Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 76
Diritto parlamentare Pag. 1 Diritto parlamentare Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto parlamentare Pag. 76
1 su 76
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

RAPPORTO RAPPRESENTANZA-GOVERNABILITÀ TRA ORDINAMENTICOSTITUZIONALI E FORMULE ELETTORALI

Ripercorrendo le tappe fondamentali di questo percorso, abbiamo potuto constatare come la legislazioneelettorale degli ultimi 25 anni, dalla celebrazione referendum e dalla legge Mattarella, sia stata caratterizzatada ipocrisie, contraddizioni ed errori che hanno finito per tradursi in incongruenze, spesso molto utili allasopravvivenza di questa o quella forza politica, ma esiziali per il perseguimento di obiettivi sistemici,coerenti con lo spirito riformatore che si era espresso con referendum elettorali. La ricerca delle cause delfallimento, tralasciando le innumerevoli convenienze di bassa lega che pure hanno contato non poco, è darinvenire nella concezione della rappresentanza parlamentare che viene data generalmente per scontata, nellacultura politico giuridica italiana, ma che in realtà è solo una delle interpretazioni possibili di questo aspettocruciale della

democrazia moderna: l'art 67 Cost. La concezione di fondo maggioritaria nella cultura politico giuridica italiana è riassumibile in questi termini: la rappresentanza politica di cui all'art 67 Costituzione postula una tendenziale presenza in Parlamento di tutte le forze politiche che possono contare su un minimo di consistenza nella società italiana: le Camere vengono concepite come un micro cosmo, capace di riflettere, nella maniera più fedele possibile, la proiezione delle opinioni politiche organizzate. Questo irrinunciabile valore costituzionale può essere relativizzato solo dal perseguimento di un altro valore costituzionale, altrettanto rilevante ma potenzialmente contrastante, ossia la governabilità. Questo bilanciamento, però, può avvenire solo entro determinati limiti, quantitativi e qualitativi. Secondo questa ricostruzione, dunque, tra rappresentanza e governabilità esiste un'intima tensione, che spetta allegislatore comporre con norme che, non sacrificando troppo l'una rispetto all'altra, favoriscano la loro composizione in vista di un accettabile equilibrio. Si tratta di una visione perfettamente legittima e coerente con l'adozione di forme proporzionali distorte. Tuttavia, è opportuno ribadire con chiarezza che non si tratta dell'unica interpretazione possibile sul terreno delle teorie della rappresentanza, ed è contraddittorio, da parte della stessa Corte Costituzionale, riaffermarla come pacifica e ovvia, salvo poi sostenere che il legislatore è libero di adottare la formula elettorale che meglio crede. Costituisce una contraddizione perché i diversi modelli maggioritari offerti dal diritto comparato mostrano di funzionare proprio perché fondati su una concezione della rappresentanza radicalmente diversa, una concezione che, sul piano teorico, a sua volta non presenterebbe.alcun elemento di contrasto con l'impianto della carta costituzionale; infatti la lettera e la storia dell'art. 67 cost sono perfettamente compatibili con una visione maggioritaria della rappresentanza parlamentare, come mostrano gli esempi modello, in cui il principio viene applicato in ordinamenti costituzionali che, come nel caso italiano, prevedono l'esistenza di un rapporto fiduciario tra legislativo ed esecutivo, come il Regno Unito, per il classico turno unico con voto categorico; la Francia per il doppio turno e l'Australia per la variante majority con voto ordinale. In tutti questi casi, il principio comune che si trova alla base è quello della rappresentanza territoriale: la dimensione costitutiva del rapporto di rappresentanza viene individuata nel collegio elettorale, che non a caso nel Regno Unito, dove questa prassi ha avuto origine e si è sviluppata, si chiama constituency, proprio per dare idea di una base costitutiva del sistema politico.quindi anche del sistema costituzionale. L'idea radicalmente diversa da quella esposta, la più seguita dalla cultura italiana, è che la rappresentanza non sia un qualcosa da perseguire che è spalmato sul territorio, ma che sia un qualcosa che promana dal territorio, che dal territorio emerge, dalla gara che si tiene all'interno di ciascun collegio. Qui si gioca tra candidati la partita per la rappresentanza del territorio in Parlamento. Pertanto, l'idea alla base è radicalmente alternativa a quella dei proporzionali distorti, perché questi ultimi fotografano la geografia politica del paese per poi modificarla attraverso meccanismi matematici previsti da norme giuridiche decise a monte, a favore della possibilità di perseguire la formazione dei governi, auspicabilmente stabili e duraturi. I sistemi maggioritari, invece, agiscono dal basso, assicurando la rappresentanza del collegio e affidandosi alla sommatoria dei singoli risultati perraggiungere l'obiettivo di affidare a un partito, o a una coalizione omogenea, la maggioranza assoluta dei seggi nella camera politica, quindi il governo della nazione. Talvolta questa concatenazione riesce, e sono le volte statisticamente di gran lunga più numerose, ma qualche volta no: caso conosciuto nella dottrina comparatistica del cd hung parliament (parlamento appeso) britannico, in cui si ha un risultato elettorale a camera dei comuni dove nessun partito può contare su maggioranza assoluta dei seggi, un Parlamento in cui non c'è una maggioranza assoluta dei seggi in capo a un partito, quindi una condizione certamente non perseguita, ma temuta, che obbliga i partiti a formare un coalition agreement, come nel caso della coalizione conservatori-liberal democratici nella legislatura 2010/2015. Questa visione della rappresentanza parlamentare come risultante della sommatoria delle competizioni, collegio per collegio, non è affatto in distonia con

