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SINTESI
L'era digitale ha introdotto i seguenti cambiamenti sulla tutela della riservatezza:
il diritto della riservatezza è passato dall'“essere lasciati soli” al diritto al controllo sulle informazioni
– si affermano approcci alternativi per disciplinare il trattamento dei dati personali, come codici deontologici,
– tecnologie di protezione e negoziazione tra le parti
si tende ad affidare alla stessa tecnologia il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali
–
Documento e sottoscrizione
Il diritto, oltre a normare le tecnologie, si serve anche delle tecnologie stesse per raggiungere determinati obiettivi. In particolare, questo può avvenire relativamente
documentazione
all'attività di documentazione. La è fondamentale per rappresentare fatti e attività, “fissandoli” nel tempo e nello spazio: la forma degli atti giuridici
forma scritta su carta,
è, ovviamente, il documento, per necessità di stabilità e certezza. Da tempo, nella giurisprudenza si fa ricorso alla la tecnologia che ha
meglio servito il perseguimento di tali obiettivi nel tempo. Essa, infatti, rende stabile e immodificabile il messaggio, facilita la sua conversazione e circolazione (anche
in copia) e agevola la sottoscrizione (segno che imputa a qualcuno il messaggio). Carta e documento hanno allora da tempo creato un forte legame, il che ha portato
a due conseguenze: il documento è caratterizzato da una parte materiale (carta) e una immateriale (messaggio) e il documento è stato definito come una “cosa”.
Esso, quindi, a livello giuridico, è suscettibile di proprietà, fornisce rappresentabilità, stabilità e identificabilità.
L'incalzare della rivoluzione tecnologica ha reso chiaro che quello che sembra indissolubilmente legato (documento e carta), in realtà, è solo uno degli scenari
documentazione
possibili. Bisogna allora chiedersi se le proprietà garantite dalla carta possono essere garantite anche da altri strumenti. È il tema della
informatica. Già nel 1997, la legge stabiliva che tutti gli atti e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, la
loro archiviazione e trasmissione, è valida e rilevante ai fini della legge. Da lì, si sono susseguiti diversi interventi normativi, che hanno portato ad una
documento informatico sottoscritto con firma elettronica
standardizzazione a livello internazionale. Il soddisfa il requisito legale della forma scritta, perché
garantisce l'identificabilità dell'autore, l'immodificabilità e l'integrità del documento. Ovviamente, se il documento è modificabile non risulta valido. Tutto ciò è destinato
degli studi notarili,
ad incidere in maniera significativa su lavori tradizionali come quello del notaio. In questi anni, si è proceduto all'informatizzazione assicurando
certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento. posta elettronica certificata
Per quanto riguarda la trasmissione, ai fini dell'opponibilità (validità), è necessario usare la (PEC). Il codice dell'amministrazione
digitale impone alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo della PEC per ogni scambio di documenti o informazioni con chi ne fa richiesta. La PEC è un sistema di
garanzia della certezza dell'invio e della consegna dei messaggi
trasporto di documenti informatici che offre, rispetto alla normale posta elettronica, la al
destinatario: si tratta di una sorta di “raccomandata con avviso di ricevimento”. Nel momento in cui si invia un messaggio tramite PEC, si riceve una ricevuta di
prova legale
accettazione con attestazione temporale, che costituisce della spedizione del messaggio. Parimenti, quando il messaggio arriva nella casella del
garantisce l'identità del mittente e
destinatario, il gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. Il valore legale deriva dal fatto che la PEC
l'associazione tra titolare e casella di PEC (ci si deve registrare con i propri documenti d'identità, a differenza della mail normale). La legge 2/2009 prevede che la
PEC venga adottata dalle imprese, dai professionisti, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini che ne facciano richiesta. Il d.l. 193/2009 ha disposto che nel
processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica debbano avvenire via PEC.
sottoscrizione
In senso generale, la (firma) attesta la volontà dell'autore di fare proprio il contenuto del documento. Grazie alle nuove tecnologie, sono disponibili
firma elettronica.
nuovi metodi utili a dimostrare la paternità di uno scritto: è il tema della Il codice dell'amministrazione digitale del 2005 distingue tra due tipi di
firma digitale sistema di
firme elettroniche: la firma elettronica e la firma elettronica qualificata. La è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un 3
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, che consente al titolare e al destinatario di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico.
