Nozione ed evoluzione del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è una branca del diritto privato che ha per oggetto il lavoro inteso come attività umana finalizzata ad uno specifico risultato. La funzione essenziale del diritto del lavoro è quella di proteggere il lavoratore, il quale si trova in una posizione di debolezza rispetto al datore di lavoro. Il diritto del lavoro è quindi il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l'interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.
L'oggetto scientifico della materia è la disciplina dei rapporti di lavoro e della relazione giuridica tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Questa relazione è caratterizzata da una peculiarità rispetto alla generalità dei rapporti giuridici: se, infatti, dal punto di vista giuridico, le parti operano formalmente sullo stesso piano di parità (entrambe, cioè, sono soggetti liberi ed eguali), dal punto di vista economico, il prestatore di lavoro viene a trovarsi in una posizione di inferiorità che fa di esso il contraente più debole. La posizione di debolezza del lavoratore discende sia dalla condizione di strutturale disoccupazione che caratterizza il mercato del lavoro (dipendenza economica), sia dal fatto di essere subordinato al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro (subordinazione tecnica). Le norme del diritto del lavoro hanno, pertanto, la finalità di tutelare il lavoratore, attenuando gli effetti più deleteri della subordinazione e assicurando, nei rapporti con il datore di lavoro, il rispetto e la promozione delle condizioni economiche e della sua libertà e personalità.
La legislazione del lavoro, “contemperando gli interessi del capitale con quelli del lavoro”, dà quindi effettività, nell'ambito dei rapporti di lavoro, ai precetti costituzionali di eguaglianza sostanziale e di tutela della libertà dei lavoratori: si tratta pertanto di norme imperative, cioè inderogabili.
La funzione di garanzia del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è caratterizzato da una funzione di garanzia nei confronti del lavoratore, che si realizza con un apparato di norme imperative, cioè inderogabili dalle parti del rapporto e dai soggetti investiti di funzioni di rappresentanza delle categorie professionali (vale a dire le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori). Si parla, tuttavia, da tempo, di una perdita di identità del diritto del lavoro in quanto il mutato scenario economico e sociale ha determinato, via via, un inevitabile affievolimento della funzione di tutela del lavoratore da esso svolta, sulla spinta verso la riduzione dei vincoli e delle rigidità nella disciplina del lavoro subordinato.
Le partizioni del diritto del lavoro
Tradizionalmente, si suole ripartire il diritto del lavoro in:
- Diritto del lavoro in senso stretto (o diritto privato del lavoro), comprendente materia oggetto del contratto e del rapporto di lavoro;
- Diritto sindacale, concernente la disciplina dei rapporti sindacali, la contrattazione collettiva, l'autotutela sindacale (sciopero, serrata etc.);
- Legislazione sociale (o diritto pubblico del lavoro), comprendente le norme che regolano i rapporti tra lo Stato, i datori e prestatori di lavoro (cd. disciplina amministrativa del lavoro) e le norme in materia di previdenza e assistenza sociale.
L'evoluzione del diritto del lavoro
Codice Civile 1865. Nella disciplina del codice civile del 1865, non esisteva una regolamentazione specifica del rapporto derivante dal contratto di lavoro, assimilata ad una locazione delle opere e dei servizi: di conseguenza le parti, poste formalmente su un piano di parità avevano la più ampia libertà nel determinare il contenuto del contratto, secondo la tipica impostazione del periodo liberale. In particolare, l’art.1627 distingueva la “locatio operarum” dalla “locatio operis”. Con il contratto della locazione delle opere (locatio operarum) il prestatore di lavoro metteva a disposizione del datore di lavoro le proprie energie: in questo contratto l’adempimento dell’obbligazione è diretto a soddisfare l’interesse continuativo del datore di lavoro. Nel contratto di locazione d’opera (locatio operis), invece, il prestatore d’opera si obbliga a compiere un’opera o un servizio. Ciò che interessa il creditore d’opera è il compimento dell’opera oggetto dell’obbligazione.
1883. La L. 295/1883 istituisce i Collegi di Probiviri, una forma di magistratura del lavoro che contribuisce alla definizione di regole concernenti i rapporti di lavoro tra operai e datori (svolgendo una funzione di decisione e di conciliazione delle controversie).
