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Gli effetti della separazione e del divorzio

Gli effetti giuridici della separazione si qualificano nel mantenimento e nella somministrazione degli alimenti.

La pronuncia di separazione personale dei coniugi non determina la cessazione del vincolo matrimoniale, ma comporta la persistenza dei doveri di solidarietà economica derivante dal matrimonio.

L'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia altro non è che il riflesso del dovere di collaborazione e di assistenza morale e materiale. Venuto meno il dovere di collaborare nell'interesse della famiglia, il dovere di contribuzione si trasforma, nei confronti del coniuge economicamente più debole, in quello di corrispondergli un assegno di mantenimento.

L'art 156cc dice che il coniuge a cui non si addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.

Le condizioni alle quali è subordinato il diritto al mantenimento e...

Il suo concreto ammontare consistono nella sussistenza di una disparità economica fra i coniugi. Il difetto di redditi non va inteso come atto di bisogno, ma come una mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il mantenimento quindi si basa sul reddito potenziale e non su quello effettivamente goduto durante il matrimonio. Nella base di calcolo del reddito rientrano tutti i beni posseduti suscettibili di valutazione economica. Vanno altresì valutati anche i profili non economici come l'età, la salute e l'attitudine del coniuge di provvedere al proprio mantenimento. L'obbligo di mantenimento sussiste non solo quando il coniuge ha redditi adeguati, ma anche nell'ipotesi in cui possa procurarseli. L'attitudine al lavoro assume rilievo solo qualora venga riscontrata in termini non meramente astratti ed ipotetici, tenuto conto di ogni fattore soggettivo e oggettivo. Sempre avalutazione rientrano le elargizioni non meramente saltuarie, ma continuative e protratte nel tempo, ricevute da parenti o dal convivente more uxorio. Concorrono quindi a formare il reddito e vanno valutate ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento. Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e conserva, ma solo qualora versi in stato di bisogno, quello agli alimenti.
  • MANTENIMENTO: prestazioni di tutto quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto
  • ALIMENTI: si hanno quando si ravvisi uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, unitamente all'impossibilità di trovare un lavoro adeguato. Comprendono VITTO, ALLOGGIO, VESTIARIO, CURA DELLA PERSONA, ISTRUZIONE SCOLASTICA.
Gli effetti successori dell'addebito consistono nella perdita dei diritti inerenti allo stato matrimoniale. Chi riceve l'addebito ha diritto a un assegno vitalizio commisurato alle sostanze ereditarie.

alla qualità e al numero degli eredi legittimi, a condizione che al tempo dell'apertura della successione godesse degli alimenti a carico del defunto.

La riconciliazione è l'accordo tra i coniugi diretto a impedire o a far cessare il sorgere dello stato di separazione.

Art 154: riconciliazione inpenenza del processo di separazione coniugale

Art 157: riconciliazione successiva all'emanazione della sentenza di separazione giudiziale o all'omologazione di quella consensuale.

Gli effetti della separazione possono essere fatti cessare con un'espressa dichiarazione dei coniugi che può essere orale o scritta, per scrittura privata o atto pubblico. Se la causa è in corso la dichiarazione va inserita nel verbale sottoscritto dal presidente del tribunale.

Il presupposto essenziale è l'intenzione di porre fine allo stato di separazione ristabilendo la comunione materiale e spirituale. Non è più necessario il requisito della

Coabitazione sostituito da un com-portamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. L'art 154 stabilisce che la riconciliazione comporta l'abbandono della domanda di separazione già proposta, la riconciliazione ha effetti meramente processuali. La domanda viene abbandonata ma non si estingue. Infatti le vecchie ragioni possono essere invocate nuovamente qualora si decida per una nuova separazione. L'art 157,2 prevede che la separazione può essere pronunziata nuovamente solo in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione. Altro orientamento è quello secondo cui poiché la riconciliazione risulta costituita sia dal perdono delle colpe precedenti che dal ripristino della vita coniugale, non possono più essere invocati i motivi precedenti. La giurisprudenza sostiene che i contrasti intervenuti prima della riconciliazione possono essere rilevanti solo al fine di chiarire la portata di quelli avvenuti successivamente.

alla stessa.Se vigeva comunione legale, se la riconciliazione è avvenuta dopo la pronuncia di separazione, questa ripristina il regime previdente.

