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Gli effetti della separazione e del divorzio
Gli effetti giuridici della separazione si qualificano nel mantenimento e nella somministrazione degli alimenti.
La pronuncia di separazione personale dei coniugi non determina la cessazione del vincolo matrimoniale, ma comporta la persistenza dei doveri di solidarietà economica derivante dal matrimonio.
L'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia altro non è che il riflesso del dovere di collaborazione e di assistenza morale e materiale. Venuto meno il dovere di collaborare nell'interesse della famiglia, il dovere di contribuzione si trasforma, nei confronti del coniuge economicamente più debole, in quello di corrispondergli un assegno di mantenimento.
L'art 156cc dice che il coniuge a cui non si addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
Le condizioni alle quali è subordinato il diritto al mantenimento e...
Il suo concreto ammontare consistono nella sussistenza di una disparità economica fra i coniugi. Il difetto di redditi non va inteso come atto di bisogno, ma come una mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il mantenimento quindi si basa sul reddito potenziale e non su quello effettivamente goduto durante il matrimonio. Nella base di calcolo del reddito rientrano tutti i beni posseduti suscettibili di valutazione economica. Vanno altresì valutati anche i profili non economici come l'età, la salute e l'attitudine del coniuge di provvedere al proprio mantenimento. L'obbligo di mantenimento sussiste non solo quando il coniuge ha redditi adeguati, ma anche nell'ipotesi in cui possa procurarseli. L'attitudine al lavoro assume rilievo solo qualora venga riscontrata in termini non meramente astratti ed ipotetici, tenuto conto di ogni fattore soggettivo e oggettivo. Sempre avalutazione rientrano le elargizioni non meramente saltuarie, ma continuative e protratte nel tempo, ricevute da parenti o dal convivente more uxorio. Concorrono quindi a formare il reddito e vanno valutate ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento. Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e conserva, ma solo qualora versi in stato di bisogno, quello agli alimenti.- MANTENIMENTO: prestazioni di tutto quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto
- ALIMENTI: si hanno quando si ravvisi uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, unitamente all'impossibilità di trovare un lavoro adeguato. Comprendono VITTO, ALLOGGIO, VESTIARIO, CURA DELLA PERSONA, ISTRUZIONE SCOLASTICA.
alla qualità e al numero degli eredi legittimi, a condizione che al tempo dell'apertura della successione godesse degli alimenti a carico del defunto.
La riconciliazione è l'accordo tra i coniugi diretto a impedire o a far cessare il sorgere dello stato di separazione.
Art 154: riconciliazione inpenenza del processo di separazione coniugale
Art 157: riconciliazione successiva all'emanazione della sentenza di separazione giudiziale o all'omologazione di quella consensuale.
Gli effetti della separazione possono essere fatti cessare con un'espressa dichiarazione dei coniugi che può essere orale o scritta, per scrittura privata o atto pubblico. Se la causa è in corso la dichiarazione va inserita nel verbale sottoscritto dal presidente del tribunale.
Il presupposto essenziale è l'intenzione di porre fine allo stato di separazione ristabilendo la comunione materiale e spirituale. Non è più necessario il requisito della
Coabitazione sostituito da un com-portamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. L'art 154 stabilisce che la riconciliazione comporta l'abbandono della domanda di separazione già proposta, la riconciliazione ha effetti meramente processuali. La domanda viene abbandonata ma non si estingue. Infatti le vecchie ragioni possono essere invocate nuovamente qualora si decida per una nuova separazione. L'art 157,2 prevede che la separazione può essere pronunziata nuovamente solo in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione. Altro orientamento è quello secondo cui poiché la riconciliazione risulta costituita sia dal perdono delle colpe precedenti che dal ripristino della vita coniugale, non possono più essere invocati i motivi precedenti. La giurisprudenza sostiene che i contrasti intervenuti prima della riconciliazione possono essere rilevanti solo al fine di chiarire la portata di quelli avvenuti successivamente.
alla stessa.Se vigeva comunione legale, se la riconciliazione è avvenuta dopo la pronuncia di separazione, questa ripristina il regime previdente.
GLI EFFETTI DEL DIVORZIO:
- riacquisto della libertà di stato: il passaggio in giudicato della sentenza e la sua annotazione nei registri dello stato civile consentono di contrarre nuove nozze, salvo il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna previsto dall'art 89.
- Non produce nessun effetto sulla cittadinanza italiana acquisita a seguito del matrimonio da parte del coniuge straniero. Egli può rinunciarvi solo se risiede o stabilisca residenza all'estero.
- La donna perde il diritto all'uso del cognome del marito, salvo che non dimostri che il conservarlo corrisponda ad un apprezzabile interesse proprio o dei figli. Tale decisione può essere modificata. Se la moglie continua a utilizzare il cognome del marito questi potrà esercitare azione inibitoria e chiedere la cessazione del
Eventuali responsabilità a carico dell'uno o dell'altro coniuge. L'indagine riguarda l'intero periodo della vita coniugale. Il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde il diritto all'assegno. L'assegno va riconosciuto al coniuge che non dispone di mezzi adeguati a prescindere da valutazioni del suo comportamento durante il matrimonio e dopo la separazione. Detti comportamenti vengono in rilievo solo per diminuire l'ammontare dell'assegno. Quanto alle condizioni dei coniugi si guardano alle condizioni sociali e di salute, l'età, le consuetudini e il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale. Tra le condizioni personali rileva anche la convivenza more uxorio, nonché i contributi derivanti dalla famiglia d'origine. Il criterio del contributo personale ed economico rileva sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell'altro coniuge, alla casa e ai figli.
ma anche al lavoro domestico, la considerazione del reddito dei coniugi postula una valutazione in merito ai redditi di entrambi i coniugi, comprensivi dei redditi veri e propri e delle sostanze, cioè dei cespiti patrimoniali. L'ultimo criterio è quello della durata dei matrimoni. Assume il valore di parametro fondamentale, di filtro attraverso cui devono essere esaminati e considerati tutti gli altri criteri. Nel caso di rapporti di breve durata le decisioni tendono a ridurre o a eliminare l'assegno, che apparirebbero del tutto inique in presenza della rottura di un matrimonio di lunga durata. I provvedimenti di natura economica adottati dal giudice sono sempre soggetti ad eventuali revisioni in considerazione del sopravvenire di nuove circostanze di fatto che incidano significativamente sull'equilibrio dei rapporti tra i coniugi. L'assegno può incrementare per nuove esigenze, può venir ridotto o può venire meno in considerazione dei.miglioramenti della situazione economica del beneficiario o deterioramento delle condizioni patrimoniali dell'