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AFFINCHE' IL MATRIMONIO STESSO PRODUCA EFFETTI CIVILI
5. IL MATRIMONIO RELIGIOSO DEI CATTOLICI
La Chiesa Cattolica, certo, non si è accontentata della sola garanzia del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio, come per le altre confessioni.
Già con il concordato del 1929, la Chiesa cattolica aveva ritenuto che il riconoscimento di effetti civili al matrimonio religioso comportasse, da parte dello Stato, l'adozione integrale di quel modello, caratterizzato soprattutto dalle proprietà essenziali della unità e della indissolubilità e comunemente accettato anche perché, proprio per i condizionamenti del mondo cattolico, lo Stato non era mai riuscito a proporre un proprio modello di matrimonio che fosse espressivo di valori non confessionali.
Però lo Stato negli anni '70, è riuscito ad esprimere finalmente un suo modello di matrimonio, ben diverso da quello religioso cattolico perché centrato sulla
comunione spirituale e materiale fra i coniugi, comunione che può sempre venir meno anche per quel che riguarda un matrimonio religioso cattolico, potendosene allora pronunciare la "cessazione degli effetti civili conseguenti all'iscrizione del matrimonio". Essendo stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge introduttiva del divorzio, in quanto, consentendolo anche ai matrimoni religiosi cattolici, sarebbe stato in contrasto con il Concordato del 1929 (coperto dall'art. 7 Cost.), che si assumeva aver raccolto integralmente il modello del matrimonio canonico, la Corte la RESPINSE sostenendo la distinzione tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto. La Corte dunque argomentò che il sistema concordatario era da intendersi nel senso che lo Stato aveva dato rilevanza al matrimonio-atto costituito secondo il diritto canonico, mentre aveva riservato a sé la disciplina del matrimonio-rapporto cui si può.Applicare la disciplina dei casi di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza violare nessuna norma costituzionale. Ciò fa capire che nel nostro ordinamento, il modello di matrimonio religioso, è stato accolto per metà, nel senso che la disciplina dell'ordinamento confessionale si riferisce solo a quegli aspetti che attengono al negozio di formazione del vincolo, mentre, tutto ciò che attiene al rapporto coniugale è disciplinato dall'ordinamento statale.
I cattolici si sono lamentati di fronte a tale constatazione per far sì che chi si sposa in chiesa non possa poi utilizzare l'istituto del divorzio. Lo Stato questo non può permetterlo perché se lo facesse, violerebbe la libertà religiosa di chi volesse recedere, partendo dal presupposto della possibilità di scelta del modello di matrimonio religioso.
6. L'ATTO DI SCELTA
Una volta appurato che il nostro ordinamento ammette
una "pluralità di sistemi di celebrazione del matrimonio"; ne consegue che l'ordinamento statuale deve garantire che il cittadino abbia precisamente e liberamente scelto un sistema di celebrazione piuttosto che un altro. Perciò, occorre ipotizzare che al fianco alla più generica decisione circa il voler contrarre matrimonio, esista anche un più specifico atto di scelta, avente ad oggetto un rito a preferenza di un altro; per la ricorrenza di questo atto, un indizio sul piano esterno è ricavabile dalla richiesta di "pubblicazioni nella casa comunale". Ad ogni modo, di tale atto bisogna garantire la libertà, e come per qualsiasi atto di natura negoziale, la garanzia non può che tradursi nella determinazione dei requisiti di validità dell'atto stesso: non devono quindi sussistere tutti i vizi della validità (errore, violenza, timore ecc...). E non solamente quindi, l'incapacità diIntendere e di volere al momento in cui il soggetto contrae matrimonio. I vizi della volontà dell'atto, si risolvono in vizi della trascrizione del matrimonio e pertanto ne permettono l'impugnazione.
LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO
Il meccanismo attraverso cui il matrimonio celebrato davanti al ministro di culto di una confessione religiosa (con intesa o senza intesa, cattolica o acattolica) acquista effetti civili nel nostro ordinamento, è costituito dalla procedura amministrativa della trascrizione, avente valore costitutivo (cioè l'efficacia è subordinata a controllo della procedura da parte dell'ufficiale dello Stato civile).
Esso assume una funzione diversa a seconda che riguardi i matrimoni acattolici oppure quello cattolico:
- nel primo caso, la trascrizione serve per l'applicazione del modello di matrimonio civile.
- nel secondo caso la trascrizione implica il "riconoscimento del matrimonio così
come viene regolato dal diritto canonico, con un rinvio alle disposizioni dettate in materia da questo diritto: da quelle riguardanti la capacità delle parti ed i requisiti sostanziali per la valida instaurazione del matrimonio, a quelle riguardanti la forma di celebrazione di esso".
8. LE CAUSE DI INTRASCRIVIBILITÀ