso al principio democratico, è cioè che
5
dovessero essere previsti strumenti massicci di democrazia diretta. Mortati propone un referendum
sospensivo, abrogativo, approvativo ed arbitrale. Art 123 cost. sui referendum
Le proposte di Mortati vengono accantonate vengono messe da parte però. Se il referendum costa
una domanda, diventa fondamentale il ruolo di chi formula la domanda e che è addetto ai controlli.
L’utilizzo massiccio di referendum, si presenta come un elemento turbativo e destabilizzante per
sistema istituzionale, ecco perché le proposte di Mortati vennero messe da parte. i referendum si
possono avere, ma laddove prima abbia deliberato il parlamento. Basti pensare che per indire un
bisogna che vi sia stato, almeno 2/3 dell’approvazione
referendum costituzionale del parlamento.
Nel referendum costituzionale, non ha il quorum (qualunque sia il numero dei votanti). Il
referendum ha uno strumento in favore delle minoranze. Mentre il referendum abrogativo, vale solo
per le leggi ordinarie e l’art. 75 sottare alcune leggi all’abrogazione tramite referendum abrogativo.
C’è un giudice posto al controllo dei suddetti referendum (corte costituzionale), che giudica
sull’ammissibilità ma c’è anche un quorum partecipativo, in quanto devono andare
dei referendum,
a votare la metà più uno di coloro che sono titolari del diritto di voto. È uno strumento correttivo
della democrazia rappresentativa, infatti color che sono a favore dell’esito negativo del referendum,
contesto c’è uno scontro tra
hanno 2 scelte su 3, rispetto a coloro che sono favorevoli. In questo
coloro che sono a favore di un quorum, ma più piccolo, e coloro che non vogliono direttamente il
quorum di partecipazione. La toscana per esempio, ha optato per un calcolo diverso, ottenuto come:
sulla maggioranza più uno di coloro che sono andati a votare alle elezioni regionali, affermato dalla
sentenza 372/2004 UE.
Oggi iniziativa referendaria è la comunemente chiamata iniziativa popolare rinforzata. Essa consiste
in una proposta che è in parlamento e non è stata ancora accettata. Essa prevede che se la proposta
sia presentata da almeno 500.000 elettori, il parlamento avrebbe 18 mesi per approvare la proposta,
o per respingerla. Ma se il parlamento non attua tale attività, scatta una la somministrazione dello
stesso referendum, col il testo proposto dalle stese persone. Se no n ,oapprvano o se lo approvano.
REFERENDUM APPROVATIVO, DIVERSI ESITI
Vi sono quattro esiti:
la legge così com’è
le camere possono approvare
possono approvare la legge con modifiche form
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto parlamentare, prof. Ruotolo, libro consigliato Diritto parlamentare, Cicconetti
-
Diritto pubblico
-
Diritto parlamentare
-
Riassunto esame Diritto parlamentare, Prof. Martinelli Claudio, libro consigliato Corso di diritto parlamentare (20…