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Il lavoro parasubordinato

Schema delle principali differenze fra lavoro autonomo e lavoro subordinato

1° Differenza

Lavoro autonomo: Art. 2222 c.c. Contratto d’opera. È un’obbligazione di facere una determinata opera o servizio.

Lavoro subordinato: Art. 2094 c.c. Facere una collaborazione: tutte le energie sono messe a disposizione del creditore (l’imprenditore). La differenza sta nell’oggetto del contratto, che è sempre una obbligazione di facere, ma in modo diverso. L’effetto del contratto di lavoro subordinato è infatti la subordinazione. Lo scopo è la collaborazione.

2° Differenza

La subordinazione, nella prestazione di lavoro, implica la continuità, che si traduce nella disponibilità nel tempo. Il creditore (il datore di lavoro) ha il diritto di esercitare un coordinamento continuo nello spazio e nel tempo dell’attività del lavoratore. La differenza rispetto al lavoro autonomo sta nel fatto che il committente può esercitare, nei confronti del commissionario, soltanto un potere di verifica.

3° Differenza

Il lavoro subordinato è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Secondo l’art. 2222 c.c., nel lavoro autonomo non esiste alcun vincolo di subordinazione. Questa assenza di vincolo è l’elemento tipico del lavoro autonomo. Invece, nel lavoro subordinato, la collaborazione del prestatore nei confronti dell’imprenditore è causa del contratto. La continuità è un requisito del rapporto di lavoro subordinato.

La differenza più importante esistente nella realtà del mondo del lavoro è quella riguardante il settore della subordinazione e quello dell’autonomia. Facendo riferimento agli articoli 2094 e seguenti del Codice Civile, possiamo definire il lavoratore subordinato e capire quali sono i suoi diritti e i suoi doveri. Per contro, sappiamo quali siano i poteri dell’imprenditore, ma anche i suoi obblighi, la cui definizione e le cui specificazioni si riscontrano sempre nel c.c. agli artt. 2082 e seguenti.

Art. 2222 c.c. invece definisce il contratto d’opera, cita committente e prestatore d’opera e inquadra quest’ultimo in un settore lavorativo totalmente diverso da quello subordinato. Il lavoratore autonomo è infatti tale (autonomo) nell’esecuzione dell’opera a lui richiesta: non esiste alcun vincolo di subordinazione verso il committente, nei cui confronti ha assunto una obbligazione di risultato (il falegname con le sedie) o di mezzi (l’avvocato che farà tutto il possibile per la causa del cliente) verso il riconoscimento di un corrispettivo. Per cui, gli artt. 2094 e 2222 c.c. rappresentano due fonti diverse e al contempo fondamentali da cui scaturiscono i due filoni più importanti del nostro mondo lavorativo.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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