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Delibazione e riconoscimento delle sentenze

La delibazione è il riconoscimento di efficacia civile delle sentenze di scioglimento del matrimonio cattolico emesse dall'autorità ecclesiastica. L'articolo 7 della Costituzione è suddiviso in due commi e riguarda la separazione dei poteri tra la Chiesa e lo Stato, con il riconoscimento della sovranità e indipendenza. Dal latino (superiorem non recognoscens), ciascuno nel proprio ordine: la Chiesa nello spirituale e lo Stato nel temporale.

Articolo 8 della Costituzione e uguaglianza tra culti

L'articolo 8 della Costituzione è suddiviso in tre commi; implica il principio di uguaglianza tra i vari culti e di non discriminazione tra i soggetti credenti e non credenti. Si pensi al giuramento nel processo, che nel codice di procedura penale del 1930 imponeva a chi giurava di rendersi consapevole della responsabilità, assumendola davanti a Dio. Ciò era violazione della libertà religiosa (articoli 19 e 21 della Costituzione), sia di esprimere il proprio pensiero.

Si pensi all'estensione del crocifisso nelle scuole e negli enti pubblici, al problema dell'istruzione religiosa. Ove si noti una differenza tra scuole ed università pubbliche e private, ove le seconde sono previste negli articoli 33 e 34 della Costituzione, in cui lo Stato rinuncia al monopolio pubblico dell'istruzione. Ove si considerino gli articoli 402 e seguenti del codice penale, sul reato di vilipendio, il quale prevedeva una sanzione più grave se proferito nei riguardi della religione di Stato.

Accordi di Villa Madama e sentenze della Corte Costituzionale

Tutto ciò venne attuato con gli accordi di Villa Madama nel 1984, nonché con la sentenza 508/2000 della Corte Costituzionale, sulla illegittimità di una parte dell'articolo 402 c.p. riguardante l'offesa alla religione cattolica rispetto agli altri culti, con diminuzione della pena per chi offendeva i culti omessi. Dal 1984, la religione cattolica non è più religione di Stato. Quindi prevarrà il principio della laicità, ossia interessamento verso tutti i culti e non indifferenza.

La sentenza n. 508/2000 è abrogativa parziale o manipolativa. Altre sentenze da ricordare sono la 925/1998 e la 440/1995. Tra l'altro la sentenza 329/1997 ribadiva che la religione cattolica deve considerarsi religione di Stato, come unità morale della nazione. Ma con la 508/2000 e la 556/2006 ad opera del Consiglio di Stato, viene meno questa discriminazione, considerando incostituzionale la parte in cui la Chiesa Cattolica viene considerata religione di Stato.

Il caso del crocifisso e i giudizi legali

Quale problema ha posto l'estensione del crocifisso? Vedasi il caso del Tribunale di Verona, "caso Adel Smitt", ove su ricorso di un musulmano, il giudice Fontanarosa dispose l'immediata rimozione del crocifisso, perché ritenuto offensivo e discriminante nei riguardi degli altri culti. Altri Giudici, in seguito, ad un Decreto regio del 1925, ne proponevano il ripristino, come la bandiera ed altro. Per cui la competenza non era più del giudice ordinario, ma del T.A.R., il quale adito si espresse in senso di ripristino del simbolo religioso.

In ultima istanza, fu adito il Consiglio di Stato, il quale risolse per la non rimozione del crocifisso, adducendo come motivazione della sentenza: "il crocifisso non è da considerarsi immediata visione religiosa, ma poiché per tradizione e cultura è stato sempre esposto, rappresenta la storia e la cultura del popolo italiano". Di fronte alle conseguenti critiche, i giudici si sono espressi, secondo una soluzione adottata nei Länder della Baviera, ove i presidi delle scuole, hanno predisposto dei modelli di preferenza, per il tipo di insegnamento religioso, nei riguardi delle differenze.

Università pubbliche e private

Nelle università il problema è diverso e riguarda il problema tra università pubblica ed università privata. Alle università private, in base agli articoli 33 e 34 della Costituzione, è permesso di istituirsi come private e confessionali, con propri statuti. Per esempio: nelle università pubbliche, il docente deve avere una visione equidistante e non parziale. Se l'Università è confessionale, il docente deve favorire la divulgazione, di prevalenza culturale e non avversarla (vedasi il caso del prof. di Filosofia del diritto "Lomboro Valburi", ove a causa del suo comportamento fu sospeso e mai più fu chiamato a svolgere il ruolo annuale dell'Università cattolica S. Cuore).

Nelle università cattoliche, poi è necessario un certo valore di gradimento da parte delle "governance universitarie".

