La costituzione italiana e il fenomeno religioso
Sezione I: Diritto ecclesiastico
Concetto di diritto ecclesiastico
Nozione
- Diritto canonico = complesso normativo posto dalla Chiesa cattolica per disciplinare la propria organizzazione interna e l'attività dei propri membri;
- Diritto ecclesiastico = settore del diritto pubblico posto dallo Stato che disciplina il fenomeno religioso, complesso normativo posto dallo Stato (e, attualmente, anche dalle Regioni, dall'Unione Europea e dalla Comunità internazionale) in tutti gli ambiti rilevanti per esso.
Concezione
- Concezione originaria del diritto ecclesiastico quale insieme di norme che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa (intesi come rapporti tra vertici, ossia tra Sovrano e Pontefice; religione quale strumento per regnare, perché costituiva la fonte del potere del Principe);
- Concezione successiva con l'avvento dello Stato democratico, si ha una visione diversa della materia, a causa del nuovo ruolo dello Stato che tende a soddisfare i bisogni dei cittadini. Tra questi, vi è il bisogno del sacro.
La Costituzione, tenendo conto di tali esigenze spirituali, detta disposizioni aventi ad oggetto l'espressione del sentimento religioso, nella sua dimensione individuale e associata (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. + 117 Cost., testo vigente). Funzione: garantire libera estrinsecazione del sentimento religioso, sia del singolo sia delle collettività.
Conflitti di lealtà
A causa della tendenza dello Stato a disciplinare con norme ogni momento della vita, sorgono conflitti di lealtà nel cittadino, problema della norma cui obbedire (Stato o confessione). Dalla fine degli anni '80, è stata messa in discussione la pretesa neutralità dello Stato sui valori fondamentali, con un ribaltamento della tradizionale distinzione tra etica pubblica ed etica privata; è necessario far coincidere i valori di una determinata credenza religiosa con i principi e i valori su cui si fonda l'ordinamento giuridico dello Stato.
Evoluzione storica
Medioevo
- Renovatio Imperii Romanorum: Profondo ideale di restaurazione dell’Impero Romano voluto dal mondo politico e religioso del Medioevo (Carlo Magno); volontà di restaurare un ordine universale in cui Papa ed Imperatore collaborino su un piano paritario. È necessario istituire un Sacro Romano Impero, in cui la preminenza imperiale deve garantire la libertà e sicurezza della Chiesa di Dio.
- Teocrazia papale: Sistema di relazioni tra Stato e Chiesa, in cui vi è la subordinazione del potere temporale a quello spirituale (opposta al “Cesaropapismo”). Allo Stato è preclusa ogni ingerenza nei confronti di persone, beni, e quanto ricade "in potestate Ecclesiae"; invece, alla Chiesa non è precluso l’intervento nella sfera temporale.
- Riforma protestante 1517: Cause storico-sociali: critica dell'enorme ricchezza e dei privilegi della Chiesa romana (corruzione del clero, nepotismo); risveglio delle nazionalità contro Sacro Romano Impero e universalismo medievale cattolico del papato; esigenza di emancipazione di varie classi sociali (piccola nobiltà in decadenza, servi della gleba, borghesia). Pretesto per la Riforma: Questione delle indulgenze.
Conseguenze rapporti Stato/Chiesa:
- Concilio di Trento: Chiesa intraprende una riforma interna, basata su solidità dogmatica (es: rafforzamento autorità papale, Inquisizione, Indice dei libri proibiti);
- Spaccatura del mondo cattolico: gran parte dei popoli di lingua anglo-sassone si separano dalla chiesa romana;
- Beni ecclesiastici secolarizzati (confiscati) dai principi o dai re non furono più restituiti alla Chiesa romana.
Diritto ecclesiastico dal 1848 al 1929
Statuto Albertino del 1848: Principio per cui religione cattolica apostolica romana unica religione di Stato; altri culti meramente tollerati, in conformità alle leggi.
Legge Sineo 1848: Stabilisce che la "differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari"; fine: confermare capacità civile e politica dei cittadini di religione diversa da quella cattolica.
