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Diritto di famiglia e delle persone

L'ordinamento è il contenitore delle regole di condotta che mirano a soddisfare i bisogni dei consociati, in primis della persona fisica, e la loro pacifica convivenza. Il primo soggetto dell'ordinamento è la persona fisica, ossia ognuno di noi, ma comprende anche altri soggetti, anche se questi sono una sorta di artificio che l'ordinamento predispone per soddisfare nuovamente i bisogni delle persone fisiche. La persona giuridica e gli enti di fatto sono strumenti che l'ordinamento crea per venire in soccorso e soddisfare le persone fisiche.

Associazioni, società per azioni e comitati

  • Associazioni: Entità che raggruppano uomini e che attraverso dei mezzi perseguono uno scopo comune; sono un gruppo di persone e sono altro rispetto alle singole persone.
  • Società per azioni: Ciascuno conferisce qualcosa, quando essa stipula un contratto, non sono i soci a stipulare il contratto, ma è la società, che è persona.
  • Comitato: Ha lo scopo di acquisire fondi che saranno destinati a venire in soccorso alla popolazione vittima di calamità o altro; è un ente di fatto, un'entità non personificata, a base solidaristica, volta a soddisfare il bisogno di solidarietà.

Rispetto al passato, gli ordinamenti moderni hanno posto l'uomo come soggetto dell'ordinamento giuridico, mai deve essere considerato soggetto (schiavitù). L'uomo è soggetto del diritto solo per il semplice fatto di essere nato (art.1 cod. civ.), rispetto al passato sono molto cambiate le cose, per esempio in diritto romano non era sufficiente nascere per diventare persona, occorreva infatti una concomitanza di status.

Capacità giuridica e capacità d'agire

Due concetti:

  1. Capacità giuridica: Ha valenza morale ed è trascurabile da un punto di vista pratico. È l'attitudine del soggetto a diventare persona, titolare di diritti, obblighi e libertà e nessuno può esserne privato, solo la morte la estingue. L'aver commesso reati particolarmente gravi non la estingue (tempo fa accanto alla morte naturale, gli ordinamenti ammettevano la cosiddetta morte civile, cioè la persona pur viva veniva considerata morta dopo aver commesso reati particolarmente gravi; accanto alla pena detentiva veniva considerata la morte del soggetto). La persona rimane persona.
  2. 2° comma art.1 c.c.: Nota di riguardo al concepito. Il concepito, pur non essendo ancora persona, è tutelato in quanto essere vivente e l'ordinamento prevede il reato per infanticidio. Tuttavia la futura madre, se non vuole il bambino, può ricorrere entro un certo termine, all'aborto (chiamata dall'ordinamento "interruzione della gravidanza"), ma la legge fa di tutto per evitare l'aborto, in quanto il feto è comunque un essere vivente, garantendo alla madre aiuti economici o la possibilità di dare in adozione il bambino nato, lasciandolo in stato di abbandono. Se la madre, con la nascita del bambino, può avere conseguenze psicologiche o fisiche gravi, si preferisce sacrificare il concepito, che non è ancora persona, alla madre, che invece è persona e ha capacità giuridica.

Altri titolari della capacità giuridica potrebbero essere gli animali che secondo il nostro ordinamento non hanno capacità giuridica, ma sono tutelati in quanto esseri viventi. In altri ordinamenti, per avere capacità giuridica, oltre al fatto di essere nato, chiedono alla persona la vitalità, ossia l'attitudine a proseguire la vita, nel senso che per almeno 24 ore, per esempio, il soggetto doveva rimanere vivo.

Capacità d'agire: È un concetto d'immediata rilevanza concreta. È l'attitudine a esercitare da soli i diritti e ad assumere gli obblighi (art.2 c.c.). È necessario che l'ordinamento decida un momento a partire dal quale il soggetto abbia la capacità d'agire; la regola fissa viene introdotta da Giustiniano per pudicizia, prima si faceva la ispetio corporis, ossia si verificava se si era raggiunta la capacità, che i romani facevano coincidere con la capacità virile. Ora si acquisisce la capacità d'agire con la maggiore età (18 anni); a volte, però, a un soggetto, pur maggiore d'età, può essere limitata la capacità d'agire. Inoltre ad alcuni soggetti non è concessa: minori, interdetti, emancipati, sottoposti all'amministrazione di sostegno.

2004: ridimensionamento dell'interdizione e dell'inabilitazione, per dare respiro a un nuovo strumento, l'amministrazione di sostegno.

Contratto di lavoro e figli nati fuori dal matrimonio

  • Contratto di lavoro: Già al 16enne può assicurare il contratto di lavoro e può esercitare i diritti e le azioni annodati al contratto di lavoro.
  • Figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali): Per avere lo status di figlio deve essere riconosciuto da almeno un genitore, oppure una volta raggiunta la maggiore età, può chiedere al giudice di accertare lo status laddove i genitori non lo abbiano riconosciuto (i genitori hanno il dovere morale, ma non quello giuridico di riconoscere i figli). La legge vigente dice che già a 16 anni si può riconoscere un figlio naturale, ma: L.219/2012: delega al governo affinché si abbassi questa soglia di età fino ai 14 anni.