Obiezione di coscienza

Altro problema: obiezione di coscienza. Chiunque si trovi all'interno di un ordinamento deve seguire i precetti, tranne chi gli sia consentito impugnarli. Cosa succede quando una norma canonica contrasti con una norma statuale? Il diritto canonico conosce una generalità di sanzioni le (latae sententiae) emesse dal Papa e non risolvibili; le (ferendae sententiae) rimesse a determinate condizioni.

Qui si pone il problema del foro esterno, nel quale il giudice dello Stato non può sindacare sul merito della decisione, ma solo sulla contrastante, condotta dalla sanzione a ledere diritti tutelati dall'ordinamento statuale, relativi ai diritti della persona, diritti civili ed altro.

Libertà religiosa ed evoluzione dell'obiezione di coscienza

Libertà religiosa ed obiezione di coscienza: per obiezione di coscienza si deve intendere un rifiuto di assolvere un obbligo di legge, poiché si ritiene quell'obbligo contrario alle proprie convinzioni religiose, morali, filosofiche. L'obiettore di coscienza si assume la responsabilità civile e penale derivante dal suo rifiuto. L'obiezione di coscienza è un concetto in evoluzione - nel campo del diritto.

Una prima forma di obiezione è il servizio militare, che da obbligatorio fu trasformato in servizio sostituto civile (vedasi il volontariato ecc.). L'altro grande capo è l'aborto (L. 194/1978), come causa di obiezione, a favore della scelta della sola madre, che deve abortire. Tale scelta è insindacabile e deve essere attuata entro 90 giorni dal concepimento, poiché già dal 91° giorno il feto è considerato essere umano a tutti gli effetti giuridici, ma non religiosi.

Sull'aborto, dal versante religioso, si discute sull'assunzione della pillola del giorno dopo, poiché la chiesa cattolica ritiene illecita tale assunzione. Ma anche i medici possono essere obiettori di coscienza. Ma questa posizione, quando viene portata a livelli di eccesso, si può incorrere a responsabilità civili e penali.

Eutanasia e casi di obiezione di coscienza

Altra questione di obiezione di coscienza è il caso dell'eutanasia (vedasi caso Welby ed il caso Terry Schiavo). Qui subentra il limite dell'ordine pubblico, con comunanza di intenti verso la tutela della vita. La problematica giuridica coinvolge la capacità di disporre della propria vita, in quanto diritto personalissimo. Va considerato il fatto di chi riversa in condizioni critiche terminali, non avendo disposto in anticipo per il suo testamento biologico.

Per cui sorge la domanda: fino a che punto si può porre una tale disposizione? Un altro filone delle obiezioni è relativo alle trasfusioni di sangue (es. i Testimoni di Geova non ammettono ciò) – (vedasi il caso dei coniugi "Oneda", nel quale la loro bambina talassemica morì). Per tale questione i coniugi Oneda furono condannati per omicidio volontario. In questo caso l'obiezione di coscienza non fu riconosciuta.

Altro tipo di obiezione è il rifiuto di indossare uniformi o rifiuto di svolgere qualsiasi servizio a favore dello Stato. L'obiezione di coscienza viene inquadrata costituzionalmente nella libertà religiosa (articolo 19 Costituzione) (vedasi anche l'articolo 18 del trattato sui diritti dell'uomo del 1945).

Tutela dei diritti individuali

Anche gli atei hanno diritto alla tutela positiva e negativa come diritto soggettivo complesso, il quale è un diritto esercitabile sia in forma individuale che associata. È un diritto individuale, indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo. Secondo l'articolo 19 Costituzione, tutti hanno diritto di professare la propria fede e di fare opera di proselitismo. Bisogna dire che l'opera di proselitismo esterno, tramite la vendita di pubblicazioni è soggetta ad imposta S.I.A.E.

Nella nostra Costituzione non si parla di libertà di coscienza in maniera esplicita, ma la si desume dall'articolo 1 Costituzione, dalla cui libertà religiosa ne discende la libertà di coscienza e libertà di obiezione di coscienza, nonché dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Per libertà di coscienza si intende che la stessa sia volontaria. Il soggetto deve scegliere tra due obbedienze: o la legge statuale o il precetto religioso.

Ciò assume un rilievo pubblicistico e deve riguardare un obbligo di fare. Il conflitto che si potrebbe creare tra l'individuo ed il gruppo religioso è insindacabile nel merito dello Stato. (per esempio: i dissociati dei Testimoni di Geova, se dovessero richiedere la riammissione al gruppo, non potrebbero adire agli organi di giustizia dello Stato).

Propaganda del culto e cause di nullità del matrimonio

Altro punto dell'articolo 19 Costituzione è la propaganda del culto sia in privato che in pubblico. Nella prima fattispecie non si pone alcun problema, mentre nella seconda fattispecie bisogna darne preavviso (3 giorni prima) all'autorità di P.S., la quale non può vietare la manifestazione, tranne per comprovati motivi di gravità e di ordine pubblico. Si veda l'articolo 17 Costituzione – purché non si tratti di riti contrari al buon costume, qui si fa riferimento ai criteri di ragionevolezza e al principio di ordine pubblico.

