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PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI
Procedimenti normativi/decisionali procedimenti del diritto derivato attraverso i quali vengono
adottati i regolamenti, le direttive, le decisioni, gli atti legislativi, gli atti non legislativi, gli atti che non
riguardano tutti gli stati come la cooperazione rafforzata o come strumento autonomo o come rete di
emergenza.
Esistono procedure di modifica dei trattati(revisioni ordinarie o speciali). Esistono procedure che
riguardano l'adozione e la modifica del diritto derivato, di tutto quel diritto che si fonda sui trattati o in
altri atti di diritto. In questo casi ci si riferisce a procedura delegata ed atti di esecuzione che si fondano
su altri atti di diritto derivato. In questa seconda categoria ci entra anche la cooperazione rafforzata.
Procedure per adozione degli atti sono trattate nel trattato: legislativa ordinaria, legislativa speciale,
non legislativa (basi giuridiche per l’adozione degli atti legislativi, però, le troviamo anche negli
accordi internazionali conclusi da UE e nei provvedimenti di diritto derivato).
Trattato distingue:
procedura legislativa ordinaria;
procedure legislative speciali, da un lato un intervento diverso del Consiglio, e dall'altro
coinvolgimento diverso del Parlamento, che viene o normalmente consultato o deve approvare
(procedura di parere conforme).
In molte occasioni è richiesto il parere del Comitato economico sociale e per le reti extraeuropee del
Comitato delle regioni.
Avviene spesso che l’atto di base individui organismi che devono essere sentiti prima di concludere
procedimento.
In base a ricerche compiute direttamente all'interno del trattato ci sono più di 20 forme diverse di
adozione degli atti in capo al Consiglio (può intervenire in molti modi diversi quindi); ci sono anche
ipotesi in cui Parlamento adotta atti prima dell'intervento del Consiglio; casi in cui interviene Consiglio
come organo intergovernativo sullla base di una delega da parte del Consiglio europe, o interviene la
BCE in casi specifici.
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Se la base giuridica non dice nulla il Consiglio si pronuncia a maggioranza semplice.
Art. 17 TUE un atto legislativo dell'unione può essere adottato solo su proposta della Commissione
salvo che trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati sempre su proposta della
Commissione se trattati lo prevedono
Se non è indicata la procedura ordinaria o speciale o indicata la Commissione, la proposta arriva dalla
istituzione competente all'adozione dell'atto. Proposta può pertanto provenire: dalla Commissione, Alto
rappresentante, Corte, Parlamento europeo e da gruppo di Stati.
A seconda dell'organo cambiano le maggioranze in seno al Consiglio.
Fino al 10/2014 la situazione rimane stabile come ora 255 voti su 355 assegnati agli Stati per
maggioranza qualificata bisogna soddisfare due soglie: maggioranza stati membri; e maggioranza 255
voti, terza cosa, che venga verificata la clausola demografica almeno il 62% della popolazione.
Quando invece proposta non proviene dalla commissione i 255 voti devono provenire dai 2/3 degli Stati
membri. Laddove proposta arrivi da soggetti non detentori del monopolio di iniziativa, le soglie si
innalzano.
Proposta identifica la base giuridica e quindi la procedura da seguire, deve essere debitamente rispettato
il principio di sussidiarietà e proporzionalità oltre che la parte specifica relativa alla protezione dei diritti
fondamentali, presenti nella Carta dei diritti fondamentali. Trattato non ci dice molto sulla base
giuridica, scelta va operata secondo criterio obiettivo: base specifica prevale su quella generale. In
alcuni casi non è possibile o ritenere che ci sia un'unica base o farle coesistere in uno stesso atto, esiste
norma di salvaguardia per cui è possibile splittare l'atto e non se ne adotta uno solo ma due con due basi
diverse e quindi due procedure giuridiche diverse. Valutazione caso per caso.
Commissione può essere stimolata da serie di istituzioni come: Consiglio, Parlamento, 1 mln cittadini,
Consiglio europeo.
E' possibile per la commissione verificare o ritirare la propria proposta per non farla stravolgere dalle
altre istituzioni.
Procedura legislativa ORDINARIA : Trattato di Lisbona ha introdotto 40 nuove basi giuridiche che
prevedono il ricorso alla procedura legislativa ordinaria (per un totale di 70 basi giuridiche. Le altre
erano state cumulate precedentemente, con Amsterdam e Nizza).
Con tale procedura possono essere adottati regolamenti, direttive e decisioni; preclusioni possono
esistere verificando la singola base giuridica (in certi casi possono essere indicati solo regolamenti o
si forniscono alternative).
Campi di applicazione: spazio libertà sicurezza e giustizia, definizione delle competenze esecutive
della Commissione, politica agricola e della pesca, sicurezza sociale di lavoratori e migranti,
trasporti, ambiente, ricerca e sviluppo etc etc. Più in generale tutti gli atti adottati nell'ambito dello
spazio libertà sicurezza e giustizia (mercato interno).
Struttura della procedura: Commissione trasmette la propria proposta a Parlamento e Consiglio. Il
primo a pronunciarsi è il Parlamento il quale inoltra al Consiglio la propria opinione (la proposta
viene analizzata all'interno della Commissione competente per materia). Le modifiche eventualmente
apportate dal Parlamento vengono approvate a maggioranza semplice (se il Parlamento è d'accordo
con la Commissione, l'atto passa direttamente al Consiglio).
