Parte prima: La libertà religiosa
Sezione prima: Libertà religiosa individuale
Capitolo I: Il contenuto della libertà religiosa
1. Tutela della personalità sotto il profilo religioso
Normalmente, un’esperienza religiosa non viene mai fatta in modi isolati e individuali, ma sempre con un collegamento con un gruppo. Tuttavia, l’aspirazione a compiere questa esperienza di vita ha anche un valore strettamente individuale. Le convinzioni religiose, infatti, concorrono a formare quell’identità personale che costituisce un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, e rientra, perciò, nel diritto ad essere sé stesso, affinché la propria individualità sia preservata.
2. La doppia positivizzazione della libertà religiosa
La libertà religiosa è un valore con forti ascendenze liberali, ma sull’accentuazione del quale hanno finito per convergere anche altre culture. L’art. 19 Cost. afferma che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto». Questo comporta che l’ordinamento garantisca la libera esplicazione delle attività rivolte al compimento dell’esperienza religiosa contro qualsiasi intervento esterno inteso ad impedirne lo svolgimento, o a costringere il soggetto a compiere atti implicanti adesione o interessamento ad uno specifico messaggio religioso.
Il potere pubblico potrebbe porre restrizioni alla libertà religiosa attraverso qualsiasi esplicazione di potere insito nelle sue funzioni; ma la tutela costituzionale e internazionale esige che il potere pubblico non emani provvedimento o disposizioni normative che si risolvano sostanzialmente in un impedimento al compimento dell’esperienza religiosa.
Questa garanzia costituzionale non è la sola: siccome la libertà religiosa appare strettamente inerente al valore della dignità della persona umana, essa rientra nella categoria dei diritti umani. Tali diritti hanno una portata che travalica i confini territoriali, per cui se ne giustifica una tutela da parte della comunità internazionale (ad es., l’art. 25 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), a cui è possibile far ricorso per esigere dai singoli Stati l’osservanza dei principi.
La norme internazionali introdotte nel nostro ordinamento sul piano formale si pongono ad un livello inferiore a quello delle norme costituzionali, ma la loro importanza è destinata ad assumere un ruolo sempre più incisivo nella soluzione di problemi sempre nuovi di libertà.
3. Diversità culturali e libertà religiosa
Abbiamo, dunque, una doppia positivizzazione (costituzionale e internazionale) del diritto di libertà religiosa, ma bisogna guardarsi dall’illusione dell’universale concordia sul contenuto di questo diritto. Il modo di intendere la libertà religiosa, infatti, dipende dal modo di concepire il rapporto tra politica e religione, e quindi dalle forme di Stato. Ad esempio, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, all’art. 18.1 dichiara: «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta».
I diritti umani di cui parliamo sono inequivocabilmente occidentali, mentre in molti Paesi arabi l’idea di laicità è sconosciuta e il diritto statuale recepisce il diritto confessionale islamico. Tali Paesi, nell’aderire ai Patti, precisarono che la libertà di religione doveva intendersi alla luce della religione islamica, la quale concepisce la libertà religiosa solo come libertà di scegliere la religione musulmana (e il divieto di abbandonarla).
Quindi, pare più realistico fare riferimento a norme internazionali “regionali”, limitate a zone del mondo più omogenee dal punto di vista culturale. La convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo all’art. 9 stabilisce: «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti».
4. Complessità e variabilità del contenuto assegnabile alla libertà religiosa
Il concetto di libertà religiosa è solo apparentemente semplice: essa è libertà di un soggetto da qualche cosa, per poter compiere certe attività. Esso presuppone una relazione fra tre punti di riferimento: Tipi di soggetti; Tipi di restrizioni; Tipi di attività. Quindi, il concetto di libertà diventa veramente contestabile, se non si prende atto che esso si riferisce a tante svariate situazioni quante sono le combinazioni possibili.
