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Contratti di lavoro subordinato e autonomo
Entrambi i contratti intendono una obbligazione di facere, sia da parte del prestatore di lavoro subordinato nei confronti dell'imprenditore, sia da parte del lavoratore autonomo nei confronti del committente. Ma, mentre il lavoratore subordinato ha l'obbligo di mettere tutte le proprie energie a disposizione dell'imprenditore (art. 2094 cc), il lavoratore autonomo ha l'obbligo vero e proprio di compiere quell'opera o quel servizio. L'obbligazione di facere è la medesima ma è diverso l'oggetto del contratto.
Inoltre, il subordinato si obbliga ad una prestazione lavorativa nei confronti di quello che è anche definito Creditore (Datore di Lavoro), prestazione che presume continuità nel tempo, ma anche dipendenza dal Datore di Lavoro stesso. Il datore di lavoro infatti esercita il potere di coordinamento continuo nello spazio e nel tempo dell'attività lavorativa.
L'autonomo, invece, può prescindere dalla
prestazione continuativa. Non solo: non riceve alcun tipo di ordine da parte del committente nell'esercizio della propria attività. Al massimo, a quest'ultimo può essere riconosciuto un potere di verifica.
LA PARASUBORDINAZIONE
Come sappiamo, dagli anni '80 in poi si è notevolmente diffusa in Italia una importante terza realtà del mondo del lavoro, meglio conosciuta sotto il nome di Parasubordinazione. Riguarda tutti quei lavoratori che possono essere ritenuti per certi versi autonomi ma, per altri versi, analoghi ai subordinati. Infatti, l'art. 409 del Codice di Procedura Civile ha disposto alcune fattispecie di essi vengano equiparate al lavoro subordinato per quanto riguarda le controversie inerenti al lavoro: contratti di agenzia, di rappresentanza commerciale e, soprattutto, i CO.CO.CO. Art. 409 C.P.C. funge quindi da discriminante per poter inquadrare un lavoro che assomiglia a quello autonomo ma che, nella sostanza, è vicino al lavoro subordinato.
subordinato: para-subordinato, appunto.CO.CO.CO. è oggi una denominazione superata con il D. Lgs. 276 del 2003, il quale ha cercato di mettere ancora più a fuoco il rapporto di lavoro subordinato, distinguendolo nettamente da quello autonomo. Oggi infatti si parla di CO.CO.PRO., volendo con esso indicare un rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo a progetto.
La definizione CO.CO.CO. intende un tipo di contratto fra commettente ed autonomo che comprende l'aspetto continuativo nell'adempimento della singola obbligazione o nella ripetizione nel tempo delle obbligazioni oggetto di contratto, ma implica la totale autonomia dell'autonomo per quanto riguarda la gestione del proprio modo di assumere l'obbligo. In sostanza non esiste alcun tipo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
Nel tempo, invece, si è assistito ad un aumento di Co.co.co, proprio perché questo genere di contratti permetteva agli
imprenditori di aggirare la normativa del lavoro subordinato e di assumere lavoratori che di fatto non erano autonomi nella gestione del proprio tempo professionale. Per questo motivo, il D. Lgs. 276/2003 ha introdotto il Contratto di Lavoro Autonomo Coordinato e a Progetto. L'art. 61 del suddetto decreto esclude espressamente dal lavoro a progetto le tipiche professioni appartenenti al classico collaboratore coordinato e continuativo: gli agenti e i rappresentanti di commercio; le professioni intellettuali con l'iscrizione agli albi professionali; i Co.co.co. del settore sportivo non professionistico; gli amministratori e i sindaci di società; i membri di commissioni o collegi; i percettori di pensioni di vecchiaia; tutto il settore della P. A. (art. 1). Nel CO.CO.PRO. le prestazioni devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Quindi, questo decretoSi applica, sì, alle figure professionali previste dall'art. 409c.p.c. e, quindi ai lavoratori autonomi che collaborano con il committente in modo coordinato, continuativo e senza il vincolo di subordinazione, ma restringe ulteriormente il campo alle collaborazioni con un progetto specifico e programma o fase di lavoro.