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LE NORME GIURIDICHE
Le norme giuridiche sono regole di condotta che hanno come finalità la convivenza pacifica. Il
diritto è una scelta pratica nata per risolvere problemi pratici e regolare i rapporti all’intero di un
gruppo sociale. Il diritto pubblico, in particolare, ha come oggetto lo Stato e i suoi legami con i
cittadini, pur ricordando che è sovraordinato ad essi e quindi non paritario.
L’ordinamento giuridico è l’insieme composto da un gruppo sociale e le regole che lo disciplinano.
Esistono diversi tipi di ordinamenti, come ad esempio Stato, organizzazioni criminali, ecc. Tra le
caratteristiche di un ordinamento giuridico internazionale, vediamo che i soggetti che ne fanno
parte non sono individui, ma gli Stati e le organizzazioni internazionali. Tra loro ci sono rapporti di
assoluta parità. Inoltre, l’ordinamento internazionale ha un rapporto di separazione netta rispetto a
un ordinamento statale. Quando si forma una norma internazionale, essa è valida per gli Stati ma
non per gli individui all’interno, è necessario che lo stato importi delle norme internazionali
attraverso dei meccanismi di adattamento.
Le norme giuridiche non sono il solo tipo di norme esistenti. Vi sono ad esempio norme religiose,
morali, etiche, di etichetta e via dicendo, rispettate per socialità. Le norme giuridiche sono quindi
soltanto una parte delle regole di buona convivenza tra individui, ma si contraddistinguono per le
seguenti caratteristiche da tutte le altre.
Caratteristiche di una norma
• È una manifestazione di giudizio, cioè qualifica, distinguendoli, fatti negativi e positivi.
• Generalità: molte norme sono regole generali che si rivolgono a una pluralità di persone
non determinata (alcune però si rivolgono solo a soggetti specifici),
• Astrattezza: molte norme si applicano tutte le volte in cui succede un caso specifico e non
una sola volta nel tempo (alcune vengono applicate una sola volta),
• Imperatività (coazione): la norma è un comando, un ordine, che implica delle sanzioni se
non viene rispettata (in molte norme non ci sono ordini o sanzioni, ma espressioni della
capacità di poter fare qualcosa o avere una determinata libertà).
• Novità: la norma viene emanata per regolare un comportamento che prima non era
regolato,
• Bilateralità: la norma riconosce un diritto e al tempo stesso impone un obbligo,
• Esteriorità: l’oggetto della norma è l’azione esterna del soggetto e non gli stati psichici
interiori,
• Relatività: le norme variano nel tempo e nello spazio, da Stato a Stato e all’interno dello
Stato.
Possono considerarsi norme anche quelle che mancano di generalità e astrattezza. La norma
inoltre non è una legge. La legge è l’atto, la fonte del diritto, mentre la norma ne è la conseguenza
da esso ricavata.
Regola “Iura novit curia”
È il principio per il quale il tribunale è a conoscenza della legge, quindi si presuppone che il giudice
sappia le norme di legge ed è tenuto all’applicazione di esse anche se non sono indicate dalle parti
o vengono citate in modo difforme dalle originali. L’organo giudicante ha quindi il potere e il dovere
di inquadrare giuridicamente la fattispecie nel modo giusto.