Diritto e diritti: lo stato di diritto nell’era della globalizzazione
Capitolo 1
Lo Stato di diritto nell’era della globalizzazione
Stato di diritto e Rule of law (pag.1-14)
1.
Con Stato di diritto si fa riferimento alla forma di govergno liberale che ha caratterizzato
i principali Stati europei per circa cinquant’anni, tra l’800 e le prime decadi del ‘900,
l’Italia di Crispi e Giolitti, la Francia della Terza Repubblica e la Germania del secondo
impero. Parallela a questa vicenda è quella del regime costituzionale dell’Inghilterra
vittoriana, descritta da Albert Vann Dicey. Lo Stato di diritto è il sistema politico-
giuridico caratterizzato dal “governo della legge” (in contrapposizione con il “governo
degli uomini”), nel quale vige l’isonomia, l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
(vige il lex facit regem) e in cui il sovrano non è il legibus solutus, dove il diritto funge
da limite al potere politico, che viene visto come un pericolo che mina la libertà degli
uomini. Il diritto si pone come tutela dei diritti individuali, in equilibrio con la sovranità
statale, dopo che il giusnaturalismo esaurisce la propria forza persuasiva; è espressione
dell’elemento volontaristico e strumento che preserva e realizza gli elementi
razionalistici. Per far questo, è necessario che una parte di esso sia indisponibile, in
quanto non è solo utilizzato dai governi per affermare le proprie maggioranze politiche.
Nell’Ottocento, infatti, si sviluppa accanto all’idea di una “autorità giuridica” quella di
una “autorità del diritto”, che resiste, in certi limiti, alla logica politica. Diviene camera
di compensazione fra elemento volontaristico (massima espressione assolutismo
moderno) e razionalistico (diritti individuali). Saranno le Costituzioni rigide, affermatasi
dopo la seconda guerra mondiale a stabilire in modo netto la parte indisponibile del
diritto. Diritto che, pur con elementi simili, variava da Paese a Paese, e che vide
l’equilibrio fra l’autorità del Leviatano e la libertà morire con i regimi totalitari del XX
secolo. La nozione di rule of law (che definisce l’equilibrio delicato fra sovranità e
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diritti, che porrà un gran problema, risolto nel Settecento con l’avvento dello Stato
costituzionale inglese) elaborata da Dicey nell’Inghilterra vittoriana, in Europa avrà un
ruolo marginale. Il contesto culturale è totalmente diverso ed essa trae origine dalla
common law. Nel corso del XIX secolo, la nozione di Stato di diritto viene elaborata in
polemica con due vicende politiche: lo Stato di polizia e il dispotismo (come ha
osservato Michel Foucault). Per dispotismo (che Aristotele indicava come “Dispotico” il
governo del padrone sugli schiavi) si intende un governo nel quale il sovrano è il legibus
solutus, dove il sovrano ha potere arbitrario. Per Stato di polizia s’intende una forma di
governo che stabilisce un continuum tra la legge generale e l’ordine particolare
dell’autorità pubblica, dando a questa la stessa forza coercitiva della legge; non c’è
differenza tra prescrizioni universali e generali, specifiche e individuali. In virtù di
questa contrapposizione, lo Stato di diritto è quello stato in cui il diritto si pone come
limite al potere statale e in cui la volontà del sovrano è obbedita in quanto espressione di
comandi generali. Durante il settecento-ottocento, la generalità e l’universalità del
comando sovrano sono requisiti essenziali a garantire l’eguaglianza e la libertà degli
individui. Montesquieu afferma che se l’universo è governato da leggi generali che
nemmeno Dio può alterare, come aveva sostenuto Cartesio, allora tali leggi non possono
essere modificate neppure da un intervento del sovrano. Per Rousseau il diritto è
espressione della volontà generale. I loro pensieri furono consacrati durante la
Rivoluzione Francese, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Anche se
nel periodo successivo si iniziano a distinguere la legge generale dalle prescrizioni
individuali (Montesquieu e Rousseau influenzeranno molto Kant), si rimase che la legge
dovesse essere generale, perché le leggi particolari sono moralmente ingiuste, perché lo
Stato non può dare ordini al singolo individuo (è più una sentenza). La maggiore
