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Estratto del documento

F

(α) C del 1983;

ODICE DI DIRITTO CANONICO

(β) C A , emanate da Pontefice;

OSTITUZIONI POSTOLICHE

(γ) L S C V , promulgate da Pontefice

EGGI PER LO TATO DELLA ITTÀ DEL ATICANO

(o autorità delegate);

(δ) R , emanati dall’autorità competente.

EGOLAMENTI

La L. II/1929 ha effettuato un rinvio recettizio ai codici allora vigenti in

Italia; pertanto, sono tutt’ora fonti: c.p. del 1889; c.p.p. del 1913; c.c. del

1942

RAPPORTI GIUDIZIARI TRA STATO ITALIANO E S.C.V.

- Regolati da Trattato Lateranense 30

. . . sono riconosciute

 SENTENZE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DELLO S C V

nell’ordinam. italiano in base alle norme del dir. internazionale;

. in mat. spirituale o disciplinare

 PROVV DELLE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE

hanno piena efficacia giuridica in Italia, ma solo se in armonia con i dir.

costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani;

rapporti in mat. sono regolati

 NOTIFICAZIONE DI ATTI CIVILI E COMMERCIALI

da Convenzione 1932 tra Italia e Santa Sede:

quando si deve effettuare notificazione nello S.C.V., l’interessato deve

fare istanza alla Procura della Repubblica; essa si rivolge al Promotore di

Giustizia del Tribunale di 1^ istanza dello S.C.V. che esegue la notifica;

. . .

rapporti in mat. di sono regolati da

 GIURISDIZIONE PENALE SULLO S C V

disposizioni speciali

In linea di principio, il suo esercizio poteva essere riservato in via esclusiva alle

autorità vaticane; ma x ragioni di opportunità è stata adottata soluzione ≠

le autorità giudiziarie italiane pox. perseguire gli autori di reati commessi

in territorio vaticano, quando la Santa Sede lo richiede o concede una

delegazione permanente (nel 2° caso: obbligatorietà dell’azione penale);

N.B: peculiare regime giurisdizionale penale x P S P :

IAZZA AN IETRO

reati commessi in P.S.P. sono perseguibili dalle autorità italiane

senza necessità di autorizzazione da parte della Santa Sede

esse si devono cmq arrestare ai piedi della Basilica.

c.d. “GUARENTIGIE REALI”

Regolate da Trattato Lateranense

“ ” = garanzie accordate da Stato italiano su det.

 GUARENTIGIE REALI immobili siti in territorio italiano: la loro piena

proprietà o libera gestione è attribuita a Santa

Sede.

ex: chiese, fuori del territorio vaticano, durante

la celebrazione di funzioni non aperte al

pubblico, con intervento Sommo Pontefice

Tali immobili godono delle immunità riconosciute dal dir. internazionale

 alle sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri

a) non pox. essere sottoposti a vincoli o espropriati per pubblica utilità, senza

previo accordo con Santa Sede;

b) sono esenti da tributo verso Stato ed altri enti pubblici;

c) pox. essere organizzati, conservati, restaurati dalla Santa Sede senza

autorizzazione governativa

“Extraterritorialità” degli edifici non significa che essi costituiscono territorio

estero; l’immunità è prevista nei limiti delle garanzie spettanti ai locali

diplomatici (ex: reati commessi al loro interno restano soggetti alla legge

italiana). 31

c.d. “GUARENTIGIE PERSONALI”

Regolate da Trattato Lateranense

“ ” = garanzie accordate da Stato italiano a det.

 GUARENTIGIE PERSONALI persone riconducibili alla Santa Sede

Tipologie

 a) Pontefice è dichiarato persona “sacra ed inviolabile”:

gli attentati, le ingiurie, le offese vs. Vicario di Cristo sono puniti come se

commessi vs. Presidente della Repubblica;

b) Disposizione a tutela del conclave:

durante la vacanza della sede pontificia, lo Stato italiano si impegna a non

ostacolare il libero accesso e transito dei Cardinali nel territorio italiano

verso il Vaticano, e a non restringere la loro libertà personale

ex: se Cardinale sta scontando pena in istituto carcerario, deve essere

(provvisoriamente) liberato per poter partecipare al conclave;

c) Esenzione da servizio militare, giuria e prestazione personale x dignitari

della Chiesa (Cardinali), appartenenti alla Corte pontificia, funzionari addetti

agli Uffici della Santa Sede.

ENTI CENTRALI DELLA CHIESA CATTOLICA

= organi che compongono la Santa Sede in senso lato:

Congregazioni, Tribunali ed Uffici pontifici; sono esclusi gli enti che, pur

direttamente gestiti dalla Santa Sede, esorbitano dalla Curia Romana

Tali enti sono esenti da ingerenza da parte dello Stato italiano

Cass. pen. concetto di esenzione da ingerenza statale equivale al

 concetto generale di immunità dalla giurisdizione

critica: in base ai lavori preparatori ai Patti Lateranensi,

le Parti non intendevano attribuire forme di immunità:

queste, limitando la sovranità statale, devono essere

espressam. previste da norme specifiche e non sono

estensibili a casi non contemplati;

le Parti intendevano impedire interferenze dello Stato

italiano nella gestione degli enti, a tutela della libertà

di azione degli organi della Chiesa.

LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA SANTA SEDE E DELLO S.C.V.

L . . .

AVORO DIPENDENTI SANTA SEDE E S C V

redditi esenti da tributi;

Stato della Città del Vaticano si è dotato di una disciplina per la tutela

della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica è competente per tutte le

questioni su rapporti instaurati con gli organi della Santa Sede, con gli

organi dello S.C.V., e con gli enti direttamente gestiti dalla Santa Sede;

32

Giur. giurisdizione in caso di dipendenti dotati di cittadinanza

 italiana, con rif. a prestazioni effettuate in territorio italiano.

bis. ≠ tra : = partecipano a vario titolo alla funzione

MANSIONI ISTITUZIONALI pubblicistica dell’ente datore di lavoro;

= possono essere prestate a favore di qualunque

MANSIONI COMUNI datore di lavoro

per le prime carenza di giurisdizione del giudice italiano;

 salvo caso in cui la controversia verte su profili puramente

patrimoniali

per le seconde giurisdizione del giudice italiano

* L AVORO DEI RELIGIOSI

= attività lavorativa prestata da personale religioso in istituti gestiti

direttam. da ordini/congregazioni di appartenenza;

peculiarità: immedesimazione sostanziale tra religioso ed istituto; ciò

impedisce di assimilare tale lavoro al lavoro subordinato

tradizionale;

non sono assoggettati al versamento dei contributi previdenziali:

ciò vale solo proprio per l’attività resa alle dipendenze di istituti

 gestiti direttam. da ordini/congregazioni di appartenenza (che non

assumono rilievo per lo Stato);

“Dimissioni”: destituzione del religioso dalla condizione giur. di

membro di un istituito di vita consacrata;

è dimesso dall’istituto il religioso che:

- ha abbandonato in modo notorio la fede cattolica;

- ha contratto matrimonio o lo ha attentato, anche solo civilmente. 33

Capitolo 3)

ENTI ECCLESIASTICI, RAPPORTI FINANZIARI

TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE, BENI

ECCLESIASTICI

Sezione I)

Enti ecclesiastici

ENTI ECCLESIASTICI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

Le confessioni religiose operano nell’ordinam. italiano tramite enti, i quali pox.

ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quali “ ENTI

”.

ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

“ ”

Qualifica ENTE ECCLESIASTICO

prima: soltanto propria degli enti appartenenti alla Chiesa cattolica;

poi: estesa a tutti gli enti legati ad una confessione con intesa

(dall’Accordo di Villa Madama)

PRINCIPI GENERALI e QUADRO NORMATIVO

Art. 20 Cost.

«Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od

istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né

di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni

forma di attività»

Norma costituzionale di rif. per l’intera disciplina degli enti ecclesiastici

- AMBITO DI APPLICAZIONE

Introduce un’ampia forma di tutela a favore di ogni singola formazione

connessa alla sfera del religioso, non strettamente riconducibile alla qualifica

di “ente ecclesiastico” (altri enti, movimenti, associazioni con finalità

religiosa, etc.).

QUADRO NORMATIVO

- Normativa sugli enti ecclesiastici è contenuta in:

legislazione pattizia (accordi/intese) tra Stato italiano e Chiesa/alcune

confessioni acattoliche; legislazione unilaterale italiana; ordinamenti religiosi

di appartenenza degli enti stessi.

Tali fonti prevedono discipline omogenee circa la procedura per ottenere il

riconoscim. della personalità giuridica.

N.B: D

UE PRECISAZIONI

(1) non tutti “enti ecclesiastici” sono “enti ecclesiastici civilmente

riconosciuti” (la 1^ categoria è più ampia della 2^): 34

ente ecclesiastico può non possedere i requisiti x ottenere tale

un

forma di riconoscimento; oppure, pur possedendoli, può non

volere ottenerla

si applicano norme dettate x gli enti di fatto o x le persone

giur. private o per il tipo organizzativo prescelto

(2) il sistema normativo richiede per il riconoscimento alcuni

requisiti essenziali: l’appartenenza confessionale, la nazionalità

ed il fine di religione o di culto.

RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA ENTE ECCLESIASTICO

① APPARTENENZA

“E ” = (dal p.d.v. giuridico) è organismo a base associativa

NTE ECCLESIASTICO o fondatizia, collegato ad una confessione religiosa

che svolge attività di religione/culto

L’“ecclesiasticità” non è una qualifica formale, bensì una qualifica connaturata

all’ente

l’ente deve essere organicamente/funzionalmente collegato con

 l’organismo confessionale di cui assume la qualifica;

è richiesto un rapporto organico/funzionale che deve collegarlo

 all’organismo confessionale di appartenenza

Lo Repubblica italiana esige la c.d. “ ”:

CONFORMITÀ CONFESSIONALE

l’ente deve essere stato approvato dagli organi competenti della confessione

di appartenenza.

EX: La Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica

per gli enti cattolici:

 su “domanda” o con “assenso” dell’autorità ecclesiastica

(l’elem. di collegamento con l’organismo confessionale consiste, dunque,

nell’assenso dell’autorità ecclesiastica);

per gli enti acattolici:

 - su “richiesta” della Tavola Valdese; - su “domanda congiunta” delle

Comunità Ebraiche

Dettagli
A.A. 2015-2016
96 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Avv. Gabriele Pellicioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Scienze giuridiche Prof.