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IL DISANCORAGGIO DALLO SPAZIO FISICO
Conseguenze del distacco delle transazioni commerciali dalla dimensione territoriale:
le regole tradizionali (di provenienza statuale e destinate ad operare in ambiti spaziali definiti) si
• mostrano inidonee a governare il carattere aterritoriale della rete e ad assicurare l'enforcement dei
precetti normativi; si affermano approcci alternativi per disciplinare il commercio elettronico.
17
Tra questi: i modelli normativi delle organizzazioni internazionali, i codici deontologici e di
condotta, la certificazione di qualità, la negoziazione diretta tra le parti;
possibilità di colmare il digital divide: per «divario digitale» si intende la frattura sociale che le
• moderne tecnologie digitali causano fra coloro che hanno accesso ai nuovi strumenti di
informazione e comunicazione, con la capacità di utilizzarli, e chi, invece, non potendo
beneficiare di tali risorse, ne resta escluso. Il commercio elettronico può incrementare questo
divario, ma può anche contribuire a colmarlo se saranno adottate iniziative opportune.
IL RUOLO DEI SOGGETTI TERZI CHE RILASCIANO MARCHI DI QUALIT À
Certificazione di qualità: soggetti terzi e indipendenti che si assumono il compito di garantire che i
siti di e-commerce siano adeguati a precisi standard, concedendo a essi un marchio di qualità
garantita (labels). A volte sono le stesse associazioni professionali a definire codici di condotta, a
cui sono associati i cosiddetti trustmarks schemes (marchi di fiducia).
Euro-label: marchio di fiducia assegnato ai siti web commerciali che aderiscono al codice di
- condotta europeo e garantisce l'affidabilità delle transazioni internazionali e nazionali.
QWeb: certificato Italiano fornito da I per il tramite di numerosi enti certificatoti.
- QNET
Scopo del marchio di qualità è accrescere la fiducia degli acquirenti nei confronti del commercio
elettronico, attestando che il fornitore on-line certificato si attiene a determinati principi e criteri nel
condurre operazioni commerciali. I vantaggi riguardano anche le imprese che operano in rete le
quali, vedendosi attestata da un organismo terzo che la propria attività di e-business è conforme ai
più elevati standard, godono di un vantaggio competitivo derivante dalla fiducia riposta dal cliente
nei confronti dell'azienda.
ASTE «ON-LINE» E «E-PROCUREMENT»
L'asta on-line può svolgersi anche tra individui che si trovano fisicamente in luoghi diversi. Diversi
tipi d'asta: aste all'inglese; aste all'olandese; aste al secondo prezzo.
Art. 51, lett. e, del codice del consumo circoscrive l'oggetto del divieto alle sole aste che
intercorrano tra professionista e consumatore (B2C). Ne risulta la legittimità delle aste che
intercorrano tra consumatori (C2C) o tra professionisti (B2B).
E-procurement: processi di acquisto di beni o servizi, sia da parte di soggetti pubblici che privati.
Public e-procurement: commercio elettronico tra p.a. e privati, si tratta dell’acquisto on-line di beni
e servizi da parte della p.a. I compiti di gestire le varie fasi del processo di acquisto sono affidati
alla Consip s.p.a., società a capitale pubblico: le singole pubbliche amministrazioni che intendano
procedere all'acquisto di beni e servizi devono ricorrere a questa struttura societaria.
Procedimento proprio della Consip può essere distinto in due fasi:
si procede ad una selezione dei potenziali fornitori tramite un bando di abilitazione;
1. i soggetti abilitati possono partecipare ai bandi di gara, al termine dei quali viene selezionato il
2. partecipante che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.
Finalità che si è cercato di realizzare attraverso il sistema Consip sono quelle di una maggior
efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione nei processi di acquisto dei beni e servizi
necessari per la propria azione.
Il fenomeno è disciplinato da: legge finanziaria del 2000, D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio
2001, legge finanziaria del 2004. 18
Capitolo 8
Il diritto d'autore dell'era digitale
L’avvento dell’era digitale
La disciplina delle opere dell’ingegno è legata a filo doppio all’evoluzione tecnologica:
le prime regole a tutela del diritto d’autore vengono formulate in corrispondenza con la nascita
• delle tecnologie che consentono la copia in serie;
il modello tradizionale di diritto d’autore ha subito i primi contraccolpi quando è divenuto
• estremamente facile riprodurre opere protette; 19
oggi l’evoluzione tecnologica consente di riprodurre e distribuire con estrema facilità le opere
• protette: crisi del modello tradizionale.
TRASFORMAZIONI DEL PRODOTTO INTELLETTUALE
«Era digitale» identifica almeno tre fenomeni concreti: la possibilità di rappresentare testi letterari,
suoni, immagini in file di codice binario; la possibilità di elaborare quei file; la possibilità di
trasmettere detti file in frazioni di secondo da un capo all'altro del globo grazie alla rete Internet.
