DIRITTO COSTITUZIONALE
Alice Marinelli
U
S
“Ubi societas ibi ius”= qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico, dunque dove c’è un’organizzazione c’è il diritto.
di regole
Il diritto è infatti un’insieme che disciplinano un’organizzazione.
Teoria della PLURALITÀ degli ORDINAMENTI GIURIDICI
=
Per cui il potere giuridico NON risiede solo nello Stato, ma è Le c u
c C
inerente a qualunque organizzazione
(Ogni organizzazione produce diritto) si distinguono da quelle NON giuridiche in quanto FINALIZZATE alla sopravvivenza e
allo sviluppo di una certa organizzazione sociale.
• regole NON giuridiche (religiose e morali)= sono volte a perseguire la salvezza
dell’anima o la perfezione individuale;
rapporti tra più soggetti.
• regole GIURIDICHE= disciplinano i Assicurano la vita
normale, da norma che in latino vuol dire squadra. Inoltre queste regole accanto
CARATTERISTICHE della REGOLA GIURIDICA: doveri, diritti.
ai tutelano anche i
prescrittività=
— imporre/ordinare qualcosa. Diritto oggettivo= prescrive o vieta determinati atti o comportamenti
Il linguaggio prescrittivo è il linguaggio attraverso cui si Diritto soggettivo= di cui il singolo è titolare
esprimono prescrizioni (norme, comandi, direttive…) aventi Diritto positivo= norme che costituiscono l’ordinamento giuridico di un paese
la funzione di indirizzare il comportamento degli individui; Diritto naturale= istituiti comuni a tutti gli esseri viventi
regolare i rapporti tra 2 o più soggetti
— e NON imporre
precetti rivolti alla sfera individuale.
Civil law= norme scritte, modello codificato
Common law= norme consuetudinarie, modello casistico
insieme regole giuridiche
= delle varie scritte e
EvC consuetudinarie espressione di un’organizzazione sociale.
Secondo le teorie NORMATIVISTE (Austria)= l’ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un
ha
determinato spazio territoriale (una società organizzata un ordinamento)
Secondo le teorie ISTITUZIONALISTE (Francia e Italia)= un ordinamento è il complesso delle norme che scaturiscono da
è
una determinata organizzazione sociale (una società organizzata un ordinamento)
ATTO VOLONTARIO
Da un di un soggetto preposto a produrre norme
giuridiche dell’ordinamento FONTI SCRITTE
(la maggior parte nascono così, modalità primaria/prevalente)
Le REGOLE degli ordinamenti giuridici possono essere/nascono: NORME DI TIPO CONSUETUDINARIO=
Da nascono perché vari soggetti
nell’organizzazione seguono/
ripetono un certo comportamento.
Una consuetudine nasce quando:
Tutte queste regole sono coordinate tra loro in maniera sistematica, • c’è una RIPETIZIONE
tutte le regole/ordinamenti sistema.
per cui sono un • c’è una CONVINZIONE che si tratti di un comportamento
giuridicamente obbligatorio
Quando si parla di ORGANIZZAZIONE SISTEMATICA stiamo dicendo che l’ordinamento giuridico è:
fonte
-UNITARIO= ha un’unica Stato (nel diritto canonico Papa) Talvolta però mancano delle
NON vuoti normativi lacune,
-COMPLETO= ha o deve rispondere alle esigenze concrete della società regole, per cui si utilizzano dei
NON ammette contraddizioni
-COERENTE= Di fatto esistono ma ci sono dei CRITERI per CRITERI ANALOGICI (simili)
risolvere le ANTINOMIE (contraddizioni tra norme)
DISTINZIONE tra
5 ay =
= Significato che attribuiamo alla disposizione,
Testo, formulazione linguistica, interpretazione
enunciato
NON è detto che da una disposizione ci sia una sola norma. Da una disposizione infatti ci possono essere diversi significati/norme.
Es. Art. 59= il Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario. Nell’arco di un mandato o non possono essere più di 5 in tutto?
Risolto nel 2020: devono essere 5 in tutto.