GLI EFFETTI DEL DIVORZIO:

  • riacquisto della libertà di stato: il passaggio in giudicato della sentenza e la sua annotazione nei registri dello stato civile consentono di contrarre nuove nozze, salvo il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna previsto dall'art 89.
  • Non produce nessun effetto sulla cittadinanza italiana acquisita a seguito del matrimonio da parte del coniuge straniero. Egli può rinunciarvi solo se risiede o stabilisca residenza all'estero.
  • La donna perde il diritto all'uso del cognome del marito, salvo che non dimostri che il conservarlo corrisponda ad un apprezzabile interesse proprio o dei figli. Tale decisione può essere modificata. Se la moglie continua a utilizzare il cognome del marito questi potrà esercitare azione inibitoria e chiedere la cessazione del
fatto lesivo. La cessazione del matrimonio determina il sorgere di obblighi di carattere patrimoniale di un coniuge nei confronti dell'altro. Negli USA, in analogia a quanto accade nel caso di scioglimento del contratto di società, si prescrive un'equa distribuzione delle proprietà degli ex coniugi. L'attribuzione della proprietà consente di evitare la previsione di un assegno di divorzio così da dare un taglio netto e definitivo tra i coniugi. Nel nostro ordinamento, l'attribuzione di proprietà in conseguenza di divorzio è prevista solo per i coniugi in comunione dei beni. Da noi, l'effetto patrimoniale senz'altro più rilevante conseguente alla pronuncia di divorzio è la previsione della somministrazione periodica o una tantum di un assegno familiare a favore del coniuge economicamente più debole. I criteri che il giudice deve considerare nel determinare la spettanza e l'entità sono: le condizioni deiconiugi- le ragioni della decisione- Il contributo personale ed economico apportato da ciascuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio. Tutto in rapporto alla durata del matrimonio. Il presupposto fondamentale è costituito dallo squilibrio reddituale tra i coniugi per effetto del quale uno di essi, privo di mezzi si trovi nell'impossibilità transitoria o permanente di procurarseli. L'assegno ha funzione assistenziale. Il criterio normativo non prende in considerazione la situazione economica di questi e la sua possibilità di renderla adeguata alle proprie esigenze. La legge del 1987 collega il diritto all'assegno al solo presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi posseduti dal coniuge che ne richiede la somministrazione e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. A tutti gli altri criteri il giudice del divorzio fa ricorso solo per la qualificazione dello stesso quindi subordinatamente alla.valutazione relativa alla carenza dei mezzi. Il livello di vita coniugale da considerare come termine di riferimento non è solo il tenore che i coniugi hanno concretamente mantenuto nel corso del matrimonio ma anche quello che avrebbero potuto mantenere in base alle loro potenzialità economiche. Eventuali miglioramenti della situazione reddituale del coniuge nei cui confronti l'assegno venga richiesto assumono rilevanza solo se costituiscono sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze mentre è discusso l'effetto dell'instaurazione di una convivenza more uxorio. I criteri per la determinazione dell'assegno possono condurre a una riduzione dell'assegno se non all'azzeramento. Le ragioni della decisione si risolvono nelle cause che hanno portato allo scioglimento del vincolo coniugale e dunque nelle.

Eventuali responsabilità a carico dell'uno o dell'altro coniuge. L'indagine riguarda l'intero periodo della vita coniugale. Il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde il diritto all'assegno. L'assegno va riconosciuto al coniuge che non dispone di mezzi adeguati a prescindere da valutazioni del suo comportamento durante il matrimonio e dopo la separazione. Detti comportamenti vengono in rilievo solo per diminuire l'ammontare dell'assegno. Quanto alle condizioni dei coniugi si guardano alle condizioni sociali e di salute, l'età, le consuetudini e il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale. Tra le condizioni personali rileva anche la convivenza more uxorio, nonché i contributi derivanti dalla famiglia d'origine. Il criterio del contributo personale ed economico rileva sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell'altro coniuge, alla casa e ai figli.

ma anche al lavoro domestico, la considerazione del reddito dei coniugi postula una valutazione in merito ai redditi di entrambi i coniugi, comprensivi dei redditi veri e propri e delle sostanze, cioè dei cespiti patrimoniali. L'ultimo criterio è quello della durata dei matrimoni. Assume il valore di parametro fondamentale, di filtro attraverso cui devono essere esaminati e considerati tutti gli altri criteri. Nel caso di rapporti di breve durata le decisioni tendono a ridurre o a eliminare l'assegno, che apparirebbero del tutto inique in presenza della rottura di un matrimonio di lunga durata. I provvedimenti di natura economica adottati dal giudice sono sempre soggetti ad eventuali revisioni in considerazione del sopravvenire di nuove circostanze di fatto che incidano significativamente sull'equilibrio dei rapporti tra i coniugi. L'assegno può incrementare per nuove esigenze, può venir ridotto o può venire meno in considerazione dei.miglioramenti della situazione economica del beneficiario o deterioramento delle condizioni patrimoniali dell'
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Publisher
A.A. 2006-2007
22 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.