La sfida che l’era digitale porta ai modelli tradizionali di tutela del diritto d’autore si sostanzia in
tre aspetti: estrema facilità di riproduzione delle opere, impossibilità di distinguere la copia
dall’originale sul piano qualitativo; facilità di distribuzione delle opere. L’utilizzo della tecnologia
fa evolvere i concetti di opera, di autore e di creatività e ridefinisce le regole di tutela del diritto
d’autore.
Nel corso del tempo la tutela del diritto d'autore è stata più correttamente inquadrata in ragione
dell'opportunità di contemperare l'interesse del pubblico ad accedere alle opere creative con la
necessità di apprestare incentivi alla produzione delle stesse assicurando all'autore il monopolio
sullo sfruttamento economico della propria opera.
Concetto di opera dell’ingegno: ogni risultato raggiunto mediante il prevalente impiego delle facoltà
della mente umana, ogni frutto di attività psichica, dove prevalga la psicologia della conoscenza
ovvero quella del sentimento; che appartenga cioè al campo dell'«utile», o al campo del «bello».
Elementi costitutivi dell’opera dell’ingegno sono: creatività, originalità, novità.
Sono tutelate (opere protette): opere letterarie, musicali della pittura; ma anche software, banche
dati, opere multimediali e siti web (protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e
resa esecutiva con l. 399/1978).
L’informatica libera l’opera dal suo supporto materiale e accentua l’esigenza di proteggere il diritto
dell’autore sulla sua creazione, distinto dai diritti di proprietà sui supporti materiali.
Le tre caratteristiche strutturali dell'opera multimediale sono: 1) il formato digitale; 2) la
multimedialità: 3) l'interattività (grazie a un software di gestione).
Diritti dell’autore: con la creazione dell’opera l’autore acquista su di essa un fascio di diritti:
morali: irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili (es. diritto alla paternità dell’opera);
- patrimoniali: esclusivi e autonomi, durano fino al 70° anno successivo alla morte dell’autore. I
- diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti. La rinuncia ad esercitare un diritto non esclude
l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno ad oggetto l’opera nel suo insieme
ed in ciascuna delle sue parti.
Il concetto di esclusiva: il titolare può lecitamente compiere certe azioni, tutti gli altri hanno
l’obbligo di astenersene. Il titolare ha a disposizione certi rimedi giuridici contro chi viola le sue
esclusive.
Diritti patrimoniali si risolvono nel diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo, originale o derivato, ovvero di trarre da essa ogni possibile utilità economica,
all’autore spettano il diritto di pubblicazione, di riproduzione, di distribuzione, ecc..
Diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell’opera posso concedere l’utilizzo attraverso le
licenze, contratto che regola l’utilizzazione del software.
L'evoluzione del concetto di autore
L’opera spesso non è più frutto del lavoro del singolo, ma di più soggetti (es. opere multimediali); le
macchine stesse accrescono le potenzialità creative (es. software di navigazione e strumenti di
information retrieval).
Le tecnologie ridefiniscono il rapporto tra autore e fruitore dell’opera (es. nell’ipertesto è il lettore
che decide i percorsi).
L'evoluzione del concetto di creatività 20
La digitalizzazione permette di creare nuovi contenuti attraverso combinazioni diverse di elementi e
dati noti.
Il diritto (d'autore) dell'era digitale deve tutelare:
i diritti degli autori evitando in ogni caso di creare ostacoli all'utilizzo degli elementi di base
- che, coniugati con altri, possono far raggiungere nuovi risultati;
l'attività di coloro che «mettono insieme i pezzi», in quanto anche tali soggetti svolgono
- un’attività creativa e di progresso.
Esempi dell’evoluzione del concetto di creatività:
sampling: quando si genera (tramite computer) il codice digitale di un determinato brano
• musicale al fine di incorporare quel codice in un nuova composizione musicale ovvero al fine di
combinare o manipolare quel codice binario (o più codici binari) per creare una nuova
composizione musicale. Diviene necessario contemperare il rispetto dei diritto dell’autore
dell’opera originaria con lo sviluppo e la tutela di nuove esperienze creative. In taluni casi il
sampling potrà essere considerato alla stregua delle variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale. In altri casi il sampling potrà essere considerato variazione non costituente opera
originale (cd. opera derivata). Possono sorgere problemi di tutela del diritto morale: l’autore può
opporsi alle alterazioni che possono essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione;
banche dati: si tratta di «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
• metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo»
(Direttiva 96/9/CE) es. elenchi telefonici. La copertura del diritto d'autore viene estesa alle
raccolte di dati che nella loro struttura sono originali, al fine di evitare che lo sforzo necessario
per realizzare banche dati, il cui contenuto non