differenza fra l’Europa continentale e l’Inghilterra furono i rimedi dati ai cittadini contro
l’inadempienza statale. A partire dal XIX sec., lo Stato di diritto si configura come
quello stato che permette ai cittadini di ricorrere alla giustizia contro gli atti illegittimi
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della pubblica amministrazione. Nella seconda metà del XIX sec., si profilano due
modelli: quello francese, incentrato su un sistema di giustizia amministrativa che fa capo
al Consiglio di Stato (ex-Consiglio del re), costituito nel 1799 e quello inglese,
incentrato sulla nozione di rule of law (non presente in Francia perché i conflitti con
l’autorità pubblica sono affidati ai tribunali amministrativi o al Consiglio di Stato) che
permette all’individuo di ricorrere alla giustizia qualora un pubblico funzionario leda un
suo diritto fondamentale. Inizialmente in Germania si discuteva sul fatto se fosse giusto
affidare tali compiti giudiziari ai tribunali amministrativi essendo legati all’autorità
pubblica e ligi a far valere le leggi più che a tutelare i cittadini. Ma successivamente
prevalse l’idea che tali tribunali fossero indispensabili all’esistenza di uno Stato di
diritto, e la Germania si avvicinò al modello francese. Ma qui i diritti che collidono con
l’autorità pubblica divengono semplici interessi legittimi cui il cittadino può far valere
solo dinanzi al giudice amministrativo che controlla il rispetto dell’autorità. Secondo la
tradizione continentale, la legge è espressione della sovranità popolare e trae da questa
forza e legittimazione, mentre nella Common Law tale volontà popolare deve far i conti
con diritti tradizionalmente riconosciuti. Il diritto discende dallo stato sovrano, l’unico
capace di esprimere la volontà popolare (che ha il potere-dovere di regolare la società
secondo un modello unitario e razionale). Le sue decisioni sono inderogabili e
vincolanti, perché lui è l’unico detentore del potere normativo. Al contrario,
l’impostazione anglosassone concepisce la società troppo complessa per potere essere
regolata secondo un piano impostato dalla sovranità popolare, in quanto è l’uso
spontaneo che le genera. Inoltre, il ruolo del giudice deve essere politicamente neutro,
deve essere la bocca della legge (concezione nata per l’aumento di codificazioni del
diritto positivo nel continente). Egli è privo della legittimazione democratica e ogni suo
tentativo di sviare dalla legge si assimila ad un attentato al processo di trasformazione
della volontà popolare in legge e, tramite la tradizione francese, anche nei confronti
della divisione dei tre poteri (nella Common Law i giudici “dicono il diritto”). Questa
pag. 3
compressione del giudice è dovuta al fatto che lo Stato di diritto europeo, tra ‘800 e ‘900
mira a garantire la certezza del diritto, garantita solo se il potere si fonda su norme
generali e razionali. La razionalità formale del diritto fa assurgere ad attore chiave dello
stato di diritto europeo non tanto la magistratura, quanto la burocrazia che applica le
norme al caso concreto. In Europa lo Stato di diritto configura il potere giudiziario non
come potere autonomo, ma come un particolare corpo amministrativo protetto da
guarentigie e contraddistinto da un’attenuata gerarchia. L’idea che la certezza del diritto
è garantita dalla capacità regolatrice della fattispecie normativa, diventa una
caratteristica essenziale del formalismo giuridico del ‘900. Da questo contesto nasce
l’idea del sillogismo giuridico (che si contrappone alla “ragione artificiale del giurista”,
su cui si basa la legittimazione delle decisioni giudiziali nella Common Law), secondo
cui il giudice deve limitarsi a compiere una prima ricognizione normativa e poi
un’operazione logica: deve individuare la norma da applicare alla fattispecie concreta,
che sarà la premessa maggiore, ricondurvi il caso concreto, che sarà la premessa minore
e trarre la conclusione logica. Si accompagna alla “scuola dell’esegesi”, Francia prima
metà Ottocento, la quale negava ogni autorità ai giudici di ideare, i quali dovevano,
sottoposti alla legge, utilizzare unicamente i loro poteri di vocabolario e logica.
La crisi del diritto europeo (Pag.14-26)
2.
