DIRITTO ECCLESIASTICO
CAPITOLO PRIMO
IL DIRITTO ECCLESIASTICO: NOZIONI INTRODUTTIVE
Introduzione
Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato
volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni,
sia a carattere individuale sia a carattere collettivo.
In particolare rappresenta l’insieme di regole, norme e principi volti a dare rilevanza e tutela al
fattore religioso. fattore religioso che è presente in ogni aspetto della vita sociale, anche
inconsapevolmente.
Per questo motivo l’Ordinamento giuridico, pur ispirato ai principi di laicità e separazione tra gli
ordini dello Stato e delle Confessioni religiose, riconosce meritevolezza all’interesse religioso, in
quanto concorre al pieno sviluppo della persona umana.
CHE DIFFERENZA C’E’ TRA DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO?
Preliminarmente occorre distinguere il diritto ecclesiastico dal diritto canonico:
- il diritto canonico = è quel diritto, quel complesso di norme poste dalla Chiesa Cattolica
(ordinamento esterno rispetto a quello dello Stato) per regolare la propria organizzazione e per
disciplinare l’attività dei propri membri.
Il diritto canonico, costituisce pertanto l’Ordinamento della Chiesa Cattolica ed è costituito da
norme destinate ad operare esclusivamente all’interno dell’ordinamento ecclesiale.
-il diritto ecclesiastico = è un settore del diritto interno dello Stato: le norme del diritto
ecclesiastico sono cioè prodotte dallo Stato (per quanto, talvolta, congiuntamente alle confessioni
religiose, come nel caso della legislazione pattizia).
Solo eccezionalmente le norme di diritto canonico possono avere effetti nell’ambito
dell’ordinamento dello Stato (es. sentenze ecclesiastiche pro nullitate, che possono essere
riconosciute all’interno della Repubblica Italiana previo giudizio di delibazione della Corte
d’appello, come previsto dall’accordo di Villa Madama).
Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina
Da un punto di vista contenutistico, in relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico, si può
distinguere un ambito soggettivo ed un ambito oggettivo.
Sul piano soggettivo le norme del diritto ecclesiastico riguardano: 1
-le organizzazioni confessionali (che entrano in contatto con lo Stato);
-i singoli individui, in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni confessionali ovvero in
quanto non professino alcuna religione.
Da un punto di vista oggettivo, il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato un a branca
del diritto pubblico, che tuttavia presenta punti di incontro anche con altre discipline, quali il
diritto civile (es. disciplina del matrimonio), il diritto del lavoro (es. regime giuridico dei dipendenti
della Santa Sede), il diritto tributario (es. regime fiscale degli enti religiosi), il diritto processuale
(es. giurisdizione matrimoniale ecclesiastica), diritto amministrativo (beni culturali di interesse
religioso); il diritto penale; etc. tanto che si può parlare di eterogeneità del diritto ecclesiastico.
e l’organizzazione del potere civile. I differenti sistemi di relazione tra potere
La Religione
temporale e potere spirituale nel corso dei secoli
Nel corso del tempo e della storia, lo Stato ha assunto atteggiamenti diversi nei confronti della
religione (di favore, disfavore, indifferenza e neutralità).
Lo Stato può essere configurato come:
- confessionista = quando aderisce ad una specifica confessione religiosa, o comunque manifesta
un atteggiamento di favore, adeguando il proprio ordinamento ai principi etici della stessa, pur
accettando la presenza di altre fedi o forme di culto, e riconoscendo alle stesse uno spazio di libertà
che, a seconda dei casi, può risultare maggiore o minore;
- unionista = quando il potere temporale ed il potere spirituale si trovano ad essere concentrati nelle
mani della medesima autorità, religiosa (teocrazia) o temporale (cesaropapismo);
- separatista = quando tiene rigorosamente separati i due ordini. e non introduce alcuna
regolamentazione peculiare del fenomeno religioso, né di natura favoritiva né di natura limitativa;
nelle differenti connotazioni che il principio di laicità può assumere nell’esperienza
- laico =
giuridica contemporanea, che vanno dalla indifferenza alla neutralità, sino alla equidistanza nei
confronti del fenomeno religioso.
