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NAPSI).

susssidi straordinari che sono stati introdotti nel tempo al fine di fornire una tutela economica a tutte

quelle categorie che non beneficiavano degli ordinari ammortizzatori sociali.

13) tutele per il lavoratore – sospensione dal lavoro per motivi soggettivi

l'esecuzione del contratto di lavoro può essere talvolta sospesa per effetto di determinate vicende che

impediscono temporaneamente l'adempimento della prestazione di lavoro. Gli artt. 2110 e 2111 c.c.

disciplinano i casi più rilevanti di sospensione della prestazione dipendenti da fatto del lavoratore (malattia,

infortunio, gravidanza e puerperio, servizio professionale volontario (ex servizio di leva). Al riguardo è

stabilito che:

- il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito dalla legge:

- i periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti;

- il lavoratore ha diritto ad apposite indennità a carico degli enti previdenziali, in sostituzione della

retribuzione per il periodo e nella misura stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi;

- per un certo periodo di tempo il datore non può recedere dal rapporto di lavoro (periodo di comporto) il cui

superamento determina la facoltà di intimare il licenziamento per impossibilità del lavoratore di fornire la

propria prestazione.

LEZIONE 4

1) lavoro occasionale

Dopo D.Lgs. n. 81 del 2015 (Jobs Act) , che ha abolito le collaborazioni a progetto, le uniche collaborazioni

occasionali ancora possibili tra un lavoratore privo di partita IVA e un datore di lavoro sono i rapporti di lavoro

estemporanei che, nell'arco dell'anno solare:

non durano più di 30 giorni

• se si tratta di attività di cura e assistenza alla persona non superano le 240 ore in un anno

• non prevedono un compenso complessivo superiore a 5.000 Euro.

Dal punto di vista fiscale tali collaborazioni in quanto non superiori a 5000 euro annui, calcolati sull'insieme

dei datori di lavoro, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale

2) lavoro accessorio

costituiva una particolare modalità lavorativa, introdotta dal D.Lgs. 276/2003 (legge Biagi) e poi disciplinata

dal D.Lgs. 81/2015 che ha completamente liberalizzato tale forma di lavoro, non riconducibile né al lavoro

subordinato né a al lavoro autonomo, infatti: la prestazione di lavoro veniva acquistata dall'utilizzatore presso

apposite concessionarie, mediante i buoni di lavoro (voucher) da consegnare poi al lavoratore che doveva

rendere a tali cocessionarie che provvedevano al pagamento materiale.

Il lavoro accessorio retribuito con voucher prepagati attraverso l'INPS è stato abolito dal DL N. 25 del 17-3-

2017, a far data dal giorno della pubblicazione. I voucher ancora circolanti , se acquistati prima del 17.3.2017

possono ancora essere utilizzati fino alla fine del 2017, con le vecchie regole. 3

LEZIONE 5

2) nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale si appone un

termine finale alla durata del contratto che fa si che il rapporto sia sottoposto ad una scadenza prestabilita.

Al verificarsi del termine il rapporto di lavoro si estingue automaticamente.

La nuova disciplina è contenuta nel D.Lgs. 81/2015 la cui novità principale (già introdotta dal decreto Poletti

conv. in L. 78/2014) è quella di aver eliminato l'obbligo di giustificazione dell'assunzione a termine,

l'acausualità viene generalizzata con l'effetto di liberalizzare totalmente le assunzioni a tempo determinato.

Il contratto a termine non può avere durata superiore a 36 mesi ed è prorogabile fino ad un massimo di 5

nell'arco della durata massima di 36 mesi. Se questo limite è superato si ha la trasformazione in contratto a

tempo indeterminato.

La legge ammette brevi prosecuzioni del rapporto oltre la scadenza del termine per consentire di ultimare le

attività lavorative in corso:

fino a 30 giorni se la durata è inferiore a 6 mesi

fino a 50 giorni se la durata è superiore a 6 mesi

il datore deve però corrispondere una maggiorazione sulla retribuzione che varia in base ai giorni di

prosecuzione del rapporto.

E' possibile riassumere il lavoratore alla scadenza del contratto a termine con un nuovo contratto a tempo

determinato, unica condizione posta dalla nuova disciplina è che siamo osservati determinati intervalli di

tempo tra un contratto e l'altro:

10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi

20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi

se l'assunzione avviene in violazione degli intervallli il secondo contratto a tempo determinato si trasforma a

tempo indetrminato.

