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5.1. I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RISPETTO AL CORPO ELETTORALE
Nei confronti del corpo elettorale (organo costituzionale), il PdR ha poteri ridotti:
- Indice la data delle elezioni e del referendum. Contemporaneamente all’indizione delle elezioni
delle Camere, il PdR fissa la data della loro prima riunione, chenon deve svolgersi oltre il 20°
giorno dalle elezioni;
- Se si considera il corpo elettorale come pubblica opinione, il PdR ha anche un potere di
esternazione→ il PdR, in relazione a momenti che ritiene importanti e in relazione a situazioni
delicate e particolari, può esprimersi in modo da raggiungere tutta la popolazione (come al giorno
d’oggi che il PdR richiama l’Italia alla solidarietà).
Questo potere consente al Presidente di porsi come interlocutore diretto ed accentua la sua
responsabilità diffusa (cioè, nei confronti di molti soggetti).
5.2. I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RISPETTO AL PARLAMENTO 97
Il PdR, nei confronti del Parlamento (organo costituzionale):
- Nomina “5 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
→
artistico e letterario” senatori a vita;
Con la riforma costituzionale ,il numero complessivo dei senatori a vita, dovrà essere di 5 (se ce
ne sono già 5, non può essere nominato nessun’altro);
→
- I messaggi formali al Parlamento rappresenta il più solenne e libero potere di stimolo del PdR
nei confronti del Parlamento.
Dato che un messaggio formale comporta un giudizio del Parlamento, sul Pdr, i PdR hanno spesso
preferito utilizzare modi informali di comunicazioni, ossia senza la controfirma.
I messaggi possono riguardare il confronto all’interno delle Camere. Ad esempio, in questi giorni,
un messaggio formale è stato l’invito alla leale collaborazione→ significa che il Governo deve
governare nel rispetto delle minoranze; →
- Il messaggio motivato di rinvio di una legge al Parlamento Se una legge è stata approvata da
entrambi i rami parlamentari, il PdR può o firmarla, ossia promulgarla senza alcuna difficoltà,
oppure può incontrare dei profili che non gli permettano di promulgarala in modo sereno.
Nell’ultimo caso, il PdR rinvia la legge per un ulteriore riesame in Parlamento a entrambe le
Camere, in modo tale che esse la riapprovino. Le Camere a questo punto possono recepire i profili
che, nel messaggio di rinvio della legge, il PdR ha affidato al messaggio stesso e in questo modo
creano un testo che il Presidente non faccia difficoltà a firmare.
Il messaggio motivato di rinvio è l'espressione di un potere di temporaneo arresto della volontà
legislativa del Parlamento. →
Art. 72 : “Se le camere riapprovano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata” per
ristabilire l'esclusiva titolarità del potere legislativo delle Camere;
- La promulgazione (Art. 73)→ Consiste nell'ordine di dare esecuzione alla legge deliberata dalle
Camere.
Deve essere svolta dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione parlamentare
o nel termine minore per motivi di urgenza (può non farlo se teme che le norme violino la
Costituzione, ma potrebbe rischiare la messa in stato d’accusa).
Il rifiuto di promulgazione costituisce un illecito costituzionale;
→
- I rinvii di leggi a Camere sciolte Se le camere sono sciolte, sono ormai alla fine del loro
mandato e quindi non sono più legittimate dal corpo elettorale come lo erano all’inizio. Può
nascere, in questo caso il rinvio di legge, ad esempio perché il PdR, siccome le Camere sono a fine
mandato, aspetta a promulgare un testo di legge, e lo rinvia perchè vuole vedere come
lavoreranno su quello stesso tema le nuove Camere, direttamente scelte dal corpo elettorale;
→
- La convocazione straordinaria di una delle Camere Quando una Camera viene convocata,
anche l’altra lo deve essere.
La convocazione può essere disposta anche su iniziativa del Presidente di ciascuna Camera o un
terzo dei suoi membri.
- Lo scioglimento anticipato delle Camere (Art. 88)→ Il PdR può scegliere di sciogliere
anticipatamente (prima della fine del mandato) le Camere o una sola di esse per superare uno
stato di disfunzionalità politica o istituzionale.
Questo potere può essere esercitato solo dopo aver sentito il parere dei Presidenti delle Camere.
Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere per diversi motivi:
● Quando non c’è più la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo, il PDR deve vedere
se nel Parlamento esistente vi è una nuova maggioranza parlamentare che possa dare vita ad
98
un nuovo Governo. Se questa possibilità non si riesce a realizzare, il PDR deve sciogliere le
camere anticipatamente;
● Se il PDR è negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco) non potrebbe sciogliere le
camere perchè potrebbe essere fatto solo perchè egli crede che gli elettori, con le nuove
Camere, lo potrebbero rieleggere.
E’ successo però che il mandato delle camere scadesse contemporaneamente alla scadenza
del mandato del PDR e non è possibile arrivare ad una paralisi delle istituzioni, quindi se c’è
questa situazione di ingorgo costituzionale (2 scadenze contemporanee), il PDR anche se si
trova nel semestre bianco può sciogliere le Camere;
● Nel caso in cui una Camera non riesce più a lavorare (con l’autorizzazione del Presidente della
Camera) viene sciolta;
● Tramite l’istituto della questione di fiducia, il Governo può far sì che il PdR sciolga le Camere.
