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Lezioni di diritto ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico è quel ramo del diritto dello Stato che attiene al fenomeno religioso. Esso fa riferimento sostanzialmente all'espressione dell'uomo: un chiaro esempio è il Burka, espressione di un'attività religiosa dell'uomo, o il Crocifisso, la cui presenza è stata vietata nei luoghi pubblici in Italia con la sentenza di Strasburgo. Questa sentenza ha generato molte critiche visto che per l'Italia il Cristianesimo ha avuto ed ha tutt'ora molta influenza, di conseguenza viene visto come un'imposizione da parte di altre culture, diverse da quella europea. Quando un simbolo religioso ormai incarnato nella propria cultura viene vietato è giusto che sia protetto, c'è uno stretto intreccio tra diritto-politica-religione.

I principi fondanti il diritto ecclesiastico hanno radici molto antiche, non tanto nel mondo civile-sociale quanto in quello religioso. Vi è un preconcetto tra potere della religione e uso strumentale che viene fatto della religione stessa. Il diritto ecclesiastico nasce nel 1881: è parte integrante della normativa statale nonché, con la riforma del titolo V, delle regioni. Esso nasce fondamentalmente come contrapposizione alle pretese della Chiesa Cattolica: l’unico diritto in vigore è quello dello Stato; l’appartenenza all’ordinamento della Chiesa (diritto canonico) si ha attraverso un atto volontario che è il battesimo. Per quanto riguarda il matrimonio, in passato (prima dell’unità d’Italia) l’unico valido era quello religioso, adesso l’unico avente efficacia è quello civile. In pratica dopo l’unità d’Italia vi è una sorta di debellatio della Chiesa Pontificia, che porta alle cosiddette Questioni Romane.

Periodi storici del diritto ecclesiastico

  • Legislazione di stampo liberale (dall'unità d'Italia al 1929)
  • Legislazione fascista (dalla stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929 al 1948)
  • Legislazione costituzionale (dal 1948 in avanti)

Rapporti tra Stato e Chiesa

Riguardo i rapporti intercorrenti tra Stato e Chiesa, tre sono i sistemi:

  • Principio di unione: Stato e Chiesa non sono separati, bensì compenetrati. Questo è tipico dei regimi teocratici: è la Chiesa che determina lo stile di vita all’interno dell’ambito politico-sociale; es.: il diritto islamico trova il suo fondamento nel Corano: questo concetto non è esatto visto che non esiste un concetto di Chiesa né nell’Ebraismo né nell’Islamismo. Non vi è invece separazione nello Stato Vaticano, dove il Pontefice è il Monarca assoluto; altro esempio è dato dal Cesaropapismo, dove si ha una sorta di divinizzazione del diritto civile. Un concetto intermedio tra il principio di unione e quello di separazione è il Giurisdizionalismo: il potere religioso è interamente controllato dal potere politico. Es.: periodo liberale: vi è lo Ius cavendi, qualsiasi atto della chiesa deve essere approvato dal potere politico; vi è il Placet, dove l’atto religioso viene sottoposto al controllo; il Ricorso per abuso, dove il soggetto può ricorrere all’autorità dello Stato e per atti emanati dalla Chiesa; l’ingerenza per la nomina dei vescovi, che è subordinata all’autorità politica.
  • Principio di separazione: lo Stato non riconosce le confessioni religiose. Es.: in Francia, dove la Costituzione contiene al suo interno il Principio di laicità, la religione è collocata in ambito privato. Le costruzioni religiose sono di proprietà dello Stato, inoltre preti e suore non possono indossare l’abito in luoghi pubblici. Collegato a tale principio è un particolare concetto di separatismo, la coordinazione: i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolamentati da accordi. Esso viene applicato in Italia: vi è il Concordato, nonché le Intese, anch’essi accordi che intercorrono tra Stato e confessioni religiose (non cattoliche). Per noi il principio di laicità ha un significato diverso rispetto a quello francese: lo Stato italiano consente che nel proprio territorio siano ritenute legittime le confessioni religiose (Principio di tolleranza).

Una delle caratteristiche delle confessioni religiose è quello di portare avanti un concetto di verità assoluta ed esclusiva: una comunità considerata come tale deve osservare delle regole. Ciò che tiene unita la comunità religiosa è la fede, applicare ogni giorno quelle regole nelle quali la religione stessa si fonda. L’elemento religioso può essere ideologicamente scisso dall’elemento giuridico-politico, ma chi è veramente religioso in caso di conflitto tra le due entità seguirà sempre la regola religiosa.

Laicismo e pluralismo religioso

Un concetto molto importante ed attuale è il Laicismo: opposizione ferma a tutto ciò che è religioso oltre che clericale. La Corte Costituzionale ha sancito come principio fondamentale il principio di laicità, ma chiaramente non è come in Francia: si basa su di una parità di trattamento tra le confessioni religiose. Qui è presente il principio di eguaglianza: le confessioni religiose non possono essere tutte uguali, vi è però presente il principio di eguale libertà, assicurando così parità di trattamento. Esso promuove il pluralismo religioso, opposto all’idea francese di confessionismo di Stato. In passato in Italia non c’era questo orientamento: l’art. 1 dello Statuto Albertino affermava infatti che “la religione cattolica è la sola religione di Stato”. Spesso si tende a sovrapporre la libertà di religione con la libertà di religione confessionale (il potere della Chiesa). La vera libertà è quella individuale, di coscienza: quando c’è libertà di coscienza chiunque è libero di credere o non credere.

