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DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO PRIMO

IL DIRITTO ECCLESIASTICO: NOZIONI INTRODUTTIVE

Introduzione

Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato

volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni,

sia a carattere individuale sia a carattere collettivo.

In particolare rappresenta l’insieme di regole, norme e principi volti a dare rilevanza e tutela al

fattore religioso. fattore religioso che è presente in ogni aspetto della vita sociale, anche

inconsapevolmente.

Per questo motivo l’Ordinamento giuridico, pur ispirato ai principi di laicità e separazione tra gli

ordini dello Stato e delle Confessioni religiose, riconosce meritevolezza all’interesse religioso, in

quanto concorre al pieno sviluppo della persona umana.

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO?

Preliminarmente occorre distinguere il diritto ecclesiastico dal diritto canonico:

- il diritto canonico = è quel diritto, quel complesso di norme poste dalla Chiesa Cattolica

(ordinamento esterno rispetto a quello dello Stato) per regolare la propria organizzazione e per

disciplinare l’attività dei propri membri.

Il diritto canonico, costituisce pertanto l’Ordinamento della Chiesa Cattolica ed è costituito da

norme destinate ad operare esclusivamente all’interno dell’ordinamento ecclesiale.

-il diritto ecclesiastico = è un settore del diritto interno dello Stato: le norme del diritto

ecclesiastico sono cioè prodotte dallo Stato (per quanto, talvolta, congiuntamente alle confessioni

religiose, come nel caso della legislazione pattizia).

Solo eccezionalmente le norme di diritto canonico possono avere effetti nell’ambito

dell’ordinamento dello Stato (es. sentenze ecclesiastiche pro nullitate, che possono essere

riconosciute all’interno della Repubblica Italiana previo giudizio di delibazione della Corte

d’appello, come previsto dall’accordo di Villa Madama).

Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina

Da un punto di vista contenutistico, in relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico, si può

distinguere un ambito soggettivo ed un ambito oggettivo.

Sul piano soggettivo le norme del diritto ecclesiastico riguardano: 1

-le organizzazioni confessionali (che entrano in contatto con lo Stato);

-i singoli individui, in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni confessionali ovvero in

quanto non professino alcuna religione.

Da un punto di vista oggettivo, il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato un a branca

del diritto pubblico, che tuttavia presenta punti di incontro anche con altre discipline, quali il

diritto civile (es. disciplina del matrimonio), il diritto del lavoro (es. regime giuridico dei dipendenti

della Santa Sede), il diritto tributario (es. regime fiscale degli enti religiosi), il diritto processuale

(es. giurisdizione matrimoniale ecclesiastica), diritto amministrativo (beni culturali di interesse

religioso); il diritto penale; etc. tanto che si può parlare di eterogeneità del diritto ecclesiastico.

e l’organizzazione del potere civile. I differenti sistemi di relazione tra potere

La Religione

temporale e potere spirituale nel corso dei secoli

Nel corso del tempo e della storia, lo Stato ha assunto atteggiamenti diversi nei confronti della

religione (di favore, disfavore, indifferenza e neutralità).

Lo Stato può essere configurato come:

- confessionista = quando aderisce ad una specifica confessione religiosa, o comunque manifesta

un atteggiamento di favore, adeguando il proprio ordinamento ai principi etici della stessa, pur

accettando la presenza di altre fedi o forme di culto, e riconoscendo alle stesse uno spazio di libertà

che, a seconda dei casi, può risultare maggiore o minore;

- unionista = quando il potere temporale ed il potere spirituale si trovano ad essere concentrati nelle

mani della medesima autorità, religiosa (teocrazia) o temporale (cesaropapismo);

- separatista = quando tiene rigorosamente separati i due ordini. e non introduce alcuna

regolamentazione peculiare del fenomeno religioso, né di natura favoritiva né di natura limitativa;

nelle differenti connotazioni che il principio di laicità può assumere nell’esperienza

- laico =

giuridica contemporanea, che vanno dalla indifferenza alla neutralità, sino alla equidistanza nei

confronti del fenomeno religioso.

Tali differenti qualificazioni, corrispondono ai diversi possibili sistemi (e modelli) di relazione tra le

religioni ed il potere civile, astrattamente delineabili.

