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Forme di matrimonio religioso

In ogni caso, il matrimonio celebrato in Chiesa potrà sempre essere trascritto quando l'azione civile di nullità (invalidità) non possa più essere proposta (es. minore che abbia nel frattempo raggiunto la maggiore età). Esiste anche un'altra forma di matrimonio religioso, il matrimonio segreto, celebrato in presenza di determinati motivi e valido solo per la Chiesa. Questa celebrazione si trascrive in determinati registri conservati dal Vescovo: non può essere registrata negli Uffici dello Stato Civile in quanto manca la volontà dei due nubendi di dare effetti civili al matrimonio; manca la volontà degli effetti civili. Per l'ordinamento civile questo matrimonio non esiste. Il matrimonio concordatario, in rapporto alla disciplina dell'invalidità, è soggetto all'ordinamento canonico: la dichiarazione di invalidità avviene ad opera della Sacra Rota, il Tribunale Ecclesiastico. Una volta chetale Tribunale ha dichiarato la nullità, per la legge canonica il matrimonio è nullo, ma la sentenza ecclesiastica non ha efficacia nel nostro ordinamento; affinché ciò avvenga è necessario dare avvio al giudizio di delibazione dinanzi alla Corte d'Appello. Legittimati all'azione anzi detta sono solo i due coniugi (o ex coniugi): il coniuge vedovo non può proporla. Il procedimento di delibazione si chiude con una sentenza che deliba, appunto, la sentenza ecclesiastica di nullità: può inoltre stabilire provvedimenti economici di cui sia destinatario il coniuge privo di mezzi adeguati e regolare anche la situazione dei figli, come avviene in caso di separazione (→ alla cui disciplina esiste infatti un rinvio). Un eventuale assegno di mantenimento previsto da questa sentenza può durare finché il coniuge non contrae nuove nozze, e avrà ad ogni modo un'entità e un periodo di tempo.

La validità limitati.La nullità del matrimonio, però, costituisce un fenomeno diverso dal divorzio.

Con la nullità si producono effetti ex tunc, con il divorzio viene meno un vincolo ex nunc, ma resta in piedi tutta la convivenza vissuta: un matrimonio dichiarato nullo può anche essere durato molti anni.

La legge di riforma del diritto internazionale privato ha annullato la delibazione di sentenza dei Tribunali stranieri purché rispettino determinati canoni previsti dalla legge italiana, nel qual caso saranno accettate così come sono.

Si è discusso di applicare questa disciplina anche in rapporto al Tribunale Ecclesiastico, ma è prevalso un orientamento in virtù del quale la delibazione debba permanere per la dichiarazione di nullità, in quanto l'art. 2 della legge 31 maggio 1995 num. 218 stabilisce che le nuove disposizioni introdotte non devono pregiudicare Convenzioni Internazionali, come il Concordato Lateranense.

precedentemente in vigore, e dunque già ratificata dall'Italia. La riforma del diritto internazionale privato ha inciso però rispetto ai requisiti, in rapporto essenzialmente al rispetto, da parte delle sentenze, dell'ordine pubblico. 11 L'ordinamento canonico richiede requisiti di validità matrimoniale diversi da quelli richiesti dalla legge civile. Si ritiene nullo il matrimonio contratto in presenza di mera riserva mentale (→segreto dell'animo), mentre l'ordinamento italiano non accetta questo impedimento, in quanto ritiene prevalente la tutela del terzo in buona fede; l'ordinamento canonico considera prevalente la purezza del consenso. Le riserve per la validità dell'ordinamento canonico sono i bona matrimonii, che sono, tra gli altri: - il bonum proli (→mi sposo ma non voglio avere figli); - il bonum sacramenti (→mi sposo ma non credo nel vincolo matrimoniale); - ci si sposa ma non si intende rispettare.

L'obbligo di fedeltà; - ci si sposa ma non si crede nell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. In precedenza, non esistendo il divorzio, si utilizzava il metodo della cartolina, inviata ad un amico, che poteva significare nullità del matrimonio. (→la cartolina si inviava ad una persona fidata prima del matrimonio; essa poteva ad es. contenere una dichiarazione di volontà di sposarsi ma di non avere figli: dopo qualche anno era possibile presentarla in Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio). Un precedente orientamento della Cassazione aveva previsto che la riserva mentale non avesse valore e che dunque non fosse sufficiente a delibare una sentenza ecclesiastica; un nuovo orientamento prevede ora, invece, che, se è interesse del terzo che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso chiedere la delibazione, la sentenza deve essere delibata. La riserva mentale del coniuge non ha invece valore per una