Secondo Montesquie, i 3 poteri - legislativo, esecutivo, giudiziario - devono essere
indipendenti per garantire la libertà dei cittadini. Il potere giudiziario deve svolgere due
funzioni: assicurare che tutti rispettino la legge e applicare le decisioni prese dal
legislativo. In pochi anni in Europa il diritto costituzionale si è trasformato da diritto
politico, ossia diritto elaborato, interpretato dagli organi politici in diritto giudiziario, in
quanto con l’avvento delle Costituzioni il giudice doveva innanzitutto, prima, di
applicare la legge, valutarne la sua legittimazione costituzionale, cosa che era
impossibile se egli non avesse avuto un potere politico autonomi. Si parla di
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“americanizzazione” del diritto costituzionale europeo. In questo modo le Corti stanno
assumendo sempre maggior potere, tanto che si parla di una “dittatura dei giudici”. La
giustizia ha assunto un ruolo sempre crescente nella vita collettiva e ormai il potere
esecutivo e quello legislativo sono condizionati dalle decisioni delle corti costituzionali
e si parla di “giustizializzazione della politica”. Gli ordinamenti si preoccupano di
garantire i diritti e non la democrazia, dove il vero potere sovrano appartiene
“all’aristocrazia giudiziaria”, in quanto le stesse leggi sono sottoposte al controllo delle
Corti costituzionali, che incitano al “controllo diffuso” e “all’interpretazione
adeguatrice” dei giudici ordinari. Si indebolisce la sovranità popolare. Come aveva detto
Carl Schmitt, in questo contesto il legislatore non è più visto rousseauianamente come il
garante di tutti i cittadini in quanto espressione della volontà generale, ma è visto come
un pericolo per i diritti individuali. Il testo costituzionale, oltre a stabilire dei limiti, che
la rendono superiore alla legge positiva, alla sovranità dei rappresentanti del popolo, è
visto ormai come un testo incompleto: spetta al giudice completarlo (“colegislatore
permanente”). Contrariamente a quanto sosteneva Montesquie, il giudice non può solo
applicare la legge, ma deve verificarne la conformità ad un diritto superiore (la legge
approvata dal Parlamento è solo provvisoriamente diritto). Il diritto si pone al di fuori
della portata del legislatore ordinario. Solo quando il giudice ha verificato la conformità
di una legge ordinaria alla Carta fondamentale, essa entra a far parte dell’ordinamento
giuridico. La dichiarazione di incostituzionalità ha effetti ex tunc, ossia come se non
fosse mai esistita. I diritti costituzionali sono continuamente contrattati e ricontrattati in
sede giudiziaria e i loro contenuti sono soggetti a continue ridefinizioni sull’onda di
interpretazioni spesso conflittuali. Ciò ci avvina alla Common Law e la concezione
“legicentrica” è oggi sopraffatta da due nuovi fenomeni che hanno effetti convergenti:
l’inflazione dei testi legislativi, imprecisi e grossolani; e la progressiva integrazione di
molti Stati (in primis quelli europei), in una comunità sovrannazionale di carattere
giuridico. Oggi il giudice, prima di applicare una norma, deve verificarne la sua
pag. 5
conformità non solo con la costituzione nazionale, ma anche con il diritto comunitario,
la Convenzione Europea per i Diritti dell’uomo e molti altri trattati internazionali. Di
fronte a questi documenti, le costituzioni nazionali cessano di essere i punti cardine
dell’ordinamento. Questo soprattutto è dovuto al primato del diritto comunitario su
quello nazionale, introdotto dalla Corte di Giustizia Europea (con sede a Lussemburgo).
Sopra ogni Stato si è affermato uno spazio giuridico comune che ne ha fortemente
limitato l’autorità, pur non essendo ancora stata creata una “Costituzione senza Stato”.
L’UE rappresenta la risposta più forte all’affermazione del mercato, cui la Corte europea
di giustizia ha risposto fissando regole e principi entro cui questo si sarebbe dovuto
svolgere. Al ruolo della Corte di giustizia (vero giudice europeo, che ha stabilito un
“rapporto privilegiato” con i giudici nazionali) si è aggiunto quello della Corte europea
dei diritti umani (anche grazie alla Carta di Nizza). Antoine Garapon dice che ora lo
Stato da dispensatore di giustizia è passato a Stato sottoposto a giustizia”. L’importanza
che queste fonti sovranazionali hanno acquisito nei sistemi giuridici ha provocato un
ulteriore indebolimento delle legislazioni nazionali. La concezione francese della
divisione dei poteri è ormai obsoleta. Oggi, parlando di diritto, non si può più
prescindere dal diritto comunitario, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, né da
quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Se per la tradizione europea il giudice
era soggetto alla legge e da questa traeva il diritto di giudicare, adesso il giudice si
colloca al di sopra e diventa “colui che decide il diritto”. Tutto ciò ha modificato anche
ciò che poteva essere richiesto all’ordinamento giuridico. Il diritto legicentrico otto-
novecentesco, emanazione dell’autorità sovrana dello Stato, in quanto unico detentore
del potere normativo, pretendeva di presentarsi come un corpus normativo razionale.