Leggi Siccardi 1850: Abolito privilegio del foro ecclesiastico in caso di fatto di reato, ecclesiastico sottratto a giurisdizione dello Stato ed affidato al Tribunale del Vescovo.
Cod. Civ. Pisanelli 1865: Per governi liberali della seconda metà dell'800, problema della fondazione dello Stato moderno si doveva caratterizzare per laicismo e libertà. Ex: c.c. prevede matrimonio civile come unica forma valida ed efficace per Stato.
Due Leggi di eversione/liquidazione dell'asse ecclesiastico 1866: Soppressione di corporazioni/associazioni religiose/enti che non attendessero alla cura delle anime, all'educazione o assistenza religiosa; eliminata capacità di acquistare e di possedere personalità giuridica.
Legge delle Guarentigie Pontificie 1871: Premessa: presa di Roma nel 1870 da parte delle truppe italiane, cessazione dello Stato Pontificio. Si apre la c.d. “questione romana”: problematica dell’indipendenza del Papa e della Santa Sede e, dunque, dello status giuridico della Chiesa. Legge unilaterale dello Stato, emanata per salvaguardare la persona del Sommo Pontefice e garantire l'intangibilità della “Città Leonina”. La legge non fu accettata dal Pontefice; quindi, la “questione romana”, risolta unilateralmente dallo Stato con tale legge, rimane aperta, con profonde lacerazioni negli equilibri del nuovo Stato (es: non partecipazione dei cattolici alla vita politica).
Cod. Pen. Zanardelli 1889: Capo “Delitti contro la libertà dei culti”: abolisce categoria dei reati contro la religione e tutela in modo uguale la situazione di ogni cittadino credente.
Diritto ecclesiastico dal 1929 al 1945
Patti Lateranensi 1929 (la “Conciliazione”): Previsione di tre strumenti:
- Trattato abroga la Legge delle Guarentigie e risolve la c.d. “questione romana”, con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano segno dell'indipendenza del Sommo Pontefice.
- Concordato disciplina la situazione della Chiesa in Italia.
- Convenzione finanziaria chiude i rapporti economici pregressi tra Stato italiano e Santa Sede, riconoscendo a quest'ultima una somma a titolo di indennizzo per la perdita degli Stati pontifici.
Legge sui culti ammessi 1159/1929: Disegno di Mussolini: cancellazione dei diritti di libertà e, in specie, di libertà religiosa; posizione del singolo va tutelata nei limiti e nella misura in cui coincida con l'interesse dell'istituzione. La legge disciplina “l'esercizio dei culti ammessi nello Stato” e il “matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”. Culti diversi da religione cattolica ammessi, purché non seguano principi/riti contrari all'ordine pubblico/buon costume.
Cod. pen. Rocco 1930: Serie di reati a tutela del sentimento religioso. Vilipendio della sola religione di Stato = religione cattolica (e non dei culti ammessi); ratio solo religione cattolica costituisce tradizione secolare ed elemento unificatore del popolo italiano nel regime fascista. Vilipendio di persone e cose; diminuzione pena se fatti commessi; turbativa di funzioni religiose contro culti ammessi.
Leggi razziali del 1938: Colpiscono cittadini italiani di razza ebraica: decadenza da qualsiasi ufficio o impiego pubblico, impieghi presso banche e società assicurative; divieto di esercitare professione, gestire imprese; essere proprietari di immobili; contrarre matrimoni con soggetti di razza ariana; frequentare scuole pubbliche. Repubblica Sociale italiana (RSI) dispone l’“arresto di tutti gli ebrei della Repubblica” (provv. del 1943). Abrogate con regi decreti del 1944, prima nel Sud Italia poi nel resto dello Stato.
