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MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI
Gli intermediari finanziari, in quanto soggetti abilitati allo svolgimento di servizi e attività di investimento
aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziabili sui mercati regolamentati costituiscono uno dei principali
attori del mercato finanziario. Essi realizzano gli incarichi di acquisto e vendita di strumenti finanziari
ricevuti dai clienti, provvedendo alla distribuzione dei prodotti finanziari richiesta dagli emittenti. La
funzione si compie attraverso la scelta della sede di negoziazione ottimale per la realizzazione dell0incarico
secondo il criterio del minor costo e del rendimento ottimale per conseguire il risultato voluto. Da questo
punto di vista spetta all’intermediario decidere in quale ambito portare a compimento l’ordine agendo sul
proprio patrimonio con la dismissione di strumenti finanziari in esso già presenti. Gli intermediari possono
essere ricondotti a tre tipologie aventi origine BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA. La prima è
costituita dagli intermediari finanziari corrispondenti alle società finanziarie, già previste all’epoca della
legge bancaria degli anni 36-38. In questa categoria rientrano le società di leasing e di factoring e le altre
finanziarie elencate nell’albo tenuto dalla banca d’italia. Tra gli intermediari finanziari non bancari indicati
come soggetti abilitati sono comprese le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extra
comunitarie, le SGR, le SGA e le altre società di gestione non armonizzate, le SICAV, le banche italiane,
comunitarie ed extracomunitarie autorizzate a svolgere servizi e attività di investimento. La terza categoria
corrisponde agli intermediari finanziari assicurativi, iscritti nel registro elettronico tenuto dall’ISVAP.
ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E TIPOLOGIE DI INVESTITORI
Le organizzazioni di mercato hanno come carattere comune l’aspetto della multilateralità inteso come
sussistenza di interessi multipli di negoziazione. Si parla di organizzazioni di mercato utilizzando un
espressione riassuntiva che consente di includere oltre ai mercati regolamentati i sistemi alternativi di
negoziazione. Nelle organizzazioni di mercato gli scambi di prodotti finanziari avvengono secondo le regole
definite dal soggetto che organizza gli scambi, in un rapporto di necessaria conformità rispetto alla
disciplina pubblicistica che regola il settore finanziario. Un dato comune a tutte le organizzazioni di mercato
attiene alla vigilanza pubblicistica, cioè alla necessità di un controllo esterno rimesso ad autorità
indipendenti come la consob e la banca di italia, ma anche l’autorità garante della concorrenza del mercato.
Gli investitori si distinguono in : investitori professionali (l ordinamento attribuisce loro un livello di
protezione basso in quanto possiedono molte conoscenze), controparti qualificate (fortemente
condizionata dalla presenza di banche e compagnie di assicurazioni che rappresentano in Italia le prime
categorie di imprese finanziarie)e investitori al dettaglio (livello massimo di protezione riconosciuto
dall’ordinamento e giustifica la scelta di riservare lo stesso ai soggetti che si ritengono di non possedere un
livello di informazioni adeguato).
DIRITTO ANTITRUST IN ITALIA
AUTORITA’ GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO (AGCM): le autorità dovrebbero essere neutre
rispetto al potere politico, ma anche rispetto ai poteri che possono indebolirne l’efficacia di protezione del
mercato, primi fra tutti quello delle lobbies imprenditoriali. Il ruolo delle autorità ha finito per essere
interpretato come tutela dell’efficienza del mercato, ma anche della categoria dei consumatori nei
confronti dei quali vi è il rischio che la protezione finisca per assumere i contorni della rappresentatività. I
membri dell autorità (4) devono essere scelti in ambito di categorie che garantiscono una particolare
competenza nelle materie oggetto di intervento mentre il presidente deve aver ricoperto ruoli istituzionali
di responsabilità e rilievo. Si è scelto di attribuire la nomina dei componenti all’intesa tra il presidente del
senato ed il presidente della camera. Il ruolo istituzionale di questi soggetti garantisce in astratto la
neutralità e meritocrazia della scelta. A garanzia dell’indipendenza vi è anche la durata lunga del mandato
(7 anni) e la non rieleggibilità. Il modello dell AGCM rimane il più completo ed efficiente per garantire la
corretta attuazione della corretta gestione delle criticità del mercato. L’adozione dei criteri di indipendenza
e di professionalità è attuata in maniera incisiva.
LE COMPETENZE: alle competenze attribuite all AGCM se ne sono aggiunte altre. Concernono la tutela della
concorrenza, la tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese, la risoluzione del
conflitto di interessi riguardante i titolari di cariche di governo, i pareri sui servizi pubblici locali a rilevanza
economica. È attribuita all AGCM la funzione di controllo sulle intese restrittive, sugli abusi di posizione
dominante, sulle concentrazioni. All’autorità è attribuito il potere generale di compiere indagini conoscitive
sui settori economici nei quali sia lecito supporre un andamento anomale del gioco concorrenziale. Anche
in assenza di poteri autoritativi l AGCM può disporre perizie, consulenze, indagini che le consentano di
dotare di maggiore autorità ed efficacia lo studio. L’AGCM ha il compito di indicate a governo, parlamento
ed amministrazioni pubbliche tutti i casi di atti normativi od amministrativi che possano ledere il corretto
svolgersi della concorrenza. L’autorità ha il compito di interferire con i compiti propri del potere legislativo
ed esecutivo anche nella fase genetica in cui essi si svolgano.