Sul piano storico è possibile distinguere i seguenti modelli:

= è caratterizzato dall’unione

- CESAROPAPISMO in capo alla massima autorità temporale del

potere politico e di quello spirituale: raggiunse il suo culmine in epoca romano-imperiale e rimase

in vita durante tutto il medioevo. 2

- GIURISDIZIONALISMO = le relazioni tra i due poteri è caratterizzato dal prevalere della

giurisdizione statale su quella ecclesiastica, e quindi dalla subordinazione della Chiesa al potere

civile: il potere civile può ingerire negli affari della Chiesa (patrimoniali, organizzativi, etc.).

- TEOCRAZIA = lo Stato è subordinato al potere della Chiesa: tale modello fu teorizzato da S.

Agostino, e muoveva dall’assunto che la Chiesa fondata da Dio, era la sola legittima potestà, con a

capo il Papa (rappresentate di Cristo in terra) a cui appartenevano tutti i poteri esercitabili nel

mondo, tanto di ordine spirituale quanto di ordine temporale.

- SEPARATISMO = è quel sistema di rapporti fondato sulla separazione fra Stato e religioni:

(come disse Cavour: libera Chiesa in libero Stato).

- COORDINAZIONE = è quella visione secondo cui i rapporti tra Stato e confessioni religiose

vanno risolti sulla base di accordi tra le due entità, destinati a disciplinare le materie di comune

interesse (res mixtae) ed a risolvere le eventuali interferenze tra campo spirituale e campo

temporale; tali accordi, per ciò che attiene alla Chiesa cattolica, prendono il nome di Concordati.

Il sistema della coordinazione è quello consacrato nella vigente Costituzione repubblicana al fine di

disciplinare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

La politica legislativa italiana in materia ecclesiastica

Per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato e le Confessioni Religiose, in primis la Chiesa Cattolica, è

stata scandita dalla emanazione di molteplici provvedimenti normativi succedutisi nel tempo.

È possibile suddividere tale evoluzione in tre fasi:

Dal 1848 al 1929

Lo Statuto Albertino del 1848 conteneva una esplicita dichiarazione in senso confessionista:

romana come l’unica religione del

esso, infatti, proclamava la religione cattolica apostolica Regno,

qualificando gli altri culti religiosi allora esistenti come meramente tollerati conformemente alle

leggi.

Nei decenni successivi, tale esplicita professione di confessionismo, fu notevolmente

ridimensionata:numerosi interventi legislativi hanno ridimensionato taluni privilegi

ecclesiastici.

La legge Sineo si stabilì che la differenza di culto non determinava eccezione al godimento dei

diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari.

Le Leggi Siccardi abolirono il privilegio del foro ecclesiastico, in base al quale gli ecclesiastici

potevano godere dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato soggiacendo unicamente a

quella vescovile, e introdussero l’autorizzazione governativa agli acquisti degli enti, anche

ecclesiastici. 3

del Regno d’Italia (1865)

Il primo codice civile introdusse il matrimonio civile come unica

forma di celebrazione matrimoniale valida ed efficace per lo Stato.

Tutta una serie di altri provvedimenti legislativi volti a combattere -la cd. manomorta

ecclesiastica (ossia l’eccessivo accumulo di patrimoni immobiliari nelle mani della Chiesa);

disposta la soppressione di numerosi enti ecclesiastici e l’incameramento allo Stato del loro

-fu

patrimonio. a seguito della annessione di Roma al Regno d’Italia, era sorto il problema della

Nel 1870, intanto,

definizione della condizione giuridica della Santa Sede e del Sommo Pontefice, nonché delle

relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (cd. questione romana).

Per risolvere la questione, venne allora emanata la legge delle Guarentigie pontificie

(provvedimento normativo a carattere unilaterale) con il quale lo Stato:

un verso rinunciò all’esercizio di taluni poteri di controllo sulla Chiesa;

-per

-affermò che persona del Pontefice era da considerarsi sacra ed inviolabile ed immune dalla

giurisdizione penale dello Stato;

- lo Stato riaffermò la propria competenza a dettare unilateralmente le norme dirette a regolare le

prerogative del Pontefice e della Santa Sede, nonché a disciplinare i rapporti tra le due entità.

