Diritto ecclesiastico
Capitolo primo
Il diritto ecclesiastico: nozioni introduttive
Introduzione
Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni, sia a carattere individuale che collettivo. In particolare rappresenta l’insieme di regole, norme e principi volti a dare rilevanza e tutela al fattore religioso. Fattore religioso che è presente in ogni aspetto della vita sociale, anche inconsapevolmente. Per questo motivo l’Ordinamento giuridico, pur ispirato ai principi di laicità e separazione tra gli ordini dello Stato e delle Confessioni religiose, riconosce meritevolezza all’interesse religioso, in quanto concorre al pieno sviluppo della persona umana.
Che differenza c’è tra diritto ecclesiastico e canonico?
Preliminarmente occorre distinguere il diritto ecclesiastico dal diritto canonico:
- Diritto canonico: è quel diritto, quel complesso di norme poste dalla Chiesa Cattolica (ordinamento esterno rispetto a quello dello Stato) per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri. Il diritto canonico costituisce pertanto l’Ordinamento della Chiesa Cattolica ed è costituito da norme destinate ad operare esclusivamente all’interno dell’ordinamento ecclesiale.
- Diritto ecclesiastico: è un settore del diritto interno dello Stato; le norme del diritto ecclesiastico sono cioè prodotte dallo Stato (per quanto, talvolta, congiuntamente alle confessioni religiose, come nel caso della legislazione pattizia). Solo eccezionalmente le norme di diritto canonico possono avere effetti nell’ambito dell’ordinamento dello Stato (es. sentenze ecclesiastiche pro nullitate, che possono essere riconosciute all’interno della Repubblica Italiana previo giudizio di delibazione della Corte d’appello, come previsto dall’accordo di Villa Madama).
Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina
Da un punto di vista contenutistico, in relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico, si può distinguere un ambito soggettivo ed un ambito oggettivo. Sul piano soggettivo le norme del diritto ecclesiastico riguardano:
- Le organizzazioni confessionali (che entrano in contatto con lo Stato);
- I singoli individui, in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni confessionali ovvero in quanto non professino alcuna religione.
Da un punto di vista oggettivo, il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico, che tuttavia presenta punti di incontro anche con altre discipline, quali il diritto civile (es. disciplina del matrimonio), il diritto del lavoro (es. regime giuridico dei dipendenti della Santa Sede), il diritto tributario (es. regime fiscale degli enti religiosi), il diritto processuale (es. giurisdizione matrimoniale ecclesiastica), diritto amministrativo (beni culturali di interesse religioso), diritto penale, ecc. tanto che si può parlare di eterogeneità del diritto ecclesiastico.
I differenti sistemi di relazione tra potere temporale e potere spirituale nel corso dei secoli
Nel corso del tempo e della storia, lo Stato ha assunto atteggiamenti diversi nei confronti della religione (di favore, disfavore, indifferenza e neutralità). Lo Stato può essere configurato come:
- Confessionista: quando aderisce ad una specifica confessione religiosa, o comunque manifesta un atteggiamento di favore, adeguando il proprio ordinamento ai principi etici della stessa, pur accettando la presenza di altre fedi o forme di culto, e riconoscendo alle stesse uno spazio di libertà che, a seconda dei casi, può risultare maggiore o minore;
- Unionista: quando il potere temporale ed il potere spirituale si trovano ad essere concentrati nelle mani della medesima autorità, religiosa (teocrazia) o temporale (cesaropapismo);
- Separatista: quando tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna regolamentazione peculiare del fenomeno religioso, né di natura favoritiva né di natura limitativa; nelle differenti connotazioni che il principio di laicità può assumere nell’esperienza giuridica contemporanea, che vanno dalla indifferenza alla neutralità, sino alla equidistanza nei confronti del fenomeno religioso.
