Estratto del documento

CAPITOLO I: Caratteri fondamentali dell’ordinamento giuridico. (pag. 3 – 22) 3

Il diritto e la società. 3

Le caratteristiche del fenomeno giuridico. 3

Il contenuto delle norme giuridiche. 4

I soggetti giuridici 5

Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti giuridici 5

Ordinamenti giuridici di “common law” e di “civil law”. 6

Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti (accenni e rinvio) 6

L’interpretazione del diritto come metodo e come fonte. 8

Lo studio del diritto ed in particolare del diritto pubblico. 8 –

CAPITOLO II: Le forme di Stato e le forme di Governo nella loro evoluzione storica. (pag. 23 50) 8

Il concetto di forma di Stato e di forma di Governo. 8

Le forme di Stato: lo Stato patrimoniale. 9

Lo Stato assoluto e lo Stato di polizia. 9

Lo Stato liberale. 9

Lo Stato totalitario. 10

Lo Stato socialista. 11

Lo Stato sociale. 11

Lo Stato unitario, lo Stato federale, lo Stato regionale. 11

Le forme di Governo: la monarchia assoluta. 11

La monarchia costituzionale. 12

La forma di Governo parlamentare. 13

Le forme di Governo presidenziale, semi-presidenziale e direttoriale 13

La forma di Governo dittatoriale. 14

La forma di Governo negli Stati socialisti 14

Forma di Stato, forma di Governo e sistema delle fonti normative. 14

CAPITOLO III: Le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo Statuto Albertino alla Costituzione

Repubblicana. (pag. 51 78) 15

Le caratteristiche fondamentali dello Statuto Albertino:la forma di Governo e la tutela dei diritti di libertà 15

Gli sviluppi della forma di Governo: dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare 16

La legislazione elettorale: dal criterio censitario al suffragio universale maschile 16

Gli sviluppi nell’assetto dell’organizzazione dello Stato: la costruzione di un modello accentrato e

l’accantonamento dell’ipotesi regionalista. 16

La legislazione ordinaria in tema di diritti di libertà e i rapporti tra Stato e Chiesa 17

L’avvento del fascismo e le caratteristiche del nuovo regime: la forma di Stato e di Governo; l’assetto

dell’amministrazione; i diritti di libertà. 18

La caduta del fascismo, la nascita della Repubblica e la nuova costituzione Repubblicana 19

Le caratteristiche fondamentali della Costituzione Repubblicana. 20

CAPITOLO IV: L’Italia e l’Unione Europea. (pag. 79 – 93) 22

La nascita dell’Unione Europea. 22

La forma di Governo. 23

I poteri delle istituzioni comunitarie. 26

I riflessi sul sistema costituzionale della partecipazione dell’Italia all’Unione Europea 29

CAPITOLO V: Il corpo elettorale. (95 140) 29

Popolo e corpo elettorale. 29

Le funzioni del corpo elettorale. 30

La funzione elettorale. 31

Le caratteristiche del voto. 31

La capacità elettorale. 31

I sistemi elettorali, in generale. 32

Il sistema elettorale per l’elezione della Camera e del Senato: caratteristiche generali 33

Il sistema elettorale per il Senato. 34

Il sistema elettorale per la Camera dei deputati 35

Il sistema elettorale per l’elezione dei consigli regionali 36

Il sistema elettorale per l’elezione dei Consigli comunali e provinciali 36

Il sistema elettorale per l’elezione del Parlamento europeo. 37

Il contenzioso elettorale. 37

La disciplina delle campagne elettorali 37

Gli strumenti di esercizio “diretto” della sovranità. 38

La petizione. 38

L’iniziativa legislativa popolare. 39

Il referendum, in generale. 39

Il referendum abrogativo di legge statale. 39

Il referendum nel procedimento di revisione costituzionale. 40

Il referendum a livello regionale. 41 –

CAPITOLO VI: Il Parlamento. (pag. 141 192) 43 –

CAPITOLO VII: Il Presidente della Repubblica. (pag. 193 212) 58

CAPITOLO VIII: Il Governo della Repubblica. (pag. 213 250) 65

CAPITOLO IX: L’organizzazione degli apparati amministrativi statali. (pag. 251 – 284) 80