3) è possibile sottoscrivere un contratto a tempo determinato acasuale? In quale/i ipotesi?

É possibile in qualunque ipotesi perchè la nuova disciplina del contratto a tempo determinato, contenuta nel

D.Lgs. 81/2015, ha eliminato l'obbligo di giustificazione dell'assunzione a termine, l'acausualità viene

generalizzata con l'effetto di liberalizzare totalmente le assunzioni a tempo determinato. (l'acasualità era già

stata introdotta dal decreto Poletti conv. in L. 78/2014). Quindi può essere concluso per lo svolgimento di

qualsiasi tipo di mansione, sia nella forma del contratto a termine sia nell'ambito di un contratto di

somministrazione a tempo determinato.

Le disposizioni in materia di contratto a tempo determinato non possono troavre applicazione nell'ambito del

lavoro pubblico in quanto lo stesso è fondato sul principio della “causalità obbligatoria” del lavoro a termine.

LEZIONE 6

1) clausole di elastcità e di flessibilità nel contratto part time e requisiti

Nel contratto di lavoro part time è possibile variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e/o

aumentare la durata stessa della prestazione mediante la stipulazione di apposite clausole di elasticità (art. 6

D.Lgs. 81/2015). (Il precedente dettato normativo distingueva tra clausole di elasticità: variare in aumento il

quanto della prestazione, e clausole di flessibilità: modificare la collocazione ovvero il quando si lavora).

Le clausole di elasticità devono essere stipulate per iscritto e nel rispetto di quanto previsto dalla

contrattazione collettiva, in mancanza di regole definite dal contratto collettivo, l'apposizione di tali clausole

è rimessa all'accordo individuale tra le parti secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/2015:

– la clausola deve essere pattuita per iscritto avanti alle commissioni di certificazione;

– deve prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con

preavviso di 2 giorni lavotativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e

aumentarne la durata;

– la misura massima dell'aumento dell'orario non può eccedere il limite del 25% della normale

prestazione a tempo parziale;

– il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria.

In ogni caso il rifiuro del lavoratore di concordare variazioni all'orario di lavoro non costituisce giustificato

motivo di licenziamento. 4

2) lavoro part time

si sostanzia in un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato da un

orario di lavoro inferiore rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno.

Il D.Lgs. 81/2015 non prevede alcun limite minino o massimo di orario perchè la prestazione si ritenga

effettuata in regime di part time, né individua espressamente tipologie specifiche di part time.

La precedente normativa invece distingueva tra:

Part time Orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro si riferisce al normale orario giornaliero (ad esempio,

5 ore anziché 8 ore di lavoro giornaliero)

Part time Verticale: la prestazione è svolta a tempo pieno, ma solo in alcuni periodi della settimana, del mese

o dell’anno (ad esempio, lavoro a tempo pieno dal lunedì al giovedì, esenzione dal lavoro per gli altri giorni)

Part time Misto: la prestazione di lavoro è a tempo parziale, combinando le modalità di part time orizzontale

e part time verticale di cui sopra.

Il contratto di lavoro part time deve essere stipulato in forma scritta al fine di provare la sussistenza del

rapporto stesso. Se non si riesce a fornire la prova circa la stipulazione del contratto part time potrà essere

dichiarata, a domanda del lavoratore, la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Devono inoltre essere specificate, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale

dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno.

LEZIONE 7

8) contratto di apprendistato

secondo la disciplina attuale, contenuta nel D. Lgs. 81/2015, l'apprendistato è un contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato (ma le parti hanno libera facoltà disdetta alla scadenza del periodo

obbligatorio di formazione. Se nessuna delle parti manifesta la volontà di recedere dal contratto, il rapporto

di lavoro prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) caratterizzato

dall'obbligo di formazione al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani.

Ci sono tre tipi di apprendistato:

per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il

•Apprendistato

certificato di specializzazione tecnica superiore: è un contratto di lavoro che permette di conseguire una

qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. Possono essere assunti con

questa tipologia di apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un

diploma professionale.

professionalizzante: è un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica

•Apprendistato

professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Possono essere

assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di

qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

di alta formazione e ricerca: è un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli

•Apprendistato

di titoli di studio: diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma

di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle

professioni ordinistiche. I percorsi formativi per l’apprendistato di alta formazione sono attualmente in fase di

p

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A.A. 2017-2018
20 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Crikia95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Cassandro Antonella.