Tali differenti qualificazioni, corrispondono ai diversi possibili sistemi (e modelli) di relazione tra le religioni ed il potere civile, astrattamente delineabili. Sul piano storico è possibile distinguere i seguenti modelli:
- Cesaropapismo: è caratterizzato dall’unione in capo alla massima autorità temporale del potere politico e di quello spirituale; raggiunse il suo culmine in epoca romano-imperiale e rimase in vita durante tutto il Medioevo.
- Giurisdizionalismo: le relazioni tra i due poteri sono caratterizzate dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica, e quindi dalla subordinazione della Chiesa al potere civile; il potere civile può ingerire negli affari della Chiesa (patrimoniali, organizzativi, ecc.).
- Teocrazia: lo Stato è subordinato al potere della Chiesa; tale modello fu teorizzato da S. Agostino, e muoveva dall’assunto che la Chiesa fondata da Dio, era la sola legittima potestà, con a capo il Papa (rappresentante di Cristo in terra) a cui appartenevano tutti i poteri esercitabili nel mondo, tanto di ordine spirituale quanto di ordine temporale.
- Separatismo: è quel sistema di rapporti fondato sulla separazione fra Stato e religioni (come disse Cavour: libera Chiesa in libero Stato).
- Coordinazione: è quella visione secondo cui i rapporti tra Stato e confessioni religiose vanno risolti sulla base di accordi tra le due entità, destinati a disciplinare le materie di comune interesse (res mixtae) ed a risolvere le eventuali interferenze tra campo spirituale e campo temporale; tali accordi, per ciò che attiene alla Chiesa cattolica, prendono il nome di Concordati. Il sistema della coordinazione è quello consacrato nella vigente Costituzione repubblicana al fine di disciplinare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.
La politica legislativa italiana in materia ecclesiastica
Per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato e le Confessioni Religiose, in primis la Chiesa Cattolica, è stata scandita dalla emanazione di molteplici provvedimenti normativi succedutisi nel tempo. È possibile suddividere tale evoluzione in tre fasi:
Dal 1848 al 1929
Lo Statuto Albertino del 1848 conteneva una esplicita dichiarazione in senso confessionista: esso, infatti, proclamava la religione cattolica apostolica romana come l’unica religione del Regno, qualificando gli altri culti religiosi allora esistenti come meramente tollerati conformemente alle leggi. Nei decenni successivi, tale esplicita professione di confessionismo, fu notevolmente ridimensionata: numerosi interventi legislativi hanno ridimensionato taluni privilegi ecclesiastici. La legge Sineo stabilì che la differenza di culto non determinava eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari. Le Leggi Siccardi abolirono il privilegio del foro ecclesiastico, in base al quale gli ecclesiastici potevano godere dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato soggiacendo unicamente a quella vescovile, e introdussero l’autorizzazione governativa agli acquisti degli enti, anche ecclesiastici.
Il primo codice civile del Regno d’Italia (1865) introdusse il matrimonio civile come unica forma di celebrazione matrimoniale valida ed efficace per lo Stato. Tutta una serie di altri provvedimenti legislativi volti a combattere la cd. manomorta ecclesiastica (ossia l’eccessivo accumulo di patrimoni immobiliari nelle mani della Chiesa); fu disposta la soppressione di numerosi enti ecclesiastici e l’incameramento allo Stato del loro patrimonio.
Nel 1870, a seguito della annessione di Roma al Regno d’Italia, era sorto il problema della definizione della condizione giuridica della Santa Sede e del Sommo Pontefice, nonché delle relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (cd. questione romana). Per risolvere la questione, venne allora emanata la legge delle Guarentigie pontificie (provvedimento normativo a carattere unilaterale) con il quale lo Stato:
- Rinunciò all’esercizio di taluni poteri di controllo sulla Chiesa;
- Affermò che la persona del Pontefice era da considerarsi sacra ed inviolabile ed immune dalla giurisdizione penale dello Stato;
- Riaffermò la propria competenza a dettare unilateralmente le norme dirette a regolare le prerogative del Pontefice e della Santa Sede, nonché a disciplinare i rapporti tra le due entità.
