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LO STATO CITTA' DEL VATICANO E SANTA SEDE

Sono realtà profondamente diverse anche se intimamente connesse. La Chiesa può definirsi come la società dei battezzati, che professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi con lui collegati (definizione del giudice).

È una società perfetta giuridicamente, quindi autosufficiente e sovrana. La Santa Sede, invece, (o Sede Apostolica), in base all'art. 361 del C.J.C./1983, può essere intesa non solo il Romano Pontefice ma anche quegli uffici collegati (la segreteria di Stato, il Consiglio per gli Affari Pubblici per la Chiesa e gli altri organismi della curia).

La curia a sua volta è un complesso di dicasteri mediante i quali il Romano Pontefice esercita il governo all'interno della Chiesa eccessivamente burocratizzato.

Lo Stato del Vaticano, in base al trattato

del 1929 è la realtà territoriale riconosciuta alla Santa Sede come propria sovranità che serve a garantire la libertà e l'indipendenza della Chiesa Universale nello svolgimento delle sue funzioni. Lo Stato Città del Vaticano, ha come fini la Santificazione o (munus santificiendi) del fedele che salva la sua vita nel vivere quotidiano, affinché possa raggiungere la vita ultraterrena. (VDS l'OPUS DEI o santificazione del lavoro, affinché il fedele nell'ordinarietà sia santo. Esso può fare il____________________________________ (pag. 11 inizio) Lo Stato Città del Vaticano, nel perseguire i suoi fini, possiede una sovranità giuridica internazionale (popolo, territorio, sovranità), per cui gli scopi di cui ci si prefigge, possono essere più vari, senza che ne venga alterata la funzione __finale (pag 11)_. È una realtà unica, sia politica che giuridica dei popoli. Qui troviamo popolo,territorio, sovranità. Il territorio misura 0,49 Km². Comprende la Basilica e la piazza san Pietro, i palazzi del vaticano ecc. Difatti, la questione romana riconobbe la titolarità di tali edifici. Il popolo è determinato dagli art. 9 e 21 del trattato Lateranense; la cittadinanza si consegue in modo del tutto particolare, ossia avendo stabile residenza ed a coloro che sono autorizzati dal Romano Pontefice, il coniuge e i figli, gli ascendenti ed i discendenti dei cittadini vaticani ed i Cardinali di Roma. Per la cittadinanza da ottenere basta ad un rapporto di lavoro o di autorizzazione e quindi sulla volontà di ottenerla o di averla concessa. La stessa può essere sommata a quella italiana (pluripolidica). La sovranità è costituita dal potere d'imperio che è quel potere di comando o di governo, volontà suprema originaria ed indipendente che regge l'ordinamento per il raggiungimento dei propri scopi. I caratteridell'ordinamento interno: lo Stato Città del Vaticano è una monarchia elettiva, può definirsi uno Stato assoluto, Stato patrimoniale, Stato confessionale. Il potere spetta al sovrano capo dello Stato, esplicandosi con dominio sulle verità rivelate. L'ordinamento interno fa riferimento alla legge fondamentale dello Stato Città del Vaticano (28 febbraio 2001). I punti salienti sono:
  1. Il Sommo Pontefice ha la pienezza dei poteri, con gli "acta apostolice sedis", che sono invigore non appena pubblicate;
  2. Per quanto riguarda la SEDE VACANTE, i poteri appartengono ai Cardinali come Collegio;
  3. La rappresentanza dello Stato con gli Stati Esteri (politica estera), è riservata al Sommo Pontefice, che lo esercita con la segreteria di Stato;
  4. Il potere legislativo, di fatto viene esercitato da una commissione competente per i testi legislativi; -> vi sono 14 commissioni più altre aggregate. La commissione dura in carica

5 anni. Quali sono le fonti del diritto della Città del Vaticano? Sono: Il codice di diritto canonico, le costituzioni apostoliche (humanae vitae), mentre la costituzione pastorale non è parte dell'ordinamento in senso stretto. Altre fonti sono le leggi emanate dal Sommo Pontefice ed i regolamenti emessi in materia amministrativa. Il potere esecutivo viene esercitato dal Presidente della Commissione. Il potere giudiziario viene esercitato dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario della Chiesa. Abbiamo il Tribunale della Rota Romana. Si dice Rota perché quando si decideva vi erano tre giudici, che a turno, dal più vicino al più lontano dello scranno, ruotavano tra di loro. Il giudice unico competente in materia civile e penale è molto simile al nostro Giudice di Pace. Poi c'è il cosiddetto Tribunale Apolostico della segnatura, per i ricorsi avverso le materie amministrative - (tipo il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti).

Corte di Cassazione). L'art. 7 Cost. 1° comma - si riferisce al rapporto di indipendenza tra Stato italiano e Città del Vaticano. Gli accordi fatti furono le guarantigie (pag. 13) territoriali e le prerogative riconosciute agli organi centrali della Chiesa. Esse sono le garanzie legate ai palazzi vaticani ecc. - Le prerogative fanno si che alcuni organi centrali abbiano rilevanza interna nello Stato Italiano.

