INDICE
CAPITOLO I°: LA FIGURA DEL MINISTRO DI CULTO
NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
1. Premessa
Scopo del presente lavoro è quello di esaminare la figura dei “ministri di
culto” intesa nelle sue diverse sfaccettature, ivi ricompresi fra l’altro, gli
elementi che contribuiscono alla configurazione della figura di ministro
di culto, nonché le funzioni da esso svolte in diverse fattispecie prese in
considerazione dall'ordinamento giuridico; ciò al fine, che si spera di
raggiungere al termine della trattazione, di poter delineare la rilevanza
della figura, e per questo tramite della funzione del soggetto “ministro di
culto” nella società contemporanea o, come altrimenti si suol dire,
nell'era “postmoderna”. Per far ciò si prenderanno in considerazione
diversi aspetti attinenti a tale figura, ma si procederà altresì all’esame di
realtà religiose diverse dalla cattolica, posto che oggetto della materia
1
che in questa sede interessa è costituito dal rapporto tra l'ordinamento
giuridico dello Stato italiano non solo con la confessione religiosa
cattolica, ma anche con le confessioni diverse da quest'ultima. Tuttavia,
pur essendo innegabile come, specialmente negli ultimi anni, la società
1 Il diritto ecclesiastico e quindi, per conseguenza, la figura del ministro di culto
che risulta, come emergerà nel corso della trattazione, centrale in tale settore
dell'ordinamento. 2
italiana sia caratterizzata da un “multiculturalismo” dovuto alla sempre
maggiore presenza in seno ad essa di soggetti provenienti da varie parti
del mondo e pertanto non necessariamente aderenti ai suoi schemi
culturali, va comunque osservato come abbia giocato e continui a
rivestire un ruolo fondamentale nella caratterizzazione concettuale delle
fattispecie relative al settore dell'ordinamento dedicato ai rapporti fra lo
Stato e le confessioni religiose. E' questo il principale motivo per cui,
nella prima parte del presente lavoro, nel cercare di ricostruire una
generale configurazione della categoria “ministro di culto”, si farà
principale riferimento a quanto osservabile in seno alla confessione
cattolica, sebbene non si tralascerà di fare riferimento agli altri
“ordinamenti” confessionali, ai quali peraltro saranno dedicati specifici
2
approfondimenti nell'ulteriore corso della trattazione. Per l'intanto,
oggetto precipuo di questo capitolo sarà costituito dall'analisi degli
elementi che concorrono a “formare” la figura del “ministro di culto”,
dall'esame, condotto per grandi aree tematiche, delle funzioni di tale
2 Ci si riferisce in particolare, oltre a quanto verrà osservato nel presente capitolo,
alle considerazioni che verranno svolte con riguardo alla tendenziale coincidenza
fra fedele e ministro di culto nella confessione luterana, all'assenza di una tale
istituzionale figura in seno all'islam, per giungere fino all'esame della legislazione
negoziata, che costituisce la fonte principale di regolazione dei rapporti fra lo
Stato italiano e le diverse confessioni religiose. Tutti temi che saranno trttati nel
capitolo 3° del presente lavoro. 3
categoria di soggetti, mentre l'ultima parte di questo primo capitolo verrà
dedicata alla considerazione dei mezzi attraverso i quali, anche grazie al
cospicuo intervento dello Stato, si realizza il necessario e fondamentale
“sostentamento materiale” della categoria considerata.
2. La qualifica di ministri di culto
Appare necessario a questo punto iniziare a tratteggiare alcune
considerazioni circa la qualifica di ministro di culto; proposito che
sembra utilmente perseguibile facendo, fra l'altro, riferimento a notazioni
3
suggerite da alcuni autori. Costituisce infatti opinione comune in
dottrina che la qualifica di ministro di culto sia un atto presupposto in
quanto l'ordinamento, astenendosi dall'entrare nel merito sulle modalità
di determinazione da parte di un gruppo sociale a caratterizzazione
religiosa di un soggetto che, all'interno di esso, eserciti una specifica
funzione di magistero, governo e presidenza, assume tale determinazione
quale presupposto di un’attività rilevante da un punto di vista giuridico
per lo Stato stesso.
