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Riguardo i rapporti intercorrenti tra Stato e Chiesa, tre sono i sistemi:
• Principio di unione: Stato e Chiesa non sono separati, bensì compenetrati. Questo è tipico
dei regimi teocratici: è la Chiesa che determina lo stile di vita all’interno dell’ambito
politico-sociale; es.: il diritto islamico trova il suo fondamento nel Corano: questo concetto
non è esatto visto che non esiste un concetto di Chiesa né nell’Ebraismo né nell’Islamismo.
Non vi è invece separazione nello Stato Vaticano, dove il Pontefice è il Monarca assoluto;
altro esempio è dato dal Cesaropapismo, dove si ha una sorta di divinizzazione del diritto
civile. Un concetto intermedio tra il principio di unione e quello di separazione è il
Giurisdizionalismo: il potere religioso è interamente controllato dal potere politico. Es.:
periodo liberale: vi è lo Ius cavendi, qualsiasi atto della chiesa deve essere approvato dal
potere politico; vi è il Placet, dove l’atto religioso viene sottoposto al controllo; il Ricorso
per abuso, dove il soggetto può ricorrere all’autorità dello Stato e per atti emanati dalla
Chiesa; l’ingerenza per la nomina dei vescovi, che è subordinata all’autorità politica.
• Principio di separazione: lo Stato non riconosce le confessioni religiose. Es.: in Francia,
dove la Costituzione contiene al suo interno il Principio di laicità, la religione è collocata in
ambito privato. Le costruzioni religiose sono di proprietà dello Stato, inoltre preti e suore
non possono indossare l’abito in luoghi pubblici. Collegato a tale principio è un particolare
concetto di separatismo, la coordinazione: i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolamentati da
accordi. Esso viene applicato in Italia: vi è il Concordato, nonché le Intese, anch’essi accordi
che intercorrono tra Stato e confessioni religiose (non cattoliche). Per noi il principio di
laicità ha un significato diverso rispetto a quello francese: lo Stato italiano consente che nel
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Lezioni di Diritto Ecclesiastico
proprio territorio siano ritenute legittime le confessioni religiose (Principio di tolleranza).
Una delle caratteristiche delle confessioni religiose è quello d portare avanti un concetto di
verità assoluta ed esclusiva: una comunità considerata come tale deve osservare delle regole.
Ciò che tiene unita la comunità religiosa è la fede, applicare ogni giorno quelle regole nelle
quali la religione stessa si fonda. L’elemento religioso può essere ideologicamente scisso
dall’elemento giuridico-politico, ma chi è veramente religioso in caso di conflitto tra le due
entità seguirà sempre la regola religiosa.
Un concetto molto importante ed attuale è il Laicismo: opposizione ferma a tutto ciò che è religioso
oltre che clericale. La Corte Costituzionale ha sancito come principio fondamentale il principio di
laicità, ma chiaramente non è come in Francia: si basa su di una parità di trattamento tra le
confessioni religiose. Qui è presente il principio di eguaglianza: le confessioni religiose non
possono essere tutte uguali, vi è però presente il principio di eguale libertà, assicurando così parità
di trattamento. Esso promuove il pluralismo religioso, opposto all’idea francese di confessionismo
di Stato. In passato in Italia non c’era questo orientamento: l’art. 1 dello Statuto Albertino
affermava infatti che “la religione cattolica è la sola religione di Stato”. Spesso si tende a
sovrapporre la libertà di religione con la libertà di religione confessionale (il potere della Chiesa).
La vera libertà è quella individuale, di coscienza: quando c’è libertà di coscienza chiunque è libero
di credere o non credere.
Legislazione liberale (1° periodo): una delle caratteristiche di questo periodo è il fatto che
coesistono normative appartenenti a vari periodi nonché a vari rami di diritto, soprattutto in materia
pubblicistica. Gli artt. di riferimento sono i seguenti: 2-3-7-8-19-20 cost., ma si trovano norme di
derivazione tributaria e civile. Con l’annessione dei vari regni al Regno di Sardegna,
conseguentemente vennero soppresse molte legislazioni, che sotto certi versi erano anche meglio
strutturate rispetto a quelle del Regno di Sardegna. Vi era un particolarismo giuridico visto che al
suo interno c’era la legislazione dei Valdesi. La legislazione del Regno di Sardegna è di chiaro
stampo napoleonico: lo Statuto Albertino diviene quindi la Costituzione italiana (1848). Vi è un
confessionismo di stato, visto che l’unica religione consentita è quella cattolica. Con l‘unione
d’Italia viene però dato il via ad una legislazione che è in qualche modo in contrasto con la religione
di stato. Importante in questo contesto sono due leggi:
Legge Siccardi n° 1013/1850: costituita da 7 articoli, abolisce il foro ecclesiastico,
l’immunità ecclesiastica e l’asilo politico (13/04/1850). Questa legge è stata abrogata
dalla legge Bassanini del 1997.
Legge n° 1037 sull’autorizzazione agli acquisti: la Chiesa non può acquistare beni
immobili senza l’autorizzazione dello Stato tramite Regio Decreto, su approvazione del
Consiglio di Stato. È costituita da un solo articolo.