Perché ciò possa avvenire, la chiave privata deve essere riservata, protetta da contraffazioni e dall'uso da parte di terzi. La generazione della coppia di chiavi deve
sicurezza e segretezza
essere effettuata tramite dispositivi e procedure che assicurano la delle stesse. La chiave privata deve essere conosciuta dal solo soggetto
biunivoca corrispondenza tra chiave privata e pubblica
titolare, mentre quella pubblica è resa di pubblico dominio. La firma digitale si basa proprio sulla (si
combinano solo tra loro). Il mittente può cifrare il documento con la chiave pubblica, così da essere sicuro che venga decifrato solo con la chiave privata; può cifrarlo
con la chiave privata, offrendo la garanzia della provenienza; o può fare entrambe le cose. Il perno del sistema è l'attività di certificazione affidata a determinati
certificatori,
soggetti, detti che attestano il collegamento dei dati della firma a una persona e ne verificano l'identità. Il certificatore è responsabile sull'esattezza e la
completezza delle informazioni di verifica. Il meccanismo consente di ottenere con facilità risultati anche migliori della normale sottoscrizione, perché attribuisce al
documento un orario e una data certi oppure la veste nella quale il soggetto agisce (es: in qualità di Presidente di una società). Infatti, una stessa persona può usare
una firma digitale quando agisce in nome proprio e un'altra quando agisce come rappresentante di una società, il che esclude incertezze in merito.
Ci sono alcune differenze tra sottoscrizione tradizionale e firma elettronica qualificata:
modalità: connessione univoca tra il soggetto e la sua chiave
la la firma elettronica qualificata non è il risultato di un gesto umano, ma il frutto di una
– criterio di imputazione:
il la firma autografa fornisce la priva dell'autore del segno, mentre la firma elettronica qualificata si limita ad attestare l'esistenza
– titolarità.
di una corrispondenza biunivoca tra soggetto e certificato; quindi, la prova è quella di Se la chiave viene lasciata incustodita, il soggetto è allora
comunque responsabile anche se la firma non è stata da lui apposta (il che ha portato a un forte dibattito tra i giuristi)
soggetti coinvolti: certificatore
i per la firma digitale, è indispensabile l'esistenza di un soggetto terzo esterno, affidabile e indipendente, il
– ruolo di tecnici e tecnologia: tecnologie avanzate e sofisticate,
il la firma digitale è il risultato di in relazione ai contenuti (è impossibile da
– comprendere per non esperti) e in relazione alla fonte (le leggi in materia, curate da tecnici) Processo civile telematico
L'automazione dei documenti e delle informazioni tra avvocati e uffici giudiziari relativamente ai processi civili è la base del (PCT). Esso
introduce nuove regole per la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici. Il PCT è sempre più diffuso
nel nostro paese. Grazie a questo, gli avvocati possono redigere e firmare gli atti, depositare gli atti, ricevere comunicazioni dall'ufficio giudiziario, consultare i
fascicoli (ad esempio, tramite PolisWeb). Inoltre, come si è già osservato, sia nel processo civile che in quello penale si deve utilizzare la PEC per le comunicazioni e
digitalizzazione della giustizia
le notificazioni telematiche. In sostanza, la va in direzione di un minore utilizzo di carta e di un maggiore utilizzo degli strumenti
digitali.
SINTESI
L'era digitale ha introdotto i seguenti cambiamenti sulla documentazione:
l'utilizzo di strumenti diversi dalla carta per la documentazione
– il mutamento della fisionomia della sottoscrizione
– l'introduzione nel sistema di soggetti terzi indipendenti che attestano l'esistenza di determinate circostanze
– le norme che disciplinano l'utilizzo delle nuove tecnologie di documentazione hanno un alto contenuto tecnico e sono pertanto formulate da
– soggetti con specifiche competenze
Strumenti finanziari dematerializzati
titoli di credito
I sono documenti che danno il diritto ad una prestazione. Si tratta, per esempio, di cambiali (denaro), polizze (beni), azioni e obbligazioni. I titoli di
credito utilizzano la carta per applicare il diritto di credito, incorporando il diritto in un bene mobile (la carta). Tuttavia, la tecnologia digitale ha propiziato la
dematerializzazione degli strumenti finanziari. I cambiamenti che ne conseguono consentono, fra le altre cose, di risparmiare sui costi della carta. Un primo
passaggio avvenne nel 1986 (dematerializzazione di secondo livello), in cui fu dematerializzata la circolazione dei titoli, che rimasero fisicamente accentrati presso
un istituto di gestione (la Monte Titoli s.p.a.), senza spostamento materiale dei certificati. Successivamente, nel 1998, avvenne la dematerializzazione di primo livello,
in cui il documento cartaceo scomparve del tutto, per essere sostituito da iscrizioni contabili. Tale processo necessita di quattro soggetti: l'emittente (es: società di
capitali che vuole emettere azioni), la società di gestione accentrata, l'intermediario e il titolare (es: investitore). Il trasferimento dei titoli di credito può dunque
intermediari
avvenire solo tramite autorizzati.
I principali cambiamenti introdotti sono i seguenti:
i titoli cartacei sono sostituiti da tenute presso la società di gestione accentrata
registrazioni
– non si parla più di “proprietà” o “possesso” (i titoli non sono più beni mobili), ma di “titolarità”
– intermediari autorizzati
l'esercizio dei diritti possono effettuarsi solo tramit