Legislazione liberale (1° periodo)

Una delle caratteristiche di questo periodo è il fatto che coesistono normative appartenenti a vari periodi nonché a vari rami di diritto, soprattutto in materia pubblicistica. Gli articoli di riferimento sono i seguenti: 2-3-7-8-19-20 cost., ma si trovano norme di derivazione tributaria e civile. Con l’annessione dei vari regni al Regno di Sardegna, conseguentemente vennero soppresse molte legislazioni, che sotto certi versi erano anche meglio strutturate rispetto a quelle del Regno di Sardegna. Vi era un particolarismo giuridico visto che al suo interno c’era la legislazione dei Valdesi. La legislazione del Regno di Sardegna è di chiaro stampo napoleonico: lo Statuto Albertino diviene quindi la Costituzione italiana (1848). Vi è un confessionismo di stato, visto che l’unica religione consentita è quella cattolica. Con l‘unione d’Italia viene però dato il via ad una legislazione che è in qualche modo in contrasto con la religione di stato. Importante in questo contesto sono due leggi:

  • Legge Siccardi n° 1013/1850: costituita da 7 articoli, abolisce il foro ecclesiastico, l’immunità ecclesiastica e l’asilo politico (13/04/1850). Questa legge è stata abrogata dalla legge Bassanini del 1997.
  • Legge n° 1037 sull’autorizzazione agli acquisti: la Chiesa non può acquistare beni immobili senza l’autorizzazione dello Stato tramite Regio Decreto, su approvazione del Consiglio di Stato. È costituita da un solo articolo.

Con queste due leggi si voleva controllare la cosiddetta “mano morta ecclesiastica”, ossia tutto quel patrimonio della Chiesa che conseguentemente depauperava la ricchezza dello Stato. Tendono quindi al rafforzamento dello Stato rispetto al potere esterno della Chiesa. Importante è ancora la Legge Sinio, attraverso il quale si afferma che il diverso culto non comporta una diversa tutela del soggetto. Con la Legge 777/1948 viene sciolta la Compagnia di Gesù, e questo è un duro colpo al patrimonio della Chiesa in quanto i loro beni vengono incamerati dallo Stato. Questa è la prima delle cosiddette Leggi eversive, leggi create cioè con lo scopo di incamerare nel patrimonio dello Stato i beni della Chiesa.

La legge di soppressione e la legge delle guarentigie

Si arriva nel 1867 con la Legge di soppressione: vengono soppressi tutti gli enti ecclesiastici ed i loro beni vengono liquidati ed incamerati dallo stato. L’ultima di queste leggi è la Legge delle guarentigie del 13 maggio 1871: con le Questioni Romane si hanno forti contrasti tra Stato e Chiesa in quanto si mina l’autonomia economica della Chiesa stessa. Tale legge è divisa in due titoli:

  • 1° TITOLO: prerogative della Chiesa e del Pontefice:
    • Art. 1: la persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.
    • Art. 2: l’attentato al Pontefice è punito con la stessa pena per l’attentato al Re.
    • Art. 3: il governo italiano riconosce al Pontefice gli onori sovrani all’interno del proprio territorio.
    • Art. 4: è conservata una dotazione annua alla Chiesa di lire 3.200.000 (rendita). Resterà inoltre esente da ogni tassa e non potrà mai essere, per alcun motivo, diminuita.
    • Art. 5: il Pontefice continua a disporre del Palazzo del Vaticano nonché di Castel Gandolfo, ed essi sono inalienabili, non soggetti ad alcuna tassazione.
    • Art. 6: nel periodo di vacazio (durante la morte del Pontefice) nessun altra autorità può impedire o limitare la successione pontificia.
  • 2° TITOLO: relazione dello Stato con la Chiesa:
    • Art. 14: è abolita ogni preclusione alla libertà di associazione ecclesiastica.
    • Art. 15: i vescovi non dovranno giurare più fedeltà al Re.

La Santa Sede

La Santa Sede è l’organo di governo dello Stato Città del Vaticano. Ai canoni (che sostituiscono gli articoli) 360-361 del diritto canonico si parla anche della Santa Sede, intesa come insieme degli uffici che svolgono le funzioni date dal Pontefice (Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa; Segreteria generale). Viene anche indicata dal diritto canonico come organo attraverso cui il Papa esercita il suo potere. Sempre secondo il diritto canonico la Santa Sede ha personalità giuridica distinta dalla Chiesa, non soggetta ad alcuna limitazione. Per l’ordinamento italiano la Santa Sede è anche un ente ecclesiastico che ha personalità giuridica per antico possesso di Stato, in quanto esisteva ancor prima dello Stato.

È importante dare una definizione di ente ecclesiastico: sono enti espressioni di comunità religiose, ma che acquistano un riconoscimento (personalità giuridica) da parte dello Stato. Tali enti sono regolati dalla Legge 222/85: quest’ultima non viene applicata alla Santa Sede. La Santa Sede è composta da dicasteri e da altri organismi (es. prefettura della Chiesa Cattolica). A livello internazionale ha piena soggettività: è quest’ultima che stipula trattati internazionali e che aderisce alle organizzazioni internazionali. È presente come Città Stato del Vaticano, con un osservatore permanente: partecipa ai lavori attraverso una forma di “supremazia morale”. Il Trattato del 1929 è ancora vigente, mentre il Concordato è stato modificato con l’Accordo di Villa Madama del 1984.

Legislazione fascista (2° periodo)

I Patti Lateranensi erano uno strumento di consenso di tutta la popolazione: si ha una sorta di consenso in questo caso tra Stato e Chiesa. Mentre Mussolini aveva interesse al Trattato, la Chiesa teneva di più al Concordato, dunque modificarlo significava mettere in discussione il Trattato e di conseguenza anche altri aspetti correlati.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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