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Bretagna ed i paesi del
Commonwealth, tra cui l’India, l’Australia hanno ordinamenti common law
(interessi comuni) cioè
basati sulla legge consuetudinaria quindi su fonti-fatto.
La gerarchia delle fonti, necessaria in ogni ordinamento, detta una regola che
identifica la
norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse.
Sulla base del criterio
gerarchico la priorità delle fonti è la seguente:
la Costituzione (fonte super primaria) al vertice delle fonti-atto.
Le leggi ordinarie prodotte dal Parlamento e decreti legge e decreti legislativi
prodotti dal Governo ed infine le leggi regionali (fonte primaria). Con la riforma
del 1999 le leggi
regionali sono diventate fonte primaria in quanto è stata attribuita potestà
normativa
esclusiva ed in questo si è attuato il principio del decentramento dettato
dall’art. 5 Cost.
equiparando la legge regionale alla legge dello Stato (nei limiti dettati dall’art.
117), anche
se sotto il profilo sostanziale esistono ancora differenze.
I regolamenti (fonte secondaria), come i regolamenti parlamentari, esecutivi,
eccetera.
Sono fonti secondarie o subordinate perché hanno un campo di applicazione
inferiore (o
efficacia limitata) rispetto alle fonti primarie in quanto valide solo per gli organi
che le
approvano. Ad esempio i regolamenti parlamentari, adottati dal Parlamento
sono valevoli
solo per i parlamentari. I regolamenti non possono essere in contrasto con la
fonte
primaria.
Le consuetudini.
Peraltro ha valore prevalente rispetto alle Leggi italiane la Normativa
Europea di cui al
trattato di Maastricht. Le fonti comunitarie si distinguono in:
regolamenti (art. 249 c.2 reg. U.E.): contengono disposizioni immediatamente
applicabili;
direttive (art. 249 c.3 reg. U.E.): si rivolgono agli organi legislativi dei membri
dell’UE allo scopo di armonizzare le leggi dei singoli paesi, ma non sono efficaci
negli ordinamenti dei citati paesi. Per avere efficacia devono essere ratificate.
La delegificazione (L.400/88) è quella attività del Parlamento che serve a
diminuire la
produzione di Leggi e conseguentemente la mole di lavoro dell’organo
legislativo, mediante il
ricorso ad una legge, che ha per oggetto il trasferimento di determinate
discipline dalla sede
legislativa a quella regolamentare oppure al ricorso ai testi unici e in questo
caso è obbligatorio il
parere del Consiglio di Stato. Un altro esempio sono i decreti legislativi (art. 76)
e decreti legge (art.
77) con cui il Parlamento delega la funzione legislativa al Governo.
Un altro criterio di priorità della norma è quello cronologico. Nel caso la stessa
materia è
disciplinata da diverse norme in contrasto tra loro e laddove non è possibile
individuare la
prevalenza tra fonti-atto pari grado, viene applicata la norma cronologicamente
più recente. Altro
criterio ancora di priorità della norma è quello di specialità. Nel caso la stessa
materia è disciplinata
da diverse fonti-atto pari grado, viene applicata la norma più specifica. Altro
criterio ancora di
priorità della norma è quello di competenza. Nel caso la stessa materia è
disciplinata da diverse
fonti-atto pari grado, viene applicata la norma emessa dall’organo più
competente. Ad esempio
l’enunciato dell’art. 117 Cost. che stabilisce la competenza legislativa dello
Stato e delle Regioni,
infatti “Spetta alla Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato” (art. 117 Cost. – 3° comma).
LO STATO
Lo Stato nasce dall’organizzazione politica di una collettività sociale
(definizione introdotta
per la prima volta dal Machiavelli nel Principe). Come tale può definirsi ogni
ordinamento giuridico
territoriale sovrano (Romano). Esso può considerarsi una creazione necessaria
delle esigenze di
coesistenza e cooperazione tra gli uomini.
Gli elementi costitutivi dello Stato, sono il popolo, il territorio e la
sovranità.
Il popolo sono tutti i cittadini dello Stato, mentre la popolazione sono tutti i
residenti
sul territorio italiano (italiani, stranieri e apolidi). Con le nuove disposizioni
(L.180/86 e da ultima L.91/92)la cittadinanza italiana si acquista:
o Iure sanguinis: è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. E’
irrilevante il luogo di nascita. Acquistano la cittadinanza italiana i figli
adottivi se anche uno dei genitori è italiano.
o Iure soli: è cittadino chi è nato nel territorio italiano anche se da genitori
ignoti o apolidi. Può diventare cittadino lo straniero nato in italia se vi risiede
da almeno tre anni.
o Iuris communicatio: Può divenire cittadino italiano lo straniero che abbia
sposato un cittadino italiano e che risieda in italia da almeno sei mesi o che
abbia contratto matrimonio da almeno tre anni.
o Per concessione o naturalizzazione: la cittadinanza può essere concessa allo
straniero che abbia un genitore o un nonno italiano purchè risieda in italia da
almeno tre anni.