Come detto, questa legge costituiva comunque un atto unilaterale dello Stato, considerando il Pontefice alla stregua di un comune cittadino, ancorché gli venissero riconosciute alcune prerogative. Per tali ragioni, la legge delle Guarentigie, non venne mai accettata dalla Sede Apostolica; e la lacerazione dei rapporti tra il Regno d’Italia e la Chiesa Cattolica perdurò per molti anni, fino ad attenuarsi nel 1913 con il cd. Patto Gentiloni.
Dal 1929 al 1945
Con l’avvento al potere del regime fascista si verificò un graduale cambio di rotta nella politica ecclesiastica del Regno. Il Regime infatti, comprendendo l’importanza dell’utilizzo della religione cattolica, dettò una serie di provvedimenti a favore della Chiesa (soprattutto in materia di istruzione). Così, nel 1929 si addivenne finalmente alla conciliazione tra la Santa Sede ed il Regno d’Italia con la stipulazione dei cd. Patti Lateranensi.
I patti erano formati da 3 documenti:
- Trattato: volto a risolvere la “questione romana” attraverso la creazione dello Stato della Città del Vaticano ed il riconoscimento alla Santa Sede della sovranità e della giurisdizione esclusiva sul medesimo. All’interno del Trattato venivano altresì assicurate al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede una serie di garanzie di natura reale (il riconoscimento della piena proprietà degli immobili indicati nel Trattato e nelle Tavole allegate; a tali beni l’attribuzione della cd. extraterritorialità, con conseguente non assoggettabilità ad espropriazione per motivi di interesse pubblico e della esenzione da tributi verso lo Stato) e di natura personale (sacralità ed inviolabilità della persona del Pontefice, regime di favore nel trattamento fiscale per dipendenti ed impiegati della Santa Sede, garanzia per la celebrazione dei conclavi e dei concili, etc.).
- Concordato: inteso a regolare una serie di materie di comune interesse (cd. materie miste), fra le quali quella matrimoniale, con l’introduzione del matrimonio cd. concordatario.
- Convenzione finanziaria: destinata a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa Sede.
Con i Patti del 1929:
- La Santa Sede riconobbe ufficialmente lo Stato italiano, chiudendo definitivamente la “questione romana”.
- Lo Stato, da parte sua, riconobbe la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale in conformità alla sua missione nel mondo; e riconobbe, inoltre, “lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice”.
Interessante è il fatto che l’art. 1 del Trattato, riproduceva il principio sancito nell’art. 1 dello Statuto Albertino, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Lo Stato italiano si proclamava, dunque, in maniera solenne come stato confessionista. I Patti Lateranensi, potevano quindi essere considerati come atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale e, pertanto, non revocabili o modificabili unilateralmente, oltre che rilevanti nei confronti di altri Stati (si pensi al divieto di sorvolo sullo Stato-città del Vaticano).
Qualche mese dopo la stipula dei Patti Lateranensi, lo Stato italiano emanò la legge n. 1159 del 1929 recante “disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”. Per effetto di tale provvedimento normativo, i culti diversi dalla religione cattolica furono ammessi nel Regno a condizione che non professassero principi e non seguissero riti contrari all’ordine pubblico a al buon costume. La legge introduceva penetranti controlli statali in ordine alla costituzione ed alla gestione degli enti confessionali, nonché riguardo alla nomina dei ministri del culto. Inoltre, nonostante la formale concessione della libertà di proselitismo (art. 5: “La discussione in materia religiosa è pienamente libera”), nella prassi amministrativa la stessa venne poi sottoposta ad una serie di limitazioni.
Dal 1945 alla “stagione delle riforme”
Con la caduta del fascismo, e l’avvento della Costituzione repubblicana, si ha una svolta in senso Democratico dell’Ordinamento Italiano; ed anche la Politica in materia ecclesiastica ha conosciuto un decisivo rinnovamento: con la Costituzione siamo in presenza di uno Stato non più confessionista ma di carattere liberale, democratico e pluralista e laico dal punto di vista etico-religioso.
