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Laicità dello Stato e gruppi religiosi
Mentre uno Stato autoritario può permettersi di strumentalizzare i gruppi religiosi, ponendo in essere uno scambio politico tra consenso e benefici, sulla base del principio cuius regio eius religio (Stato confessionale), uno Stato democratico dovrebbe mantenersi equidistante da ogni gruppo religioso. Questa esigenza viene tradizionalmente espressa attraverso il principio di laicità. Si tratta di un principio che non è sancito espressamente nella nostra Costituzione (a differenza di quanto avviene in Francia) ma che, secondo la sentenza n. 203/1989 della Corte Costituzionale, è desumibile da un'interpretazione sistematica degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20 Cost.
Infatti, in base all'art. 3 Cost., spetta alla repubblica il compito di rendere effettiva l'uguaglianza tra i cittadini (esprimendo una chiara impronta Cattolica e Socialista). La determinazione del contenuto del principio di laicità varia a seconda del contesto e delle specificità di ogni Stato democratico.
collegamentodell'operatore giuridico con l'ideologia: cattolica, che propugna un'esigenza di collaborazione tra le istituzioni statali e quelle della Chiesa; oppure laica, che propugna invece un'esigenza di separazione fra quelle istituzioni. Da questo punto di vista, la dichiarazione normativa è quella che impegna lo Stato e la Chiesa cattolica alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il benessere del Paese (art. 1 dell'Accordo del 1984). Si tratta, quindi, dell'enunciazione del principio di collaborazione, mentre l'autore del testo aderisce all'ideologia separatista. La presenza di 2 visioni comporta alcune conseguenze: come tutte le idee che si confrontano, ognuna ha una loro fortuna e un loro declino: oggi si registra un declino dell'interpretazione relativa alla separazione tra ordine politico e religioso, a favore dell'ideologia della collaborazione. La sentenza con cui la Corte Costituzionale havoluto stabilire i termini ed i limiti in cui lo Stato italiano può dirsi laico è la n. 339/1997, in cui si afferma che "la Costituzione esclude che la religione possa essere considerata strumentalmente rispetto ai fini dello Stato e viceversa", rifiutando il modello dello Stato confessionale. Infatti, lo Stato confessionale è strettamente collegato con un particolare gruppo religioso, dunque il principio di laicità è un'ineludibile conseguenza del principio democratico. Da questo principio dovrebbe discendere che l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti delle confessioni religiose, a prescindere dalla loro diffusione. Le precedenti sentenze n. 2037/1989 e 334/1996 adottavano lo stesso atteggiamento, il quale però è stato modificato dalla sentenza n. 508/2000, con cui viene posta in essere una precisazione: l'equidistanza e l'imparzialità.della non identificazione implica che lo Stato debba essere neutrale e imparziale nei confronti delle diverse confessioni religiose presenti nel paese. Questo significa che lo Stato non può favorire una religione rispetto alle altre e non può interferire nelle questioni interne delle confessioni religiose. Per garantire il rispetto di questo principio, la Costituzione prevede l'esistenza di strumenti diversi per regolare i rapporti tra lo Stato e le diverse confessioni religiose. Per la Chiesa Cattolica, viene utilizzato lo strumento del concordato, mentre per le confessioni diverse dalla Cattolica vengono stipulate delle intese. Il concordato è un accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica che regola vari aspetti dei rapporti tra le due entità, come ad esempio il finanziamento delle attività della Chiesa, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e la tutela dei beni culturali ecclesiastici. Le intese, invece, sono accordi stipulati tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla Cattolica. Questi accordi regolano i rapporti tra lo Stato e le diverse confessioni religiose in modo differenziato, tenendo conto delle specificità di ciascuna confessione. In conclusione, il principio di laicità in Italia si traduce nel principio di non identificazione, che implica la neutralità e l'imparzialità dello Stato nei confronti delle diverse confessioni religiose. Questo principio viene garantito attraverso l'utilizzo di strumenti come il concordato e le intese per regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.rispecchia l'attitudine di rinunciare ad imporre ciò che non è condiviso dai singoli, per ricercare una dimensione che consenta possibilità di comunicazione e condivisione con gli altri. Il principio di non identificazione, però, presuppone una pluralità di gruppi confessionali tutti sullo stesso piano, che non corrisponde alla realtà della nostra società civile. I principi del Cattolicesimo, infatti, fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano (art. 9.2 Dell'Accordo del 1984). Tuttavia, questo non preclude che tali principi siano il contenuto di uno specifico messaggio religioso. Ritenere che lo Stato possa mettere le sue strutture a servizio dell'affermazione dei principi del cattolicesimo perché questi rappresentano un fatto culturale è pura ipocrisia. 2. Principio di non identificazione e sue violazioni L'identificazione delle strutture organizzative dello Stato-persona con una specificaLa religione positiva può avvenire in due modi:
- In modo reale, dando la possibilità ad uno specifico gruppo religioso di disporre, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, di poteri statuali.
- Consentendo ad un gruppo religioso di inserirsi nella struttura amministrativa statuale per realizzare l'obiettivo di imporre la propria ideologia come dottrina statuale.
