Diritto e deontologia dell’informazione Lezione 1 - 16 febbraio
Deontologia deriva dal greco ed è un concetto più speci co rispetto all’etica e alla morale. Infatti, un
comportamento può essere etico ed contemporaneamente deontologico ma esiste anche qualcosa che
sfugge alla deontologia che non è particolarmente etico. L’etica è molto più vasta e copre i comportamenti
morali accettabili (si parla infatti di un concetto relativo). La deontologia, al contrario, non è assolutamente
relativa ma sono regole ssate da un determinato gruppo di persone e di solito non sono troppo ampie
perché devono permettere a tutti di starci dentro e sentirsi a proprio agio. La deontologia devono essere in
grado di seguirla tutti quelli che sono all’interno di un determinato gruppo di persone e per questo
dev’essere semplice, si tratta di regole codi cate e scritte.
deontologia dell’informazione?
Cos’è la Studieremo in primo luogo i codici deontologici e la deontologia del
giornalista che per decenni è stato l’unico a poter fare informazione e dotato di carte deontologiche. Se
uno va contro a determinate regole va incontro a delle conseguenze, secondo alcune procedure.
costituzione italiana
La (1948) è la del nostro stato e sta in cima alla gerarchia delle
legge fondamentale
fonti. È stata scritta dopo la seconda guerra mondiale, in un clima nel quale tutte le forze democratiche
dell’Italia si sono riunite in quello che era un’insieme di emergenza e di responsabilità per trovare soluzioni
condivise e razionali. Quando all’ora ci sono riusciti la situazione non era come ora, ovvero
deideologizzata, si ha l’idea che la politica sia molto uida e possa cambiare dall’oggi al domani. All’ora
c’erano forti ideologie particolarmente marcate e antinomiche. All’indomani della caduta del fascismo la
polarizzazione tra democrazia cristiana, polo laico di destra (liberali, repubblicani), comunisti e socialisti ha
permesso la stesura dei 139 articoli della costituzione.
I suoi caratteri:
compromissoria,
È compromesso di diverse ideologie e questo ne ha fatto una realtà molto forte,
anche se poteva essere un punto fragile;
lunga
La costituzione italiana è (parola tecnica che si contrappone alla brevità, ex. costituzione USA). È
composta da 139 articoli perché una parte particolarmente consistente sono le norme che concernono
l’organizzazione dello stato (poteri, organi, funzionamento degli organi in maniera dettagliata);
rigida,
È perché non è su ciente la legge ordinaria per modi carla (si tratterebbe di una costituzione
essibile);
democratica
È perché viviamo all’interno di una democrazia;
scritta
Un punto fondamentale è il fatto che sia cerche il nostro sistema giuridico si basa sulla legge
scritta. Noi apparteniamo al sistema di civil law e tutto il dritto ruota intorno alla legge scritta;
votata
È stata da forze molto diverse (si dice ottriata quando invece non è stata votata ma concessa
dal sovrano, ad esempio lo Statuto Albertino);
programmatica
Si de nisce anche perché è una costituzione che non contiene delle norme che sono
tutte state applicabili all’istante, dopo la pubblicazione ma che piano piano si è cercato di applicare col
tempo. Si cerca di rendere più possibile applicate, presenti, reali queste norme ma sono più un
obbiettivo che qualcosa realizzabile in toto.
Alcuni articoli fondamentali nell’ambito dell’informazione:
Art. 2.
Riguarda i Dice, infatti, che la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
diritti inviolabili.
sia come singolo, sia nelle forme sociali ove si svolge la personalità e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Questo articolo è un grande contenitore dei diritti e al suo interno ci sono anche diritti inviolabili che
riguardano l’informazione e saranno un argomento fondamentale per la trattazione dell’informazione.
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Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono senza distinzione di sesso, di
eguali davanti alla legge
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della
repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’e ettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Lezione 2 - 17 febbraio
Art. 21.
Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di di usione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da u ciali di
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e
privo d'ogni e etto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
nanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Comma 1:
“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di di usione.”
Parla dell’aspetto attivo dell’informazione e questo sarà l’argomento fondamentale di tutto l’articolo. Si
concentra sulla libertà di informare e al contempo di essere informati. L’espressione “ogni mezzo di
di usione” lo rende applicabile ad ogni media. Con il tempo, con la di usione di nuovi media, ognuno di
questi è entrato a far parte di questi mezzi di di usione.
Possiamo considerare che ci siano due grandi fasi:
• Una prima fase in cui ci si chiede perché si occupa della manifestazione del pensiero e non della libertà
di ricevere/ascoltare le informazioni;
• Una seconda fase, di cui stiamo venendo la genesi soltanto ora, in cui ogni persona ha la possibilità di
informare gli altri tramite dei mezzi che almeno apparentemente sono gratuiti.