In tutte le ipotesi in cui il Consiglio non è d'accordo col Parlamento, deve adottare la c.d. “posizione
comune”, a maggioranza qualificata. Da qui, decorrono 3 mesi affinchè il Parlamento si esprima sulla
posizione con tre possibilità: o approva la posizione comune, o non si pronuncia nel termine di 3
mesi e l'atto si considera adottato, o respinge la posizione comune e l'atto non viene adottato.
In seconda lettura, il Parlamento si esprime alla maggioranza dei membri che lo compongono e
l'accordo interistituzionale prevede la possibilità di raggiungere un accordo prima della seconda
lettura (si arriva ad una soluzione prima dei 3 mesi). In seconda lettura il quorum è più alto (in prima
a maggioranza semplice e in seconda a maggioranza dei componenti) e questo per stimolare il
Parlamento ad approvare l'atto in prima lettura. Il fatto che sia prescritta la maggioranza dei
componenti, significa che all'inizio della riunione il Parlamento deve verificare se c'è il quorum.
54 Se la Commissione interessata vuol fare adottare comunque l'atto, prende in esame le posizioni
divergenti di Parlamento e Consiglio ed, eventualmente, ripropone l'atto, cominciando formalmente
un'altra procedura.
Se il Parlamento propone emendamenti, entro i 3 mesi successivi dalla trasmissione al Consiglio,
questo si deve pronunciare: o li approva o li respinge (in quest'ultima ipotesi, si deve convocare,
entro le 6 settimane successive, il c.d. “Comitato di Conciliazione”, che rappresenta una terza lettura,
ma ristretta. Sono le istituzioni che individuano i delegati che partecipano ai lavori del comitato di
conciliazione. A queste riunioni, per assicurare un coordinamento, partecipa pure la Commissione.
Comitato di conciliazione ha 6 settimane per trovare un accordo: se questo non viene trovato l'atto
non viene adottato, se l'accordo si trova, Consiglio e Parlamento devono poi pronunciarsi entro le 6
settimane successive).
Nel settore della politica sociale e della cooperazione giudiziaria in materia penale (materia
sensibili), è possibile per uno Stato, se la questione può avere implicazioni nell'ordinamento interno,
chiedere che la questione sia deferita al Consiglio Europeo, che in questo caso agisce come organo di
appello politico. Questo ha un termine di 4 mesi per riflettere (gli altri termini vengono sospesi), se
trova una posizione comune si va avanti, altrimenti l'atto non viene adottato.
Esistono casi in cui l'impossibilità di giungere all'adozione di una decisione non determina
l'abbandono della procedura in alcuni casi, il trattato prevede il ricorso automatico alla
cooperazione rafforzata: se c'è un gruppo di almeno 9 stati. Questo meccanismo vale per le norme
minime relative alla definizione dei reati (quelle con dimensione transnazionale) e norme minime per
il reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni giudiziarie in materia penale, infine, nel caso in
cui si decidesse di istituire una procura europea.
Procedure legislative SPECIALI : tutte quelle procedure definite come tali dal Trattato. Anche in
questo caso, è possibile adottare regolamenti, direttive e decisioni (non ci sono preclusioni di
principio). Siamo di fronte ad atti che possono essere adottati o da parte del Parlamento con la
partecipazione del Consiglio o da parte del Consiglio con la partecipazione del parlamento.
ipotesi di approvazione da parte del Parlamento con la partecipazione del Consiglio: statuto dei
membri del Parlamento viene adottato dal Parlamento europeo previo parere della Commissione
ed approvazione del Consiglio; adozione misure che attengono all'esercizio del dirittodi inchiesta
da parte del Parlamento; nomina del mediatore su approvazione del Consiglio.
ipotesi di adozione da parte del Consiglio con la partecipazione del Parlamento:
a) Consiglio si esprime con decisione a maggioranza qualificata e previa consultazione del
Parlamento per azioni specifiche in materia di ricerca e sviluppo tecnologico;
b) Consiglio si esprime con decisione a maggioranza qualificata e approvazione del Parlamento
europeo per misure di esecuzione del sistema proprio dell’Unione;
c) Consiglio si pronuncia all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo per misure
sicurezza e politica sociale;
d) Consiglio si pronuncia all'unanimità con approvazione Parlamento per provvedimenti
combattere immigrazione.
Le procedure legislative speciali prevedono sempre approvazione del Consiglio o a maggioranza
qualificata o ad unanimità e coinvolgimento del Parlamento o con consultazione (il consiglio chiede
un parere che risulta non vincolante) o con approvazione (quella che nel sistema previgente veniva
identificato come parere conforme).
Esiste una situazione ulteriore nel quadro della politica estera di sicurezza comune, il ruolo
decisionale è affidato al Consiglio, che si pronuncia ad unanimità. Questa regola viene temperata nel
momento in cui il Consiglio agisce su indicazione o invito del Consiglio europeo, laddove il
Consiglio europeo ha già identificato quali misure bisogna adottare. Altri casi in cui il Consiglio non
si pronuncia all'unanimità: nomina di rappresentanti speciali (maggioranza qualificata), decisioni che
attuano decisioni dello stesso consiglio adottate all'unanimit&agra