Il territorio è lo spazio dove lo Stato esercita la sovranità, da cui si
distinguono i
concetti di extraterritorialità e ultraterritorialità. L’extraterritorialità è costituita
dalle
parti del territorio dello Stato non soggette alla sua legislazione (ad esempio le
ambasciate, il Vaticano eccetera). Al contrario l’ultraterritorialità sono i territori
fuori
dallo Stato italiano soggetti alle nostra legislazione quali le ambasciate italiane
all’estero o Navi Militari.
La sovranità o potestà d’impero dello Stato indica il suo potere supremo
d’imporre la
propria volontà a tutti coloro che ne fanno parte. Caratteristiche della sovranità
dello
Stato sono: originarietà – coattività – giuridicamente incondizionata (salvo i
limiti
delle leggi internazionali). In tale ambito si distinguono i concetti di sovranità
esterna
ed interna. La sovranità esterna è quella esercitata al di fuori dei propri confini
(ad
esempio sulle ambasciate italiane all’estero) e nei confronti di tutti gli altri
stati,
quella interna è quella esercitata all’interno del proprio territorio. Questa teoria
è
stata creata per differenziare lo Stato, come ente centrale, dalle regioni, come
enti
locali in quanto lo Stato trae in se la propria sovranità, invece le Regioni hanno
una
sovranità derivata da quella dello Stato. Molte discussioni si fecero nei secoli
passati
im merito alla pertinenza della sovranità. Particolare diffusione ebbero le teorie:
teocratiche – legittimiste – democratiche.
Nel novero delle possibili classificazioni di Stato fondamentale è quella tra
Monarchia e
Repubblica. Per differenziare le monarchie dalle repubbliche non è criterio
l’eredità della carica di
Capo dello Stato (perché esistono monarchie elettive es. Vaticano) ne
l’attribuzione a vita della
carica (perché vi furono Presidenti della Repubblica a vita). Unico valido
discriminante è la diversa
fonte del potere del Capo dello Stato: il monarca è tale per diritto proprio, il
Presidente della
Repubblica diventa tale in virtù dei poteri conferitigli direttamente o
indirettamente dal popolo.
Altra importante distinzione è quella tra stati assoluti e costituzionali. Assoluti
si dicono quelli stati
in cui la sovranità è concentrata in una sola persona od in un solo collegio di
persone. Sono
costituzionali gli stati in cui l’esercizio della sovranità è ripartito tra più organi
costituzionali
solitamente collocati su piede di parità.
Particolare interesse presentano le classificazioni in cui gli stati si inquadrano
secondo:
secondo lo status giuridico attribuito ai cittadini:
o stato patrimoniale ove esiste un monarca assoluto che considera come cose
di
sua proprietà sia il territorio che la popolazione (es. lo stato feudale carolingio);
o stato di polizia ove esiste pure un monarca assoluto ma si pone come organo
dello stato ed ha come fine della sua azione l’interesse del popolo (es.
dispotismo illuminato nella Prussia di Federico II);
o stato di diritto ove il popolo non è più un mero oggetto ma diventa elemento
costitutivo dello Stato e partecipa al governo della cosa pubblica.
secondo la loro struttura interna:
o stato unitario è quello che consta di un unico popolo stanziato su un unico
territorio ed organizzato sotto una sola sovranità.
o Stato composto risulta dall’unione stabile di più stati i quali pur conservando
la
loro qualità di Stati, entrano a far parte di un complesso organizzato più ampio
(es. stati federali).
secondo la posizione nella comunità internazionale:
o stati sovrani sono quelli che nell’ambito dei rapporti internazionali gode di
pienezza di diritti;
o stati semisovrani sono quelli che nei rapporti internazionali si trovano in
situazione di minorata capacità, dato che un altro stato esercita su essi una
forma di tutela (es. protettorato dell’Italia su S. Marino tratt.28.6.1897)
secondo la forma di governo: Si chiama forma di governo di uno stato il
sistema di
organizzazione in esso accolto per l’esercizio della sovranità. Tra gli stati
costituzionali si pone un’ulteriore distinzione a seconda che le direttive per
l’azione di
governo spettino all’uno o all’altro organo costituzionale. Nella forma di
governo
adottata nel nostro paese (Repubblica Parlamentare) i tre poteri fondamentali
dello
Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) sono collocati in linea orizzontale su
un
piano di parità, cioè non vi è prevalenza di un potere sull’altro. Il Parlamento è
l’organo rappresentativo della volontà popolare. La forma di governo
parlamentare è
caratterizzata dal rapporto di fiducia che lega il Parlamento al Governo definito
da
alcuni autori dinamico, cioè in continua evoluzione, in quanto le Camere non si
limitano a concedere la fiducia al Governo all’inizio del mandato, ma in ogni
momento
possono revocarla. La fiducia dinamica rende la forma di governo parlamentare
diversa
dagli altri paesi con un sistema parlamentare. Un altro principio alla base della
nostra
forma di governo è la separazione dei poteri fondamentali dello Stato
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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