La Costituzione Italiana:
- Sancisce il principio della laicità dello Stato;
- Riconosce piena libertà religiosa degli individui;
- Non differenzia lo status dei cittadini in virtù della religione professata o non (art. 3);
- Prevede di intrattenere relazioni su base paritaria con le confessioni religiose organizzate.
A partire dagli anni '70 si sono cominciati a cogliere i primi veri segnali di rinnovamento: si pensi al divorzio; alla riforma del diritto di famiglia; fino ad arrivare alla vera e propria “Stagione delle riforme” che ha portato:
- All’Accordo di Villa Madama del 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di modifica del Concordato Lateranense del 1929.
- Alla stipulazione delle prime intese con le Confessioni diverse dalla Cattolica ex art. 8 comma 3 Cost.
L’Accordo di Villa Madama, che ha sostituito il Concordato del 1929, rappresenta un accordo-quadro in cui le Parti contraenti hanno fissato i principi atti a disciplinare i loro rapporti, non di rado rinviando la precisazione e l’attuazione concreta degli stessi a norme successive. In particolare, all’interno dell’Accordo si trovano consacrati i seguenti principi:
- Riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, con l’impegno alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo ed il bene del Paese.
- Libertà per la Chiesa cattolica di svolgimento della propria missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione; in particolare, libertà di organizzazione, di esercizio pubblico del culto, di esercizio del magistero e del ministero pastorale, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
- Libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i cattolici e per le loro associazioni ed organizzazioni.
- Riconoscimento di esenzione per i chierici dal servizio militare e del segreto professionale per gli ecclesiastici relativamente a fatti conosciuti per ragione del proprio ministero.
- Riconoscimento di effetti civili ad alcune festività religiose.
- Riconoscimento del diritto per la Chiesa cattolica di istituire scuole paritarie; e la garanzia da parte dello Stato dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, con il riconoscimento del diritto di scelta in ordine alla decisione di avvalersi o meno di tale insegnamento.
- Conferma del sistema del cd. “matrimonio concordatario”, con il riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico (a seguito di trascrizione nei registri di stato civile) e delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.
- Riconoscimento dei titoli di studio in materie ecclesiastiche.
- Collaborazione tra Stato e Santa Sede per la tutela del patrimonio storico ed artistico e per la conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica.
- Riconoscimento dell’assistenza spirituale ai cattolici operanti nelle forze armate, nei carceri ed ospedali.
- Norme di chiusura prevedono poi che: tutte le disposizioni del Concordato del 1929 non riprodotte nel testo dell’accordo si considerano abrogate e; rimane aperta la possibilità delle Parti di regolare in futuro ulteriori materie.
Le Intese con le Confessioni diverse da quella Cattolica ex art. 8, comma 3, della Costituzione
Queste Intese sono dirette a regolare le specifiche condizioni giuridiche delle medesime e i loro rapporti con lo Stato italiano, alla luce dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione repubblicana. Esempi di Intese possono rinvenirsi:
- La prima intesa stipulata nel 1984, è stata con la Tavola Valdese.
- L’ultima, siglata nel luglio 2015, è stata con l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai.
Capitolo secondo
Le fonti del diritto ecclesiastico
Premessa
Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, è composto dall’insieme degli atti o fatti abilitati dallo stesso ordinamento, a produrre norme giuridiche in materia ecclesiastica. Tale sistema risulta alquanto articolato e complesso in quanto composto da norme eterogenee. Dal punto di vista della provenienza abbiamo:
- Fonti di provenienza unilaterale statale e regionale.
- Fonti di provenienza bilaterale (o convenzionale), ossia norme di esecuzione di previ accordi o intese tra lo Stato e le confessioni religiose.
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