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LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Premessa è composto dall’insieme
Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, degli atti o fatti
abilitati dallo stesso ordinamento, a produrre norme giuridiche in materia ecclesiastica.
Tale sistema risulta alquanto articolato e complesso in quanto composto da norme eterogenee.
Dal punto di vista della provenienza abbiamo:
a) fonti di provenienza unilaterale statale e regionale;
b) fonti di provenienza bilaterale (o convenzionale), ossia norme di esecuzione di previ accordi o
intese tra lo Stato e le confessioni religiose;
c) fonti provenienti da ordinamenti esterni a quello dello Stato, ossia norme prodotte da ordinamenti
alle norme dell’U.E. e alle norme del diritto
sovranazionali: si pensi ai trattati internazionali,
recepite nell’ordinamento, per volontà dello Stato, attraverso peculiari forme di
canonico,
adattamento.
La legislazione unilaterale dello Stato
Le norme costituzionali ed i principi supremi dell’ordinamento
A)
Al vertice del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico, si pongono le norme costituzionali, che
disciplinano il fenomeno religioso:
che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali.
art. 2,
art. 3, che sancisce il principio di uguaglianza, senza distinzione tra sesso, razza, religione etc.
che afferma l’indipendenza e la sovranità
art. 7, ciascuno nel proprio ordine, dello Stato e Chiesa.
art. 8, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose (e prevede le intese)
artt. 17-18, che prevedono i diritti di riunione e di associazione.
art. 19, sancisce il principio di libertà religiosa.
art. 20, divieto di discriminazione a carico di Enti Religiosi
art. 21, libera manifestazione del pensiero
art. 33, tutela la libertà di insegnamento, anche religiosa
art. 117, (comma 2, lett. c) che dispone la legislazione esclusiva dello Stato in materia di rapporti
tra la Repubblica e le confessioni religiose. 8
Anche in materia ecclesiastica, al vertice della gerarchia delle fonti si pongono i cd. principi
supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato:
-Detti principi non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neanche
da leggi di revisione costituzionale,
-si pongono ad un livello gerarchicamente superiore a quello della stessa costituzione formale e
delle altre leggi costituzionali
-e fungono da parametro per il sindacato di costituzionalità, ad opera della Corte, delle norme
costituzionali e di quelle ad esse equiparate, fra le quali quelle di derivazione concordataria.
Nello specifico, sono tre i principi supremi che interessano il diritto ecclesiastico:
il principio della inderogabile tutela dell’ordine pubblico;
1.
2. il principio del diritto alla tutela giurisdizionale;
3. il principio di laicità dello Stato.
B) La Legislazione ordinaria dello Stato
La legge ordinaria dello Stato può essere considerata la fonte più importanti del diritto ecclesiastico.
Vi sono norme di rilievo ecclesiastico:
- sia nel Codice Civile
- che in diversi testi legislativi.
Fra le norme contenute nei diversi codici possono ricordarsi:
-art. 831 c.c.: beni ecclesiastici ed edifici di culto;
-art. 403-405 c.p.: delitti contro la religione;
-art. 796-797 c.p.c.: condizioni per il riconoscimento di sentenze straniere.
Tra i testi legislativi possono annoverarsi:
-legge n. 1159 del 1929 sulla regolamentazione dei cd. culti ammessi;
n. 230 del 1998 sull’obiezione di coscienza.
-legge
C) Le Norme di provenienza Regionale
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, il progressivo incremento delle competenze
regionali relative agli interessi religiosi, ha dato avvio alla formazione di un vero e proprio diritto
ecclesiastico regionale, ossia al consolidarsi di una produzione normativa delle Regioni in materie
di diretto interesse ecclesiastico.
Fondamentale a riguardo è stata la riforma operata dalla legge cost. n. 3/2001 con la quale:
-è stata ribadita la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose; 9
-è stato ampliato il novero delle materie di competenza concorrente o esclusiva delle Regioni;
-è stata riconosciuta espressamente alle Regioni la capacità, nelle materie di propria competenza, di
dare attuazione ed esecuzione ad accordi internazionali e di concludere direttamente accordi con gli
Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati (art. 117 c. 5 Cost) 3 artt. 7 e 8 Cost.
Più precisamente alle Regioni è demandata:
- la potestà di emanare unilateralmente norme in tutte le materie che appartengono alla competenza
esclusiva delle regioni, che presentano una specifica attinenza con il fattore religioso e/o
coinvolgono interessi locali delle confessioni religiose. art. 117 c. 3: (per esempio in materia di
istruzione)
- la facoltà di esercitare la potestà regolamentare in materia di rapporti con le confessioni religiose
- la possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa con le rispettive Conferenze Episcopali Regionali
sua spetti specifici che rientrano nella competenza legislativa regionale (beni culturali di interesse
religioso, archivi ecclesiastici, assistenza spirituale nelle strutture sanitarie).
D) Le Fonti Secondarie
- I regolamenti: disciplinano le modalità di applicazione delle norme di legge, e devono pertanto
essere conformi a queste. Essi sono dettati con decreto del Presidente della Repubblica.
