Riconoscimento di potere giurisdizionale
Applicabilità delle regole di competenza giurisdizionale
Ogni ordinamento ha elaborato precise regole per determinare quando la decisione spetti ad esso (c.d. competenza giurisdizionale) oppure spetti ad altro ordinamento, ed ovviamente numerose sono le convenzioni fra Stati al fine di armonizzare tali regole. L’ordinamento confessionale non ha vigenza spaziale e dunque non potrebbe nemmeno essere considerato un ordinamento straniero ai fini dell’applicazione delle regole che risolvono i problemi della giurisdizione (a chi spetta).
Se invece le regole elaborate dall’ordinamento statuale hanno una portata logica che le svincola dal carattere territoriale dell’altro ordinamento, esse possono essere applicate anche all’ordinamento confessionale, che per comodità, a questi limitati fini, potrà dunque essere considerato ordinamento straniero. Ed è quello che si verifica in ordine alle modalità di riconoscimento dei poteri giurisdizionali degli ordinamenti confessionali.
Giurisdizione sul diritto alla remunerazione dei sacerdoti
Per quel che riguarda la condizione remunerativa “del clero che svolge servizio in favore della diocesi”, basterà ricordare che, pur essendo il “diritto a ricevere la remunerazione” una situazione soggettiva che prende corpo e tutela dal nostro ordinamento, la individuazione dei soggetti aventi diritto alla remunerazione, criteri di determinazione dell’ammontare della stessa e modalità di integrazione da parte dell’Istituto per il sostentamento del clero, sono rimesse a disposizioni normative (chiamate delibere) della Conferenza Episcopale Italiana.
Ebbene, l’art. 34 della legge n. 222 del 1985 prevede in ogni diocesi la formazione di “organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi” avanzati dai sacerdoti nei confronti dell’operato dell’istituto diocesano circa la determinazione della retribuzione cui essi hanno diritto, stabilendo altresì che “contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico”.
Di fatto, una delibera della CEI ha istituito in ogni diocesi un organo collegiale di tre membri, che opera con una fase conciliativa e nel caso di fallimento di questa, con una fase decisoria (nella controversia tra il sacerdote e l’autorità ecclesiastica). Non è stato detto che però le decisioni di tali organi assumano rilevanza civile, e che quindi venga riconosciuta una giurisdizione ecclesiastica, così, la Cassazione, ha dato per scontata l’esistenza di una tale giurisdizione e si è posto così il problema se questa giurisdizione fosse esclusiva o meno (se cioè esclude quella statuale).
Così non è perché la disciplina della situazione remunerativa del sacerdote non ha la sua fonte esclusiva nelle norme della Chiesa bensì presenta pure elementi interni al diritto statuale. Sono stati così dunque riconosciuti due giudici competenti a conoscere di tali controversie: uno statuale e l’altro canonico. A questo punto cosa accade?
Di fronte a tale interrogativo, si è posto il problema dell’esigenza che “debba essere evitata la possibilità di due diverse soluzioni della medesima controversia”, così che si applicherebbe il “criterio della prevenzione”: Se il sacerdote adisce immediatamente gli organi ecclesiastici non può rivolgersi a quelli statali e viceversa. Di conseguenza, in pratica, un sacerdote adisce gli organi statali solo quando intende porsi in posizione di rottura con l’ordinamento ecclesiastico.
Giurisdizione sulla validità dei matrimoni religiosi
L’atto di matrimonio non rientra nell’ordine proprio della Chiesa
L’atto di matrimonio, essendo caratterizzato “da una disciplina conformata nella sua sostanza all’elemento religioso”, dovrebbe essere caratterizzato come uno di quegli atti che rientrano nell’ordine proprio degli ordinamenti confessionali. Ma l’atto di matrimonio dinanzi a ministro di culto, accanto a caratteri religiosi o non profani, ne ha altri decisamente profani, sia per quanto riguarda la struttura, sia per quanto riguarda la funzione: il celebrante legge gli articoli del codice civile concernenti diritti e doveri dei coniugi.
Il matrimonio dinanzi a ministro del culto va dunque considerato come una situazione che, oltre a elementi interni, presenta anche elementi di estraneità. Situazioni del genere sono ben presenti ad ogni ordine.
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