Come detto, questa legge costituiva comunque un atto unilaterale dello Stato, considerando il

Pontefice alla stregua di un comune cittadino, ancorché gli venissero riconosciute alcune

prerogative.

Per tali ragioni, la legge delle Guarentigie, non venne mai accettata dalla Sede Apostolica; e la

lacerazione dei rapporti tra il Regno d’Italia e la Chiesa Cattolica perdurò per molti anni, fino ad

attenuarsi nel 1913 con il cd. Patto Gentiloni.

Dal 1929 al 1945

Con l’avvento al potere del regime fascista si verificò un graduale cambio di rotta nella politica

ecclesiastica del Regno.

Il Regime infatti, comprendendo l’importanza dell’utilizzo della religione cattolica, dettò una serie

di provvedimenti a favore della Chiesa (soprattutto in materia di istruzione).

Conciliazione tra la Santa Sede ed il Regno d’Italia

Così, nel 1929 si addivenne finalmente alla con

la stipulazione dei cd. Patti Lateranensi.

I patti erano formati da 3 documenti:

volto a risolvere la “questione romana” attraverso la

a) un Trattato= creazione dello Stato della

Città del Vaticano ed il riconoscimento alla Santa Sede della sovranità e della giurisdizione

esclusiva sul medesimo. All’interno del Trattato venivano altresì assicurate al Sommo Pontefice ed

4

alla Santa Sede una serie di garanzie di natura reale (il riconoscimento della piena proprietà degli

l’attribuzione

immobili indicati nel Trattato e nelle Tavole allegate; a tali beni della garanzia della

cd. extraterritorialità, con conseguente non assoggettabilità ad espropriazione per motivi di interesse

pubblico e della esenzione da tributi verso lo Stato) e di natura personale (sacralità ed inviolabilità

della persona del Pontefice, regime di favore nel trattamento fiscale per dipendenti ed impiegati

della Santa Sede, garanzia per la celebrazione dei conclavi e dei concili, etc.);

b) il Concordato= inteso a regolare una serie di materie di comune interesse (cd. materie miste),

fra le quali quella matrimoniale, con l’introduzione del matrimonio cd. concordatario;

c) una Convenzione finanziaria= destinata a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa

Sede.

Con i Patti del 1929: “questione

-la Santa Sede riconobbe ufficialmente lo Stato italiano, chiudendo definitivamente la

romana”;

-lo Stato, da parte sua, riconobbe la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale in

inoltre, “lo Stato della Città del Vaticano

conformità alla sua missione nel mondo; e riconobbe,

sotto la sovranità del Sommo Pontefice”.

è il fatto che l’art. riproduceva il principio sancito nell’art. 1 dello

Interessante 1 del Trattato,

Statuto Albertino, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione

dello Stato.

Lo Stato italiano si proclamava, dunque, in maniera solenne come stato confessionista.

I Patti Lateranensi, potevano quindi essere considerati come atti bilaterali assimilabili ai trattati

di diritto internazionale e, pertanto, non revocabili o modificabili unilateralmente, oltre che

rilevanti nei confronti di altri Stati (si pensi al divieto di sorvolo sullo Stato-città del Vaticano).

Qualche mese dopo la stipula dei Patti Lateranensi, lo Stato italiano emanò la legge n. 1159 del

recante “disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello

1929 Stato e sul matrimonio celebrato

davanti ai ministri dei culti medesimi”.

Per effetto di tale provvedimento normativo, i culti diversi dalla religione cattolica furono ammessi

nel Regno a condizione che non professassero principi e non seguissero riti contrari all’ordine

pubblico a al buon costume.

La legge introduceva penetranti controlli statali in ordine alla costituzione ed alla gestione degli enti

confessionali, nonché riguardo alla nomina dei ministri del culto. Inoltre, nonostante la formale

5

della libertà di proselitismo (art. 5: “La

concessione discussione in materia religiosa è pienamente

libera”), nella prassi amministrativa la stessa venne poi sottoposta ad una serie di limitazioni.