5. Religione come oggetto di atto di scelta e come regola di comportamenti sociali
Abbiamo fatto cenno all’esigenza di realizzazione di una peculiare esperienza di vita, che definiamo religiosa. Rispetto a questa esperienza, la religione può venire in rilievo in una duplice prospettiva: Da un punto di vista statico, costituisce un messaggio in cui credere; Da un punto di vista dinamico, costituisce un insieme di regole di vita e di comportamenti liturgici ed etici. Siamo, quindi, di fronte ad azioni visibili, plateali, che sono il frutto dell’adesione ad un messaggio religioso.
Questa adesione è, a sua volta, frutto di un processo particolare, di cui si può parlare in termini di tutela giuridica solo in quanto lo si voglia considerare un atto di scelta. In effetti, la scelta viene compiuta al termine di un procedimento che si svolge non già sul piano esteriore, bensì sul piano psicologico, mentale. Quindi, non si può parlare di libertà di religione senza prestare attenzione all’aspetto preliminare (in senso temporale) e pregiudiziale (in senso assiologico), costituito da questo processo psicologico.
6. La libertà di coscienza (religiosa)
Preliminare al discorso sulla libertà religiosa in senso proprio è il discorso sulla libertà di coscienza intesa come sede di quel procedimento psicologico che si conclude con l’assunzione di una determinata credenza religiosa. A questo processo si riferisce la Corte Costituzionale quando chiama in causa la sfera intima della coscienza individuale; in certi casi, quindi, la protezione dei diritti inviolabili sarebbe cosa vana se non venisse previamente protetta questa sfera di potenzialità giuridiche della coscienza.
Pertanto, il principio creativo della coscienza viene considerato un bene costituzionalmente rilevante, e la sua protezione si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 Cost. Viene, dunque, riconosciuto il diritto alla libera formazione della coscienza: quel processo psicologico deve attuarsi senza condizionamenti esterni, senza influssi ambientali, sociali, istituzionali.
7. La libertà di scelta religiosa compiuta
La libertà di scelta religiosa compiuta va difesa:
- Contro la costrizione a compiere atti che comportino adesione o propensione ad uno specifico messaggio religioso;
- Contro persecuzioni o punizioni, o discriminazioni per il semplice fatto di aderire ad un credo religioso;
- Contro punizioni, ostacoli e difficoltà frapposte alla decisione del soggetto di mutare la scelta compiuta, sia nel caso di un semplice recesso, sia nel senso di un passaggio da un credo religioso ad un altro.
In particolare, i primi due aspetti sono quasi esclusivamente quelli su cui si è sviluppato, fino ai tempi moderni, il problema della libertà religiosa, a causa della scissione provocata dalla Riforma ed alla conseguente necessità di affermare il principio cuius regio eius religio (sancito con la pace di Augsburg nel 1555).
Normalmente la scelta religiosa coincide con l’ingresso e l’appartenenza ad un gruppo religioso; ma se non ci sono problemi per l’ingresso nel gruppo, ve ne possono essere per quanto riguarda il recesso: il diritto di recesso: è questo un caso in cui la libertà religiosa va difesa non contro i poteri pubblici, ma contro il potere rappresentato dallo stesso gruppo di appartenenza. Le grandi religioni monoteiste considerano l’abbandono della religione “vera” come un gravissimo delitto: i Paesi che si conformano al diritto confessionale islamico prevedono nella loro legislazione il reato di apostasia, che comprende l’abbandono, la derisione, con parole o atti, di un profeta, di un messaggero, di un angelo o del Corano. Tale reato è punito con la pena di morte. Nel nostro ordinamento, come in tutti gli ordinamenti democratici occidentali, il soggetto è libero di aderire ad un credo religioso, così come è libero di ritirare questa adesione. L’ordinamento, quindi, ha il dovere di tutelare il singolo contro quello che appare come un abuso di potere del gruppo religioso;
Il passaggio da un credo religioso ad un altro: nella nostra cultura non può trovare posto una visione colpevolizzante del cambiamento di religione. Ad esempio, la Cassazione ha dovuto dichiarare illegittimo il tentativo di far riconoscere come motivo di addebito della separazione coniugale – oppure come causa ostativa all’affidamento del figlio minore – la conversione del coniuge ad altra religione.