Sistema di incapacità e amministrazione di sostegno

Art.291 cod. civ.: Se si vuole adottare un maggiore d'età, la norma dice che occorre aver compiuto 35 anni, in realtà la norma sbaglia perché occorre aver compiuto 36 anni, in quanto per adottare un maggiore d'età occorre essere maggiorenni e aver superato di 18 anni l'età dell'adottato (18+18=36).

Sistema di incapacità diverse dalla minore età:

  • Incapacità assoluta: Interdetto giudiziale e interdetto legale.
  • Incapacità relativa: Emancipato e inabilitato.

Oggi questi sistemi sono fortemente ridimensionati da quello che è l'istituto di salvaguardia di una persona priva di autonomia, che è l'amministrazione di sostegno, vale a dire Art.404 e seg. cod. civ. Nel 2004 il legislatore non ha voluto abolire in toto l'interdizione giudiziale e l'inabilitazione, ma ha strutturato l'amministrazione in modo tale da rendere residuale sia l'interdizione giudiziale sia l'inabilitazione.

Emancipato e interdetto legale

Emancipato: Soggetto limitatamente capace; è una figura residuale perché, ferma la regola secondo la quale oggi si può contrarre matrimonio a 18 anni, il legislatore stabilisce che, l'ultra 16enne che riesca a motivare, alla luce di gravi motivi, la necessità di contrarre matrimonio prima di aver raggiunto la maggiore età e che riesca a dimostrare al giudice che ha raggiunto una maturità psicologica tale da giustificare la necessità a contrarre matrimonio prima dei 18 anni, può sposarsi rimanendo un minore titolare dell'emancipazione, quindi di una limitata capacità d'agire (Artt. 84 e 390 cod. civ.). Contratto il matrimonio il minore/i minori diventano emancipati e sono seguiti dal curatore (che può essere uno dei genitori o lo sposo/a se maggiore d'età) nel compimento degli atti che non può/possono compiere, ossia quelli di straordinaria amministrazione (attengono a qualcosa che incide sulla struttura del bene, es. la vendita di un appartamento).

Interdetto legale: Art.32 cod. pen.; chi sia stato condannato all'ergastolo o a una pena detentiva superiore a 5 anni per delitti non colposi, come pena aggiuntiva quel soggetto ha bisogno di un tutore che si sostituisca a lui nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Un certo grado di autonomia ce l'ha (capacità matrimoniale, capacità testamentaria), però non può fare contratti. In passato non poteva neanche redigere testamento. Se ha beni riguardo i quali occorre stipulare contratti od occorra la soluzione di obbligazione, al soggetto interdetto si sostituisce il tutore.

Interdetto giudiziale e amministrazione di sostegno

Interdetto giudiziale: Chi è incapace di agire per ragioni psico-fisiche.

Amministrazione di sostegno: La sua struttura normativa la rende utile anche nell'ipotesi in cui nel passato si procedeva all'interdizione o all'inabilitazione; i giudici si avvalgono preferibilmente dell'amministrazione di sostegno. Art.404 cod. civ. Mentre nel passato il legislatore dava come strumento o l'interdizione o l'inabilitazione, oggi anche attraverso l'amministrazione di sostegno si può venire in soccorso alla persona, con una non invasiva limitazione della sua capacità d'agire:

  • Amministrazione di sostegno: Conserva integra la capacità, ad eccezione degli atti riguardo i quali il giudice ha stabilito che debba essere assistita/rappresentata in toto dall'amministratore di sostegno.
  • Interdizione giudiziale: Toglie in toto la capacità d'agire da soli gli atti di straordinaria amministrazione.
  • Inabilitazione: Toglie in toto la capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione.

Il legislatore non ha ripudiato il sistema di interdizione e inabilitazione, ma lo fa convivere con il sistema dell'amministrazione di sostegno, strutturando le norme in modo da lasciare ampio spazio al giudice affinché prediliga l'amministrazione di sostegno. Ogni qual volta ci sia una situazione di difficoltà anche grave o permanente oppure soltanto temporanea nell'autonomia del soggetto (=non può attendere ai propri interessi) si procede all'istituzione dell'amministrazione di sostegno; in casi limitati e particolarmente gravi si può procedere all'interdizione giudiziale (=assoluta incapacità d'agire) e deve operare in toto il tutore. All'Art.409 cod. civ. l'amministrato mantiene la sua capacità, eccezion fatta per gli atti in relazione ai quali il giudice abbia previsto o la rappresentanza esclusiva o l'assistenza in capo all'amministratore di sostegno.