1898. Il 17 marzo del 1898 viene emanata la legge sugli infortuni sul lavoro.
Inizi del 900. Nasce la legislazione sociale per porre rimedio alle problematiche create dal lavoro all’epoca della prima industrializzazione. Il rapporto di lavoro ha ricevuto regolamentazione giuridica solo a partire dalla fine del XIX secolo, in concomitanza con l'emancipazione delle classi lavoratrici. La rivoluzione industriale, avvenuta in Italia più tardi rispetto al resto dell'Europa, porta con sé nuove problematiche (la cd. questione sociale) come quella di un eccessivo sfruttamento dei lavoratori. Inizialmente il legislatore ha inteso porre rimedio al rischio di esaurimento della forza produttiva del Paese e soprattutto delle categorie deboli e più sfruttate, donne e bambini, le cd. mezze forze (L. 489/1907, L. 242/1902) dando luogo ad «un insieme di norme speciali ed eccezionali rispetto al diritto privato comune», aventi una chiara finalità protettiva: è questa la fase che si suole qualificare come quella della prima legislazione sociale. È proprio in questa fase della prima legislazione sociale che Barassi, nel 1901, individua nella subordinazione del lavoratore rispetto al datore di lavoro il tratto distintivo del locatio operarum. Con il merito di trasformare il vincolo di dipendenza personale in dipendenza funzionale.
1924. Viene promulgata la legge sull'impiego privato (R.D.L. 1825/1924), con la quale viene predisposta la disciplina del rapporto di lavoro degli impiegati. Si tratta del primo intervento legislativo incentrato propriamente sul rapporto di lavoro.
Periodo corporativo fascista. Si afferma il contratto collettivo corporativo, dotato di efficacia generale ed inderogabile al pari della legge. La L. 563/1926 determina la fine del pluralismo sindacale (esistono due sole associazioni contrapposte, quella dei datori e quella dei lavoratori, tra le quali vi dovevano essere relazioni improntate alla collaborazione e alla cooperazione per l'interesse superiore dell'economia nazionale)
1942 - Entrata in vigore dell'attuale codice civile. Si ha una sistemazione organica della materia del lavoro (Libro V del codice civile - primi quattro titoli: artt. 2060-2246) questa fase viene anche indicata come quella della incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato, perché la materia lavoristica è inserita nella codificazione unificata del diritto privato (d. civile, d. commerciale e d. del lavoro).
Caduta del regime fascista. Vengono abrogate per via legislativa le corporazioni e i sindacati corporativi.
1947 - Costituzione repubblicana. L'affermazione dello Stato sociale (art. 3, co. 2, Cost.) impone di rimediare alla situazione di disparità insita nel rapporto di lavoro apprestando una speciale tutela al contraente debole (il lavoratore). Inizia una nuova fase del diritto del lavoro in quanto, da tale momento, le norme si prefiggono non solo la garanzia degli interessi patrimoniali del lavoratore, ma anche della sua libertà e personalità: è la fase della costituzionalizzazione.
Anni Sessanta e Settanta. La legislazione del lavoro tende a radicare la tutela individuale e collettiva del lavoratore all'interno delle fabbriche e dei luoghi di lavoro sono così approvate leggi che comportano una limitazione, prima impensabile, delle prerogative e dei poteri datoriali: legge sui licenziamenti individuali (L. 604/1966 che introduce il limite del giustificato motivo al licenziamento) e Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)
Fine anni Settanta. L'obiettivo della tutela unilaterale e inderogabile dei lavoratori cede dinanzi alla necessità di tenere conto dei relativi costi a livello micro e macro in un periodo di crisi e di alta inflazione. Le normative di questo periodo vengono identificate come diritto del lavoro della emergenza: comincia la concertazione dei sindacati nella politica economica.
Anni Ottanta. Sviluppo dell'economia e cambiamenti nel mondo del lavoro: progressiva espansione del lavoro terziario e impiego marcato dell'automazione nel processo produttivo ridimensionando categorie storiche come quella degli operai.
Anni Novanta. Si diffondono nuove forme di lavoro (cd. parasubordinazione) cui si tende ad estendere istituti di tutela propri del lavoro subordinato (cd. tendenza espansiva del diritto del lavoro).