PROCEDIMENTI
La struttura dei procedimenti sanzionatori è tipica delle attività amministrative, ma presenta alcune
peculiarità dovute alla specificità dei compiti cui l’AGCM deve far fronte. Vi sono tipicamente fasi di pre
istruttoria e di attivazione del procedimento, istruttoria, di chiusura e di pronuncia del provvedimento,
seguita dalla eventuale fase di controllo giurisdizionale. La prima caratteristica propria del procedimento
innanzi l’autorità riguarda proprio la fase di impulso iniziale: si vuole infatti far si che la tutela del mercato e
della concorrenza porti ad un ambito il più ampio possibile nei casi quali l’autorità è messa in condizioni di
intervenire.
TUTELA GIURISDIZIONALE: due sono i profili da esaminare; l’impugnabilità delle decisioni dell’AGCM e la
tutela davanti al Giudice ordinario. Le decisioni dell’autorità sono soggette al sindacato del tribunale
amministrativo regionale. Si tratta di un sindacato di legittimità. Più complessa è la tutela dinnanzi al
giudice ordinario. Questa è volta alla declaratoria di nullità dei comportamenti anticoncorrenziali ed al
risarcimento del danno causato ai privati.
CONCENTRAZIONI: ove non superino le soglie comunitarie, le concentrazioni sono sottoposte al vaglio
dell’autorità nazionale ma anche in questo caso sono stabilite delle soglie al di sotto delle quali le
concentrazioni sono indifferenti. Analogamente a quanto accade per la procedura europea, quella
nazionale si basa sulla notifica preventiva delle concentrazioni all’autorità. È evidente come il profilo
valutativo sia di estrema delicatezza. Le concentrazioni possono avere un effetto positivo non solo per le
imprese interessate, ma per il mercato nel suo complesso. La diminuzione del numero degli operatori
costituisce sempre una criticità sotto il profilo dell’offerta. Per consentire una valutazione la più oggettiva
possibile sono stati elaborati una serie di possibili test, i più importanti dei quali sono il test di dominanza
ed il test SIEC. Al seguito della valutazione, la concentrazione può essere autorizzata, vietata o autorizzata
con condizioni.
SETTORE BANCARIO: il settore bancario si caratterizza per alcune peculiarità fondamentali. Anzitutto la
DIFFUSIVITA’. I clienti delle banche rappresentano la grande maggioranza della popolazione adulta il che ne
fa uno dei settori a maggior impatto quantitativo. Inoltre l’attività svolta dalle banche consente il
funzionamento dell’intero mercato. Si è deciso di affidare alla agcm la vigilanza sulla concorrenza nel
settore bancario.
SETTORE COMUNICAZIONI: la disciplina settoriale è giustificata dalla delicatezza del settore, che
comprende sia le reti di comunicazione che i media diffusivi. L’autorità è composta da 4 organi: vi è il
presidente (nominato con decreto del presidente della repubblica su designazione del presidente del
consiglio dei ministri, di intesa con il ministro per lo sviluppo economico). Vi sono due distinte commissioni
di quattro membri ciascuna, elette per metà dal senato e per metà dalla camera dei deputati: la
commissione per le infrastrutture e le reti e la commissione per i servizi ed i prodotti. Le due commissioni
ed il presidente formano il quarto organo, il consiglio. Il d.lgs 31.7.05 n.177 ha trasferito all’AGCOM poteri
in tema di rispetto della normativa sulla concorrenza, in particolare in materia di comunicazioni di massa.
SETTORE ENERGIA: altro settore dotato di regole proprie è quello dell’energia. I compiti di vigilanza e tutela
della concorrenza fanno capo all’autorità per l energia elettrica e gas (aeeg). È composta dal presidente e di
quattro membri, tutti nominati con decreto del presidente della repubblica previo parere vincolante di una
maggioranza dei due terzi delle commissioni parlamentari competenti. Le peculiarità del settore, in questo
caso, impongono l’attribuzione all’autorità non solo dei consueti poteri in tema di concorrenza, ma anche
del compito di determinazione delle tariffe per l’accesso alle infrastrutture di rete e dei prezzi dell’energia
per i clienti del mercato tutelato.
SETTORE DEI TRASPORTI: autorità di regolazione dei trasporti ha potere di vigilanza su tutti i settori del
trasporto, con facoltà di determinazione delle tariffe e delle condizioni per l’accesso alla infrastrutture e per
l’attribuzione delle concessioni. I poteri specifici dell’autorità sono determinati sulla base del mercato di
riferimento: si tratta do un settore che fornisce servizi pubblici essenziali, sui quali è necessario non solo un
controllo delle tariffe applicate all utente finale ma anche della qualità del servizio erogato.
CAPITOLO 14: MERCATO DEL DENARO. INTERMEDIARI, MERCATI E
STRUMENTI FINANZIARI
La banca costituisce la struttura portante dei sistemi finanziari di tutte le economie moderne. La crescita di
un sistema economico risulta infa