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PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI

Procedimenti normativi/decisionali  procedimenti del diritto derivato attraverso i quali vengono

adottati i regolamenti, le direttive, le decisioni, gli atti legislativi, gli atti non legislativi, gli atti che non

riguardano tutti gli stati come la cooperazione rafforzata o come strumento autonomo o come rete di

emergenza.

Esistono procedure di modifica dei trattati(revisioni ordinarie o speciali). Esistono procedure che

riguardano l'adozione e la modifica del diritto derivato, di tutto quel diritto che si fonda sui trattati o in

altri atti di diritto. In questo casi ci si riferisce a procedura delegata ed atti di esecuzione che si fondano

su altri atti di diritto derivato. In questa seconda categoria ci entra anche la cooperazione rafforzata.

Procedure per adozione degli atti sono trattate nel trattato: legislativa ordinaria, legislativa speciale,

non legislativa (basi giuridiche per l’adozione degli atti legislativi, però, le troviamo anche negli

accordi internazionali conclusi da UE e nei provvedimenti di diritto derivato).

Trattato distingue:

procedura legislativa ordinaria;

­ procedure legislative speciali, da un lato un intervento diverso del Consiglio, e dall'altro

­ coinvolgimento diverso del Parlamento, che viene o normalmente consultato o deve approvare

(procedura di parere conforme).

In molte occasioni è richiesto il parere del Comitato economico sociale e per le reti extraeuropee del

Comitato delle regioni.

Avviene spesso che l’atto di base individui organismi che devono essere sentiti prima di concludere

procedimento.

In base a ricerche compiute direttamente all'interno del trattato ci sono più di 20 forme diverse di

adozione degli atti in capo al Consiglio (può intervenire in molti modi diversi quindi); ci sono anche

ipotesi in cui Parlamento adotta atti prima dell'intervento del Consiglio; casi in cui interviene Consiglio

come organo intergovernativo sullla base di una delega da parte del Consiglio europe, o interviene la

BCE in casi specifici.

53

Se la base giuridica non dice nulla il Consiglio si pronuncia a maggioranza semplice.

Art. 17 TUE  un atto legislativo dell'unione può essere adottato solo su proposta della Commissione

salvo che trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati sempre su proposta della

Commissione se trattati lo prevedono

Se non è indicata la procedura ordinaria o speciale o indicata la Commissione, la proposta arriva dalla

istituzione competente all'adozione dell'atto. Proposta può pertanto provenire: dalla Commissione, Alto

rappresentante, Corte, Parlamento europeo e da gruppo di Stati.

A seconda dell'organo cambiano le maggioranze in seno al Consiglio.

Fino al 10/2014 la situazione rimane stabile come ora 255 voti su 355 assegnati agli Stati per

maggioranza qualificata bisogna soddisfare due soglie: maggioranza stati membri; e maggioranza 255

voti, terza cosa, che venga verificata la clausola demografica almeno il 62% della popolazione.

Quando invece proposta non proviene dalla commissione i 255 voti devono provenire dai 2/3 degli Stati

membri. Laddove proposta arrivi da soggetti non detentori del monopolio di iniziativa, le soglie si

innalzano.

Proposta identifica la base giuridica e quindi la procedura da seguire, deve essere debitamente rispettato

il principio di sussidiarietà e proporzionalità oltre che la parte specifica relativa alla protezione dei diritti

fondamentali, presenti nella Carta dei diritti fondamentali. Trattato non ci dice molto sulla base

giuridica, scelta va operata secondo criterio obiettivo: base specifica prevale su quella generale. In

alcuni casi non è possibile o ritenere che ci sia un'unica base o farle coesistere in uno stesso atto, esiste

norma di salvaguardia per cui è possibile splittare l'atto e non se ne adotta uno solo ma due con due basi

diverse e quindi due procedure giuridiche diverse. Valutazione caso per caso.

Commissione può essere stimolata da serie di istituzioni come: Consiglio, Parlamento, 1 mln cittadini,

Consiglio europeo.

E' possibile per la commissione verificare o ritirare la propria proposta per non farla stravolgere dalle

altre istituzioni.

Procedura legislativa ORDINARIA : Trattato di Lisbona ha introdotto 40 nuove basi giuridiche che

 prevedono il ricorso alla procedura legislativa ordinaria (per un totale di 70 basi giuridiche. Le altre

erano state cumulate precedentemente, con Amsterdam e Nizza).

Con tale procedura possono essere adottati regolamenti, direttive e decisioni; preclusioni possono

esistere verificando la singola base giuridica (in certi casi possono essere indicati solo regolamenti o

si forniscono alternative).

Campi di applicazione: spazio libertà sicurezza e giustizia, definizione delle competenze esecutive

della Commissione, politica agricola e della pesca, sicurezza sociale di lavoratori e migranti,

trasporti, ambiente, ricerca e sviluppo etc etc. Più in generale tutti gli atti adottati nell'ambito dello

spazio libertà sicurezza e giustizia (mercato interno).

Struttura della procedura: Commissione trasmette la propria proposta a Parlamento e Consiglio. Il

primo a pronunciarsi è il Parlamento il quale inoltra al Consiglio la propria opinione (la proposta

viene analizzata all'interno della Commissione competente per materia). Le modifiche eventualmente

apportate dal Parlamento vengono approvate a maggioranza semplice (se il Parlamento è d'accordo

con la Commissione, l'atto passa direttamente al Consiglio).