CAPITOLO X: Principi in tema di attività amministrativa. (pag. 285 316) 95

CAPITOLO XI: Regioni ed enti locali. (pag. 317 - 370) 112

CAPITOLO XII: La Corte Costituzionale. (pag. 371 - 399) 137

CAPITOLO XIII: Il potere giudiziario. (pag. 401 - 423) 153

CAPITOLO XIV: I diritti di libertà (pag. 425 475) 165 –

CAPITOLO XV: Il sistema delle fonti normative (pag. 477 503) 186

CAPITOLO I: Caratteri fondamentali

dell’ordinamento giuridico. (pag. 3 –

22)

Il diritto e la società

Il diritto fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa

collettività, in un dato momento storico. Vi è un nesso strettissimo fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale.

Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano all'interno di un aggregato

sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso un'organizzazione dotata di un minimo di stabilità,

mentre possono essere assai vari i fini e i contenuti delle norme che quelle regole contengono.

Lo Stato è un'entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti individuali e collettivi

(popolo) che vivono in un determinato ambito spaziale (territorio), rivendicando l'origine del proprio potere e che

dispone della forza legittima necessaria per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale che ne

ha determinato la nascita. Partecipa alla formazione di altre regole di comportamento dirette a disciplinare i

rapporti con gli altri stati con i quali intrattiene relazioni sia pacifiche sia ostili.

Esiste una netta distinzione tra regole del diritto statale e altre regole pure attinenti al comportamento dei membri

di una data comunità, come le regole religiose, morali o filosofiche: le prime dirette essenzialmente a disciplinare

in modo stabile i rapporti tra gli individui in quanto soggetti di quella comunità, funzionali al raggiungimento di

tutti i fini ritenuti di interesse generale, le seconde orientate a disciplinare i comportamenti dei singoli e del

gruppo in vista del conseguimento di fini particolari; le prime, legate indissolubilmente agli eventi storici concreti,

le seconde legate invece, sia pure in misura diversa, a valori trascendenti; le prime caratterizzate dalla coattività,

ossia dall’esistenza di meccanismi sanzionatori volti a reprimere le violazioni, le seconde affidate all’adesione

spontanea dei membri del gruppo.le regole giuridiche non sempre sono contenute in particolari atti (diritto

scritto), ma a volte nascono spontaneamente dal comportamento consuetudinario di coloro che appartengono

ad una certa società (diritto non scritto o consuetudinario).

Le caratteristiche del fenomeno giuridico

Una delle caratteristiche specifiche del diritto statale è l'effettività, con il quale si intende che una regola di diritto

può considerarsi esistente quando i membri della società le riconoscono un valore obbligatorio e colleghino alla

sua violazione la nascita di determinate sanzioni.

La seconda caratteristica è quella della certezza del diritto, secondo la quale l'obiettivo dell'effettività si raggiunge

con l'istituzione di particolari strutture (l'ordinamento giudiziario) e particolari istituti (le sanzioni). Si tratta di

di dare “certezza” al diritto, certezza della effettiva

strutture e istituti attraverso i quali si cerca appunto

applicazione delle regole di comportamento che la società si è data.

La terza caratteristica è quella della relatività del diritto, che sta a indicare come le regole di diritto possano

avere un contenuto mutevole a seconda della comunità sociale a cui si riferiscono, a seconda dei fini che si

propongono di raggiungere, e a seconda delle esigenze e dei diversi problemi che lo sviluppo di una società

propone.

Il contenuto delle norme giuridiche

La regola o norma giuridica è la regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata

società. Per imporre un determinato comportamento è necessario avere prima determinato quali fatti si intende

regolare e quali sono gli effetti che si intendono riconnettere a tali fatti.

La prima operazione consiste in una selezione, fra i vari aspetti della vita umana, di quelli che vengono assunti

nella sfera del diritto.

La seconda operazione comporta la determinazione degli effetti obbligatori che a tale assunzione nella sfera del

diritto si collegano, di effetti cioè che si impongono al di là e anche contro la volontà dei destinatari della norma

giuridica che si è posta.