Diritto ecclesiastico dal 1945 al 1985
Costituzione 1948: Caduta del fascismo; ricostruzione dell'ordinamento in senso democratico e pluralista. Norme fondamentali circa la nuova posizione della Repubblica rispetto al sentimento religioso dei cittadini; mutamento del diritto ecclesiastico italiano. Esempio: diritti inviolabili dell'uomo; principio di uguaglianza; principio di non discriminazione; principio della distinzione degli ordini civile e religioso; principio di autonomia delle confessioni; due norme sulla produzione giuridica, nei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica e tra Stato e confessioni non cattoliche.
Tappe successive: Governo invitato a riconsiderare norme Concordato in considerazione dell’evoluzione dei tempi; divorzio 1970; pregiudicato il principio di riserva di giurisdizione ecclesiastica su matrimoni concordatari; radicale riforma del diritto di famiglia 1975.
Accordo di Villa Madama 1984 (“Nuovo Concordato”/“Concordato bis”): Firmato da Presidente del Consiglio Craxi e Cardinale Casaroli. Esso abroga/sostituisce il “Concordato Lateranense” e apporta modifiche al “Trattato Lateranense”; i Patti del Laterano oggi vigono solo con riferimento al Trattato. Stagione delle Intese anni ‘80: Parallelamente, Stato italiano stipula serie di intese con confessioni religiose non cattoliche (c.d. “acattoliche”), liberandole dai vincoli precedenti (legge sui culti ammessi).
Due Leggi 1985: Disposizioni su enti e beni ecclesiastici in Italia; sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
Sezione II: Le fonti del diritto ecclesiastico
Norme statali di origine unilaterale e di origine bilaterale
Profilo temporale: Stratificazioni normative: Patti Lateranensi 1929; Legge sui culti ammessi 1929; Costituzione 1948; nuovo Accordo di Villa Madama 1984; normativa da esso derivata; intese con confessioni acattoliche; nuova legislazione unilaterale dello Stato.
Profilo gerarchico: Fonti appartengono a diversi gradi della produzione normativa (norme costituzionali prevalgono rispetto alle leggi ordinarie).
Origine: Il sistema è costituito sia dalla produzione normativa unilaterale dello Stato italiano, sia dalla produzione normativa bilaterale, tra Stato e Chiesa cattolica/altre confessioni.
- Art. 7, c. 2 - 8, c. 3: Principio della negoziazione legislativa o della bilateralità pattizia, in forza del quale si hanno fonti di produzione bilaterale, norme “concordate”/“pattizie”, rese efficaci nell’ordinamento italiano attraverso legge unilaterale dello Stato; procedimento legislativo “aggravato” (rispetto a quello normale) = la legge presuppone un accordo tra Stato e Chiesa/confessione, che il Parlamento può solo approvare/respingere (non emendare); esempio: legge di esecuzione dei Patti Lateranensi e legge di esecuzione degli Accordi di Villa Madama.
- Corte Costituzionale: Legge di esecuzione degli accordi con la Chiesa non costituzionalizzate; in caso di contrasto con le norme costituzionali, resistono alle stesse norme costituzionali, e non ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale; rispetto alle norme pattizie non è ammissibile il referendum abrogativo, per la “copertura costituzionale” loro attribuita.
Accordo di Villa Madama del 1984 e sua attuazione
Definito “Accordo-Quadro”: le due Parti contraenti hanno fissato i “principi”, vincolandosi alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo ed il bene del Paese; i principi devono essere attuati mediante altre norme, che taluno ha qualificato “para-concordatarie”.
- Ulteriori materie che manifestino l’esigenza di collaborazione tra Stato/Chiesa potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti, sia con intese tra competenti autorità Stato/Conferenza Episcopale Italiana; si è fatto ricorso soprattutto alle seconde.
- Tali accordi sono solitamente qualificati come “intese di 2° grado” o “sub-concordatarie”; trovano esecuzione interna mediante la forma del d.p.r.
- “Intese procedimentali” hanno, invece, rilevanza più limitata = costituiscono fase di determinati procedimenti amministrativi; in essi l’autorità ecclesiastica viene sentita poiché deve rappresentare all’autorità civile le esigenze religiose della popolazione.