Da noi un problema simile si pone dal momento che il r.d. 1297/1928 (art. 119) e il r.d. 965/1924 (art. 118), che sono ritenute confermate dall'art. 676 del d. lgs. 297/1994, includono tra gli arredi delle aule scolastiche il crocifisso, che costituisce il simbolo fondamentale di un determinato messaggio religioso. Tali norme, dunque, sembrano delineare una disciplina di favore per la religione cristiana. La Cassazione penale, con sentenza n. 439/2000 ha assolto dal reato di rifiuto ingiustificato di svolgimento della pubblica
Funzione di scrutatore in un seggio elettorale: un soggetto che si sia rifiutato perché nell'aula predisposta come seggio c'era un crocifisso. L'assoluzione è motivata con il richiamo alla libertà di coscienza e alla laicità dello Stato.
Nel 2003 una cittadina di fede non cattolica, avendo un figlio in età scolare, chiede all'autorità scolastica di rimuovere il crocifisso dall'aula, ma non ottiene alcun risultato. Quindi, in un secondo momento, decide di rivolgersi al T.a.r. Veneto, il quale, con una pronuncia (13 novembre 2003), ritiene che vi sia possibilità che questa norma possa ledere il principio di laicità dello Stato e, affermando che tali norme implicano un'interpretazione costituzionale, stende un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale (n. 56/2004).
La Corte Costituzionale, con l'ordinanza 284/2004, ha eluso l'ostacolo con una dichiarazione di inammissibilità.
Della questione in quanto il d. lgs. 297 non avrebbe confermato la vigenza del r. d.del 1924: quest'ultimo, quindi, è l'unico che contiene l'obbligo di arredare le aule con il crocifisso, ed essendo una fonte secondaria non può essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale. Ovviamente, una violazione della Costituzione può avvenire anche attraverso norme secondarie, ma in questo caso la violazione può essere riscontrata dal giudice ordinario o amministrativo. Quindi, la questione è di competenza del Ta.r. Veneto il quale, con la sentenza n.1110 del 17 marzo 2005 rigetta il ricorso della cittadina, sottolineando che il crocifisso rimanda a valori riconosciuti nella nostra cultura (fratellanza, rispetto). In seguito al ricorso al Consiglio di Stato, questo ha sostenuto che il crocifisso incarna il principio di laicità e non può contrastare con essa (sentenza n. 556/2006). Si rafforza, dunque, l'idea di laicità.
come cooperazione.3. Poteri confessionali e garanzia per le libertà fondamentali
Quando in un Paese democratico le istituzioni pubbliche sono permeabili ai poteri confessionali che possono raggiungere tutti i cittadini, la parte di questi ultimi che non intende subire tali poteri confessionali viene a trovarsi nella condizione degli obiettori di coscienza. In simili casi, non resta che appellarsi al dovere dello Stato di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini in genere e la libertà religiosa in particolare. Infatti si afferma che il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la libertà religiosa.
Anche se caratteristica del potere è quella di condizionare i comportamenti altrui, i condizionamenti sono inammissibili quando la situazione di libertà è costituzionalmente garantita. Quindi il conferimento di efficacia ai poteri confessionali è incostituzionale.
4. La distinzione degli ordini
Quando, nella costruzioneambito tipicamente politico, caratterizzato da rapporti e comportamenti ordinati alla realizzazione di grandezze di segno politico (si tratta dell'ordinamento italiano). La seconda preoccupazione dei Costituenti riguardava il mantenimento dei presupposti su cui il Fascismo aveva realizzato la pace religiosa. Questo principio è espresso nell'art. 7.2 Cost., secondo cui "i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi". I Patti Lateranensi furono stipulati nel 1929 tra il governo italiano e la Santa Sede e sancirono la fine del conflitto tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Inoltre, l'art. 8 Cost. sancisce la libertà di religione, garantendo a tutti i cittadini il diritto di professare liberamente la propria fede, nel rispetto delle leggi. In conclusione, la Costituzione italiana delimita chiaramente il rapporto tra potere politico e potere religioso, garantendo l'indipendenza e la sovranità di entrambi gli ordini e assicurando la libertà di religione a tutti i cittadini.
Ambito che caratterizza la sovranità dello Stato, costituito da comportamenti ordinati alla realizzazione di grandezze temporali, secolari, materiali.
5. La vana ricerca delle materie riconducibili ai rispettivi ordini
Tuttavia, è possibile effettuare una distinzione netta solo in presenza di 2 ordinamenti a base territoriale. Invece, se consideriamo ordinamenti come quelli confessionali, essi non hanno una validenza spaziale diversa da quella dell'ordinamento statuale. L'immagine di una realtà divisa in 2 ambiti chiaramente definiti, dipendeva dalla concezione secondo cui lo Stato era una società perfecta (con competenze limitate alle valutazioni temporali dei fenomeni sociali) così come la Chiesa (con competenza esclusiva circa la valutazione spirituale dei fenomeni sociali).
Oggi la distinzione per materie rivela tutta la sua precarietà: essa presuppone una netta distinzione dei fatti qualificabili come religiosi dai fatti non religiosi o "profani".
Ancora oggi è possibile individuare ambiti relativamente ai quali l'esclusività della competenza dell'uno o dell'altro ordinamento è fuori discussione: Lo