1945 alla “stagione delle riforme”

Dal e l’avvento della

Con la caduta del fascismo, Costituzione repubblicana, si ha una svolta in senso

Democratico dell’Ordinamento Italiano; ed anche la Politica in materia ecclesiastica ha conosciuto

un decisivo rinnovamento: con la Costituzione siamo in presenza di uno Stato non più

confessionista ma di carattere liberale, democratico e pluralista e laico dal punto di vista etico-

religioso

La Costituzione Italiana:

-sancisce il principio della laicità dello Stato

-riconosce piena libertà religiosa degli individui

-non differenzia lo status dei cittadini in virtù della religione professata o non (art. 3);

-prevede di intrattenere relazioni su base paritaria con le confessioni religiose organizzate

A partire dagli anni 70 si sono cominciati a cogliere i primi veri segnali di rinnovamento:

-si pensi al divorzio; alla riforma del diritto di famiglia; fino ad arrivare alla vera e propria

“Stagione delle riforme” che ha portato:

1. All’Accordo di Villa Madama del 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di

modificazione del Concordato Lateranense del 1929,

2. Alla stipulazione delle prime intese con le Confessioni diverse dalla Cattolica ex art. 8 comma

3 Cost.

L’Accordo di Villa Madama, che ha sostituito il Concordato del 1929, rappresenta un accordo-

quadro in cui le Parti contraenti hanno fissato i principi atti a disciplinare i loro rapporti, non di

rado rinviando la precisazione e l’attuazione concreta degli stessi a norme successive.

In particolare, all’interno dell’Accordo si trovano consacrati i seguenti principi:

 riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno

nel proprio ordine, con l’impegno alla reciproca collaborazione per la promozione

dell’uomo ed il bene del Paese;

 libertà per la Chiesa cattolica di svolgimento della propria missione pastorale, educativa,

caritativa, di evangelizzazione e di santificazione; in particolare, libertà di organizzazione, di

esercizio pubblico del culto, di esercizio del magistero e del ministero pastorale, nonché

della giurisdizione in materia ecclesiastica; 6

 libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i cattolici e per le loro associazioni

ed organizzazioni;

 riconoscimento di esenzione per i chierici dal servizio militare e del segreto professionale

per gli ecclesiastici relativamente a fatti conosciuti per ragione del proprio ministero;

 riconoscimento di effetti civili ad alcune festività religiose;

 riconoscimento del diritto per la Chiesa cattolica di istituire scuole paritarie; e la garanzia da

parte dello Stato dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non

universitarie di ogni ordine e grado, con il riconoscimento del diritto di scelta in ordine alla

decisione di avvalersi o meno di tale insegnamento;

 conferma del sistema del cd. “matrimonio concordatario”, con il riconoscimento agli effetti

civile del matrimonio canonico (a seguito di trascrizione nei registri di stato civile) e delle

sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale;

 riconoscimento dei titoli di studio in materie ecclesiastiche;

 collaborazione tra Stato e Santa Sede per la tutela del patrimonio storico ed artistico e per la

conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica.

 Riconoscimento dell’assistenza spirituale ai cattolici operanti nelle forze armate, nei carceri

ed ospedali;

 Norme di chiusura prevedono poi che: tutte le disposizioni del Concordato del 1929 non

riprodotte nel testo dell’accordo si considerano abrogate e; rimane aperta la possibilità delle

Parti di regolare in futuro ulteriori materie.

2. Le Intese con le Confessioni diverse da quella Cattolica ex art. 8, comma 3, della Costituzione,

sono dirette a regolare le specifiche condizioni giuridiche delle medesime e i loro rapporti con lo

Stato italiano, alla luce dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione repubblicana.

Esempi di Intese possono rinvenirsi:

- La prima intesa stipulata nel 1984, è stata la Tavola Valdese,

l’ultima, l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai.

- siglata nel luglio 2015, è 7

CAPITOLO SECONDO

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Premessa è composto dall’insieme

Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, degli atti o fatti

abilitati dallo stesso ordinamento, a produrre norme giuridiche in materia ecclesiastica.

Tale sistema risulta alquanto articolato e complesso in quanto composto da norme eterogenee.

Dal punto di vista della provenienza abbiamo:

a) fonti di provenienza unilaterale statale e regionale;

b) fonti di provenienza bilaterale (o convenzionale), ossia norme di esecuzione di previ accordi o

intese tra lo Stato e le confessioni religiose;

c) fo

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gigis8846 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Franceschi Fabio.
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