Norme di origine confessionale
Premessa: ruolo di notevole importanza rivestito dalle c.d. “fonti-fatto”; comprende sia comportamenti riconosciuti come giuridicamente vincolanti dal corpo sociale (consuetudine); sia atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento (trattati internazionali, norme dell’U.E., norme degli ordinamenti confessionali).
- Art. 8, c. 2 prevede “riserva di statuto” in favore delle confessioni: rinuncia dello Stato a ingerenza nella determinazione dei singoli ordinamenti confessionali (ed anche a regolamentare unilateralmente i propri rapporti con le confessioni).
- Le norme del diritto canonico o delle altre confessioni possono divenire rilevanti per l’ordinamento italiano, attraverso gli strumenti del rinvio recettizio, del rinvio formale e del presupposto in senso tecnico.
Riforma del Titolo V Costituzione
Dopo la riforma del Titolo V Costituzione, lo Stato non ha più potestà legislativa generale. Art. 118 attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative, salvo quelle che sono conferite agli altri enti (Province, Città Metropolitane, Regioni), al fine di assicurarne l’esercizio unitario; principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. Pertanto, le Regioni non hanno potestà normativa in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose (in generale); Tuttavia, le Regioni possono concorrere a strutturare la materia dei rapporti tra pubblici poteri e confessioni.
Condizioni per la potestà legislativa concorrente:
- È necessario un quadro normativo preventivamente tracciato da legislazione statale;
- Si riconduce soprattutto alla stipulazione di intese di 2° grado.
Art. 117: Varie materie di competenza legislativa regionale presentano notevole rilevanza ecclesiastica.
Gerarchia fonti del diritto ecclesiastico
Trattazione delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, secondo scala gerarchica: una norma proveniente da una fonte di grado inferiore non può validamente contrastare una norma proveniente da una fonte di grado superiore.
Legislazione unilaterale dello Stato
Principi supremi nella Costituzione
Corte Costituzionale: nella Costituzione sono individuabili alcuni principi supremi non sovvertibili/modificabili nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale/altre leggi costituzionali. Anche la normativa concordataria, come Concordato e Trattato (prima) e Accordo (ora), che godono di una particolare “copertura costituzionale”, va accertata la loro conformità ai “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”.
Tra “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”:
- Principio supremo di laicità dello Stato;
- Principio del diritto alla tutela giurisdizionale;
- Principio della inderogabile tutela dell’ordine pubblico.
Norme di legislazione unilaterale dello Stato, a tutela delle esigenze spirituali della cittadinanza (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20).
Legislazione pattizia
Patti Lateranensi ed Accordo di Villa Madama
Trattato: Accordo tra due soggetti di diritto internazionale, Stato italiano e Santa Sede: con esso l’Italia ha riconosciuto alla Santa Sede:
- “la sovranità nel campo internazionale” come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo;
- “la piena proprietà, la esclusività ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano”; costituzione dello Stato della Città del Vaticano, quale monarchia assoluta elettiva.
Il Trattato è tuttora vigente, salvo alcune modifiche. Esempio: n. 1, Protocollo Addizionale, allegato all’Accordo 1984: non è più in vigore il principio del Trattato che prevede la religione cattolica quale unica religione dello Stato italiano.
Concordato: Destinato a regolare le condizioni di religione e Chiesa cattolica in Italia;
Accordo: Insieme al Protocollo Addizionale, ha integralmente modificato il Concordato.
Articoli (novità):
- Articolo 1 riafferma il principio per cui Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (art. 7, c. 1, Cost.); supera il concetto di religione di Stato ed afferma l’indipendenza religiosa dello Stato;
- Articolo 2 garantisce alla Chiesa cattolica:
- la libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa di evangelizzazione e di santificazione;
- la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale;
- la libertà della giurisdizione in materia ecclesiastica, con superamento della giurisdizione ecclesiastica esclusiva.
- Articolo 3: libertà dell’autorità ecclesiastica di determinare le circoscrizioni delle diocesi/parrocchie (e di nominare i titolari dei relativi uffici);
- Articolo 4: immunità ed esenzioni in materia ecclesiastica.
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