La difficoltà di approntare strumenti giuridici in grado di tutelare i soggetti dagli abusi della libertà di proselitismo necessariamente riconosciuta ai movimenti religiosi, innesca talvolta delle reazioni a catena in cui ad un torto si cerca di riparare con un altro torto. Spesso, infatti, l’opera di convincimento svolta dai nuovi movimenti religiosi ha come risultato un coinvolgimento totale del soggetto destinatario che decida di aderire al gruppo. Molte volte, infatti, tale soggetto è indotto a troncare le occupazioni della vita quotidiana e le relazioni legate al suo status, determinando un effetto traumatico rispetto a ciò che la famiglia si aspetta. Sono ormai noti i casi di famiglie americane che, persuase del fatto che la decisione del congiunto sia frutto di un “lavaggio del cervello”, si affidano a veri e proprio professionisti – i deprogrammatori – i quali “rapiscono” i figli e li restituiscono alla famiglia dopo aver condotto nei loro confronti una sorta di contro-lavaggio del cervello.
Si tratta di episodi molto gravi, che dovrebbero comportare precise responsabilità penali. In realtà, l’assoluzione dei deprogrammatori sarebbe accettata solo se fosse dimostrata l’illiceità della tecnica di persuasione adottata per convincere il giovane. In mancanza di una dimostrazione del genere, il comportamento della famiglia non solo lede la libertà religiosa del figlio, ma configura una serie di reati (dal sequestro di persona alla violenza privata).
8. La tutela delle convinzioni interiori e della sensibilità religiosa della persona
La scelta religiosa compiuta va protetta contro ogni attività rivolta a lederne il contenuto. La religione rappresenta un valore che comporta un convincimento affettivo ed emozionale, a cui si può dare il nome di sentimento. Il sentimento è l’organo attraverso cui la coscienza individuale si mette in rapporto con i valori. Esso fa sì che venga avvertito come un male ciò che colpisce quel valore.
Benché il diritto si occupi normalmente di fatti di conoscenza, esso si occupa talvolta anche di fatti di sentimento, specialmente se il sentimento è relativo a valori sentiti in maniera forte (la dignità, il rispetto della persona). La lesione del valore religioso è prodotta da offese consistenti nel porre in ridicolo, nello svilire i convincimenti religiosi, in modo che ne risulta ferita la sensibilità dei soggetti che nutrono quei convincimenti.
La Corte Costituzionale riconduce il sentimento religioso alla coscienza, considerata sfera virtuale delle espressioni esterne tutelate dai diritti fondamentali; la conseguenza è che anche il sentimento religioso è da considerarsi tra i beni costituzionalmente rilevanti, anzi, costituisce elemento base della libertà di religione che la Costituzione riconosce a tutti. Questo implica la necessità di misure legislative rivolte a proteggere il sentimento religioso.
9. Tutela della sensibilità religiosa
Il sentimento religioso costituisce un bene costituzionalmente rilevante, in quanto riconducibile alla coscienza, e pertanto si giustifica una tutela della sensibilità dei credenti contro le offese che possono essere arrecate ai loro convincimenti. Queste offese possono provenire dai modi di comunicazione dei messaggi pubblicitari e da comportamenti offensivi comuni nei quali è ravvisabile una nota di illiceità.
