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INDICE

CAPITOLO I°: LA FIGURA DEL MINISTRO DI CULTO

NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

1. Premessa

Scopo del presente lavoro è quello di esaminare la figura dei “ministri di

culto” intesa nelle sue diverse sfaccettature, ivi ricompresi fra l’altro, gli

elementi che contribuiscono alla configurazione della figura di ministro

di culto, nonché le funzioni da esso svolte in diverse fattispecie prese in

considerazione dall'ordinamento giuridico; ciò al fine, che si spera di

raggiungere al termine della trattazione, di poter delineare la rilevanza

della figura, e per questo tramite della funzione del soggetto “ministro di

culto” nella società contemporanea o, come altrimenti si suol dire,

nell'era “postmoderna”. Per far ciò si prenderanno in considerazione

diversi aspetti attinenti a tale figura, ma si procederà altresì all’esame di

realtà religiose diverse dalla cattolica, posto che oggetto della materia

1

che in questa sede interessa è costituito dal rapporto tra l'ordinamento

giuridico dello Stato italiano non solo con la confessione religiosa

cattolica, ma anche con le confessioni diverse da quest'ultima. Tuttavia,

pur essendo innegabile come, specialmente negli ultimi anni, la società

1 Il diritto ecclesiastico e quindi, per conseguenza, la figura del ministro di culto

che risulta, come emergerà nel corso della trattazione, centrale in tale settore

dell'ordinamento. 2

italiana sia caratterizzata da un “multiculturalismo” dovuto alla sempre

maggiore presenza in seno ad essa di soggetti provenienti da varie parti

del mondo e pertanto non necessariamente aderenti ai suoi schemi

culturali, va comunque osservato come abbia giocato e continui a

rivestire un ruolo fondamentale nella caratterizzazione concettuale delle

fattispecie relative al settore dell'ordinamento dedicato ai rapporti fra lo

Stato e le confessioni religiose. E' questo il principale motivo per cui,

nella prima parte del presente lavoro, nel cercare di ricostruire una

generale configurazione della categoria “ministro di culto”, si farà

principale riferimento a quanto osservabile in seno alla confessione

cattolica, sebbene non si tralascerà di fare riferimento agli altri

“ordinamenti” confessionali, ai quali peraltro saranno dedicati specifici

2

approfondimenti nell'ulteriore corso della trattazione. Per l'intanto,

oggetto precipuo di questo capitolo sarà costituito dall'analisi degli

elementi che concorrono a “formare” la figura del “ministro di culto”,

dall'esame, condotto per grandi aree tematiche, delle funzioni di tale

2 Ci si riferisce in particolare, oltre a quanto verrà osservato nel presente capitolo,

alle considerazioni che verranno svolte con riguardo alla tendenziale coincidenza

fra fedele e ministro di culto nella confessione luterana, all'assenza di una tale

istituzionale figura in seno all'islam, per giungere fino all'esame della legislazione

negoziata, che costituisce la fonte principale di regolazione dei rapporti fra lo

Stato italiano e le diverse confessioni religiose. Tutti temi che saranno trttati nel

capitolo 3° del presente lavoro. 3

categoria di soggetti, mentre l'ultima parte di questo primo capitolo verrà

dedicata alla considerazione dei mezzi attraverso i quali, anche grazie al

cospicuo intervento dello Stato, si realizza il necessario e fondamentale

“sostentamento materiale” della categoria considerata.

2. La qualifica di ministri di culto

Appare necessario a questo punto iniziare a tratteggiare alcune

considerazioni circa la qualifica di ministro di culto; proposito che

sembra utilmente perseguibile facendo, fra l'altro, riferimento a notazioni

3

suggerite da alcuni autori. Costituisce infatti opinione comune in

dottrina che la qualifica di ministro di culto sia un atto presupposto in

quanto l'ordinamento, astenendosi dall'entrare nel merito sulle modalità

di determinazione da parte di un gruppo sociale a caratterizzazione

religiosa di un soggetto che, all'interno di esso, eserciti una specifica

funzione di magistero, governo e presidenza, assume tale determinazione

quale presupposto di un’attività rilevante da un punto di vista giuridico

per lo Stato stesso.

