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Le norme giuridiche

Le norme giuridiche sono regole di condotta che hanno come finalità la convivenza pacifica. Il diritto è una scelta pratica nata per risolvere problemi pratici e regolare i rapporti all’interno di un gruppo sociale. Il diritto pubblico, in particolare, ha come oggetto lo Stato e i suoi legami con i cittadini, pur ricordando che è sovraordinato ad essi e quindi non paritario.

L’ordinamento giuridico è l’insieme composto da un gruppo sociale e le regole che lo disciplinano. Esistono diversi tipi di ordinamenti, come ad esempio Stato, organizzazioni criminali, ecc. Tra le caratteristiche di un ordinamento giuridico internazionale, vediamo che i soggetti che ne fanno parte non sono individui, ma gli Stati e le organizzazioni internazionali. Tra loro ci sono rapporti di assoluta parità. Inoltre, l’ordinamento internazionale ha un rapporto di separazione netta rispetto a un ordinamento statale. Quando si forma una norma internazionale, essa è valida per gli Stati ma non per gli individui all’interno, è necessario che lo stato importi delle norme internazionali attraverso dei meccanismi di adattamento.

Le norme giuridiche non sono il solo tipo di norme esistenti. Vi sono ad esempio norme religiose, morali, etiche, di etichetta e via dicendo, rispettate per socialità. Le norme giuridiche sono quindi soltanto una parte delle regole di buona convivenza tra individui, ma si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche da tutte le altre.

Caratteristiche di una norma

  • È una manifestazione di giudizio, cioè qualifica, distinguendoli, fatti negativi e positivi.
  • Generalità: molte norme sono regole generali che si rivolgono a una pluralità di persone non determinata (alcune però si rivolgono solo a soggetti specifici).
  • Astrattezza: molte norme si applicano tutte le volte in cui succede un caso specifico e non una sola volta nel tempo (alcune vengono applicate una sola volta).
  • Imperatività (coazione): la norma è un comando, un ordine, che implica delle sanzioni se non viene rispettata (in molte norme non ci sono ordini o sanzioni, ma espressioni della capacità di poter fare qualcosa o avere una determinata libertà).
  • Novità: la norma viene emanata per regolare un comportamento che prima non era regolato.
  • Bilateralità: la norma riconosce un diritto e al tempo stesso impone un obbligo.
  • Esteriorità: l’oggetto della norma è l’azione esterna del soggetto e non gli stati psichici interiori.
  • Relatività: le norme variano nel tempo e nello spazio, da Stato a Stato e all’interno dello Stato.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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