Cause di nullità del matrimonio: alcuni casi pratici. La causa simulandi è il motivo per cui una parte simula il consenso e per la chiesa il matrimonio è correttamente inteso. Vi è difformità tra il pensiero del nubendo e quanto previsto dalla chiesa; vi è una "fervosa voluntas". La causa contraendi invece è caratterizzata dall'ambiente esterno che spinge a contrarre matrimonio. L'esempio pratico è una gravidanza indesiderata.

Per l'annullamento del matrimonio, le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, devono essere negative per la simulazione del matrimonio. Se non provate, sono causa di non accoglimento dell'attore.

Il giuramento nel processo

Secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli anni '60 in poi e dal 1979 e '80, con l'abolizione del giuramento testimoniale è la formula che deve introdurre la parte. Le stesse, secondo l'articolo 449 e 251 c.p., prevedono una analoga formula (consapevole della responsabilità, che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini, giurate di dire tutta la verità).

Per cui la dottrina rilevò il fatto che tale giuramento ledeva la libertà religiosa, pertanto la problematica fu esposta alla Corte Costituzionale. La prima sentenza è la 58/1960, la quale riteneva l'articolo 449 c.p.p. illegittimo in riferimento all'articolo 27 Costituzione (libertà di pensiero). Di senso contrario, altre sentenze dichiararono infondata la questione, rigettandola con ordinanza n. 15/1961 e con sentenza n. 85/1963.

Nell'ordinanza 15/1961, veniva messa in relazione all'articolo 8 e 19 della Costituzione, o libertà religiosa del singolo, ritenendo infondata la questione. Con la sentenza n. 85/1963, si ritenne infondata la questione rispetto all'articolo 251 c.p.p. in relazione agli articoli 8, 19 e 21 Costituzione – La corte rigetta la questione con due motivazioni:

  • Il giuramento non deve essere visto solo dal punto di vista religioso ma come induzione a dire la verità;

Con la sentenza 117/1979, la corte dichiara parzialmente illegittimo l'articolo 251 c.p.p. in relazione all'articolo 19 della Costituzione. Quindi si ottiene la modifica della formula prevista previo il giuramento per come segue: "Consapevole della responsabilità davanti a Dio 'se credente' e agli uomini, giuro di dire la verità e null'altro che la verità".

Ma la questione non era ancora risolta. Così negli anni '80 vi furono due sentenze: la 234/1984 e la 278/1985 che rigettarono la questione illegittimità costituzionale ritenendo inammissibile la questione. La vera svolta ci sarà con la riforma del Codice di Procedura Penale del 1988, venendo eliminato il giuramento dal processo penale con l'introduzione nell'articolo 497 c.p.p. di una formula di impegno solenne a dire la verità.

A questo punto fu eliminato il giuramento penale creando una frattura con il processo civile; dunque la Corte Costituzionale con la sentenza 149/1995 dichiarò illegittimo l'articolo 251 c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 19 Costituzione. La formula sarà così: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

A questa sentenza segue la sentenza n. 334/1996 che dichiara parzialmente illegittima l'articolo 238 del c.p.c. in relazione agli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione. Quali sono le conseguenze? In seguito viene meno il riferimento alla responsabilità che si assumeva davanti a Dio e agli uomini e viene sancito il permanere dell'obbligo di deporre per la parte, quindi anche per gli atei. La dottrina parlava di giuramento laico.

Comparazione internazionale del giuramento

L'articolo 238 del c.p.c. recitava: "Il giudice istruttore ammonisce che il giuramento ha importanza religiosa e morale sull'atto da compiere e sulle conseguenze penali della false dichiarazioni e quindi lo invita a giurare; il giurante in piedi pronuncia a chiara voce le parole: 'consapevole della responsabilità che col giuramento davanti a Dio e agli uomini...'. Per cui vi fu l'intervento del legislatore ed il giudice istruttore ammonisce il giurante sull'importanza morale dell'atto e nella formuletta viene cassa la parte 'davanti a Dio e agli uomini consapevole della responsabilità morale ecc.'".

Il giuramento non è più atto sacrale ma atto laico. Volendo fare una comparazione:

  • In Inghilterra abbiamo due tipi di giuramento: 1) OAT -> formula originaria; 2) sacrale -> del principio dell'affirmation.
  • In Germania, anche qui di matrice religiosa, si passò al giuramento laico; con la formula del 2000 abbiamo una promessa solenne;
  • In Spagna, si è passati dal "Juramento" alla promessa.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" di Enna o del prof Pedullà Luca.
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