5.3. I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RISPETTO AL GOVERNO
Nei confronti del Governo (organo costituzionale) il PdR interviene in diversi ambiti:
- Interviene sulla formazione del Governo in determinati ambiti:
● →
Ha il potere di risolvere le crisi di Governo nominando il Presidente del Consiglio dei
Ministri, e su proposta di questo, i Ministri;
● →
Svolge le consultazioni acquisisce le opinioni di diversi soggetti volte a orientare la sua
scelta;
● →
Incarico o pre-incarico a formare il Governo è affidato dal Presidente ad un esponente
politico che egli reputa idoneo ad assumere l'incarico di Presidente del Consiglio;
● →
Il mandato esplorativo Il presidente ricorre a questo istituto quando reputa opportuno che
un'altra carica dello Stato svolga un ulteriore indagine per acquisire informazioni sulle possibili
vie di superamento della crisi;
● →
La formazione del Governo l’accettazione dell’incarico di formare il nuovo Governo apre la
fase della formazione del governo stesso, tramite la proposta di colui che sarà il Presidente del
Consiglio, dei nomi dei Ministri.
Teoricamente il Presidente della Repubblica non ha potere nella scelta dei ministri anche se in
alcuni casi ci sono state pressioni da parte di alcuni Presidenti.
Il Presidente della Repubblica ha però, il potere di preclusione verso l'assunzione di particolari
responsabilità ministeriali da parte di alcuni esponenti politici che, a suo giudizio, potrebbero
esporre a rischio alcuni fondamentali interessi nazionali.
- Gli atti governativi:
● Il Presidente ha il potere di autorizzare la presentazione dei disegni di legge governativi alle
→
Camere potere che rappresenta una forma di controllo preventivo sulle iniziative legislative
del governo;
● →
L’emanazione degli atti normativi del Governo Il Presidente può opporre ai decreti aventi
valore di legge e ai regolamenti, dei rilievi di legittimità costituzionale e di grave inopportunità,
in relazione al rispetto di principi e valori costituzionali.
In alcuni casi, il Presidente nega il proprio assenso a decreti legge che non appaiono adottati in
situazioni straordinarie di necessità e di urgenza o anche ad alcune disposizioni. In altri casi (in
cui i decreti legislativi confliggono con l'art. 76) il Presidente rinvia al Governo i testi che
verranno ritirati o parzialmente modificati dal Presidente del Consiglio;
● L’emanazione di tutti gli atti amministrativi (al di sotto delle leggi ordinarie) del Governo da
adottare con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 99
- Il Presidente ha dei poteri anche nell’ambito di due specifiche aree di politica governativa:
● Sono poteri ormai estranei al disegno della forma di Governo italiana;
● E’ assicurato, al PdR, considerato nel suo ruolo complessivo, il controllo delle decisioni assunte
in questi settori.
1. Politica estera:
○ Accreditamento dei rappresentanti diplomatici esteri;
○ →
Ratifica dei trattati internazionali predisposti dal Governo ed eventualmente autorizzati
dal Parlamento;
○ →
Dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere;
○ Potere di conoscenza della politica estera del Governo e di impulso rispetto all'attuazione
dei valori costituzionali relativi all'instaurazione di relazioni pacifiche con gli altri stati,
anche attraverso organizzazioni sovranazionali, che operano per la pace e la giustizia.
2. Politica militare:
○ Comando (formale) delle Forze Armate;
○ →
Presidenza del Consiglio Supremo di Difesa composto da PdR, Primo Ministro e 5
Ministri: Esteri, Interno, Tesoro/Economia, Difesa, Industria e Capo di stato maggiore della
difesa.
Il CSD deve esaminare i problemi generali politici e tecnici, attinenti alla difesa nazionale e
determinare i criteri e fissare le direttive per l’organizzazione ed il coordinamento delle
attività che lo riguardano.
Considerato che il PdR ha le garanzie, di conseguenza anche il Consiglio Superiore di Difesa
deve sottostare a ciò che dice la Costituzione (Art. 11).
- Il PdR può assumere degli atti di clemenza:
● →
Il PdR può concedere la grazia la persona non deve continuare a espiare la pena, cioè la
sanzione che gli è stata combinata dopo un processo di giudizio;
● →
Il PdR può commutare la pena riguarda la durata della pena.
Ad esempio, se un soggetto deve scontare una pena a vita, il PdR può commutare la pena e
renderla inferiore. →
Il PdR può cancellare la pena di una persona condannata il procedimento è particolare e
coinvolge il Ministro di giustizia, che svolge una funzione istruttoria, la quale si conclude con un
atto scritto, firmato dal Ministro, che può consigliare o sconsigliare l’adozione della grazia al PdR.
Quando il PdR riceve l’atto scritto, in modo autonomo e indipendente decide se concedere la
clemenza. →
- Amnistia e indulto (Art. 79) vengono concessi a seguito di una legge deliberata da parte di
⅔
ciascuna Camera a maggioranza d