Se prima volevi fare informazione, quindi, dovevi diventare giornalista e andare a lavorare presso un
giornale mentre oggi esistono vari mezzi tramite quale qualsiasi persona può trasformarsi in un
informatore pur non avendo alcuna conoscenza. Esistono anche persone intermedie, gli in uencer, che si
occupano di tutt’altro ma ogni tanto buttano li informazioni e pareri e in uenzano le opinioni di tantissime
persone.
Comma 2:
“La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure.”
L’autorizzazione viene data prima che l’articolo venga pubblicato da una persona diversa da chi scrive.
L’auto-censura avviene quando è lo stesso giornalista o fonte che decidono autonomamente di non dire
qualcosa o di dirla in modo parziale perché si temono le conseguenze della pubblicazione di quella news.
Esistono paesi in cui tutt’oggi si attua ancora la censura, persino in paesi europei.
Un diritto inviolabile del cittadino italiano è anche l’accesso non può essere garantito
a internet,
completamente e la magagna infatti è venuta fuori nel momento in cui è stata utilizzata la DAD perché
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l’accesso a internet non è ancora così di uso e allo stesso modo i device sono in una situazione ancora
arretrata.
Comma 3:
“Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.”
Si possono pubblicazioni, giornali, libri cartacei (molto raro questi) ma anche di trasmissioni
sequestrare
televisive, video. Esistono dei limiti che non possono essere valicati e solo l’autorità giudiziaria con un atto
motivato può richiederne il sequestro nel caso in cui si tratti di delitti che sono citati sulla legge della
stampa in modo esplicito. Per esempio troviamo parole che non si possono utilizzare come termini che
istigano fascismo, terrorismo, delitti e allo stesso modo non si possono usare termini che o endono la
persona tramite l’utilizzo di immagini, video che denigrano e tolgono dignità ad una persona (es. nudità,
cadaveri) o immagini che ra gurano minori (pedopornogra a). Queste forme sono veramente numerose e
possono anche arrivare a toccare la denigrazione a livelli elevati, come satire su alte cariche dello Stato o
di persone nell’ambito della religione (es. papa).
Il mezzo più usato per richiedere il sequestro è il provvedimento di urgenza perché nel giro di pochissimi
giorni va a bloccare una situazione che può essere pericolosa, questo se si tratta di un illecito civile o reale
su querela. Se ci troviamo di fronte ad un reato per il quale la giustizia può muoversi da sé, il giudice
emette un provvedimento motivato e interviene spontaneamente a bloccarne la di usione.
Comma 4:
“In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da u ciali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni e etto.”
Gli u ciali di polizia giudiziaria sono poliziotti, carabinieri, guardie di nanza e in generale appartenenti alle
forze di polizia. Essi dipendono dal potere esecutivo (dal governo) e in particolare fanno riferimento al
questore (referente più importante della polizia in ambito territoriale/provinciale).
Se si tratta di un’urgenza il poliziotto non deve riferirsi al giudice ma può agire immediatamente per
bloccare la di usione. Oggi questo lavoro lo svolge principalmente la polizia postale, si occupa dei reati su
internet e hanno l’autorità di agire immediatamente. Però, dopo aver agito, devono noti care entro 24h
all’autorità giudiziaria che può emanare un provvedimento di urgenza che dev’essere fatto entro altre 24h.
Se non dovesse esprimersi entro 24h il sequestro è revocato e ritene che la cosa non violi nessuna norma.
Comma 5:
“La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di nanziamento della
stampa periodica.”
La legge prevede che siano noti i mezzi di nanziamento per ribadire il principio della trasparenza, ma non
lo rende obbligatorio. Esistono nanziamenti privati ma anche pubblici che usa lo stato per sostenere la
stampa e aiutare il pluralismo (forme trasparenti di erogazione di nanziamenti pubblici ai media). Queste
sovvenzioni se non opportunamente gestite possono dare vita a preferenze e aiuti che dietro le spalle
nascondono il volto della politica. Nella storia italiana molto soggetti pubblici e privati hanno tentato di
utilizzare i nanziamenti come un ricatto, per quello oggi è necessario rendere noti i nanziamenti della
stampa periodica.
Comma 6:
“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
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(art. 21):
Limite esplicito
buon costume
Con si intendono le norme sociali che la società accetta in base al momento storico in cui ci
si trova nell’ambito della morale pubblica (es. minigonna, chi si può baciare in pubblico…).
Un concetto più nobile del termine è legato alla dignità e al decoro della persona, il limite del buon
costume arriva nel momento in cui si lede una persona e si lede un sentimento collettivo di dignità (non si
lede solo la dignità personale, non è un concetto strettamente personale ma nel momento in cui si o ende
la dignità di qualcuno si o ende quella di tutti) e non più tanto la lunghezza della donna, la calza o il
reggiseno che si vede… perché il diritto non si può fondare su un elenco cosi grande ma su una
condizione di astrattezza e generalità della norma.
