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Appunti: norme giuridiche e fonti del diritto Pag. 1
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LE NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche sono regole di condotta che hanno come finalità la convivenza pacifica. Il

diritto è una scelta pratica nata per risolvere problemi pratici e regolare i rapporti all’intero di un

gruppo sociale. Il diritto pubblico, in particolare, ha come oggetto lo Stato e i suoi legami con i

cittadini, pur ricordando che è sovraordinato ad essi e quindi non paritario.

L’ordinamento giuridico è l’insieme composto da un gruppo sociale e le regole che lo disciplinano.

Esistono diversi tipi di ordinamenti, come ad esempio Stato, organizzazioni criminali, ecc. Tra le

caratteristiche di un ordinamento giuridico internazionale, vediamo che i soggetti che ne fanno

parte non sono individui, ma gli Stati e le organizzazioni internazionali. Tra loro ci sono rapporti di

assoluta parità. Inoltre, l’ordinamento internazionale ha un rapporto di separazione netta rispetto a

un ordinamento statale. Quando si forma una norma internazionale, essa è valida per gli Stati ma

non per gli individui all’interno, è necessario che lo stato importi delle norme internazionali

attraverso dei meccanismi di adattamento.

Le norme giuridiche non sono il solo tipo di norme esistenti. Vi sono ad esempio norme religiose,

morali, etiche, di etichetta e via dicendo, rispettate per socialità. Le norme giuridiche sono quindi

soltanto una parte delle regole di buona convivenza tra individui, ma si contraddistinguono per le

seguenti caratteristiche da tutte le altre.

Caratteristiche di una norma

• È una manifestazione di giudizio, cioè qualifica, distinguendoli, fatti negativi e positivi.

• Generalità: molte norme sono regole generali che si rivolgono a una pluralità di persone

non determinata (alcune però si rivolgono solo a soggetti specifici),

• Astrattezza: molte norme si applicano tutte le volte in cui succede un caso specifico e non

una sola volta nel tempo (alcune vengono applicate una sola volta),

• Imperatività (coazione): la norma è un comando, un ordine, che implica delle sanzioni se

non viene rispettata (in molte norme non ci sono ordini o sanzioni, ma espressioni della

capacità di poter fare qualcosa o avere una determinata libertà).

• Novità: la norma viene emanata per regolare un comportamento che prima non era

regolato,

• Bilateralità: la norma riconosce un diritto e al tempo stesso impone un obbligo,

• Esteriorità: l’oggetto della norma è l’azione esterna del soggetto e non gli stati psichici

interiori,

• Relatività: le norme variano nel tempo e nello spazio, da Stato a Stato e all’interno dello

Stato.

Possono considerarsi norme anche quelle che mancano di generalità e astrattezza. La norma

inoltre non è una legge. La legge è l’atto, la fonte del diritto, mentre la norma ne è la conseguenza

da esso ricavata.

Regola “Iura novit curia”

È il principio per il quale il tribunale è a conoscenza della legge, quindi si presuppone che il giudice

sappia le norme di legge ed è tenuto all’applicazione di esse anche se non sono indicate dalle parti

o vengono citate in modo difforme dalle originali. L’organo giudicante ha quindi il potere e il dovere

di inquadrare giuridicamente la fattispecie nel modo giusto.

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher awakenlight di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Di Folco Marco.