Diritto dell'informazione e della comunicazione
Caratteristiche del potere
Il potere deve essere esercitato con trasparenza e responsabilità (politica, giuridica ecc). Ciò che ha potere di incidere nella società, le regole di libertà non possono da sole regolare il rapporto tra il singolo e l’istituzione (es. Facebook, Google).
Articolo 21
Tutti hanno diritto a manifestare il proprio pensiero. Quindi il diritto affermato è quello a manifestare il pensiero: quanti altri diritti sinonimi sono stati affermati sulla base di questo articolo? Critica, satira, espressione, opinione, diritto di narrare fatti, diritto di cercare notizie da diffondere, dal lato passivo essere informati/informarsi, libertà di stampa, di antenna, diritti nella rete, diritto di accedere alla rete (esiste?).
È stato ricondotto ad esso anche il principio di net neutrality: tutti i dati che corrono in rete devono viaggiare sulle reti con la stessa velocità, non posso nemmeno pagando chiedere al provider di far viaggiare i miei byte più velocemente degli altri, cosa invece possibile tecnicamente. Questo principio su cui si è formato il protocollo Internet, sta per essere messo in discussione: il governo americano ha espressamente affermato che non è più considerato uno dei principi fondanti della libertà nella rete, permettendo quindi che chi andrà a pagare di più farebbe viaggiare le informazioni più velocemente.
L'articolo 21 porta con sé un diritto poliedrico che porta anche forme di conflitto (informare – essere informati: il soggetto che informa esercita un dovere o una libertà? Se entro nell’obbligo esco dall’ambito della libertà; se è una libertà, dov’è il diritto ad essere informati?). È anche possibile attraverso questa libertà, ledere beni giuridici che hanno tendenzialmente pari livello.
Perché la libertà ex art 21 è così controversa?
È la libertà che riassume e condiziona più di ogni altra lo stato democratico, ma incontra anche i maggiori limiti, è la più frequentemente oggetto di controversie giudiziali: vi sono quotidianamente decisioni di casi che coinvolgono la libertà di manifestazione del pensiero. I confini di essa sono incerti: la stessa prevedibilità di questi casi è molto bassa; è difficile tracciare dei confini tra ciò che è lecito e meno.
È una libertà che entra in conflitto con altri valori i quali a loro volta hanno quasi sempre rango costituzionale: teoria del bilanciamento tra diritti e valori di uguale livello: questi conflitti non vengono risolti con la prevalenza di uno sull’altro sempre, ma con l’equo bilanciamento tra gli stessi, sono le caratteristiche della fattispecie che risolvono il caso. È evidente che attraverso la libertà di espressione si possono ledere diritti della personalità e interessi pubblici di grande rilievo, per questo la giurisprudenza quotidianamente sposta il confine a seconda di vari fattori relativi al caso e relativi all’evoluzione sociale.
Art. 21 mette come limite il buon costume, ma non è fisso: è un limite che dipende dall’evoluzione sociale, da quei fattori esterni all’ordinamento giuridico, ma che il giudice interpreta alla luce di quelli che sono le morali correnti; non solo muta il contesto ma anche il contesto sociale in cui viene ad esercitarsi questa libertà.
Mezzi di comunicazione e pluralismo informativo
Vi è un ulteriore aspetto riguardo i mezzi: le imprese editoriali sono imprese e come tali ad esse si applica diritto commerciale ecc, dall’altro alto queste imprese sono essenziali per l’esercizio di questo diritto, per la garanzia di un sistema democratico; è indispensabile che vi sia una pluralità di imprese editoriali in qualsiasi settore: è necessaria regolamentazione differente almeno in parte, rispetto a quelle del mercato a tutela di un ulteriore valore che è quello del pluralismo informativo.
Mentre in tutti i mercati è sufficiente avere regole che impediscano l’abuso di una posizione dominante, per i media la regola cambia: il divieto è in sé di detenere una posizione dominante, con lo scopo di impedire la formazione di un informe informazione della società. Se i settori informativi fossero distinti sarebbe più semplice, ma oggi questa posizione è messa in crisi dal fenomeno che confonde i confini di questi settori: ad es. l’internet provider è sia fornitore di notizie che media player, questa situazione di sviluppo tecnologico pone in discussione la distinzione e quindi la necessaria diversa regolamentazione.
Vi è una spinta ad estendere la disciplina tipica dei media, dall’altra si tende a riavvicinare la disciplina dei media alle regole generali della concorrenza.
Evoluzione delle corti costituzionali
È lo stato che nasce dopo le tre rivoluzioni – inglese, americana e francese – e che per reazione all’assolutismo inizia a porre il tema della divisione dei poteri e libertà fondamentali come principi fondanti del nuovo rapporto tra stato e cittadini. La libertà di parola sancisce questo passaggio storico: è presente esplicitamente nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e nel primo emendamento della costituzione americana.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
Art. 11: “La libera comunicazione di pensiero e opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo”: è un’affermazione di valore, era necessario per la centralità dell’uomo e per costruire il rapporto tra stato e cittadino.
