Riconoscimento di potere normativo
Ipotesi di riconoscimento di potere normativo
Si ha riconoscimento di potere normativo quando un istituto o una situazione che produce effetti giuridici nel nostro ordinamento viene lasciata, in tutto o in parte, alla disciplina giuridica di un altro ordinamento; o quando si consente che, per un medesimo istituto, accanto alla disciplina stabilita dall’ordinamento statuale sia possibile anche la disciplina stabilita da altri ordinamenti.
Il riconoscimento del matrimonio religioso in generale
Un’ipotesi di riconoscimento di potere normativo a gruppi confessionali si ha in materia matrimoniale, e solo a favore della Chiesa cattolica, nel senso che solo in relazione al matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico si rinvia alla disciplina sostanziale dell’istituto contenuta nelle norme di diritto canonico. Nel caso delle altre confessioni invece, non c’è rinvio a eventuale disciplina sostanziale del matrimonio ad opera di detti gruppi, ma solo un impegno a riconoscere gli effetti civili di tali matrimoni celebrati secondo una forma religiosa.
Il matrimonio secondo rituali religiosi e l'art. 83 c.c.
Il nostro ordinamento tiene conto di questa attitudine soggettiva consentendo che i soggetti celebrino il matrimonio non già nella casa comunale dinanzi all’ufficiale dello stato civile, bensì nel tempio dinanzi al ministro del proprio culto, secondo i rituali specifici della religione. Basta perciò approntare un meccanismo che consenta di portare a conoscenza dell’autorità statale, il documento dell’avvenuta celebrazione del matrimonio.
Espressione di questo atteggiamento dell’ordinamento è l’art. 83 del codice civile, che considera la celebrazione di un matrimonio secondo rituali religiosi quale presupposto perché il matrimonio così contratto consegua effetti civili nello Stato. Ci sono però delle condizioni affinché questo possa avvenire:
- L’art. 84 c.c. rimanda alla legge 1929 n.1159 che esige che la nomina dei ministri di culto abbia l’approvazione del Ministero dell’interno e una autorizzazione scritta rilasciata dall’ufficiale dello Stato civile. Ciò per i matrimoni celebrati secondo culti di confessioni religiose che non hanno stipulato intesa con lo Stato.
Il matrimonio religioso nelle intese
In ogni intesa è sancita la abrogazione della indicata legge 24 giugno 1929 n. 1159: l’ordinamento statuale, nel momento in cui allaccia rapporti con queste confessioni, sostituisce ad un atteggiamento di diffidenza e di cautela un atteggiamento di fiducia nella dignità e nell’autorevolezza dell’ordinamento confessionale, per cui rinuncia ad esigere...
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