3 Cfr. in primis, BETTETINI A., Alla ricerca del ministro di culto. Presente e futuro

di una qualifica nella società multireligiosa, in Quaderni di diritto e politica

ecclesiastica, Bologna, 2000 p. 249 e ss.

4

Invero si deve preliminarmente sottolineare il dato secondo cui la

locuzione “ministro di culto”, come ben noto, non è di derivazione

confessionale, ma statale, ed indica in modo onnicomprensivo i ministri

di tutte le confessioni religiose; pertanto la qualificazione altro non è che

la forma che attribuisce giuridica rilevanza ad una “materia” ad essa

preesistente, e cioè il ruolo che assume un soggetto nel gruppo religioso.

Detto altrimenti, le norme concernenti i ministri di culto saranno

applicate (dal giudice, dall'amministratore) se ed in quanto il soggetto

destinatario eserciti le funzioni annesse alla qualifica confessionale; e da

ciò deriva la logica conseguenza per cui, venendo meno tale qualifica,

viene meno anche il presupposto di fatto di applicazione della normativa

statale. Inoltre, va parimenti osservato come la nomina (così come pure

la revoca) di un ministro da parte di una confessione siano atti

4,

“pubblicistici” in quanto coinvolgono relazioni che mediano tra privati

e organi dotati di una loro specifica potestà, costituendo di conseguenza

espressione della potestà della confessione, esercizio e conseguenza di

5

quell’autonomia sovrana riconosciuta dalla Costituzione alle

4 In quanto tali atti sono sottratti alla cognizione e giurisdizione del giudice italiano.

5 L’art. 8 Cost, testualmente recita: “Tutte le confessioni religiose sono

egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla

cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono

regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

5

confessioni. Peraltro, dalla circostanza per cui la qualifica di ministro di

culto costituisce il presupposto di fatto di una specifica situazione

giuridica deriva l'ulteriore conseguenza che, ad esempio, un diritto

ovvero un dovere riferito ad una persona uti civis, e che trova il suo

fondamento nell'appartenenza o nella qualifica confessionale, sarà

oggetto della cognizione dello Stato qualora sussista il presupposto o

dell'appartenenza del soggetto alla confessione ovvero dell'esercizio da

parte di questi di funzioni attribuitegli dalla confessione; e ciò in quanto

l'esistenza di situazioni giuridiche soggettive e connesse alle qualifiche

confessionali, non solo possono, ma debbono essere tutelate

dall'ordinamento statale. Ciò che in ogni caso viene sottratto alla

giurisdizione statale è il presupposto religioso. Tale assunto stando ai

dati forniti dalla comune esperienza dottrinaria formatosi nel corso del

tempo, ha ottenuto un consenso pressoché unanime anche se

sembrerebbe peraltro contraddetto da almeno due eventi verificatisi in

anni recenti, che hanno condotto ad una proliferazione di soggetti

potenzialmente destinati a ricoprire le qualifiche di ministri di culto:

dapprima il moltiplicarsi nel territorio della Repubblica di nuove

confessioni religiose o, per meglio dire, di nuovi movimenti latu senso

religiosi che a fatica rientrano nei canoni ermeneutici e culturali propri

della nostra tradizione occidentale; in secondo luogo, il fenomeno

6

immigratorio da diverse aree del mondo (di diversa tradizione culturale)

che ha portato all'insediarsi e al consolidamento nel nostro territorio di

etnie professanti religioni ben note, ma sinora scarsamente diffuse, e

quindi socialmente e giuridicamente poco o nulla rilevanti, quali

l'islamismo e l'ortodossia cristiana. Accanto a questi fattori, definibili

come “sociali”, va altresì registrato l'aumentare di norme, soprattutto ma

non esclusivamente di derivazione pattizia, concernenti i ministri stessi.

6

Salvo quanto verrà osservato nel prosieguo del presente lavoro , fra tali

norme può essere innanzitutto ricordata la facoltà, prevista dall'art. 200

c.p.p., accordata ai ministri di confessioni religiose i cui statuti non

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, di astenersi dal deporre

su quanto siano venuti a conoscenza a motivo del loro ministero; o

l'incompatibilità, stabilita rispettivamente dall'art. 2, comma 1°, l.