3 Cfr. in primis, BETTETINI A., Alla ricerca del ministro di culto. Presente e futuro
di una qualifica nella società multireligiosa, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, Bologna, 2000 p. 249 e ss.
4
Invero si deve preliminarmente sottolineare il dato secondo cui la
locuzione “ministro di culto”, come ben noto, non è di derivazione
confessionale, ma statale, ed indica in modo onnicomprensivo i ministri
di tutte le confessioni religiose; pertanto la qualificazione altro non è che
la forma che attribuisce giuridica rilevanza ad una “materia” ad essa
preesistente, e cioè il ruolo che assume un soggetto nel gruppo religioso.
Detto altrimenti, le norme concernenti i ministri di culto saranno
applicate (dal giudice, dall'amministratore) se ed in quanto il soggetto
destinatario eserciti le funzioni annesse alla qualifica confessionale; e da
ciò deriva la logica conseguenza per cui, venendo meno tale qualifica,
viene meno anche il presupposto di fatto di applicazione della normativa
statale. Inoltre, va parimenti osservato come la nomina (così come pure
la revoca) di un ministro da parte di una confessione siano atti
4,
“pubblicistici” in quanto coinvolgono relazioni che mediano tra privati
e organi dotati di una loro specifica potestà, costituendo di conseguenza
espressione della potestà della confessione, esercizio e conseguenza di
5
quell’autonomia sovrana riconosciuta dalla Costituzione alle
4 In quanto tali atti sono sottratti alla cognizione e giurisdizione del giudice italiano.
5 L’art. 8 Cost, testualmente recita: “Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
5
confessioni. Peraltro, dalla circostanza per cui la qualifica di ministro di
culto costituisce il presupposto di fatto di una specifica situazione
giuridica deriva l'ulteriore conseguenza che, ad esempio, un diritto
ovvero un dovere riferito ad una persona uti civis, e che trova il suo
fondamento nell'appartenenza o nella qualifica confessionale, sarà
oggetto della cognizione dello Stato qualora sussista il presupposto o
dell'appartenenza del soggetto alla confessione ovvero dell'esercizio da
parte di questi di funzioni attribuitegli dalla confessione; e ciò in quanto
l'esistenza di situazioni giuridiche soggettive e connesse alle qualifiche
confessionali, non solo possono, ma debbono essere tutelate
dall'ordinamento statale. Ciò che in ogni caso viene sottratto alla
giurisdizione statale è il presupposto religioso. Tale assunto stando ai
dati forniti dalla comune esperienza dottrinaria formatosi nel corso del
tempo, ha ottenuto un consenso pressoché unanime anche se
sembrerebbe peraltro contraddetto da almeno due eventi verificatisi in
anni recenti, che hanno condotto ad una proliferazione di soggetti
potenzialmente destinati a ricoprire le qualifiche di ministri di culto:
dapprima il moltiplicarsi nel territorio della Repubblica di nuove
confessioni religiose o, per meglio dire, di nuovi movimenti latu senso
religiosi che a fatica rientrano nei canoni ermeneutici e culturali propri
della nostra tradizione occidentale; in secondo luogo, il fenomeno
6
immigratorio da diverse aree del mondo (di diversa tradizione culturale)
che ha portato all'insediarsi e al consolidamento nel nostro territorio di
etnie professanti religioni ben note, ma sinora scarsamente diffuse, e
quindi socialmente e giuridicamente poco o nulla rilevanti, quali
l'islamismo e l'ortodossia cristiana. Accanto a questi fattori, definibili
come “sociali”, va altresì registrato l'aumentare di norme, soprattutto ma
non esclusivamente di derivazione pattizia, concernenti i ministri stessi.
6
Salvo quanto verrà osservato nel prosieguo del presente lavoro , fra tali
norme può essere innanzitutto ricordata la facoltà, prevista dall'art. 200
c.p.p., accordata ai ministri di confessioni religiose i cui statuti non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, di astenersi dal deporre
su quanto siano venuti a conoscenza a motivo del loro ministero; o
l'incompatibilità, stabilita rispettivamente dall'art. 2, comma 1°, l.