Il meccanismo che presiede alla formazione di una norma giuridica implica una scelta degli eventi cui

riconoscere determinati effetti giuridici. Tali fatti costituiscono la fattispecie astratta, che può consistere in

un'attività, espressione della volontà dell'uomo (i cosiddetti atti giuridici, come un contratto) o in un fatto preso

in considerazione di per se, e non in quanto legato a una manifestazione di volontà (i cosiddetti fatti giuridici,

come la nascita o la morte). In secondo luogo comporta la scelta degli effetti giuridici che conseguono

obbligatoriamente al verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista: si parla di doveri, obblighi e

oneri. Per i diritti assoluti l'interesse individuale è tutelato attraverso l'imposizione di obblighi nei confronti di una

pluralità indistinta di soggetti e non solo nei confronti di soggetti determinati (come per i diritti relativi). Quando

la tutela assicurata dalla norma giuridica è una tutela solo indiretta dell'interesse del singolo (dal momento che

la norma è finalizzata alla tutela di esigenze collettive), questi sarà titolare di una posizione qualificata come

interesse legittimo. Dall'interesse legittimo si distingue il cosiddetto interesse semplice o interesse di fatto, che

rappresenta una situazione che potenzialmente è in grado di tradursi in un diritto soggettivo o interesse legittimo

(nel campo dei concorsi pubblici interesse che tutti i cittadini hanno a che si svolgano nel pieno rispetto delle

regole procedurali).

I soggetti giuridici

I soggetti giuridici sono coloro cui le norme intendono rivolgersi nell'attribuire diritti o nell'imporre obblighi. Essi

sono innanzitutto le persone fisiche.

L'articolo 1 del codice civile stabilisce che ciascuna persona fisica è dotata della capacità giuridica (idoneità ad

essere titolari di diritti e destinataria di obblighi) fin dal momento della nascita. Il soggetto deve possedere anche

la capacità di agire, variamente limitata dal diritto, come nel caso del minore o dell'infermo di mente.

Accanto alle persone fisiche esistono le cosiddette persone giuridiche, come ad esempio una pluralità di persone

che danno vita a un'organizzazione al fine di perseguire una finalità comune. Rapporto organico è un rapporto

ha nell’ipotesi in cui una persona fisica sia obbligata

che va tenuto distinto da quello di rappresentanza, che si

a (rappresentanza legale) o decida di (rappresentanza volontaria) far gestire i propri affari da un altro soggetto.

Tra le persone giuridiche si distinguono quelle private da quelle pubbliche (ad esempio lo Stato) tra i soggetti

giuridici vanno annoverati tutti quei fenomeni associativi (le cosiddette associazioni di fatto) che, pur privi di un

riconoscimento pubblico (non essendo quindi dotati di personalità giuridica) sono tuttavia destinatari di alcune

norme giuridiche.

Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti giuridici

La natura di ordinamento giuridico non dipende dalla natura dei fini cui esso si ispira, bensì soltanto dal rapporto

tra l'ordinamento ed il gruppo sociale che ad esso si richiama e che in esso si riconosce. Gli ordinamenti

particolari sono quelli che si propongono il raggiungimento delle finalità più varie delimitate a un certo settore,

mentre gli ordinamenti generali si propongono il soddisfacimento di una finalità che tendenzialmente comprende

tutti i possibili interessi sociali. Tra questi ordinamenti generali si distinguono poi quelli originari, che ripetono da

sé medesimi il loro carattere di sovranità, da quelli derivati, che viceversa ripetono i loro poteri da un altro

ordinamento ad essi sovraordinato. L’adozione dell’uno o dell’altro atteggiamento dipende dalla volontà

manifestata dall’ordinamento generale in ordine all’estensione dei fini che esso intende perseguire direttamente

attraverso il proprio apparato autoritativo.

Lo Stato è l'ordinamento giuridico che, attraverso una propria organizzazione (ossia l’insieme degli organi

politici, amministrativi e giurisdizionali che compongono il cosiddetto stato apparato), assicura la pacifica

convivenza e il perseguimento di finalità generali, condivise da una determinata collettività sociale (il cosiddetto

stato comunità) sia sul piano interno (dettando e facendo rispettare regole di comportamento destinate ai singoli

come ai gruppi), sia sul piano esterno (favorendo la formazione di regole coerenti con quelle finalità e

impegnandosi ad assicurarne il rispetto, in accordo con gli altri ordinamenti generali che compongono la

comunità internazionale).