Con queste due leggi si voleva controllare la cosiddetta “mano morta ecclesiastica”, ossia tutto
quel patrimonio della Chiesa che conseguentemente depauperava la ricchezza dello Stato. Tendono
quindi al rafforzamento dello Stato rispetto al potere esterno della Chiesa. Importante è ancora la
Legge Sinio, attraverso il quale si afferma che il diverso culto non comporta una diversa tutela del
soggetto. Con la Legge 777/1948 viene sciolta la Compagnia di Gesù, e questo è un duro colpo al
patrimonio della Chiesa in quanto i loro beni vengono incamerati dallo Stato. Questa è la prima
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Lezioni di Diritto Ecclesiastico
delle cosiddette Leggi eversive, leggi create cioè con lo scopo di incamerare nel patrimonio dello
Stato i beni della Chiesa.
Si arriva nel 1867 con la Legge di soppressione: vengono soppressi tutti gli enti ecclesiastici ed i
loro beni vengono liquidati ed incamerati dallo stato. L’ultima di queste leggi è la Legge delle
guarentigie del 13 maggio 1871: con le Questioni Romane si hanno forti contrasti tra Stato e Chiesa
in quanto si mina l’autonomia economica della Chiesa stessa. Tale legge è divisa in due titoli:
• 1° TITOLO: prerogative della Chiesa e del Pontefice:
Art. 1: la persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.
Art. 2: l’attentato al Pontefice è punito con la stessa pena per l’attentato al Re.
Art. 3: il governo italiano riconosce al Pontefice gli onori sovrani all’interno del proprio
territorio.
Art. 4: è conservata una dotazione annua alla Chiesa di lire 3.200.000 (rendita). Resterà
inoltre esente da ogni tassa e non potrà mai essere, per alcun motivo, diminuita.
Art. 5: il Pontefice continua a disporre del Palazzo del Vaticano nonché di Castel
Gandolfo, ed essi sono inalienabili, non soggetti ad alcuna tassazione.
Art. 6: nel periodo di vacazio (durante la morte del Pontefice) nessun altra autorità può
impedire o limitare la successione pontificia.
• 2° TITOLO: relazione dello Stato con la Chiesa:
Art. 14: è abolita ogni preclusione alla libertà di associazione ecclesiastica.
Art. 15: i vescovi non dovranno giurare più fedeltà al Re.
La Santa Sede è l’organo di governo dello Stato Città del Vaticano. Ai canoni (che sostituiscono gli
articoli) 360-361 del diritto canonico si parla anche della Santa Sede, intesa come insieme degli
uffici che svolgono le funzioni date dal Pontefice (Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa;
Segreteria generale). Viene anche indicata dal diritto canonico come organo attraverso cui il Papa
esercita il suo potere. Sempre secondo il diritto canonico la Santa Sede ha personalità giuridica
distinta dalla Chiesa, non soggetta ad alcuna limitazione. Per l’ordinamento italiano la Santa Sede è
anche un ente ecclesiastico che ha personalità giuridica per antico possesso di Stato, in quanto
esisteva ancor prima dello Stato.
È importante dare una definizione di ente ecclesiastico: sono enti espressioni di comunità religiose,
ma che acquistano un riconoscimento (personalità giuridica) da parte dello Stato. Tali enti sono
regolati dalla Legge 222/85: quest’ultima non viene applicata alla Santa Sede. La Santa Sede è
composta da dicasteri e da altri organismi (es. prefettura della Chiesa Cattolica). A livello
internazionale ha piena soggettività: è quest’ultima che stipula trattati internazionali e che aderisce
alle organizzazioni internazionali. È presente come Città Stato del Vaticano, con un osservatore
permanente: partecipa ai lavori attraverso una forma di “supremazia morale”. Il Trattato del 1929 è
ancora vigente, mentre il Concordato è stato modificato con l’Accordo di Villa Madama del 1984.
Legislazione fascista (2° periodo): I Patti Lateranensi erano uno strumento di consenso di tutta la
popolazione: si ha una sorta di consenso in questo caso tra Stato e Chiesa. Mentre Mussolini aveva
interesse al Trattato, la Chiesa teneva di più al Concordato, dunque modificarlo significava mettere
in discussione il Trattato e di conseguenza anche la Questione Romana. 3
Lezioni di Diritto Ecclesiastico
Legislazione costituzionale (3° periodo): Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Assemblea
Costituente ci fu un forte dibattito in merito all’inserimento in Costituzione dei Patti Lateranensi
(artt. 7-8): decisivo fu l’apporto di Palmiro Togliatti. Una particolarità è che l’art. 8 venne varato
prima dell’art. 7. Il rapporto Stato – Chiesa aveva conseguenze anche sul piano internazionale:
decisivo per l’inserimento dell’art. 7 fu il voto favorevole di Togliatti, il quale secondo una teoria di
Ignazio Silone fu influenzato dalle pressioni esercitate a quel tempo dall’Unione Sovietica.
• Comma 1: Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani nel proprio ordine. Non può esservi
nessun tipo di subordinazione, nemmeno a livello organizzativo.
• Comma 2: i rapporti Stato – Chiesa sono stabiliti dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
patti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Sono vere e proprie norme
costituzionali. Si possono modificare se le parti si accordano; diversamente se è lo Stato a
volerle modificare deve attuare il procedimento di revisione