ELEMENTI/CONTENUTI DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
modalità di produzione delle norme giuridiche,
1- ossia sapere chi produce il diritto, chi detiene il potere;
principi a cui le leggi si devono ispirare/contenuti che le leggi devono avere;
2- organizzazione dei pubblici poteri,
3- chi ha il potere esecutivo,legislativo, giudiziario…
GlC scritto e solenne,
= documento contenente la disciplina dell’organizzazione degli organi statali e la
proclamazione di una serie di diritti e doveri. procedura
RIGIDA= per esser modificate le disposizioni hanno una più complessa/
Scritta aggravata rispetto al procedimento legislativo ordinario (la nostra)
Può essere: NON scritta FLESSIBILE= le disposizioni hanno una procedura uguale a quella per cambiare una
ordinaria)
legge (procedura
La costituzione inoltre si occupa dei fondamenti del DIRITTO PUBBLICO, che si distingue da quello PRIVATO.
Concerne i rapporti che l’ordinamento
Concerne i rapporti che l’ordinamento ritiene davvero ritiene possano essere affidati ai privati
importanti da essere affidati al potere pubblico
G politica giuridica
= organizzazione e di una comunità stabilmente
stanziata su un territorio.
Nasce nel 500, dal XVI secolo in poi, nel momento in cui i grandi feudatari rivendicano i propri poteri dall’impero e dal papato.
Nel Trattato di Vestfalia del 1648 compare il concetto di sovranità.
POLITICITÀ= (da polis) aver cura degli interessi generali dei cittadini;
Teoriche SOVRANITÀ= supremazia, NON riconosce alcun potere politico o giuridico superiore a sè.
È un potere costituente, solo gli stati sovrani possono darsi una costituzione.
CARATTERISTICHE dello Stato: popolo
1-
Concrete Per esserci uno Stato devono esser presenti tutti e 3 gli elementi: territorio
2- governo
3-
LIMITI:
fatto=
• di derivanti dalla globalizzazione, che rendono difficile il controllo sulla circolazione di beni, persone, informazioni;
giuridici=
• derivanti dalle organizzazioni internazionali.
STATO FEDERALE: Stati Uniti 1787, Svizzera 1848, Secondo Reich tedesco 1871
-
- uniscono creare un altro stato
È caratterizzato da Stati che si per (nasce l’idea che si possa condividere la sovranità).
La sovranità infatti è distribuita a due livelli di governo: il livello nazionale e il livello degli enti federati (chiamati stati, cantoni, lander)
ciascuno con una propria costituzione.
CONFEDERAZIONE tra STATI: Unione Europea
. un’unione tra stati indipendenti e sovrani
È caratterizzata da attraverso strutture comuni di cooperazione, senza dar vita a una
nuova entità statale. Essa è disciplinata dal diritto internazionale ed è priva di una costituzione.
FORME DI STATO = realtà storiche da cui sono stati estratti dei modelli costituzionali.
Attraverso queste si definiscono i rapporti tra Stato e cittadini, tra governanti e governati.
Stato ASSOLUTO: tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna. (Es. Francia)
• legittimazione del sovrano direttamente da Dio
• potere accentrato nella figura del monarca
• NO separazione dei poteri
Si caratterizza per: • NO costituzione
• unica legge=successione al trono, per il resto il monarca può fare tutto
• NO riconoscimento dei diritti
• rigida divisione in classi
• riconoscimento all’aristocrazia feudale di una condizione di privilegio
Ş Stato LIBERALE: fine 600-700 caratterizzata dall’ascesa della borghesia contro l’aristocrazia e l’alto clero
(rivoluzione americana, francese e Statuto Albertino)
• diritto di voto riservato all’alta borghesia, riconosciuto in base al censo
• separazione dei poteri, anche se il potere legislativo era affidato ai rappresentanti del popolo più ricchi
(parlamento)
Si caratterizza per: • il governo è composto da ministri scelti dal re (potere esecutivo)
• costituzione flessibile
• diritti riconosciuti solo per l’alta borghesia:
Veto
Libertà di iniziativa economica LIBERTÀ NEGATIVE o dello STATO, ossia
Rispetto della proprietà privata vengono garantite da una mancata/NON
No arresti e sanzioni senza intervento del giudice interferenza dello Stato
Libertà di professare una religione
Libertà di parola e libera espressione
3 Stato LIBERAL-DEMOCRATICO: inizi del Novecento, dopo la Seconda guerra mondiale
• costituzione RIGIDA, perché diventa una mediazione tra esigenze diverse e si vuole evitare che qualcuno