“Ogni cittadino può parlare scrivere stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi indicati dalla legge”: è prevista una riserva di legge rinforzata, perché la legge non può prevedere la cancellazione del diritto (c’è un nucleo forte della libertà di espressione che non può essere cancellato) e perché è precluso al legislatore un controllo preventivo: lo stato non può censurare, non sono previste autorizzazioni riguardo la stampa (sistema attraverso cui gli stati autoritari controllano la circolazione delle informazioni).
Primo emendamento
“Il congresso (potere legislativo federale) non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, per proibirne culto, la libertà di parola o di stampa, o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e inoltrare petizione al governo”: si afferma il principio di laicità, le chiese sono libere, non è possibile nulla di simile al concordato (una sorta di legame istituzionale tra stato e chiesa); ad essa si ricollega la libertà di parola che storicamente ha un grande valore: la libertà di pensiero e opinione nasce come riconoscimento della libertà di opinione religiosa; le grandi persecuzioni che caratterizzano i secoli precedenti in Europa (protestanti cattolici ecc), si fondano sul rifiuto della libertà religiosa, tutto il tema dell’illuminismo parte dall'affermazione tra le libertà fondamentali, proprio della libertà di pensiero in materia religiosa, è la libertà degli eretici, ossia di poter mettere in discussione i dogmi della chiesa dominante, della religione che in un ordinamento era una religione di stato (la religione professata era la religione del sovrano).
Quindi c’è un grande legame tra libertà religiosa e libertà di parola. Lo stesso legame c’è tra libertà di parola e partecipazione politica dei cittadini, di riunirsi in forma pacifica per fare pressioni sul potere e far conoscere le proprie opinioni tentando al modifica degli indirizzi politici (diritto di petizione). La costituzione americana tiene conto della libertà di esprimere il proprio pensiero e del diritto di dialogare con il potere, di poter interloquire con le istituzioni (aspetto legato più propriamente al sistema democratico).
Rispetto al testo francese, non prevede limiti: non significa che alcuni limiti non siano possibili a tutela di altri diritti; non è una libertà che non incontra limiti, ma resta il fatto che soprattutto su alcuni temi delicati (hate speech/propaganda razzista) la giurisprudenza americana tendenzialmente, è stata orientata ad ammettere la legittimità di questo tipo di discorsi: es. Ku Klux Klan e manifestazione razzista che passava da quartieri in cui vi erano minoranza sia ebree che nere, tentando di sfidare la minoranza facendo valere una sorta di primato anche politico dei membri dell’organizzazione razziste; la corte suprema affermò che alla luce del primo emendamento, anche questo tipo di manifestazioni erano lecite. La tendenza è quella di dare massimo spazio a qualsiasi espressione.
Un divieto delle espressioni negazionismo (affermare l'inesistenza della Shoah), introdotto in molti paesi europei, non è concepibile nell’ordinamento americano. C’è una preferenza della libertà di espressione nei conflitti con altri diritti, soprattutto quando in gioco ci sono posizioni politiche: qualsiasi discorso di interesse pubblico ha uno spazio di libertà in America, più ampio rispetto ai paesi europei.
Statuto Albertino
Introdotto da Carlo Alberto nel 1848 dopo una serie di sconfitte militari, che è una costituzione timida pur essendo di impianto liberale: frutto di un compromesso tra sovrano e borghesia piemontese.
Art. 28: “La stampa sarà libera ma una legge ne reprime gli abusi”: si afferma la libertà di stampa che include quella di parola e si ripete che solo il legislatore può limitare tale libertà e può solo reprimerne gli abusi, non può prevenire. Il nostro ordinamento prevede norme che prevengono il reato e altre che prevengono la diffusione del reato: se c’è la possibilità durante le indagini di un reato, è possibile utilizzare strumenti preventivi (sequestro); per i reati a mezzo stampa e simili, questi strumenti non esistono.
Queste tre sono tipiche carte dello stato liberale, vi sono poi parentesi autoritarie in cui la libertà di stampa è la prima ad essere travolta (fascismo e nazismo), con l’evoluzione da liberale a democratico che avviene in Italia dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo una nuova stagione di carte costituzionali che riprendono alcuni fondamentali principi liberali modificandoli alla luce dello stato sociale democratico che si va affermando.
Queste carte aggiornano le norme sulla libertà di parola alla luce di nuove esigenze poste nel tempo:
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Non ha valore giuridico vincolante nel nostro ordinamento, ma che sintetizza i nuovi grandi principi post nazismo e dopo la seconda guerra mondiale; art. 19 è un raccordo tra costituzioni liberali e democratiche, riprendendo il nucleo dure della liberali ma pone nuovi diritti che mostrano le nuove esigenze della nuova società: “Ogni individuo ha diritto a libertà di opinione e espressione, incluso diritto di non essere molestato per la propria opinione (ancora diritto liberale) e il diritto di cercare ricevere e diffondere informazioni e idee con un ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”: si parla di diritto ad informarsi, informare ed essere informato.