Ordinamenti giuridici di “common law” e di “civil law”

Fino a qualche tempo fa si potevano individuare tre modelli diversi di ordinamento giuridico: ordinamenti di

common law, ordinamenti di civil law e ordinamenti di diritto socialista. Quest'ultimo risulta ormai superato o

comunque in via di radicale trasformazione.

I due modelli precedenti hanno avuto in Europa fortune diverse: mentre l'ordinamento inglese viene individuato

come appartenente al common law, tutti altri ordinamenti appartengono a quello della civil law. L'elemento

differenziale di fondo tra i due modelli attiene ai modi di produzione delle norme giuridiche e ai soggetti che ne

sono coinvolti.

La caratteristica principale degli ordinamenti di common law è quella di basarsi su un tessuto di regole molte

delle quali non scritte, con contenute cioè in specifici atti normativi, bensì in decisioni giurisprudenziali, basate

sull’affermazione di principi tratti per lo più dall’esperienza, dalle consuetudini, dalle prassi. In un sistema in cui

essa non si limita all’applicazione della regola scritta, la sentenza del giudice acquista un valore normativo, è

dunque fonte di diritto.

Un valore che si esprime attraverso il principio dello stare decisis in base al quale nessun giudice può discostarsi

dai principi di diritto affermati in altra precedente pronuncia giudiziaria riguardante un caso analogo a quello che

egli si trova a giudicare.

Negli ordinamenti di civil law la norma giuridica viene considerata tale solo se contenuta in atti a cui lo stesso

ordinamento riconosce la capacità di produrre regole di questo tipo. Il ruolo del giudice è solo quello di

interpretare la regola giuridica scritta e di applicarla al caso concreto. Col passare del tempo, le differenze tra i

due sistemi sono venute lentamente attenuandosi in seguito ad un processo, per così dire, di osmosi che ha

portato alcuni elementi dell’uno a trasferirsi nell’altro e viceversa. Così, mentre da un lato è andato

progressivamente aumentando il ricorso al diritto scritto (Statute law) negli ordinamenti di common law,

dall’altro,per ciò che attiene agli ordinamenti di civil law, la funzione del giudice è andata arricchendosi di

contenuti in parte analoghi a quelli del giudice dei paesi anglosassoni.

Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti (accenni e rinvio)

Le norme nascono attraverso due distinti meccanismi: o mediante l'attribuzione a certi organi del potere di creare

il diritto o mediante riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani.

Se viene utilizzato il primo meccanismo, avremo la produzione di norme contenute in atti, che prende il nome di

fonti-atti (la legge del Parlamento o il regolamento del Governo). Se viene utilizzato il secondo meccanismo

vengono nominate fonti-fatto, cioè fatti o comportamenti umani da cui ugualmente si determinano regole dotate

di forza obbligatoria (la consuetudine). Ciascuna fonte risulta dotata di un grado di intensità che risulta diverso

a seconda della disciplina dei rapporti che legano tra loro le diverse fonti normative. Il principio fondamentale è

quello gerarchico, che ordina le varie fonti normative lungo una immaginaria scala gerarchica posizionando sul

gradino più alto le fonti dotate di maggiore forza e poi, via via quelle con forza minore.

La costituzione traccia il quadro di riferimento generale, cui tutte le altre regole di diritto che operano in un

determinato ordinamento devono uniformarsi. Si dice che la costituzione è rigida perché non può essere

modificata da nessun'altra fonte normativa di livello inferiore.

Costituzione formale è quel complesso di disposizioni formalmente previste come costituzionali; costituzione

effettiva è quella parte della costituzione formale che davvero è operante in un dato momento storico, in un dato

ordinamento giuridico; costituzione materiale è risultante delle concezioni culturali e istituzionali delle forze

politiche dominanti, in un determinato contesto storico; un concetto che va al di là della stessa costituzione

vigente o effettiva. Quando tali diversità toccano gli elementi essenziali della costituzione formale, si creano le

condizioni per un mutamento di quest’ultima. Gerarchia e competenza sono due principi generali che servono

innanzitutto ad attribuire ad ogni fonte normativa una sua specifica forma giuridica nei confronti delle altre e, in

secondo luogo, a stabilire, nell’ambito della scala gerarchica così individuata, gli ambiti di competenza riservata

a quella o quell’altra fonte.

Un altro principio è quello della competenza: si fa più riferimento

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giakiperalta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Milazzo Pietro.
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