la cambi per favorire se stesso/la maggioranza che vince le elezioni
Si caratterizza per: • diritto di voto: suffragio universale, prima maschile, femminile nel 1946
• separazione dei poteri
• principio di maggioranza
• principio di laicità: stato e chiesa sono separati
• diritti e libertà: Uguaglianza
Salute DIRITTI di PRESTAZIONE, LIBERTÀ POSITIVE O LIBERTÀ
Lavoro MEDIANTE LO STATO, serve l’intervento dello Stato
Istruzione
Sicurezza sociale
Stato FASCISTA: tra la prima e seconda guerra mondiale in Germania e Italia
• valore assoluto dell’autorità dello Stato
Si caratterizza per: • diritti tutelati solo in quanto conciliabili con gli interessi statali
• impostazione organicista e corporativa della vita economica
Stato SOCIALISTA: in Russia con la rivoluzione sovietica del 1917 e poi nel secondo dopoguerra nei paesi dell’Europa orientale
z • si ispirava alla concezione della lotta di classe propria delle teorie di Marxiste-Leniniste
• direzione dello Stato affidata al partito espressione della classe operaia
Si caratterizza per: • collettivizzazione dei mezzi di produzione
• libertà riconosciute solo in quanto funzionale i alla costruzione di una società comunista
6 Stato CONFESSIONALE: paesi islamici
o • NO separazione sfera religiosa da sfera politica
• il potere statale si fonda su basi religiose e sulla correlativa attribuzione di efficacia giuridica ai precetti della
Si caratterizza per: religione
• le norme “sharia” (tratte dal Corano e da altre fonti basate sugli insegnamenti di Maometto) regolano la vita
pubblica e privata e sono immutabili. è l’ordinamento che riguarda la pluralità
= delle Nazioni, i rapporti tra gli Stati, tra
ordinamento internazionale e interno.
Caratteristiche:
• Produce norme giuridiche che entrano a far parte dei singoli stati/ordinamenti; Il Trattato di Vestfalia del 1648 è
• Non c’è un ente sovrano, non si riconosce un potere giuridico superiore, in quanto tutti gli tradizionalmente considerato la data di
stati sono sovrani nascita del diritto internazionale.
FONTI DELLE NORME
consuetudini internazionali
1) che producono il diritto internazionale GENERALE
trattati/accordi internazionali
2) che producono il diritto internazionale PARTICOLARE/PATTIZIO, il quale vincola solo gli stati che li sottoscrivono
Le norme che però si producono nella comunità internazionale NON entrano subito in vigore negli ordinamenti statali, in quanto i rapporti tra gli
PRINCIPIO DUALISTA=
ordinamenti statali e gli accordi internazionali sono regolati dal
Le norme giuridiche che nascono nella comunità internazionale non diventano automaticamente norme dei singoli stati. È infatti il
singolo stato a decidere se trasformare la norma internazionale in legge e dunque come norma dell’ordinamento interno.
RATIFICA,
In diritto internazionale si chiama l’istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti del negozio concluso
con terzi dal proprio rappresentante.
(Nel nostro caso i trattati li negozia il governo, tramite il ministro degli affari esteri, mentre la ratifica è atto del Presidente della Repubblica)
Art.87 elenca tutte le
prevedono
o
politica,
natura
di
sono
che
internazionali
trattati
dei
ratifica
la
legge
con
autorizzano
Camere
Le
80:
Art. sue funzioni, tra cui
leggi.
di
modificazioni
o
finanze
alle
oneri
od
territorio
del
variazioni
importano
o
giudiziari,
regolamenti
o
arbitrati appunto la ratifica.
Per trasformare la norma internazionale in norma vigente nel singolo stato ci sono 3 MECCANISMI/ADATTAMENTI:
1- AUTOMATICO= l’adattamento avviene automaticamente in quanto questo è immediato e diretto, completo e continuo.
consuetudinarie.
Questo tipo di adattamento riguarda solo le norme Art 10 comma 1: L'ordinamento giuridico
In questo senso l’ordinamento statale si adatta automaticamente al italiano si conforma alle norme del diritto
diritto internazionale consuetudinario. internazionale generalmente riconosciute.
convenzioni internazionali
Per le abbiamo 2 procedure di adattamento NON automatiche:
2- ORDINARIO 3- SPECIALE
= =
il parlamento approva/scrive ex novo una legge il parlamento approva un semplice ordine di
che ha le finalità di adempiere agli obblighi esecuzione, per cui il
dell’accordo internazionale. testo del trattato viene allegata alla legge.