1993. Il D. Lgs. 29/1993 corona il processo di privatizzazione del pubblico impiego, ovvero l'assoggettamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni alle norme che disciplinano l'impiego privato e alla contrattazione collettiva.
Fine XX secolo. Il mondo del lavoro è dominato dal modello organizzativo e produttivo post-industriale o post-fordista che sembra alterare i caratteri tipici della subordinazione (il lavoratore subordinato, anche quello meno qualificato, è più autonomo e meno eterodiretto) mansionale e operativa delle imprese. Inoltre, la maggiore competitività tra i produttori provocata dalla globalizzazione richiede una attenuazione dei limiti derivanti dal diritto del lavoro per ottenere la necessaria flessibilità del lavoro.
XXI secolo. La legislazione dei primi anni del nuovo secolo è espressione della volontà di transizione da un sistema giuridico del lavoro basato sulla inderogabilità e sulla imperatività delle regole dettate dal legislatore o dalla contrattazione collettiva ad un sistema di soft laws (norme leggere), mutuato dall'ambito europeo, che invece dà spazio alla libera pattuizione individuale e alla derogabilità
2001. Con la L. cost. 3/2001 viene modificato il Titolo V della Costituzione. La potestà legislativa è ripartita tra Stato e Regioni (art. 117): alle Regioni compete disciplinare, in posizione concorrente con lo Stato, nell'ambito della tutela e sicurezza del lavoro, allo Stato pertiene l'ampio ambito dell'ordinamento civile, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2003-2008. Si susseguono le riforme: dalla L. 30/2003, e relativi decreti legislativi di attuazione, alla L.247/2007 che apportano una radicale trasformazione di numerosi istituti della disciplina sul rapporto di lavoro (orario di lavoro, assunzioni, contratti speciali, TFR e previdenza complementare etc.). Viene approvato, dopo circa trenta anni di attesa, il D.Lgs. 81/2008 che coordina e razionalizza in un unico testo normativo le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Viene predisposto un nuovo insieme di misure con il D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 nell'intento di apportare significativi correttivi alle norme in materia di diritto del lavoro.
2008-2010. La crisi economica mondiale richiede l'adozione di importanti provvedimenti per potenziare ed estendere i tradizionali strumenti a sostegno del reddito (cd. miniriforma degli ammortizzatori sociali). Nel 2009, mediante accordo Governo e parti sociali, ad esclusione della CGIL, è innovata la procedura della contrattazione collettiva. Nel 2010 è approvata, dopo un lungo iter legislativo, la L. 183/2010, cd. collegato lavoro, che opera un'ulteriore riforma della materia concernente diversi istituti di cui rilevano per importanza quelli del licenziamento e del processo del lavoro
2010-2012. La crisi economica italiana ha imposto l'emanazione di varie misure straordinarie; la manovra economica 2011 e la manovra economica bis 2011 al fine di risanare il debito pubblico e promuovere la crescita economica. La mancata ripresa dei mercati finanziari e la continua instabilità degli stessi hanno reso necessaria l'emanazione di ulteriori provvedimenti quali la legge di stabilità 2012 e il decreto Salva Italia (D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011).
2012. La L. 92/2012, cd. riforma Fornero, attua un significativo intervento in materia di lavoro, toccando più ambiti (flessibilità in entrata, flessibilità in uscita e ammortizzatori sociali).
2013-2014. L'Accordo interconfederale del 10-1-2014 (Testo unico sulla rappresentanza) e l'accordo interconfederale del 31-5-2013, integrativo e attuativo dell'accordo del 2011, disciplinano un meccanismo di accertamento della rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
2014. Il cd. decreto Poletti (D.L. 34/2014 conv. in L. 78/2014) costituisce un primo immediato intervento da parte del nuovo Governo «di larghe intese» in materia di occupazione (viene, tra l'altro, modificata la disciplina del contratto di apprendistato e sono pressoché liberalizzate le assunzioni a termine).
2015. La L. 183/2014 vara la riforma del Jobs Act, in attuazione della quale vengono emanati i decreti legislativi in materia di: servizi per l'impiego (D. Lgs. 150/2015); ammortizzatori Sociali (D. Lgs. 148/2015) e NASPI (D. Lgs. 22/2015); CATUC (D. Lgs. 23/2015); riordino dei contratti (D. Lgs. 81/2015) e semplificazione dei rapporti di lavoro (D. Lgs. 151/2015); conciliazione vita-lavoro (D. Lgs. 80/2015); attività ispettiva (D. Lgs. 149/2015).