Tali differenti qualificazioni, corrispondono ai diversi possibili sistemi (e modelli) di relazione tra le
religioni ed il potere civile, astrattamente delineabili.
Sul piano storico è possibile distinguere i seguenti modelli:
= è caratterizzato dall’unione
- CESAROPAPISMO in capo alla massima autorità temporale del
potere politico e di quello spirituale: raggiunse il suo culmine in epoca romano-imperiale e rimase
in vita durante tutto il medioevo. 2
- GIURISDIZIONALISMO = le relazioni tra i due poteri è caratterizzato dal prevalere della
giurisdizione statale su quella ecclesiastica, e quindi dalla subordinazione della Chiesa al potere
civile: il potere civile può ingerire negli affari della Chiesa (patrimoniali, organizzativi, etc.).
- TEOCRAZIA = lo Stato è subordinato al potere della Chiesa: tale modello fu teorizzato da S.
Agostino, e muoveva dall’assunto che la Chiesa fondata da Dio, era la sola legittima potestà, con a
capo il Papa (rappresentate di Cristo in terra) a cui appartenevano tutti i poteri esercitabili nel
mondo, tanto di ordine spirituale quanto di ordine temporale.
- SEPARATISMO = è quel sistema di rapporti fondato sulla separazione fra Stato e religioni:
(come disse Cavour: libera Chiesa in libero Stato).
- COORDINAZIONE = è quella visione secondo cui i rapporti tra Stato e confessioni religiose
vanno risolti sulla base di accordi tra le due entità, destinati a disciplinare le materie di comune
interesse (res mixtae) ed a risolvere le eventuali interferenze tra campo spirituale e campo
temporale; tali accordi, per ciò che attiene alla Chiesa cattolica, prendono il nome di Concordati.
Il sistema della coordinazione è quello consacrato nella vigente Costituzione repubblicana al fine di
disciplinare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.
La politica legislativa italiana in materia ecclesiastica
Per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato e le Confessioni Religiose, in primis la Chiesa Cattolica, è
stata scandita dalla emanazione di molteplici provvedimenti normativi succedutisi nel tempo.
È possibile suddividere tale evoluzione in tre fasi:
Dal 1848 al 1929
Lo Statuto Albertino del 1848 conteneva una esplicita dichiarazione in senso confessionista:
romana come l’unica religione del
esso, infatti, proclamava la religione cattolica apostolica Regno,
qualificando gli altri culti religiosi allora esistenti come meramente tollerati conformemente alle
leggi.
Nei decenni successivi, tale esplicita professione di confessionismo, fu notevolmente
ridimensionata:numerosi interventi legislativi hanno ridimensionato taluni privilegi
ecclesiastici.
La legge Sineo si stabilì che la differenza di culto non determinava eccezione al godimento dei
diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari.
Le Leggi Siccardi abolirono il privilegio del foro ecclesiastico, in base al quale gli ecclesiastici
potevano godere dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato soggiacendo unicamente a
quella vescovile, e introdussero l’autorizzazione governativa agli acquisti degli enti, anche
ecclesiastici. 3
del Regno d’Italia (1865)
Il primo codice civile introdusse il matrimonio civile come unica
forma di celebrazione matrimoniale valida ed efficace per lo Stato.
Tutta una serie di altri provvedimenti legislativi volti a combattere -la cd. manomorta
ecclesiastica (ossia l’eccessivo accumulo di patrimoni immobiliari nelle mani della Chiesa);
disposta la soppressione di numerosi enti ecclesiastici e l’incameramento allo Stato del loro
-fu
patrimonio. a seguito della annessione di Roma al Regno d’Italia, era sorto il problema della
Nel 1870, intanto,
definizione della condizione giuridica della Santa Sede e del Sommo Pontefice, nonché delle
relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (cd. questione romana).
Per risolvere la questione, venne allora emanata la legge delle Guarentigie pontificie
(provvedimento normativo a carattere unilaterale) con il quale lo Stato:
un verso rinunciò all’esercizio di taluni poteri di controllo sulla Chiesa;
-per
-affermò che persona del Pontefice era da considerarsi sacra ed inviolabile ed immune dalla
giurisdizione penale dello Stato;
- lo Stato riaffermò la propria competenza a dettare unilateralmente le norme dirette a regolare le
prerogative del Pontefice e della Santa Sede, nonché a disciplinare i rapporti tra le due entità.