89/1913 e dall'art. 3, comma 1° l. n. 36/34, tra le qualità di ministro di

qualunque culto e le professioni di notaio e avvocato. Centrale rilievo

7

assume poi la disciplina di cui alla l. n. 903 del 1973 istitutiva del

“Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni

religiose diverse dalla cattolica” mentre, sotto altro profilo, non va

8

dimenticato come in certe circostanze , il ministro di culto assuma “in

6 Cfr. infra, capp. 2 e 3.

7 Di cui si parlerà al paragrafo 4 del presente capitolo

8 Segnatamente nel caso di matrimoni, ove è ormai pacificamente accettato che il

7

actu” la posizione giuridica del pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti

dell'art. 357 c.p., come sostituito dall'art. 17 della l. 26 Aprile 1990 n.

9

86 .

Procedendo oltre nella ricerca dei criteri discretivi della posizione

giuridica dei ministri di culto, è necessario poi osservare come, per

comprendere se un soggetto possa essere ritenuto ministro di culto, si

imponga la necessità di verificare innanzitutto la sua qualifica

10

“interna ” formale in quanto, adottando un metodo intravalutativo,

l'ordinamento presumerà ministro di culto chi tale la confessione dice

che sia, attribuendo a questa un carattere certificativo. Allo stato attuale

del diritto, il criterio della certificazione degli organi confessionali

11

competenti costituisce presupposto valido e legittimo per il

ministro che assiste al matrimonio assuma il “ruolo” di pubblico ufficiale.

9 Si vedano in senso conforme ROSINI B., Il pubblico ufficiale, l’incaricato di

pubblico servizio e l’esercente un servizio di pubblica necessità, Padova, 1998, p.

9; BETTETINI A., op. cit., p. 249 e ss.

10 L'aggettivo “interna” viene, in questo come in altri passaggi del presente lavoro,

utilizzato nel senso indicante l'ordinamento e l'organizzazione interni a ciascuna

confessione religiosa.

11 Ai sensi dell'art. 3 l. 4 gennaio 1968 n. 15 e dell'art. 1 D.M. 22 maggio 1995 n.

431, attuativo della suddetta legge, è peraltro ammessa (lett. g) la dichiarazione

temporaneamente sostitutiva del soggetto per certificare la “condizione di

sacerdote, diacono, religioso con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo

Stato”. 8

riconoscimento della qualifica di ministro di culto solamente per quelle

confessioni che abbiano con lo Stato italiano una relazione di natura

pattizia, ossia per la Chiesa Cattolica e per le confessioni che con lo

Stato abbiano stipulato delle intese. Il problema coinvolge pertanto in

modo reale le confessioni, o sedicenti tali, prive di relazioni

convenzionali con la Repubblica. Se prima infatti, in presenza di ben

note e limitate esperienze religiose, tale presunzione era in un certo

senso assoluta o, per meglio dire, acritica, ora, posta la ricordata e

difficilmente definibile “esplosione” di nuovi movimenti religiosi, o

l'insediarsi massivo di antiche confessioni come l'Islam e l'Ortodossia,

essa deve assumere i caratteri della relatività. Posto invero, secondo

12

l'antico brocardo “abusus non tollit usum” , si pone da parte dell'autorità

statale il delicato problema del discernimento e della qualificazione, del

dare certezza giuridica e unitarietà formale e sostanziale ad un insieme

di elementi che, in se considerati, di tale rilevanza non godrebbero. Nel

caso specifico, si tratta di determinare i parametri di diritto e di fatto in

base ai quali individuare i c.d. “ministri di culto”. Pare corretto sul punto

ritenere, analogamente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale in

12 Tale brocardo esprime brevemente, per quanto attiene il discorso che in questa

sede si sta articolando, il comportamento di chi si appropria per mera convenienza

della posizione di ministro di culto; appropriazione che non esclude le serie e

legittime aspettative di chi tale qualifica effettivamente ricopre.