richiesta di delibazione, procedimento che potrà concludersi con la conferma della sentenza o con un rifiuto. Provvedimenti di carattere amministrativo del Tribunale Ecclesiastico, infine, sciolgono il matrimonio nel caso in cui, pur essendo stato contratto, non sia stato consumato (→ dispensa super rato et non consummato). L'ordinamento civile non accetta questo provvedimento e sceglie come soluzione per la mancata consumazione il divorzio, in quanto lo reputa causa autonoma che esclude la separazione. Prima dell'accordo di modifica del 1984 (→ legge 25/3/1985 num. 121) esisteva la riserva di giurisdizione, in virtù della quale della validità del matrimonio concordatario, solo da un punto di vista religioso, poteva giudicare solo il Tribunale Ecclesiastico: l'istituto non è stato reinserito nella nuova legge e sono sorte vivaci discussioni in materia. Un orientamento di legittimità della Corte Costituzionale, espresso con una sentenza del 1993.sostiene che la riserva di giurisdizione permane comunque. Secondo un altro orientamento di legittimità, invece, la riserva è stata abrogata, e quindi il Tribunale italiano preventivamente adito potrà giudicare in materia di validità del vincolo. In altri termini, secondo il primo orientamento, la nullità del matrimonio fa venire meno, in virtù della riserva di giurisdizione, la sentenza di divorzio. Secondo un altro orientamento, quello della Corte di Cassazione, invece, venuta meno la riserva di giurisdizione, se è già stata emanata una sentenza o è in corso un giudizio di divorzio (→e dunque il giudice avrà ritenuto valido un matrimonio che egli viene chiamato 12 ora a sciogliere), la sentenza di nullità della Sacra Rota non fa venire meno gli effetti della sentenza di divorzio. In rapporto all'invalidità il matrimonio civile, in quanto negozio giuridico, presenta una propria disciplina. Laddove nei

Negozi giuridici a contenuto patrimoniale inter vivos prevale l'affidamento del terzo e nei negozi giuridici mortis causa prevale la tutela della volontà, il favor matrimonii permea tutta la disciplina delle cause di invalidità e l'orientamento della relativa disciplina.

Se il matrimonio viene contratto in presenza di cause che ne inficiano la volontà, si può chiedere la dichiarazione di invalidità; nella categoria posta in essere nel suo complesso distingueremo:

  • Impedimenti
  • Vizi del consenso
  • Simulazione

Nell'ambito della nullità distingueremo diverse ipotesi:

  • Irregolarità: mancano i testimoni, mancano le pubblicazioni, mancano i documenti richiesti. Le sanzioni, in quest'ambito, hanno natura pecuniaria e amministrativa.
  • Inesistenza (mancano i requisiti minimi per qualificare l'esistenza del matrimonio): il consenso non è stato espresso, vogliono contrarre matrimonio.

persone dello stesso sesso.

  • nullità in alcuni casi è suscettibile di essere sanata in tempi brevi (→ es. matrimonio contratto da un minore);
  • in altri casi non potrà mai essere sanata (→ es. matrimonio contratto da un soggetto già sposato).

I soggetti legittimati a presentare l'azione saranno:

  • chiunque, laddove la norma sia stata posta a tutela dell'ordine pubblico;
  • solo il singolo, laddove la norma sia posta in essere a sua tutela.

Il matrimonio civile, anche laddove sia dichiarato nullo, produrrà alcuni effetti limitati, a differenza della regola generale in virtù della quale un negozio nullo non produce effetti; esso produrrà infatti effetti fino alla sentenza di nullità.

La disciplina dell'invalidità matrimoniale riguarda il matrimonio preso in considerazione come matrimonio atto, quindi come atto giuridico; il tratto caratterizzante risulta essere quello del favor matrimonii.

Le cause

invalidità possono suddividersi in tre grandi gruppi: - impedimenti; - vizi del consenso; - simulazione. Gli impedimenti al matrimonio sono disciplinati agli artt. 84 – 89 del Codice Civile; individuano, in senso positivo le condizioni necessarie ai fini della validità del matrimonio, in senso negativo quelle caratteristiche che rendono un matrimonio suscettibile di annullabilità: si distinguono in impedimenti dispensabili e non dispensabili. Gli impedimenti dispensabili sono quelli la cui norma è dettata a tutela di un interesse privato e sono suscettibili di essere superati tramite dispensa (es. dispensa concessa a zio e nipote affinché possano sposarsi). Gli impedimenti non dispensabili sono quelli in cui l'interesse pubblico è considerato superiore: proprio per questo non sono suscettibili di essere superati tramite dispensa (es. matrimonio del bigamo). Il primo impedimento è quello che attiene l'uguaglianza di

Sesso tra gli sposi: non esiste una norma che esplicitamente lo stabilisca, ma sia per la giurisprudenza che per la dottrina il matrimonio omosessuale è giuridicamente inesistente. Il Codice, però, nell'ambito delle disposizioni attinenti, usa sempre il termine "coniugi" o "genitori"; solo l'art. 143 utilizza l'espressione "marito e moglie". Per il nostro ordinamento, comunque, la diversità di sesso tra i coniugi è un principio di ordine pubblico. Menzione specifica attiene i transessuali: qualora il Tribunale autorizzi con sentenza, attestando l'avvenuta modifica di sesso, le modifiche dello stato civile del soggetto, il matrimonio si considererà sciolto, e inoltre la modifica di sesso è considerata dal nostro ordinamento come causa autonoma di divorzio. In realtà, il primo impedimento che menziona il Codice Civile è quello di cui all'art. 84, e riguarda la mancanza di età.

minima,fissata dall

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A.A. 2006-2007
50 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zoppini Andrea.