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Estratto del documento

IL MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO AGLI EFFETTI CIVILI:

Ci concentreremo soprattutto sul matrimonio concordatario, che in realtà è un matrimonio canonico

trascritto, e sui matrimoni religiosi trascritti ma celebrati davanti a ministri diversi dal quello

cattolico.

Dove li troviamo disciplinati questi matrimoni?

Il matrimonio canonico trascritto agli effetti civili era disciplinato dall’art. 34 del concordato

lateranense e dalla legge 847/1929 chiamata anche legge matrimoniale che dava esecuzione

all’articolo 34.

Oggi il matrimonio concordatario è disciplinato dall’art .8 dell’accordo del 1984 ( che ha sostituito

in toto l’art. 34 del concordato lateranense), anche se resta in vigore la legge matrimoniale.

L‘articolo dell’accordo è cambiato nella sostanza ma la legge di esecuzione è rimasta la stessa,

perché il legislatore in 20 anni non è riuscito a mettere mano alla legge matrimoniale ( la vecchia

legge matrimoniale da esecuzione al nuovo articolo ).

I matrimoni celebrati davanti ai ministri diversi dal culto cattolico sono disciplinati dalle intese, che

contengono una disciplina molto precisa in relazione al riconoscimento degli effetti civili di tali

matrimoniali, per le confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa.

Per quelli che non hanno stipulato un’intesa esiste la possibilità di riconoscere il matrimonio

religioso agli effetti civile, ma la possibilità è disciplinata dalla legge sui culti ammessi e dal

relativo regolamento 289/1930.

Quasi tutte le forme di matrimonio ricevono un riconoscimento agli effetti civili.

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO: o meglio matrimonio canonico trascritto

Perché matrimonio canonico trascritto? Perché in realtà il matrimonio concordatario, che nasce con

l’art. 34 in realtà era proprio un matrimonio canonico trascritto.

Era cioè proprio un atto nato nell’ordinamento canonico, regolato nei suoi requisiti di validità dal

diritto canonico e a cui l’ordinamento civili riconnetteva solo ed esclusivamente effetti civili.

Questa intenzione risultava espressamente dalla lettura dell’art. 34 del concordato, dove si diceva

che le parti volevano ridonare l’importanza al sacramento del matrimonio e in ragione di questa

intenzione di ridonare al matrimonio la dignità che gli era propria ( tolta dal codice Pisanelli )

decidevano di riconnettergli effetti civili.

Cosa discendeva da questa peculiare scelta dell’ordinamento? Esisteva una vera e propria unicità

degli status.

Cosa significa? Il fatto di recepire agli effetti civili un sacramento imponeva di fatto allo stato di

unirsi e accedere alla scelta della chiesa cattolica in relazione allo status matrimoniale.

Se un matrimonio era valido per la chiesa era valido anche per lo stato, se un matrimonio era

efficace per la chiesa lo era anche per lo stato e se era nullo per la chiesa lo doveva essere

necessariamente per lo stato.

Le vicende di quel sacramento restavano nelle mani dell’ordinamento canonico.

Questo voleva dire che lo stato con l’art. 34 rinunciava a una grande parte della sua giurisdizione 

rinunciava ad occuparsi della validità della quasi totalità dei matrimoni celebrati ( si parla di un

periodo storico in cui i matrimoni era quasi tutti cattolici )

Era un rinuncia amplissima, che metteva nella mani della chiesa cattolica i destini di quasi

 tutti i matrimoni celebrati nell’ordinamento

Come si sostanziava questa regola dell’unicità dello status?

Si sostanziava su tre livelli:

Riconoscimento agli effetti civili, cioè la trascrizione: la trascrizioni era sostanzialmente

- automatica.

Cosa vuol dire? Non era necessaria una specifica istanza dalle parti. Voleva però anche dire

che la trascrizione avveniva anche nel caso in cui fossero presenti impedimenti inderogabili

per il diritto civile.

Essendo il matrimonio canonico trascritto regolato nei suoi requisiti di validità dal diritto

canonico poteva capitare che due persone decidessero di trarre il matrimonio canonico anche

in presenza di impedimenti per il diritto civile ( impedimento dell’età  nel diritto canonico

l’età minima per contrarre il matrimonio non corrisponde a quella prevista dal diritto civile,

che è 18 anni. Nel diritto canonico l’età minima è 14 per le donne e 16 anni per gli uomini ).

Questo matrimonio benché in presenza di impedimenti civili veniva trascritto e quindi aveva

validità anche civile, perché le regole di validità e gli impedimenti non venivano regolati dal

diritto civile ma dal diritto canonico.

Il fatto che la trascrizione fosse immediata implicava che non fosse necessaria una specifica

istanza e che la stessa potesse avvenire anche in presenza di impedimenti improrogabili.

Riconoscimento delle sentenze di nullità in maniera automatica: il riconoscimento della

- sentenza di nullità avveniva d’ufficio senza che fosse necessaria l’istanza di parte e avveniva

senza che fosse previsto nessun controllo di natura sostanziale.

Chiudeva il cerchio dell’uniformità degli status l’art. 34.4 che prevedeva la riserva esclusiva

- di giurisdizione a favore dei tribunali canonici: non solo le sentenze di nullità sono

riconosciute immediatamente agli effetti civili senza nessun controllo sostanziale ma solo i

giudici canonici potevano pronunciarle.