9

13

tema di qualificazione degli enti , che anche in queste ipotesi il criterio

formale possa e debba essere contemperato con quello sostanziale, in

base al quale, per valutare la posizione giuridica di un soggetto nel

nostro ordinamento, sia necessario riferirsi non solo alla sua qualifica

intraconfessionale, ma anche all'attività da esso “de facto” svolta, in

quanto l'autoreferenzialità appare un indice accettabile e accettato della

qualifica se tale risulta dalla prova incrociata con la sua effettività. In

altri termini, non è sufficiente, nell'odierna complessa società

multiculturale e polireligiosa, assumere a criterio discriminatorio e

discriminante quanto la confessione dice di se stessa e dei suoi ministri o

sedicenti tali, ma appare altresì necessario che l'autorità (giudiziaria,

amministrativa) valuti che, nel concreto, le attività da questi esercitate

siano necessariamente “altre”, in qualità e quantità, rispetto a quelle

richieste ad ogni aderente a quel credo. L'autoqualificazione risulta di

conseguenza una semplice presunzione della qualifica che non può

essere sottratta ad una valutazione della sua reale natura, alla stregua dei

criteri desumibili dall'insieme delle norme poste dall'ordinamento.

Peraltro, sulla medesima via sembra essersi incamminata la

giurisprudenza, rilevando al riguardo due interessanti pronunce su ipotesi

divergenti l’una dall’altra ma riconducibili ad una medesima ratio. Nella

13 Cfr. Corte Cost., sent. n. 369 del 24 marzo 1988 in Giur cost.,1988, I, p. 1744 e ss.

10

14

prima la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come

l’incompatibilità nell’assumere la nomina alla carica di sindaco per un

ministro di culto venga meno qualora questi non eserciti di diritto e di

fatto le funzioni ministeriali, ancorché, nel caso specifico di ministro del

culto cattolico, la sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non

possa essere revocata. Con la previsione in esame si è infatti intesa

garantire la libera determinazione della volontà degli elettori da indebite

ingerenze che solo il concreto esercizio, ovvero la possibilità di

esercizio, di attività connesse al ministero pastorale rende possibili e

configurabili. In tali casi la cessazione dal ministero, privando

l’interessato della possibilità di esercitare le funzioni connesse al

ministero sacerdotale stesso, rimuove pertanto ogni pericolo di influenza

sulla libera determinazione degli elettori, implicando il venir meno della

15

citata causa di ineleggibilità. In tutt’altro caso, nell’ambito di una causa

di lavoro intentata da ex Testimoni di Geova contro la Congregazione

Cristiana dei Testimoni di Geova, è stato affermato come l’analisi degli

statuti della confessione è elemento insufficiente per determinare la

qualità di ministro di culto e la natura dell’attività da questi svolta, ma è

14 Si veda a tal fine Cass Civ., sez. I, 14 aprile 1997 n. 3193, in Quaderni di diritto

e politica eccelesiastica, 1997/3, p. 881.

15 Cfr. Pretura Circondariale di Roma, 12 agosto 1996, pret. Gaddi, in Il diritto

ecclesiastico, 108, 1997, II, p. 159-161.

11

altresì necessario accertare l’attività in concreto compiuta sulla base

delle dichiarazioni delle parti ma anche di prove testimoniali. In altre

parole, la nomina e la qualificazione hanno un valore secondario, poiché

quanto importa realmente allo Stato è che il soggetto interessato svolga,

in effetti, funzioni di governo e di presidenza all’interno del gruppo.

Peraltro pare corretto osservare come l’autorità statale goda in ogni caso

e necessariamente di discrezionalità nel valutare gli elementi formali e

sostanziali sulla base dei quali attribuire la qualifica di ministro di culto,

per il semplice motivo che a questa è ricollegata la produzione di

specifici effetti giuridici all’interno dell’ordinamento. In altri termini,

fermo restando che all’autorità italiana è preclusa ogni indagine per

quanto attiene la sfera meramente interna della confessione, e cioè, nel

caso specifico, un’indagine attinente le modalità di elezione e di

esercizio della facoltà pastorali e di culto del ministro, risulta logico che

16

tale indagine sia non solo legittima, ma doverosa qualora alla

16 Tale indagine pone peraltro delicate problematiche in relazione all’art. 20 del d.

lgs. n. 196 del 2003 (c.d. “codice della privacy”). Se infatti l’approvazione di cui

all’art. 3 della l. n. 1159 del 1929 può senz’altro rientrare fra “le espresse

disposizioni di legge” che autorizzano al trattamento da parte di un soggetto

pubblico dei “dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le

convinzioni religiose, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed

organizzazioni a carattere religioso” (c.d. dati sensibili ai sensi dell’art. 4 e

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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