Oggi sia la razionalità formale, che il diritto legislativo tendono a divenire marginali, sia
per il rilievo delle carte costituzionali, sia per l’emergere di fonti europee e globali,
produttrici di un diritto sovranazionale, in cui ogni norma generale e astratta è sempre
più lontana dalla realtà sociale e sempre meno capace di un effettivo potere regolativo. Il
pag. 6
magistrato, da un lato si trasforma in giudice della legge, dall’altro spesso si trova a fare
i conti con norme incomplete, contraddittorie, trovando difficile la sussunzione di
fattispecie in schemi normativi predeterminati. In questa situazione l’ordinamento
giuridico non è capace di garantire la certezza del diritto. Il quadro normativo europeo è
complesso e incerto in quanto la difesa dei diritti se la spartiscono le due Corti (europea
dei diritti dell’uomo e di giustizia), la prima con sede a Strasburgo e l’altra nel
Lussemburgo. Tale tensione fra le due Corti ha inevitabilmente delle ripercussioni tra gli
ordinamenti nazionali e il sistema della Convenzione (la “lotta delle Corti”). Oggi in
Europa, ci troviamo di fronte al moltiplicarsi, dovuto ai flussi migratori, di minoranze
etniche che tendono a seguire il loro diritto particolare, e dall’altro un diritto positivo
che applica norme diverse a situazioni giuridiche identiche. Il pluralismo giuridico è
dovuto al pluralismo sociale, dovuto ai flussi migratori che rendono le società sempre
meno omogenee: aumentano le codificazioni, la configurazione dei diritti,… Non esiste
però un diritto precedente le controversie, e il giudice, quando deve decidere quale
norma applicare o quale interpretazione privilegiare, assolve ad una funzione “politica”,
prima che “giuridica della legge” (“politicizzazione della giurisdizione” cit. Schmitt.
“Tutti i poteri esercitano una funzione politica, ognuno in modoaprticolare” cit.
Garapon). L’operatore del diritto e il giudice devono ricostruire il diritto vigente.
Attivismo giudiziario, mercato e diritti (Pag.26-45)
3.
Fra gli elementi che hanno contribuito ad aumentare i poteri dei giudici, vi sta la
corruzione delle classi politiche. L’intervento dell’autorità giudiziaria in campo politico
è stato uno dei momenti più significativi e negli Stati Uniti si adoperò la parola
“attivismo giudiziario” per designare questo fenomeno. Dicey è contro la creazione dei
due sistemi giudiziari, uno che si occupa dei cittadini l’altro dei funzionari dello Stato.
Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, nacquero, in Italia e poi in Francia, il
“Tribunale dei ministri” e la corte di giustizia della Repubblica. Entrambi gli organi sono
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nati a causa del mancato funzionamento del precedente sistema, che attribuiva la
competenza a giudicare sui ministri alla Corte Costituzionale, in Italia, e all’Alta Corte
di Giustizia, in Francia. Si voleva avvicinare la nova istituzione giurisdizionale, che
aveva sottratto molti membri del governo alla responsabilità penale, a quella comune in
modo da rendere tale responsabilità una realtà effettiva. Tali crimini, a tali domande,
solo lo strumento “giurisdizione” è in grado di gestire, tanto che si è arrivati addirittura a
creare una Corte penale internazionale permanente. La fine del Novecento, nei Pesi
liberal-democratici, si è visto un aumento di forme e gradi del contenzioso giudiziario.
Ciò è dovuto ad una grande “depressione sociale che si esprime e si rafforza attraverso
l’espansione del diritto” cit. Lieberman. Dunque, l’espansione del potere giudiziario è
dovuto sia all’indebolimento dello Stato sotto la pressione del mercato, sia alla crisi
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