Come detto, questa legge costituiva comunque un atto unilaterale dello Stato, considerando il
Pontefice alla stregua di un comune cittadino, ancorché gli venissero riconosciute alcune
prerogative.
Per tali ragioni, la legge delle Guarentigie, non venne mai accettata dalla Sede Apostolica; e la
lacerazione dei rapporti tra il Regno d’Italia e la Chiesa Cattolica perdurò per molti anni, fino ad
attenuarsi nel 1913 con il cd. Patto Gentiloni.
Dal 1929 al 1945
Con l’avvento al potere del regime fascista si verificò un graduale cambio di rotta nella politica
ecclesiastica del Regno.
Il Regime infatti, comprendendo l’importanza dell’utilizzo della religione cattolica, dettò una serie
di provvedimenti a favore della Chiesa (soprattutto in materia di istruzione).
Conciliazione tra la Santa Sede ed il Regno d’Italia
Così, nel 1929 si addivenne finalmente alla con
la stipulazione dei cd. Patti Lateranensi.
I patti erano formati da 3 documenti:
volto a risolvere la “questione romana” attraverso la
a) un Trattato= creazione dello Stato della
Città del Vaticano ed il riconoscimento alla Santa Sede della sovranità e della giurisdizione
esclusiva sul medesimo. All’interno del Trattato venivano altresì assicurate al Sommo Pontefice ed
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alla Santa Sede una serie di garanzie di natura reale (il riconoscimento della piena proprietà degli
l’attribuzione
immobili indicati nel Trattato e nelle Tavole allegate; a tali beni della garanzia della
cd. extraterritorialità, con conseguente non assoggettabilità ad espropriazione per motivi di interesse
pubblico e della esenzione da tributi verso lo Stato) e di natura personale (sacralità ed inviolabilità
della persona del Pontefice, regime di favore nel trattamento fiscale per dipendenti ed impiegati
della Santa Sede, garanzia per la celebrazione dei conclavi e dei concili, etc.);
b) il Concordato= inteso a regolare una serie di materie di comune interesse (cd. materie miste),
fra le quali quella matrimoniale, con l’introduzione del matrimonio cd. concordatario;
c) una Convenzione finanziaria= destinata a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa
Sede.
Con i Patti del 1929: “questione
-la Santa Sede riconobbe ufficialmente lo Stato italiano, chiudendo definitivamente la
romana”;
-lo Stato, da parte sua, riconobbe la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale in
inoltre, “lo Stato della Città del Vaticano
conformità alla sua missione nel mondo; e riconobbe,
sotto la sovranità del Sommo Pontefice”.
è il fatto che l’art. riproduceva il principio sancito nell’art. 1 dello
Interessante 1 del Trattato,
Statuto Albertino, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione
dello Stato.
Lo Stato italiano si proclamava, dunque, in maniera solenne come stato confessionista.
I Patti Lateranensi, potevano quindi essere considerati come atti bilaterali assimilabili ai trattati
di diritto internazionale e, pertanto, non revocabili o modificabili unilateralmente, oltre che
rilevanti nei confronti di altri Stati (si pensi al divieto di sorvolo sullo Stato-città del Vaticano).
Qualche mese dopo la stipula dei Patti Lateranensi, lo Stato italiano emanò la legge n. 1159 del
recante “disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello
1929 Stato e sul matrimonio celebrato
davanti ai ministri dei culti medesimi”.
Per effetto di tale provvedimento normativo, i culti diversi dalla religione cattolica furono ammessi
nel Regno a condizione che non professassero principi e non seguissero riti contrari all’ordine
pubblico a al buon costume.
La legge introduceva penetranti controlli statali in ordine alla costituzione ed alla gestione degli enti
confessionali, nonché riguardo alla nomina dei ministri del culto. Inoltre, nonostante la formale
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della libertà di proselitismo (art. 5: “La
concessione discussione in materia religiosa è pienamente
libera”), nella prassi amministrativa la stessa venne poi sottoposta ad una serie di limitazioni.