Se una persona si pavoneggia della propria dignità e lo fa perché crede che il nudo possa essere artistico
o se noi mostriamo un’immagine di una persona nuda incinta che è orgogliosa di ciò che sta facendo o nel
caso che lei stessa consente che venga pubblicata la questione non è una lesione della dignità e del
decoro della persona. Se il corpo viene mostrato in maniera che provoca fastidio e vergogna, in quel caso
si parla di o esa della dignità e quindi non valutiamo mai solo l’aspetto oggettivo ma anche quello
soggettivo. Il concetto della dignità è sicuramente molto complesso, da intrecciarsi con quello di privacy e
di consenso e quindi questo principio del buon costume è sicuramente orito e maturato.
Al contrario, se parliamo di minore che non è in grado di esprimere un’idea di questo genere e non ha
piena o totale capacità di intendere e volere non può consentire e non si può assolutamente parlare di un
fatto volontario e quindi è sempre una vittima se l’esposizione va a ledere la sua dignità.
In generale questo termine, come ha chiarito la consulta, tratta di condizioni relative all’espressione del
costume, sessuale socialmente e legalmente accettate in un determinato periodo storico. Non c’è stato
uno sviluppo della parola ma nella nostra tradizione si riferisce all’ambito della sessualità.
Lezione 3 - 23 febbraio
persona
- riguardanti la (art. 21):
Limiti logici e impliciti
• Onore - “Onore, decoro e reputazione rappresentano dei fondamentali aspetti dell’esplicazione della
persona umana e, come tali, sono tutelati all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, sia a livello
costituzionale, che civile e penale”.
Il concetto di onore è più esteso rispetto a quello del buon costume e non riguarda solo il campo della
sessualità e della sicità ma anche il lato psicologico. I concetti di onore, decoro e reputazione si trovano
ovunque nel sistema delle leggi italiani e sono prettamente collegati al concetto di persona, individuo,
rispetto dell’individuo e libertà. Un individuo con onore, senso della dignità e la possibilità di crearsi una
reputazione è un’individuo sano all’interno della società.
La reputazione è l’idea che gli altri hanno di noi, quello che gli altri pensano di me. La reputazione esula
completamente dal nostro controllo e quindi quando nel mondo si sono di use le idee libertarie, in
particolare quelle successive al ’68 in Europa questa idea di reputazione è sembrata un pò stantia:
chissenefrega di cosa pensano gli altri di te, in particolare riguardo la moralità. La donna non doveva più
preoccuparsi come prima della moralità legata al costume. C’è stata un’emancipazione dal concetto e
dall’ossessione di reputazione.
Oggi la reputazione ha assunto una grande importanza sul lato mediatico, su internet;
• Privacy;
• Identità personale - Costituisce “un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione
personale e sociale dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto
che la sua individualità sia preservata” (sent. 13/1994).
L’identità personale sono i dati anagra ci, la professione, la composizione della famiglia e tutto ciò che
costruisce la mia persona: quella persona che scriveremo in modo oggettivo se dovessimo fare un
ritratto di noi stessi.
Ci possono essere errori sull’identità e anche furti dell’identità (ambito penale).
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stato/istituzioni
- riguardanti lo (art. 21):
Limiti impliciti
• Ordine pubblico - La glori cazione e l’esaltazione di gure di reato può rappresentare un pericolo per
l’ordine pubblico;
• Esigenze di giustizia - Al ne di garantire il buon andamento dell’amministrazione giudiziari e per non
ledere la reputazione degli imputati, salvo il limite della pubblica rilevanza;
• Salvaguardai dell’onore delle istituzioni;
• Segreti di stato - Quando, per i motivi più disparati, un documento è coperto dal segreto, perché la sua
divulgazione potrebbe arrecare un pericolo alla sicurezza dello stato democratico.
Altri alla materia dell’informazione:
riferimenti costituzionali
Già l’art. riconoscendo i diritti inviolabili dell’uomo, apre un varco alla libertà di espressione: non solo
2,
questa è riconosciuta a livello internazionale e europeo ma comprende ulteriori diritti connessi al tema
dell’informazione, quali diritti che si formeranno in futuro. Al contempo, ciò comporta una responsabilità
notevole ai media e ai legislatori per evitare distorsioni mediatiche della rea
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Riassunto esame Deontologia e diritto del giornalismo, prof. Allegri, libro consigliato Diritto dell'informazione e…
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Diritto dell'informazione
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Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione - l’esercizio della professione giornalistica
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Diritto dell'informazione