Emerge l’informazione come bene, si va da una visione individualistica e solo attiva della libertà di espressione, a una visione che tiene conto del nuovo contesto e che considera anche il lato passivo della libertà di espressione considerando anche i mezzi e il diritto di accedere ai mezzi di comunicazione.
Grundsätze
Oltre ad affermare il diritto di esprimersi liberamente si aggiunge “ognuno ha diritto di informarsi senza essere impedito, da fondi accessibili a tutti”, quindi a conoscere le idee diffuse nel paese. Anche sull’aspetto dei media la costituzione tedesca contiene novità importanti: “Sono garantite la libertà di stampa e informazione mediante radio (intendendo oggi anche tv) e cinematografo”; pone la libertà anche della radio e del cinema come barriera dell'uso massiccio del mezzo da parte dei poteri; si conclude poi con il diritto di censure.
Si aggiunge il alto passivo, ossia di informarsi attraverso fonti accessibili, e la libertà della stampa e altri mezzi di comunicazione, che avevano influenza maggiore nella formazione dell’opinione pubblica rispetto alla stampa.
“Trovano limiti in disposizioni di legge generali, nelle norma concernenti la protezione della gioventù e al tutela della reputazione persona e del suo nome”: si opera sempre per bilanciamento, questi due beni però sono indicati perché ritenuti di pari valore alla libertà di espressione. Nella stessa norma si afferma la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento, ponendo in evidenza il collegamento tra libertà di pensiero e arte e scienza, che hanno sempre rivendicato una tutela privilegiata: rapporto tra arte e osceno; la stessa norma che vieta manifestazioni oscene prevede una distinzione per le manifestazioni artistiche, perché esse in quanto attività creativa non possa mai essere oscena; l’arte pare incontri limiti minori perché i limiti al pensiero relativi al buon costume non si applicano all'arte, ma sul piano pratico sostenendo che ciò che è osceno non sia arte, ci sono state opere vietate: come manifestazione del pensiero dovrebbe incontrare dei limiti, ci possono essere limiti più ampi, ma esistono.
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo
Il sistema di protezione dei diritti in Europa (Consiglio d'Europa), è stato rivoluzionato dalla stipulazione e entrata in vigore della CEDU (1950) e prevede un ampio catalogo di diritti. Fu scritta cercando una sorta di minimo comune denominatore dei diritti previsti nei vari ordinamenti che vi aderivano; vengono scelti al ribasso, per accordo.
La grande novità di questa convenzione è che prevedeva l'istituzione della Corte Europea dei diritti dell’uomo la quale poteva giudicare della violazione da parte di uno stato aderente dei diritti previsti. Un’altra novità è che questa corte sovranazionale poteva essere adita anche da un singolo che ritenesse che un ordinamento avesse violato un suo diritto, purché esso avesse esaurito i mezzi di ricorso interno.
Perché questo sistema è rivoluzionario?
Per la prima volta viene data la possibilità al singolo di agire contro lo stato, riconoscendo che la tutela dei diritti umani è un diritto dell'individuo al di là dello stato, non è un diritto garantito che può essere limitato o tolto, un certo grado di tutela dei diritti ci deve sempre essere. Questo ha portato ad un'enorme massa di ricorsi nei confronti di moltissimi stati, anche da parte di cittadini di stati terzi che non appartengono a quelli aderenti. È una sorta di quarto grado di giudizio in tema di diritti.
Questa garanzia si è affermata sulla base della giurisprudenza capillare che la corte di Strasburgo ha prodotto negli anni: art. 10 è un testo debole, che prevede un tale numero di possibili eccezioni alla libertà di espressione che sembra non costituire un’effettiva garanzia, tuttavia nei fatti quel testo è stato integrato da una giurisprudenza che è stata particolarmente attenta a limitare le possibili ingerenze attraverso un modello di ragionamento che consente davvero un controllo non solo sulle leggi dello stato, ma anche sul modo in cui il giudice nazionale ha applicato quella legge. La CEDU e la giurisprudenza di Strasburgo, costituisce un vincolo anche per il giudice e legislatore interno: art. 117.1 impone al legislatore di rispettare i trattati internazionali.
Nel 2007 la Corte Costituzionale emana due sentenze in materia di rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale: la Corte Costituzionale afferma che le norme della convenzione così come interpretate dalla corte di Strasburgo, si pongono nel sistema delle fonti su un piano inferiore alla costituzione ma superiore alle leggi; una legge in contrasto con la CEDU o la sua interpretazione è incostituzionale per violazione art. 117 (c’è un ulteriore norma maestro per il giudizio di costituzionalità); il giudice che deve risolvere un caso deve interpretare le leggi italiane alla luce della convenzione e della giurisprudenza di Strasburgo.
Controversie legate alla libertà di espressione
Moltissime sono le controversie che coinvolgono la libertà di espressione e i diritti che attraverso questa sono stati lesi (es. tutela del diritto alla privacy lesa attraverso l’esercizio del diritto di cronaca).
Articolo 10 - Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (1950)
Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
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