1945 alla “stagione delle riforme”
Dal e l’avvento della
Con la caduta del fascismo, Costituzione repubblicana, si ha una svolta in senso
Democratico dell’Ordinamento Italiano; ed anche la Politica in materia ecclesiastica ha conosciuto
un decisivo rinnovamento: con la Costituzione siamo in presenza di uno Stato non più
confessionista ma di carattere liberale, democratico e pluralista e laico dal punto di vista etico-
religioso
La Costituzione Italiana:
-sancisce il principio della laicità dello Stato
-riconosce piena libertà religiosa degli individui
-non differenzia lo status dei cittadini in virtù della religione professata o non (art. 3);
-prevede di intrattenere relazioni su base paritaria con le confessioni religiose organizzate
A partire dagli anni 70 si sono cominciati a cogliere i primi veri segnali di rinnovamento:
-si pensi al divorzio; alla riforma del diritto di famiglia; fino ad arrivare alla vera e propria
“Stagione delle riforme” che ha portato:
1. All’Accordo di Villa Madama del 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di
modificazione del Concordato Lateranense del 1929,
2. Alla stipulazione delle prime intese con le Confessioni diverse dalla Cattolica ex art. 8 comma
3 Cost.
L’Accordo di Villa Madama, che ha sostituito il Concordato del 1929, rappresenta un accordo-
quadro in cui le Parti contraenti hanno fissato i principi atti a disciplinare i loro rapporti, non di
rado rinviando la precisazione e l’attuazione concreta degli stessi a norme successive.
In particolare, all’interno dell’Accordo si trovano consacrati i seguenti principi:
riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno
nel proprio ordine, con l’impegno alla reciproca collaborazione per la promozione
dell’uomo ed il bene del Paese;
libertà per la Chiesa cattolica di svolgimento della propria missione pastorale, educativa,
caritativa, di evangelizzazione e di santificazione; in particolare, libertà di organizzazione, di
esercizio pubblico del culto, di esercizio del magistero e del ministero pastorale, nonché
della giurisdizione in materia ecclesiastica; 6
libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i cattolici e per le loro associazioni
ed organizzazioni;
riconoscimento di esenzione per i chierici dal servizio militare e del segreto professionale
per gli ecclesiastici relativamente a fatti conosciuti per ragione del proprio ministero;
riconoscimento di effetti civili ad alcune festività religiose;
riconoscimento del diritto per la Chiesa cattolica di istituire scuole paritarie; e la garanzia da
parte dello Stato dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado, con il riconoscimento del diritto di scelta in ordine alla
decisione di avvalersi o meno di tale insegnamento;
conferma del sistema del cd. “matrimonio concordatario”, con il riconoscimento agli effetti
civile del matrimonio canonico (a seguito di trascrizione nei registri di stato civile) e delle
sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale;
riconoscimento dei titoli di studio in materie ecclesiastiche;
collaborazione tra Stato e Santa Sede per la tutela del patrimonio storico ed artistico e per la
conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica.
Riconoscimento dell’assistenza spirituale ai cattolici operanti nelle forze armate, nei carceri
ed ospedali;
Norme di chiusura prevedono poi che: tutte le disposizioni del Concordato del 1929 non
riprodotte nel testo dell’accordo si considerano abrogate e; rimane aperta la possibilità delle
Parti di regolare in futuro ulteriori materie.
2. Le Intese con le Confessioni diverse da quella Cattolica ex art. 8, comma 3, della Costituzione,
sono dirette a regolare le specifiche condizioni giuridiche delle medesime e i loro rapporti con lo
Stato italiano, alla luce dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione repubblicana.
Esempi di Intese possono rinvenirsi:
- La prima intesa stipulata nel 1984, è stata la Tavola Valdese,
l’ultima, l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai.
- siglata nel luglio 2015, è 7
CAPITOLO SECONDO
LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Premessa è composto dall’insieme
Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, degli atti o fatti
abilitati dallo stesso ordinamento, a produrre norme giuridiche in materia ecclesiastica.
Tale sistema risulta alquanto articolato e complesso in quanto composto da norme eterogenee.
Dal punto di vista della provenienza abbiamo:
a) fonti di provenienza unilaterale statale e regionale;
b) fonti di provenienza bilaterale (o convenzionale), ossia norme di esecuzione di previ accordi o
intese tra lo Stato e le confessioni religiose;
c) fo
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