89/1913 e dall'art. 3, comma 1° l. n. 36/34, tra le qualità di ministro di
qualunque culto e le professioni di notaio e avvocato. Centrale rilievo
7
assume poi la disciplina di cui alla l. n. 903 del 1973 istitutiva del
“Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica” mentre, sotto altro profilo, non va
8
dimenticato come in certe circostanze , il ministro di culto assuma “in
6 Cfr. infra, capp. 2 e 3.
7 Di cui si parlerà al paragrafo 4 del presente capitolo
8 Segnatamente nel caso di matrimoni, ove è ormai pacificamente accettato che il
7
actu” la posizione giuridica del pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti
dell'art. 357 c.p., come sostituito dall'art. 17 della l. 26 Aprile 1990 n.
9
86 .
Procedendo oltre nella ricerca dei criteri discretivi della posizione
giuridica dei ministri di culto, è necessario poi osservare come, per
comprendere se un soggetto possa essere ritenuto ministro di culto, si
imponga la necessità di verificare innanzitutto la sua qualifica
10
“interna ” formale in quanto, adottando un metodo intravalutativo,
l'ordinamento presumerà ministro di culto chi tale la confessione dice
che sia, attribuendo a questa un carattere certificativo. Allo stato attuale
del diritto, il criterio della certificazione degli organi confessionali
11
competenti costituisce presupposto valido e legittimo per il
ministro che assiste al matrimonio assuma il “ruolo” di pubblico ufficiale.
9 Si vedano in senso conforme ROSINI B., Il pubblico ufficiale, l’incaricato di
pubblico servizio e l’esercente un servizio di pubblica necessità, Padova, 1998, p.
9; BETTETINI A., op. cit., p. 249 e ss.
10 L'aggettivo “interna” viene, in questo come in altri passaggi del presente lavoro,
utilizzato nel senso indicante l'ordinamento e l'organizzazione interni a ciascuna
confessione religiosa.
11 Ai sensi dell'art. 3 l. 4 gennaio 1968 n. 15 e dell'art. 1 D.M. 22 maggio 1995 n.
431, attuativo della suddetta legge, è peraltro ammessa (lett. g) la dichiarazione
temporaneamente sostitutiva del soggetto per certificare la “condizione di
sacerdote, diacono, religioso con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo
Stato”. 8
riconoscimento della qualifica di ministro di culto solamente per quelle
confessioni che abbiano con lo Stato italiano una relazione di natura
pattizia, ossia per la Chiesa Cattolica e per le confessioni che con lo
Stato abbiano stipulato delle intese. Il problema coinvolge pertanto in
modo reale le confessioni, o sedicenti tali, prive di relazioni
convenzionali con la Repubblica. Se prima infatti, in presenza di ben
note e limitate esperienze religiose, tale presunzione era in un certo
senso assoluta o, per meglio dire, acritica, ora, posta la ricordata e
difficilmente definibile “esplosione” di nuovi movimenti religiosi, o
l'insediarsi massivo di antiche confessioni come l'Islam e l'Ortodossia,
essa deve assumere i caratteri della relatività. Posto invero, secondo
12
l'antico brocardo “abusus non tollit usum” , si pone da parte dell'autorità
statale il delicato problema del discernimento e della qualificazione, del
dare certezza giuridica e unitarietà formale e sostanziale ad un insieme
di elementi che, in se considerati, di tale rilevanza non godrebbero. Nel
caso specifico, si tratta di determinare i parametri di diritto e di fatto in
base ai quali individuare i c.d. “ministri di culto”. Pare corretto sul punto
ritenere, analogamente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale in
12 Tale brocardo esprime brevemente, per quanto attiene il discorso che in questa
sede si sta articolando, il comportamento di chi si appropria per mera convenienza
della posizione di ministro di culto; appropriazione che non esclude le serie e
legittime aspettative di chi tale qualifica effettivamente ricopre.