In tutte le ipotesi in cui il Consiglio non è d'accordo col Parlamento, deve adottare la c.d. “posizione

comune”, a maggioranza qualificata. Da qui, decorrono 3 mesi affinchè il Parlamento si esprima sulla

posizione con tre possibilità: o approva la posizione comune, o non si pronuncia nel termine di 3

mesi e l'atto si considera adottato, o respinge la posizione comune e l'atto non viene adottato.

In seconda lettura, il Parlamento si esprime alla maggioranza dei membri che lo compongono e

l'accordo interistituzionale prevede la possibilità di raggiungere un accordo prima della seconda

lettura (si arriva ad una soluzione prima dei 3 mesi). In seconda lettura il quorum è più alto (in prima

a maggioranza semplice e in seconda a maggioranza dei componenti) e questo per stimolare il

Parlamento ad approvare l'atto in prima lettura. Il fatto che sia prescritta la maggioranza dei

componenti, significa che all'inizio della riunione il Parlamento deve verificare se c'è il quorum.

54 Se la Commissione interessata vuol fare adottare comunque l'atto, prende in esame le posizioni

divergenti di Parlamento e Consiglio ed, eventualmente, ripropone l'atto, cominciando formalmente

un'altra procedura.

Se il Parlamento propone emendamenti, entro i 3 mesi successivi dalla trasmissione al Consiglio,

questo si deve pronunciare: o li approva o li respinge (in quest'ultima ipotesi, si deve convocare,

entro le 6 settimane successive, il c.d. “Comitato di Conciliazione”, che rappresenta una terza lettura,

ma ristretta. Sono le istituzioni che individuano i delegati che partecipano ai lavori del comitato di

conciliazione. A queste riunioni, per assicurare un coordinamento, partecipa pure la Commissione.

Comitato di conciliazione ha 6 settimane per trovare un accordo: se questo non viene trovato l'atto

non viene adottato, se l'accordo si trova, Consiglio e Parlamento devono poi pronunciarsi entro le 6

settimane successive).

Nel settore della politica sociale e della cooperazione giudiziaria in materia penale (materia

sensibili), è possibile per uno Stato, se la questione può avere implicazioni nell'ordinamento interno,

chiedere che la questione sia deferita al Consiglio Europeo, che in questo caso agisce come organo di

appello politico. Questo ha un termine di 4 mesi per riflettere (gli altri termini vengono sospesi), se

trova una posizione comune si va avanti, altrimenti l'atto non viene adottato.

Esistono casi in cui l'impossibilità di giungere all'adozione di una decisione non determina

l'abbandono della procedura  in alcuni casi, il trattato prevede il ricorso automatico alla

cooperazione rafforzata: se c'è un gruppo di almeno 9 stati. Questo meccanismo vale per le norme

minime relative alla definizione dei reati (quelle con dimensione transnazionale) e norme minime per

il reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni giudiziarie in materia penale, infine, nel caso in

cui si decidesse di istituire una procura europea.

Procedure legislative SPECIALI : tutte quelle procedure definite come tali dal Trattato. Anche in

 questo caso, è possibile adottare regolamenti, direttive e decisioni (non ci sono preclusioni di

principio). Siamo di fronte ad atti che possono essere adottati o da parte del Parlamento con la

partecipazione del Consiglio o da parte del Consiglio con la partecipazione del parlamento.

­ ipotesi di approvazione da parte del Parlamento con la partecipazione del Consiglio: statuto dei

membri del Parlamento viene adottato dal Parlamento europeo previo parere della Commissione

ed approvazione del Consiglio; adozione misure che attengono all'esercizio del dirittodi inchiesta

da parte del Parlamento; nomina del mediatore su approvazione del Consiglio.

­ ipotesi di adozione da parte del Consiglio con la partecipazione del Parlamento:

a) Consiglio si esprime con decisione a maggioranza qualificata e previa consultazione del

Parlamento per azioni specifiche in materia di ricerca e sviluppo tecnologico;

b) Consiglio si esprime con decisione a maggioranza qualificata e approvazione del Parlamento

europeo per misure di esecuzione del sistema proprio dell’Unione;

c) Consiglio si pronuncia all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo per misure

sicurezza e politica sociale;

d) Consiglio si pronuncia all'unanimità con approvazione Parlamento per provvedimenti

combattere immigrazione.

Le procedure legislative speciali prevedono sempre approvazione del Consiglio o a maggioranza

qualificata o ad unanimità e coinvolgimento del Parlamento o con consultazione (il consiglio chiede

un parere che risulta non vincolante) o con approvazione (quella che nel sistema previgente veniva

identificato come parere conforme).

Esiste una situazione ulteriore  nel quadro della politica estera di sicurezza comune, il ruolo

decisionale è affidato al Consiglio, che si pronuncia ad unanimità. Questa regola viene temperata nel

momento in cui il Consiglio agisce su indicazione o invito del Consiglio europeo, laddove il

Consiglio europeo ha già identificato quali misure bisogna adottare. Altri casi in cui il Consiglio non

si pronuncia all'unanimità: nomina di rappresentanti speciali (maggioranza qualificata), decisioni che

attuano decisioni dello stesso consiglio adottate all'unanimit&agra

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
108 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Federico Giacomo.