Vengono anche utilizzati per rendere esecutive nell’ordinamento statale le intese approvate con la
Conferenza Episcopale Italiana (CEI) su svariate materie (es. insegnamento della religione cattolica
nelle scuole; assistenza religiosa al personale della Polizia).
-. Le circolari: sono norme interne alla P.A., emanate per provvedere ad esigenze organizzative, le
quali non possono contravvenire a fonti di diritto sovraordinate (si pensi ad esempio alla circolare
del Ministero dell’Istruzione sull’obbligo di esposizione del crocifisso nelle scuole).
LA LEGISLAZIONE DI DERIVAZIONE CONCORDATA
Fonti di origine bilaterale, di diritto ecclesiastico, è costituita dalla Legislazione emanata dallo Stato
sulla base di convenzioni stipulate con le autorità rappresentative della Chiesa cattolica e delle altre
confessioni religiose presenti in Italia.
Si tratta essenzialmente,delle leggi statali che hanno:
- dato esecuzione nel nostro ordinamento agli accordi stipulati con la Chiesa cattolica (Patti
Lateranensi del 1929; Accordo di revisione 1984);
- approvato le diverse intese stipulate con le confessioni diverse dalla cattolica, ex art. 8, comma 3
Cost. (il quale sancisce il principio cd. della “bilateralità pattizia”, in virtù del quale i rapporti tra
10
Stati e confessioni acattoliche devono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze).
Per queste leggi di origine bilaterale è stabilito un procedimento aggravato rispetto al normale
procedimento legislativo (si parla di riserva rinforzata di legge) nel senso che la legge
presuppone un accordo tra Stato e Chiesa o tra Stato e confessione, che il Parlamento può solo
approvare o respingere, ma non emendare.
Le Leggi di esecuzione degli Accordi tra lo Stato e la Chiesa (patti lateranensi 1929- Accordo villa
madama 1984)
Tali accordi sono equiparati ai trattati internazionali
sono fonti di derivazione pattizia
sono fonti atipiche (leggi rinforzate)
Esse, infatti, pur avendo la forma di leggi ordinarie, presentano una capacità di resistenza alla
abrogazione e alla modificazione superiore a quella delle norme ordinarie (assimilabile, sotto questo
limitato profilo, alle norme costituzionali).
Per la loro abrogazione o modificazione occorre, difatti:
il preventivo accordo con la Santa Sede;
il ricorso al procedimento di revisione costituzionale di cui all’art.
in mancanza, è necessario
138 Cost.
In ipotesi di un loro contrasto con norme della Costituzione, esse resistono alle norme della
ma non ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
Carta,
Tra le fonti di origine concordata vanno innanzitutto annoverate le norme emanate in
attuazione degli accordi con la Chiesa cattolica, e precisamente:
-la legge n. 810 del 1929, di esecuzione delle norme contenute nei Patti Lateranensi sottoscritti tra
la Santa Sede e l’Italia l’11 Febbraio 1929;
legge n.121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 18 Febbraio 1984 tra la
-la
Repubblica italiana e la Santa Sede;
-la legge n. 222 del 1985 sul sostentamento del clero cattolico;
Tra le fonti di derivazione concordata vanno poi annoverate le leggi emanate in attuazione
delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica ex art. 8, comma 3, Cost.: il quale sancisce
della “bilateralità in virtù del quale
il principio cd. pattizia”, i rapporti tra Stati e confessioni
acattoliche devono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 11
Le confessioni diverse dalla cattolica che hanno sinora stipulato intese con lo Stato sono:
-Tavola Valdese;
-Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
-Chiesa Apostolica in Italia;
-Unione Buddhista Italiana;
-Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
-Assemblee di Dio in Italia. anch’esse fonti atipiche e sono garantite dalla
Le leggi di approvazione delle intese costituiscono
Costituzione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria non esecutiva di intesa.
Non è mai stata approvata, invece, l’intesa stipulata con la Congregazione cristiana dei Testimoni di
Geova; mentre è stata respinta dal Governo la richiesta di addivenire ad una intesa avanzata
dall’Unione degli Atei Agnostici Razionalisti (UAAR), in quanto l’ateismo non può essere
assimilato ad una religione.
LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Tra le fonti del diritto ecclesiastico vanno annoverate anche quelle di diritto internazionale.
Ai sensi dell’alt. 117, co. 1 Cost., infatti: la potestà legislativa, anche in materia ecclesiastica,
deve essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni «nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
Al riguardo, è possibile distinguere tra fonti di diritto internazionale:
-generale (o consuetudinario): si tratta delle norme di diritto internaziole generalmente
10, co. 1 Cost;
riconosciute, richiamate dall’art.
-convenzionale, di natura bilaterale (trattati, ecc.).
Queste ultime assumono rilievo nell’ordinamento italiano per effetto del recepimento attraverso
apposite leggi di ratifica e di esecuzione, le quali, nel sistema delle fonti, occupano il rango di
leggi atipiche (o r