9
13
tema di qualificazione degli enti , che anche in queste ipotesi il criterio
formale possa e debba essere contemperato con quello sostanziale, in
base al quale, per valutare la posizione giuridica di un soggetto nel
nostro ordinamento, sia necessario riferirsi non solo alla sua qualifica
intraconfessionale, ma anche all'attività da esso “de facto” svolta, in
quanto l'autoreferenzialità appare un indice accettabile e accettato della
qualifica se tale risulta dalla prova incrociata con la sua effettività. In
altri termini, non è sufficiente, nell'odierna complessa società
multiculturale e polireligiosa, assumere a criterio discriminatorio e
discriminante quanto la confessione dice di se stessa e dei suoi ministri o
sedicenti tali, ma appare altresì necessario che l'autorità (giudiziaria,
amministrativa) valuti che, nel concreto, le attività da questi esercitate
siano necessariamente “altre”, in qualità e quantità, rispetto a quelle
richieste ad ogni aderente a quel credo. L'autoqualificazione risulta di
conseguenza una semplice presunzione della qualifica che non può
essere sottratta ad una valutazione della sua reale natura, alla stregua dei
criteri desumibili dall'insieme delle norme poste dall'ordinamento.
Peraltro, sulla medesima via sembra essersi incamminata la
giurisprudenza, rilevando al riguardo due interessanti pronunce su ipotesi
divergenti l’una dall’altra ma riconducibili ad una medesima ratio. Nella
13 Cfr. Corte Cost., sent. n. 369 del 24 marzo 1988 in Giur cost.,1988, I, p. 1744 e ss.
10
14
prima la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come
l’incompatibilità nell’assumere la nomina alla carica di sindaco per un
ministro di culto venga meno qualora questi non eserciti di diritto e di
fatto le funzioni ministeriali, ancorché, nel caso specifico di ministro del
culto cattolico, la sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non
possa essere revocata. Con la previsione in esame si è infatti intesa
garantire la libera determinazione della volontà degli elettori da indebite
ingerenze che solo il concreto esercizio, ovvero la possibilità di
esercizio, di attività connesse al ministero pastorale rende possibili e
configurabili. In tali casi la cessazione dal ministero, privando
l’interessato della possibilità di esercitare le funzioni connesse al
ministero sacerdotale stesso, rimuove pertanto ogni pericolo di influenza
sulla libera determinazione degli elettori, implicando il venir meno della
15
citata causa di ineleggibilità. In tutt’altro caso, nell’ambito di una causa
di lavoro intentata da ex Testimoni di Geova contro la Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova, è stato affermato come l’analisi degli
statuti della confessione è elemento insufficiente per determinare la
qualità di ministro di culto e la natura dell’attività da questi svolta, ma è
14 Si veda a tal fine Cass Civ., sez. I, 14 aprile 1997 n. 3193, in Quaderni di diritto
e politica eccelesiastica, 1997/3, p. 881.
15 Cfr. Pretura Circondariale di Roma, 12 agosto 1996, pret. Gaddi, in Il diritto
ecclesiastico, 108, 1997, II, p. 159-161.
11
altresì necessario accertare l’attività in concreto compiuta sulla base
delle dichiarazioni delle parti ma anche di prove testimoniali. In altre
parole, la nomina e la qualificazione hanno un valore secondario, poiché
quanto importa realmente allo Stato è che il soggetto interessato svolga,
in effetti, funzioni di governo e di presidenza all’interno del gruppo.
Peraltro pare corretto osservare come l’autorità statale goda in ogni caso
e necessariamente di discrezionalità nel valutare gli elementi formali e
sostanziali sulla base dei quali attribuire la qualifica di ministro di culto,
per il semplice motivo che a questa è ricollegata la produzione di
specifici effetti giuridici all’interno dell’ordinamento. In altri termini,
fermo restando che all’autorità italiana è preclusa ogni indagine per
quanto attiene la sfera meramente interna della confessione, e cioè, nel
caso specifico, un’indagine attinente le modalità di elezione e di
esercizio della facoltà pastorali e di culto del ministro, risulta logico che
16
tale indagine sia non solo legittima, ma doverosa qualora alla
16 Tale indagine pone peraltro delicate problematiche in relazione all’art. 20 del d.
lgs. n. 196 del 2003 (c.d. “codice della privacy”). Se infatti l’approvazione di cui
all’art. 3 della l. n. 1159 del 1929 può senz’altro rientrare fra “le espresse
disposizioni di legge” che autorizzano al trattamento da parte di un soggetto
pubblico dei “dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed
organizzazioni a carattere religioso” (c.d. dati sensibili ai sensi dell’art. 4 e
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