10. Pubblicità commerciale attraverso la radiotelevisione
Il problema della tutela si pone con riferimento al settore della pubblicità commerciale e, in linea generale, con riferimento a qualunque tipo di comunicazione (stampa, spettacolo, rappresentazioni artistiche o teatrali). I messaggi pubblicitari esigono un controllo più intenso, poiché in essa la funzione della comunicazione non è speculativo-politica o ideologica, ma commerciale. La direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 552 del 1989 afferma che la pubblicità televisiva non deve offendere convinzioni religiose o politiche. La legge n. 223 del 1990 afferma che la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di sesso, razza e nazionalità, non deve offendere le convinzioni religiose o ideali.
Il compito di prevenire e reprimere queste offese è affidato al Garante per le radiodiffusioni e l’editoria, il quale diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo ed impone la rettifica, in mancanza può irrogare la sanzione del pagamento di una somma da 10 a 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione.
11. Pubblicità in generale
Le più importanti associazioni e società che operano in Italia nel settore dell’advertising, nell’interesse di tutelare la credibilità dell’attività pubblicitaria nei confronti dei consumatori, hanno dato vita ad un’istituzione privata, l’Istituto della Autodisciplina Pubblicitaria, la quale ha elaborato un Codice che obbliga all’osservanza delle proprie regole in primo luogo gli associati dell’Istituto. Questo Codice impone l’osservanza di regole dirette a salvaguardare valori essenziali come quello della non discriminazione, del rispetto della persona umana, e del rispetto delle altrui convinzioni civili, morali e religiose.
A tal fine è istituito un Comitato di controllo che ha il compito di accertare elementi che facciano ipotizzare la non conformità di una pubblicità commerciale al Codice di Autodisciplina, promuovendo l’intervento di un Giurì, che ha il compito di far applicare le norme del Codice. Ad esempio, il Giurì ha ordinato la cessazione di pubblicità per i prodotti Benetton, le quali utilizzavano l’immagine di un prete ed una suora nell’atto di baciarsi, oppure le croci di un cimitero di guerra.
12. Tutela penale della sensibilità religiosa
L’esame delle forme di tutela della sensibilità religiosa deve riguardare anche le sanzioni più afflittive, ossia quelle penali. Dal combinato disposto degli artt. 403-406 c.p. risulta che vengono punite le offese arrecate alle confessioni religiose mediante vilipendio di chi le professa e di cose che formino oggetto di culto, nonché di turbamento di funzioni, cerimonie o pratiche religiose compite con l’assistenza di un ministro di culto.
Forse sarebbe preferibile attuare la tutela del sentimento religioso non già attraverso figure specifiche di reato, bensì attraverso qualificazioni specifiche di ipotesi generali quali l’ingiuria, la diffamazione, che consentono di collegare l’offesa al sentimento religioso con l’offesa di beni meglio individualizzabili quali l’onore, la reputazione e la libertà di domicilio. Viene considerato illecito amministrativo la bestemmia, ossia le invettiva o parole oltraggiose contro la Divinità (art. 7 l. 205 del 1999).
Capitolo II: Diritto a formare liberamente la coscienza e costrizioni
1. La tutela della libertà morale contro forzatura fisiche o psichiche
Prima di parlare delle garanzie assicurate alle diverse attività esterne attraverso cui si intende compiere l’esperienza religiosa, occorre chiedersi se vi siano garanzie sufficienti riguardo il processo psicologico da cui dipende l’adesione ad un credo religioso. I problemi maggiori derivano dal fatto che, di fronte alla libera formazione della propria coscienza, esistono altri diritti – il diritto di propaganda, il diritto all’educazione – il cui contenuto consiste nella possibilità di rivolgersi alle coscienze ed indirizzarle, per cui occorre trovare un giusto equilibrio.
2. La libertà morale del minore nella famiglia e nella scuola
I rischi maggiori di violazione della libertà morale in nome della religione si verificano a danno dei minori, visto che l’età giovanile rappresenta l’anello debole della catena esperienziale attraverso la quale si forma la coscienza individuale. L’art. 2 Cost. afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tale norme non vale solo per gli adulti, ma anche per i minori.
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