principi del libero mandato e della rappresentanza nazionale, quelli appunto sanciti nella nostra carta costituzionale da art 67. Basta rammentare che questi due capisaldi del costituzionalismo contemporaneo (libero mandato parlamentare e rappresentanza nazionale) sono stati enucleati proprio in contesto britannico, come nel celebre discorso di Edmund Burke a elettori di Bristol 1774. L'equivoco nasce dal fatto che normalmente noi siamo abituati a ragionare su questi temi pensando che sistemi proporzionali garantiscano la rappresentanza, mentre quelli maggioritari favoriscano la governabilità; in realtà l'analisi empirica costringe un po' a ribaltare i concetti: i sistemi maggioritari garantiscono quella che loro assumono come entità da rappresentare, cioè la popolazione suddivisa per territorio, mentre la maggiore o minore facilità con cui un sistema istituzionale assicura il governo del paese dipende certamente dai caratteri delle leggi elettorali,

ma in larga misura anche da fattori in gran parte esterni alla formula elettorale, come la storia dei partiti politici nazionali, la propensione della popolazione a non disperdere il voto e a utilizzarlo in modo strategico, la capacità delle forze politiche di presentare nei singoli collegi candidati credibili e spendibili, con un effetto di traino esercitato da altri organi costituzionali, come nel caso del presidente della repubblica in Francia. Mentre, per contro, non si riflette mai abbastanza sul fatto che i sistemi politici che adottano le più disparate formule proporzionali per perseguire governabilità, spesso sono costretti a sacrificare la loro idea di rappresentanza, cioè quella del Parlamento come fotografia del sentimento politico della nazione, in termini che numericamente e politicamente possono risultare persino più severi di quelli riscontrabili nei sistemi maggioritari. Ad esempio,

Basterebbe accostare i risultati delle elezioni tedesche del 2009 e quelle britanniche del 2015: la Germania ha una legge elettorale proporzionale, la Gran Bretagna maggioritaria, e la legge tedesca, all'interno del contesto costituzionale e politico tedesco, ha assicurato la maggiore governabilità in Europa dopo la seconda guerra mondiale, con una legge proporzionale basata su una soglia di sbarramento molto forte, del 5%. Alle elezioni del 2009, due partiti come i liberali e altri non superarono per poco lo sbarramento, lasciando senza rappresentanza quasi il 10% della popolazione, circa 8 milioni di tedeschi, eppure la legge era proporzionale. Per quanto riguarda la legge maggioritaria britannica, il partito indipendentista scozzese con il 4,7% dei voti nazionali si aggiudica 56 di 59 seggi a disposizione in Scozia, perché tutti i suoi voti sono concentrati lì, quindi anche se assumono una percentuale bassa a livello nazionale, il fatto di essere tutti concentrati in un'unica regione gli permette di ottenere un numero significativo di seggi.

Scozia dà quel risultato. Entrambi i casi sono del tutto coerenti con le premesse concettuali alla base dei sistemi adottati: proprio il rapporto lineare tra scelte di fondo e accettazione delle conseguenze rende un sistema elettorale simbiotico con il paese in cui viene applicato, infatti nessuno grida allo scandalo. Invece il nostro dibattito pubblico su queste tematiche è stato inficiato da un equivoco: accettare alcuni aspetti della democrazia maggioritaria e rifiutarne altri necessariamente correlati. Laddove si adottasse collegio uninominale sarebbe necessario entrare nell'ottica della competizione locale e della geografia parlamentare nazionale come mera risultante della sommatoria di quelle competizioni, e infatti quando erano in vigore leggi Mattarella ci si era incamminati in una fase di transizione che avrebbe dovuto portare a quella situazione, fatto che poi è stato interrotto interrotta. In questo quadro, le proposizioni presenti nella giurisprudenza

costituzionale e nel dibattito scientifico, secondo cui rappresentanza e governabilità sarebbero valori contraddittori, ma entrambi costituzionalmente da perseguire, risulterebbero prive di senso, perché la rappresentanza parlamentare, essendo riconducibile a una porzione di territorio, sarebbe in re ipsa, e la governabilità solo un risultato eventuale, dipendente anche da molti altri fattori.

PROSPETTIVE DEL SISTEMA POLITICO ITALIANO A PARTIRE DAL REFERENDUM COSTITUZIONALE.

In questo contesto così fortemente condizionato da incoerenze e contraddizioni come quello che abbiamo descritto fino a ora, irrompe il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e la successiva sentenza della Corte Costituzionale, 35/2017, sull’Italicum, e intervengono questi due elementi a decretare la definitiva conclusione di quel percorso intrapreso quasi ormai più di 30 anni fa. Il risultato negativo del referendum costituzionale è stato determinante, perché ha

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
76 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulinb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto parlamentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Martinelli Claudio.