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GLI ISTITUTI DI SOSTENTAMENTO PER IL CLERO
PARAGRAFO 2°: GLI ISTITUTI DI SOSTENTAMENTO PER IL CLERO.Città del Vaticano 1996, p. 111-134; MONETA P., voce Segnatura apostolica(Supremo Tribunale della), in Enc. dir., vol. XLI, 1989, p. 946; BONNET P. A.,La competenza del tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale dellaSegnatura apostolica, in Ius Ecclesiae, 7, 1995, p. 28 e ss.123 Si veda a tal fine Cass., sent. n. 8870 del 1990 in Corr., giur., 1990. p. 1261 incui, pur riconoscendo in entrambi gli ordinamenti, quello statale e quellocanonico, la protezione del diritto soggettivo del ministro di culto di percepire unaremunerazione si era espressa nell’applicazione del criterio della prevenzione, inossequio al quale la competenza a conoscere della causa spetterebbe al giudiceadito per primo escludendo pertanto, qualsiasi forma di concorrenza fra organipotenzialmente e parimenti competenti. Successivamente la Corte con la sentenzan. 4871 del 1996 cit., si è espressa a favore della riconduzione di
controversie aventi per oggetto le remunerazioni ed ogni altra forma di assistenza obbligatoria alla competenza del giudice ordinario secondo il rito del lavoro. Cfr., in dottrina FIORITA N., Il sistema di sostentamento del clero di fronte alla Cassazione: un cenno critico in Quad. dir. pol. eccl., 1996/3, p. 843 e ss.; SOLFERINO A., Il sostentamento dei sacerdoti tra esigenze canonistiche e prospettive civilistiche, in Dir. eccl., 1998, I, p. 81 e ss.
Gli istituti di sostentamento del clero (I.d.s.c.) ricoprono una posizione di estrema centralità nella materia di assistenza economica e previdenziale nei confronti dei ministri di culto.
Con il can. 1274 si è passati da un regime imperniato sul sistema beneficiale ad un'altra forma organizzativa ove è prevista l'istituzione, presso ogni diocesi, di singoli istituti atti a provvedere al mantenimento e alla sicurezza sociale del clero, fungendo in tal modo da strumento di protezione delle diocesi più
Povere. Nell'ambito della stessa riforma, si è altresì prevista l'istituzione di istituti interdiocesani ai quali conferire il riconoscimento civile della personalità giuridica. Il Codex, pur riconoscendo la validità pratica di un sistema così strutturato, ha tuttavia evitato di dettare una disciplina unitaria che accordasse normativamente le diverse masse patrimoniali previste, ma si è unicamente occupato dell'I.s.d.c. lasciando però al "legislatore". Si vedano per approfondimenti DE PAOLIS V., Il codice del Vaticano II. I beni temporali della Chiesa, Bologna, 1995, p. 142; MUSELLI L., voce Istituti per il sostentamento del clero, in Enc. Giur., 1989, XVII, p. 1; DE ANGELIS A., L'inserimento degli istituti di sostentamento del clero nella chiesa particolare, in AA. VV., Il sostentamento del clero, 1993, Città del Vaticano, p. 127.
La stessa legge prevede che l'Istituto centrale e gli
Altri Istituti per il sostentamento del clero acquistino la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Si tratta, pertanto, di ente ecclesiastico nei confronti del quale è lo stesso ordinamento giuridico a riconoscere l'attribuzione della personalità giuridica. In particolare, un'ampia discrezionalità di intervento nel funzionamento di tale ente.
La particolare situazione di questi enti risiede nel fatto che la disciplina pattizia contenuta nel can. 1274, si è sostanzialmente limitata a regolamentare i rapporti tra l'I.s.d.c. e l'Istituto centrale per lo svolgimento di attività previdenziali di tipo integrativo.
Con l'aggiunta del comma 3 all'art. 21 si è invece prevista l'istituzione di un Istituto centrale che potesse funzionare da
Interlocutore unico con lo Stato italiano, ai fini di una pattuizione inerente gli interessi economici del clero, mentre con il comma 2 dell'art. 27 si è assegnato agli I.d.s.c. il compito di destinare una parte delle proprie risorse al sopperimento di eventuali mancanze economiche di soggetti che avendo abbandonato la propria missione si siano posti in condizione di bisogno. La legge n. 222 pone l'istituto diocesano in una posizione di assoluta centralità nella soluzione di problemi legati alle necessità economiche del clero, sia in sede di materiale elargizione dell'integrazione spettante al ministro di culto, sia per quanto concerne la fase di accertamento del diritto del ministro di culto ad ottenere la suddetta integrazione. 126 Si veda a tal fine SALERNO F., Gli istituti per il sostentamento del clero negli Accordi del 15 Novembre 1984: profili istituzionali, patrimoniali e fiscali, in Il sostentamento del clero, 1993, Città del Vaticano, p.
88.127 Si ricordi che la suesposta centralità degli I.d.s.c. seppure ha potuto vantare di un riconoscimento normativo, a livello di prassi, è andata sminuendosi a favore del 87. La dottrina è concorde nel riconoscere agli I.d.s.c. la natura di persona giuridica canonica pubblica, godendo essi del regime giuridico previsto dal § 1 del can. 116. La CEI a tal fine, aveva un margine di scelta molto ristretto ai fini della qualificazione di taluni istituti, in quanto andava comunque rispettata la disposizione suesposta che manteneva inalterata la natura giuridico-pubblica degli enti in questione.
