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F
(α) C del 1983;
ODICE DI DIRITTO CANONICO
(β) C A , emanate da Pontefice;
OSTITUZIONI POSTOLICHE
(γ) L S C V , promulgate da Pontefice
EGGI PER LO TATO DELLA ITTÀ DEL ATICANO
(o autorità delegate);
(δ) R , emanati dall’autorità competente.
EGOLAMENTI
La L. II/1929 ha effettuato un rinvio recettizio ai codici allora vigenti in
Italia; pertanto, sono tutt’ora fonti: c.p. del 1889; c.p.p. del 1913; c.c. del
1942
RAPPORTI GIUDIZIARI TRA STATO ITALIANO E S.C.V.
- Regolati da Trattato Lateranense 30
. . . sono riconosciute
SENTENZE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DELLO S C V
nell’ordinam. italiano in base alle norme del dir. internazionale;
. in mat. spirituale o disciplinare
PROVV DELLE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE
hanno piena efficacia giuridica in Italia, ma solo se in armonia con i dir.
costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani;
rapporti in mat. sono regolati
NOTIFICAZIONE DI ATTI CIVILI E COMMERCIALI
da Convenzione 1932 tra Italia e Santa Sede:
quando si deve effettuare notificazione nello S.C.V., l’interessato deve
fare istanza alla Procura della Repubblica; essa si rivolge al Promotore di
Giustizia del Tribunale di 1^ istanza dello S.C.V. che esegue la notifica;
. . .
rapporti in mat. di sono regolati da
GIURISDIZIONE PENALE SULLO S C V
disposizioni speciali
In linea di principio, il suo esercizio poteva essere riservato in via esclusiva alle
autorità vaticane; ma x ragioni di opportunità è stata adottata soluzione ≠
le autorità giudiziarie italiane pox. perseguire gli autori di reati commessi
in territorio vaticano, quando la Santa Sede lo richiede o concede una
delegazione permanente (nel 2° caso: obbligatorietà dell’azione penale);
N.B: peculiare regime giurisdizionale penale x P S P :
IAZZA AN IETRO
reati commessi in P.S.P. sono perseguibili dalle autorità italiane
senza necessità di autorizzazione da parte della Santa Sede
esse si devono cmq arrestare ai piedi della Basilica.
c.d. “GUARENTIGIE REALI”
Regolate da Trattato Lateranense
“ ” = garanzie accordate da Stato italiano su det.
GUARENTIGIE REALI immobili siti in territorio italiano: la loro piena
proprietà o libera gestione è attribuita a Santa
Sede.
ex: chiese, fuori del territorio vaticano, durante
la celebrazione di funzioni non aperte al
pubblico, con intervento Sommo Pontefice
Tali immobili godono delle immunità riconosciute dal dir. internazionale
alle sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri
a) non pox. essere sottoposti a vincoli o espropriati per pubblica utilità, senza
previo accordo con Santa Sede;
b) sono esenti da tributo verso Stato ed altri enti pubblici;
∀
c) pox. essere organizzati, conservati, restaurati dalla Santa Sede senza
autorizzazione governativa
“Extraterritorialità” degli edifici non significa che essi costituiscono territorio
estero; l’immunità è prevista nei limiti delle garanzie spettanti ai locali
diplomatici (ex: reati commessi al loro interno restano soggetti alla legge
italiana). 31
c.d. “GUARENTIGIE PERSONALI”
Regolate da Trattato Lateranense
“ ” = garanzie accordate da Stato italiano a det.
GUARENTIGIE PERSONALI persone riconducibili alla Santa Sede
Tipologie
a) Pontefice è dichiarato persona “sacra ed inviolabile”:
gli attentati, le ingiurie, le offese vs. Vicario di Cristo sono puniti come se
commessi vs. Presidente della Repubblica;
b) Disposizione a tutela del conclave:
durante la vacanza della sede pontificia, lo Stato italiano si impegna a non
ostacolare il libero accesso e transito dei Cardinali nel territorio italiano
verso il Vaticano, e a non restringere la loro libertà personale
ex: se Cardinale sta scontando pena in istituto carcerario, deve essere
(provvisoriamente) liberato per poter partecipare al conclave;
c) Esenzione da servizio militare, giuria e prestazione personale x dignitari
∀
della Chiesa (Cardinali), appartenenti alla Corte pontificia, funzionari addetti
agli Uffici della Santa Sede.
ENTI CENTRALI DELLA CHIESA CATTOLICA
= organi che compongono la Santa Sede in senso lato:
Congregazioni, Tribunali ed Uffici pontifici; sono esclusi gli enti che, pur
direttamente gestiti dalla Santa Sede, esorbitano dalla Curia Romana
Tali enti sono esenti da ingerenza da parte dello Stato italiano
∀
Cass. pen. concetto di esenzione da ingerenza statale equivale al
∀
concetto generale di immunità dalla giurisdizione
critica: in base ai lavori preparatori ai Patti Lateranensi,
le Parti non intendevano attribuire forme di immunità:
queste, limitando la sovranità statale, devono essere
espressam. previste da norme specifiche e non sono
estensibili a casi non contemplati;
le Parti intendevano impedire interferenze dello Stato
italiano nella gestione degli enti, a tutela della libertà
di azione degli organi della Chiesa.
LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA SANTA SEDE E DELLO S.C.V.
L . . .
AVORO DIPENDENTI SANTA SEDE E S C V
redditi esenti da tributi;
Stato della Città del Vaticano si è dotato di una disciplina per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica è competente per tutte le
questioni su rapporti instaurati con gli organi della Santa Sede, con gli
organi dello S.C.V., e con gli enti direttamente gestiti dalla Santa Sede;
32
Giur. giurisdizione in caso di dipendenti dotati di cittadinanza
italiana, con rif. a prestazioni effettuate in territorio italiano.
bis. ≠ tra : = partecipano a vario titolo alla funzione
MANSIONI ISTITUZIONALI pubblicistica dell’ente datore di lavoro;
= possono essere prestate a favore di qualunque
MANSIONI COMUNI datore di lavoro
per le prime carenza di giurisdizione del giudice italiano;
salvo caso in cui la controversia verte su profili puramente
patrimoniali
per le seconde giurisdizione del giudice italiano
* L AVORO DEI RELIGIOSI
= attività lavorativa prestata da personale religioso in istituti gestiti
direttam. da ordini/congregazioni di appartenenza;
peculiarità: immedesimazione sostanziale tra religioso ed istituto; ciò
impedisce di assimilare tale lavoro al lavoro subordinato
tradizionale;
non sono assoggettati al versamento dei contributi previdenziali:
ciò vale solo proprio per l’attività resa alle dipendenze di istituti
gestiti direttam. da ordini/congregazioni di appartenenza (che non
assumono rilievo per lo Stato);
“Dimissioni”: destituzione del religioso dalla condizione giur. di
membro di un istituito di vita consacrata;
è dimesso dall’istituto il religioso che:
- ha abbandonato in modo notorio la fede cattolica;
- ha contratto matrimonio o lo ha attentato, anche solo civilmente. 33
Capitolo 3)
ENTI ECCLESIASTICI, RAPPORTI FINANZIARI
TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE, BENI
ECCLESIASTICI
Sezione I)
Enti ecclesiastici
ENTI ECCLESIASTICI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
Le confessioni religiose operano nell’ordinam. italiano tramite enti, i quali pox.
ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quali “ ENTI
”.
ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
“ ”
Qualifica ENTE ECCLESIASTICO
prima: soltanto propria degli enti appartenenti alla Chiesa cattolica;
poi: estesa a tutti gli enti legati ad una confessione con intesa
(dall’Accordo di Villa Madama)
PRINCIPI GENERALI e QUADRO NORMATIVO
Art. 20 Cost.
«Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né
di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività»
Norma costituzionale di rif. per l’intera disciplina degli enti ecclesiastici
- AMBITO DI APPLICAZIONE
Introduce un’ampia forma di tutela a favore di ogni singola formazione
connessa alla sfera del religioso, non strettamente riconducibile alla qualifica
di “ente ecclesiastico” (altri enti, movimenti, associazioni con finalità
religiosa, etc.).
QUADRO NORMATIVO
- Normativa sugli enti ecclesiastici è contenuta in:
legislazione pattizia (accordi/intese) tra Stato italiano e Chiesa/alcune
confessioni acattoliche; legislazione unilaterale italiana; ordinamenti religiosi
di appartenenza degli enti stessi.
Tali fonti prevedono discipline omogenee circa la procedura per ottenere il
riconoscim. della personalità giuridica.
N.B: D
UE PRECISAZIONI
(1) non tutti “enti ecclesiastici” sono “enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti” (la 1^ categoria è più ampia della 2^): 34
ente ecclesiastico può non possedere i requisiti x ottenere tale
un
forma di riconoscimento; oppure, pur possedendoli, può non
volere ottenerla
si applicano norme dettate x gli enti di fatto o x le persone
giur. private o per il tipo organizzativo prescelto
(2) il sistema normativo richiede per il riconoscimento alcuni
requisiti essenziali: l’appartenenza confessionale, la nazionalità
ed il fine di religione o di culto.
RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA ENTE ECCLESIASTICO
① APPARTENENZA
“E ” = (dal p.d.v. giuridico) è organismo a base associativa
NTE ECCLESIASTICO o fondatizia, collegato ad una confessione religiosa
che svolge attività di religione/culto
L’“ecclesiasticità” non è una qualifica formale, bensì una qualifica connaturata
all’ente
l’ente deve essere organicamente/funzionalmente collegato con
l’organismo confessionale di cui assume la qualifica;
è richiesto un rapporto organico/funzionale che deve collegarlo
all’organismo confessionale di appartenenza
Lo Repubblica italiana esige la c.d. “ ”:
CONFORMITÀ CONFESSIONALE
l’ente deve essere stato approvato dagli organi competenti della confessione
di appartenenza.
EX: La Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica
per gli enti cattolici:
su “domanda” o con “assenso” dell’autorità ecclesiastica
(l’elem. di collegamento con l’organismo confessionale consiste, dunque,
nell’assenso dell’autorità ecclesiastica);
per gli enti acattolici:
- su “richiesta” della Tavola Valdese; - su “domanda congiunta” delle
Comunità Ebraiche