Gli obblighi per lo Stato italiano sono:

  1. far si che lo Stato Città del Vaticano abbia adeguati collegamenti con lo Stato italiano;
  2. fornitura di acqua, energia elettrica, allaccio fognario, strade ecc.

Per dette dotazioni abbisognevoli di qualsivoglia modifica e/o manutenzione è necessario il beneplacito degli organi dello S.C.V.

Vi è poi la libertà di corrispondenza, l'esenzione cioè dei diritti doganali ecc.

Gli obblighi della santa Sede sono:

  1. far fruire a tutta la popolazione dei tesori e delle opere della scienza e
  2. della Chiesa Cattolica all'interno del diritto internazionale è oggetto di dibattito. Secondo la legge italiana n. 218/1995, la Chiesa non ha prerogative speciali e le sue sentenze sono deliberate dalla Corte d'Appello, ad esempio nei casi di giustizia matrimoniale ecclesiastica. Tuttavia, alcuni studiosi sostengono che la Chiesa ha una connotazione unica nel panorama internazionale, in quanto ha un fine ultraterreno e potrebbe mancare di soggettività giuridica.didiritto internazionale o personalità giuridica internazionale – (secondo il “Donati”: per il fatto stesso che i poteri si trovano dislocati in tutto il mondo). Altri studiosi fra i quali “Chaumont”, ritengono che la struttura della Chiesa Cattolica sia inconciliabile come membro della Comunità Internazionale. Altri studiosi fra i quali “Quadri”, dicono che la Chiesa Cattolica non ha rapporti con tutti gli Stati, per cui è un ordinamento sovranazionale tra gli ordinamenti sovranazionali. Ma la Chiesa non si è mai posta al di sopra degli altri Stati perché essa ha fini diversi riguardo gli ordinamenti sovranazionali. La tesi del “Ballarino” sul non intervento degli accordi diplomatici tra Stati sostiene invece che la Chiesa cattolica può stipulare trattati con i singoli Stati (VDS trattato Lateranense ed altri accordi). Ci sono 3 aspetti circa la posizione dello S.C.V. nel diritto internazionale: 1) lo S.C.V.È uno Stato riconosciuto di tipo diretto ed indiretto; il primo è quello riconosciuto in Italia col trattato lateranense; il secondo è quello relativo agli accordi con gli altri Stati, attraverso accordi diplomatici. 2) Lo S.C.V. è una Istituzione che provvede autonomamente alla sua organizzazione e che stringe con altri soggetti di diritto atti internazionalmente rilevanti. 3) Lo S.C.V. è da considerare uno Stato neutralizzato, esente dalle operazioni belliche – (VDS art 24 patto lateranense secondo il quale la Chiesa può intervenire solo per promuovere la pace tra gli Stati). Quando si parla di garanzie a favore della Santa Sede si deve fare distinzione tra privilegi e prerogative: I privilegi sono atti di riconoscimento che pongono la Chiesa in una posizione di vantaggio rispetto agli altri Stati; Le prerogative sono connaturate e connaturali allo stesso soggetto poiché fa parte della natura stessa del soggetto (tipo la Corte

    Costituzionale). Ci possono essere garanzie reali e anche personali (come quelle rivolte alla persona del Sommo Pontefice come sacra ed inviolabile); altre garanzie sono:

    • In caso di accusa dei Cardinali, questi possono scegliere il foro dove essere giudicati;
    • Esenzione del servizio militare e da ogni prestazione personale.

    Cosa sono gli enti centrali della Chiesa garantiti?

    L'ART. 11 DEL TRATTATO Lateranense prevede che gli enti centrali della chiesa cattolica, la Curia Romana, siano esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano.

    Gli Uffici della Curia Romana sono: i dicasteri, le congregazioni, i tribunali apostolici, la segnatura apostolica, la Rota Romana e gli Uffici Pontefici.

    Altro problema essenziale sono i rapporti di lavoro dipendente tra il lavoratore e la Santa Sede, i cui redditi sono esenti da tributi.

    Competente a dirimere le diatribe sul versante lavoro è la giustizia italiana se le prestazioni sono istituzionali degli enti pubblici datoriali.

    Da distinguere

    dalle mansioni comuni, riferita a un regime particolare di tipo istituzionale, tipo il tipografo (VDS sentenza Cassazione 4483/1998) mentre per il caso bibliotecario (VDS sentenza 5669/79). Le problematiche degli enti ecclesiastici sono correlate al riconoscimento giuridico della personalità di ente ecclesiastico, riconosciuta dal 1984 anche agli enti di confessioni di minoranza. L'art. 20 Cost. Italiana riferisce che nessun regime restrittivo può essere posto a carico delle confessioni religiose. Le confessioni religiose, di per sé, non hanno personalità giuridica, semmai è la loro costituzione in enti che ferisce tale riconoscimento. Non esiste concetto univoco di ente ecclesiastico; alcuni autori mettono in evidenza la natura associativa dell'ente, che sia legata ad una organizzazione confessionale, che si definisca Chiesa. Altri individuano la personalità giuridica nel fine dell'ente, ossia scopo di culto e di religione. In realtà,le due tesi, secondo "Finocchiaro", vanno so
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A.A. 2007-2008
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" di Enna o del prof Pedullà Luca.