I suddetti enti sono considerati da più parti quali elementi facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa Cattolica, con evidenti ripercussioni sul tipo di disciplina ad essi applicabile che è data dall'incontro tra le norme di diritto comune con le disposizioni statutarie ruolo ricoperto dall'Istituto centrale il quale, da semplice organo
Di controllo sullo stato previsionale delle spese di ogni istituto diocesano (ex artt. 42 e 43 legge n.222 del 1985) ne ha iniziato ad assorbire sempre di più le rispettive funzioni.128 Sul punto si ricordi che spesso venivano costituiti istituti per il sostentamento privi di personalità giuridica con evidente violazione della normativa prevista. Si vedano sul punto CAPPELLINI E., Beni ecclesiastici ed onesto sostentamento del clero nel codice di diritto canonico, in AA. VV., Norme per il sostentamento del clero. Studi e documenti, Brescia, 1986, p. 23; SALERNO F., op. cit., p. 84.129 Per approfondimenti in dottrina si vedano MATERNINI ZOTTA M. F., op. cit., p. 22; PUNZI NICOLO' A. M., Gli enti di struttura delle nuove disposizioni concordatarie, in AA. VV., Studi in memoria di Mario Condorelli, vol. 1, t. 2, p. 1186; SALERNO F., op. cit., p. 103, contra LEZIROLI G., Il riconoscimento degli enti ecclesiastici, Milano, 1990, p. 218; FLORIS P., L'ecclesiasticità degli enti.
Standards normativi e modelli giurisprudenziali. Torino, 1997, p. 139.
Addirittura questi istituti sono stati definiti come una vera e propria "anomalia giuridica", si veda a tal fine CONSORTI P. La remunerazione del clero, cit., p.108. dell'ente stesso, creando a tal fine, una sorta di diritto "speciale" e, come tale, in grado di derogare il diritto canonico comune.
Per quanto concerne il profilo civilistico della qualificazione giuridica degli I.d.s.c., essi ottengono il riconoscimento della personalità giuridica nel diritto statale in base ad una presunzione del tipo di attività religiosa e culturale che contraddistingue il loro operato.
Uno dei principi fondamentali sottesi al riconoscimento, in capo agli enti ecclesiastici, di una disciplina "privilegiata", consiste nella peculiarità dei loro fini, ossia nei fini di religione e di culto ritenuti meritevoli nella società e, quindi, degni di essere incentivati.
soprattutto a livello fiscale (si veda ad esempio l'art. 7.3 della l. 121 del 1985). Gli I.d.s.c. nonsvolgono però un'attività spirituale o di culto; la specialità del regime giuridico a cui sono sottoposti si spiega tuttavia tenendo presente la circostanza che la loro istituzione è di assoluta preminenza per l'attuazione di fini che altrimenti renderebbero vanificati anche gli impegni concordatari tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Si veda per tutti BERLINGO' S., Enti e beni religiosi in Italia, Bologna, 1992, p.117. Sul punto si veda CARDIA C., Riconoscimento degli enti ecclesiastici e Consiglio di Stato in Dir. eccl., 1995, I, p. 632-636. Si tratta di una eccezione al principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 222 del 1985, secondo il quale lo scopo di religione e di culto è richiesto come requisito costitutivo, essenziale e imprescindibile al
fine di riconoscere la qualificazione ecclesiastica di un ente. Un89In base all'art. 23 della legge n. 222/'85 lo statuto di un I.d.s.c. vieneemanato dal vescovo a cui appartiene la diocesi con l'osservanza delledisposizioni indicate dalla CEI (l'organo a tal fine investito è il Comitato133per il sostentamento del clero costituito dalla CEI stessa) . Sono tre itipi di statuti previsti: uno relativo agli I.d.c.s., e gli altri due riguardantigli istituti interdiocesani.Questa suddivisione riflette la posizione egemonica ricoperta dalla CEI,la quale tuttavia non è così ampia da compromettere i poteri autonomidel vescovo essenziali per quanto concerne l'organizzazione dell'istituto;il vescovo dispone altresì di un potere decisionale in ordineall'istituzione di un collegio di revisori dei conti (ex art. 11 par. 2, leggen. 222) decidendo su ogni questione economica riguardante ciascunmembro di tale organo e del consiglio
Di amministrazione laddove esistente. L'elemento obiettivo che rafforza ancora di più quanto è stato detto, è dato dall'esonero di detti enti dall'osservanza degli artt. 19 e 20 della legge n. 222 che disciplinano rispettivamente la revoca del riconoscimento dell'ente nel caso di mutamento sostanziale del fine perseguito, nonché la sua soppressione. Vedi a tal fine FIORITA N., Remunerazione, op. cit., p. 80 e ss.
Si veda per tutti FELICIANI G., Gli istituti per il sostentamento del clero nella nuova normativa della CEI, in Agg. soc., 11/1985, p. 690 e ss.
Si vedano per approfondimenti sull'asserita natura meramente eventuale del collegio dei revisori, MORGANTE M., Nuovo sistema e istituti diocesani per il sostentamento del clero, in L'Amico del clero, 2/1987, p. 91; FELICIANI G., ult. op. cit., p. 693; MATERNINI ZOTTA M. F., op. cit., p. 59.90