Non c’era nessuna possibilità , o quasi, di essere sposati davanti alla chiesa senza essere

 sposati contemporaneamente anche davanti allo stato.

Lo scopo era ovviamente di riconoscere alla chiesa un posto peculiare, tanto che nelle trattative la

chiesa aveva insistito molto sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici.

Ma si voleva anche evitare che succedesse quello che era già successo nei 10 anni precedenti, cioè

che i matrimoni canonici in forza di quanto previsto nel codice del 1865 restassero irrilevanti per lo

stato ( fondamentalmente non si sapeva più che era sposato e chi no ).

C’era l’esigenza di dare certezza e regolamentazione e non solo di riconoscere il valore della chiesa.

La trascrizione era automatica, nel senso che era effettuata anche in presenza di impedimenti

1) inderogabili, ma esistevano 2 eccezioni previste dall’art. 12 della legge matrimoniale: i

matrimoni non potevano essere trascritti in presenza di precedente vincolo ( se le parti

risultavano già sposate) e in presenza di una sentenza di interdizione ( se una delle parti non

aveva capacità di intendere e volere perché interdetto ).

Tutti gli impedimenti non erano rilevanti e il matrimonio veniva comunque trascritto.

Riconoscimento della nullità: caratterizzato da una assenza di richiesta esplicita. Il

2) procedimento davanti alla corte d’appello competente era introdotto d’ufficio.

Cosa succedeva nei fatti? Nel momento in cui la sentenza canonica di nullità diventava

definitiva ( definitiva non vuol dire passata in giudicato perché nel diritto

processuale canonico non passano mai in giudicato in relazione alle sentenze che decidono

dello status matrimoniale, perché il procedimento può sempre essere riaperto in presenza di

nuovi elementi ) veniva passata al supremo organo di controllo canonico ( supremo tribunale

della segnatura apostolica ) che controllava che il processo fosse regolare, che la sentenza

fosse definitiva e emetteva un decreto in esecutività della sentenza.

Un volta emanato il decreto la sentenza veniva d’ufficio inviata alla corte d’appello

competente senza che fosse necessaria nessuna istanza di parte.

La corte d’appello competente guardava che ci fosse un decreto ( ma non ne entrava nel

merito e nella regolarità del processo ), che fosse definitiva, che si trattasse di un

matrimonio canonico trascritto, altrimenti non avrebbe avuto competenza per pronunciarsi (

non faceva nessun controllo ulteriore ).

Emanava quindi un’ordinanza con cui riconosceva gli effetti civili della nullità canonica.

Questa ordinanza e non la sentenza canonica, incideva direttamente sullo stato di coniuge e

faceva venire meno lo status di coniuge.

Il fatto che fosse un’ordinanza non è banale, infatti sarà proprio su questa che poi si darà

inizio a tutto il processo di revisione dell’art. 34 che sfocerà nell’art. 8 dell’accordo.

Perché è importante? Perché essendo un’ordinanza non era impugnabile, perché sono

ordinatorie, sono all’interno di un processo.

Le parti non solo non dovevano fare istanza per il riconoscimento, non solo non erano a

chiamate a presenziare all’udienza per il riconoscimento, ma non potevano neanche fare

niente quando erano davanti ad un’ordinanza che aveva riconosciuto perché non era

impugnabile.

Nel 1948 la situazione era questa.

Entra in vigore la carta costituzione e crea confusione, anche in relazione all’art. 34 del

concordato.

La rinuncia assoluta dello stato alla propria giurisdizione sui matrimoni crea qualche

o problema di compatibilità con la costituzione ( violazione del diritto di difesa,

matrimoni contrari anche al codice civile, si annullavano matrimoni che mai

potevano essere annullati applicando il diritto civile, violazione art. 3 perché si

trascrivevano matrimoni che mai avrebbero potuto essere celebrati nel rispetto del

codice civile ).

Cominciò a serpeggiare qualche dubbio di conformità con la costituzione, soprattutto in

relazione alla violazione dell’art. 24.

Ma a questo punto cosa diceva la cassazione? Rispondeva che le questioni di

costituzionalità erano inammissibili perché i patti lateranensi erano una zona franca. Non era

possibile un sindacato di legittimità costituzionale sui patti lateranensi.

Le questioni non ci arrivavano neanche alla corte ( si devono aspettare gli anni 70 – si dovrà

aspettare il pretore di Torino ).

La situazione era statica  l’art. 34 prevedeva delle automaticità, la costituzione era entrata

in vigore ma non si poteva applicare nei confronti dei patti lateranensi che erano zona

franca.

In questa situazione interviene la cassazione, non per presentare la questione di

costituzionalità alla corte, ma per fornire dell’art. 34 un’interpretazione definita adeguatrice.

La corte di cassazione diceva che non poteva far intervenire la corte costituzionale per

dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 34, ma l’unica cosa che poteva fare era interpretare

l’art. 34 e la legge matrimoniale in un modo più conforme possibile alla carta costituzione.

La corte di cassazione procede a questa interpretazione e intervien negli anni 50 e 60 in due

modi diversi.

In primo luogo interpreta l’ordinanza prevista

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chicca9329 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Marchei Natascia.