Questo vuol dire che se i trattati internazionali hanno un contenuto delicato (di natura politica, prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,
Parlamento
modificazioni del territorio) è necessario anche che il e dunque le camere (maggioranza e opposizione) autorizzino ciò/partecipino a
FUNZIONE DI CONTROLLO che il Parlamento esercita sul governo
questa procedura. eU
U
C è
UC promuovere la tutela dei diritti e della
Stipulata all’interno del CONSIGLIO D’EUROPA, un’organizzazione internazionale nata nel 1949 per
democrazia nel territorio europeo. Questo infatti racchiude quasi tutti gli Stati europei più la Turchia (prima comprendeva anche la Russia).
garantire la CEDU.
Forza= Corte di STRASBURGO, corte europea dei diritti dell’uomo che ha il compito di
A questa si ricorre solo dopo aver esaurito tutti i mezzi interni (tribunale, appello, cassazione) di ricorso.
Le sue sentenze rappresentano una condanna solo nel caso concreto.
Sanzione solo economica, ma grande impatto giuridico e politico.
NON produce effetti nella comunità nazionale. CEKA (carbone e acciaio)
-
U U = progetto che nasce negli anni 50 da 3 comunità: EURATOM (energia atomica)
CEE (comunità economica europea)
Produce norme giuridiche, alcune delle quali hanno un’influenza/impatto nei singoli ordinamenti.
1979: 1° elezione diretta del Parlamento europeo. Prima erano inviati dei rappresentanti dai singoli stati;
1992: Trattato di MAASTRICHT con cui nasce l’unione europea attuale e la moneta unica, l’euro, adottata nel 2002
(BCE= banca monetaria europea);
2007: Trattato di LISBONA, il quale fu l’esito di un fallimento riguardo la realizzazione di una costituzione europea.
TUE= Trattato sull’Unione Europea
Diede comunque vita al: TFUE= Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
2008: Crisi Finanziaria-Economica che indebolì l’integrazione europea Si firma perciò tra stati un PAREGGIO di BILANCIO
2014: Crisi Migratoria
Uno degli esiti di queste crisi fu la BREXIT.
Dopo la pandemia l’unione europea ha trovato vari finanziamenti per provvedere ai bisogni degli Stati/cittadini, utilizzando un Debito Comune
Europeo per far fronte alle difficoltà.
ORIGINARIE: che danno origine all’Unione= TUE e TFUE
DERIVATE: sono principalmente 2=
(Disciplinati dall’art. 288 TFUE)
1)REGOLAMENTI= leggi dell’Unione, atti normativi di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi, direttamente applicabili in tutti gli stati
membri. Dunque: • sono prodotti dagli organi della UE
• sono immediatamente applicabili/efficaci all’interno di ciascuno stato membro (in contrasto con
quel principio dualista)
• hanno un contenuto dettagliato Ossia prevede che
Ciò è stato giustificato con l’articolo 11
• prevalgono sulle leggi nazionali l’Itali possa accettare
che sancisce l'impegno dell'Italia a
• quando entra in vigore vincola tutti delle limitazioni sulla
ripudiare la guerra come strumento di propria sovranità per
offesa e a promuovere la pace nelle perseguire la pace.
relazioni internazionali.
Nel 2001 è stata introdotta una norma specifica, ossia l’art. 117 comma 1: La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
vincoli dall'ordinamento comunitario obblighi internazionali.
dei derivanti e dagli
obiettivi/risultati
2) DIRETTIVE= fonte con cui l’UE propone/vincola gli Stati membri degli da realizzare. Ciascuno stato decide poi come realizzare
questi obiettivi adottando la disciplina nazionale. (Ogni nazione poi adotta/crea una legge con cui si riferisce a quella direttiva).
La formula che si trova nelle direttive è la seguente: “ gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …”
Eccezione: direttive AUTOAPPLICATIVE
3)DECISIONI= contenuto concreto rivolto a singoli stati
Le altre fonti DERIVATE sono: 4)RACCOMANDAZIONI= atti di INDIRIZZO POLITICO, NON vincolanti, che non fanno sorgere nei
destinatari diritti o obblighi
II NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO atti fatti
= o che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.
E Caratteristiche:
• fonti di PRODUZIONE= quei fatti o atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di generalità=
• sono riferite a una pluralità
produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie indistinta di soggetti
disciplinano le modalità di
• fonti SULLA PRODUZIONE= norme giuridiche che astrattezza=
• prevedere una regol
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