2017. La L. 81/2017, cd. Jobs Act del lavoro autonomo, introduce misure di tutela per il lavoro autonomo non imprenditoriale e disciplina il lavoro agile, cd. smart-working.
2018. L'Accordo Confindustria CGIL, CISL, UIL del 28-2-2018 (Patto per la fabbrica) ha definito gli indirizzi in materia di contrattazione collettiva e ha dato completa attuazione alle procedure dell'Accordo del 2014; l'Intesa siglata da Confindustria - CGIL, CISL, UIL del 12-12-2018 sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, di attuazione dell'Accordo del 28-2-2018, contenente anche l'Accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza; il D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018 (cd. Decreto Dignità), al fine di ridurre la precarizzazione del mercato del lavoro, ha introdotto una serie di misure per la dignità dei lavoratori (modifiche in materia di contratto a termine, di somministrazione, prestazioni occasionali, indennità in caso di licenziamenti illegittimi e per l'offerta di conciliazione, collaborazioni organizzate dal committente).
2019. Il D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, cioè un sostegno economico che, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, è riconosciuto a soggetti che si trovino momentaneamente in difficoltà, con l'obiettivo di reinserirli lavorativamente e socialmente; con il medesimo Decreto Legge, è stata anche introdotta la Pensione di cittadinanza, cioè un sussidio economico riconosciuto, in presenza di determinati presupposti legislativi, alle persone anziane in difficoltà; il D.L. 34/2019 conv. in L. 58/2019 ha istituito, in via sperimentale per il biennio 2019/2020, in sostituzione dei contratti di solidarietà espansivi (e ferma la disciplina transitoria), il contratto di espansione per le imprese che si trovino in particolari condizioni richieste dalla legge; la Convenzione sulla rappresentanza sindacale del 19-9-2019, firmata dall'Inps, dall'INL, da Confindustria e da CGL, CISL e UIL, con la quale si è data piena attuazione al T.U. sulla rappresentanza del 2014; il D.L. 101/2019 conv. in L. 128/2019, che ha introdotto diverse disposizioni per la tutela del lavoro (es. tutela del lavoro tramite piattaforme digitali).
2020. La L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto una serie di novità in materia di lavoro relative a: sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 e donne, rientro a lavoro di madri lavoratrici, congedi di paternità a 10 giorni e non più 7, e proroghe ammortizzatori Covid-19. La L.120/2020 (Decreto Semplificazioni) ha, inoltre, introdotto importanti misure per il rilancio dell’economia colpita dal Covid-19 con semplificazioni soprattutto in materia di contratti pubblici. Infine, la L122/2020 integra la normativa nazionale in seguito a una direttiva UE in merito al distacco trasnazionale.
2021. La legge di Bilancio 2022 ha introdotto misure relative alla: pensione, reddito di cittadinanza e aiuti per il lavoro privato.
Capitolo 1: Le fonti del diritto del lavoro
Il rapporto di lavoro trova la sua regolamentazione in una molteplicità di fonti che si sono storicamente ampliate ed evolute. Le fonti che concorrono alla formazione del diritto del lavoro possono essere suddivise in tre gruppi:
- Fonti internazionali o sovranazionali;
- Fonti legislative statuali e regionali;
- Fonti contrattuali collettive e individuali.
Fonti sovranazionali
Si distinguono tra:
- Diritto internazionale. Le norme internazionali di origine consuetudinaria sono fonti dirette del diritto del lavoro per effetto dell'art. 10 Cost. (l'ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute). Le norme internazionali di natura pattizia (cioè i trattati) sono considerate, invece, fonti indirette in quanto devono essere ratificate con legge dello Stato per entrare a far parte dell'ordinamento giuridico italiano; ad esse deve essere data esecuzione (in genere ciò avviene con la stessa legge che ne autorizza la ratifica) affinché diventino applicabili e vincolanti per i singoli individui. Tra i più importanti trattati internazionali ricordiamo la Carta internazionale del lavoro (Versailles 1919) aggiornata dalla Dichiarazione di Filadelfia del 1944. A Torino, nel 1961, è stata sottoscritta la Carta...
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