Amministrazione di sostegno: articoli rilevanti

Art. 404 cod. civ. Prevede l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, non è adatta ad assicurare la piena protezione del soggetto. Art. 414 cod. civ. Il tribunale dovrà procedere all'interdizione laddove lo strumento si riveli più adatto dell'amministrazione di sostegno. Oggi l'istituto veramente protettivo, anche perché rispettoso della dignità della persona, è l'amministrazione di sostegno: quando si procede all'interdizione? Non quando lo stato psicofisico della persona è particolarmente grave, perché la norma del 404 ci mette in condizione di capire che anche in una situazione di stato psico-fisico grave e permanente, si può procedere all'amministrazione di sostegno, quindi: la norma non attiene alle difficoltà psico-fisiche, anche dove esse siano particolarmente severe, il giudice può procedere a nominare un amministratore di sostegno; laddove invece, accanto a una difficoltà psico-fisica sia presente un patrimonio molto consistente, giova per la tutela del soggetto, l'interdizione giudiziale e la contestuale nomina di un tutore, sottoposto all'attività giudiziale, che prende il posto dell'interdetto. Art. 85 cod. civ.: l'interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio e non può redigere testamento. L'interdizione è un istituto paralizzante perché preclude tutto, mentre c'è una snellezza diversa nell'amministrazione di sostegno (dà una situazione di normalità al soggetto). Deve comunque essere lasciato spazio al soggetto interdetto, perché (Art. 409 cod. civ.) prevede che la persona possa compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (es. comprare il giornale, che in realtà sarebbe stipulare un contratto).

Inabilitazione e articolo 408 cod. civ.

Inabilitazione: Istituto che è rimasto nel codice, ma non ha più alcuna validità. Art. 415 cod. civ., le fattispecie che contempla sono tali da armonizzare in modo adeguato con la norma del 404. È una fattispecie di incapacità relativa in quanto l'inabilitato può da solo compiere gli atti di ordinaria amministrazione, gli sono preclusi gli atti di straordinaria amministrazione in relazione dei quali ha bisogno del curatore nominato dal giudice. In alcuni casi si può nominare l'amministratore di sostegno. Art. 408 cod. civ. dà risalto all'autonomia delle persone, il provvedimento viene in soccorso alle esigenze delle persone. Con questa norma il soggetto può designare il proprio amministratore di sostegno nell'eventualità in cui il designante possa cadere in uno stato di difficoltà psico-fisica. Il soggetto può:

  1. Designare l'amministratore di sostegno: l'atto deve essere pubblico o la sottoscrizione firmata da un notaio o da un legale legittimato. Può scegliere anche qualcuno al di fuori della cerchia familiare. L'amministratore di sostegno che si prende cura del designante entra in gioco non solo per gestire i suoi beni patrimoniali, ma per prendersi cura della persona. Alla sfera familiare fa ricorso il giudice qualora manchi la designazione, salvo che il giudice trovi gravi motivi nel designare uno dei famigliari.
  2. Designare i sostituti dell'amministratore di sostegno: se la persona designata non voglia o non possa fare l'amministratore di sostegno, può designare coloro che lo sostituiscano nel compito.
  3. Fare la designazione in negativo: coloro che non vuole assolutamente come amministratori di sostegno.
  4. Dare le direttive riguardo al lavoro dell'amministratore di sostegno.

More uxorio: Rapporto condotto come se le due persone che lo vivono fossero sposate. Art. 408 cod. civ.: anche laddove non ci sia designazione, il giudice può nominare il convivente more uxorio, ma anche chi non viva con il beneficiario un rapporto paramatrimoniale (es. governante), il giudice valuta un rapporto proficuo sul piano della cura della persona. Laddove non vi sia designazione il giudice deve fare una scelta capace di non rendere tribolata la vita del beneficiario dell'amministrazione (può spaziare al di fuori della sfera familiare). Art. 409 cod. civ.: innovazione che l'amministrazione di sostegno rileva nei confronti di interdizione (in toto sostituito dal tutore) e inabilitazione (incapacità per gli atti di straordinaria amministrazione); l'individuo conserva la sua capacità d'agire eccezion fatta per quegli atti per cui il giudice abbia previsto l'assistenza o la rappresentanza esclusiva dell'amministratore di sostegno. Il soggetto mantiene la capacità per la fruizione del reddito, è precluso l'atto di vendita. Per il resto la capacità è intatta: non perde la capacità di testare, di riconoscere un figlio, di sposarsi. A meno che il giudice abbia previsto norme per l'interdetto e l'inabilitato.

Art. 412 cod. civ.: il giudice può estendere la norma che rende privo di effetti il riconoscimento di un figlio, la capacità di testare e la capacità di matrimonio. Se il giudice in concreto portasse tutte le norme sull'interdizione ad un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno, tanto vale procedere per l'interdizione. Incapacità di testare per il soggetto interdetto, può farlo in un lucido intervallo, se però va a ledere uno dei legittimari o riservatari (coniuge, discendenti, ascendenti solo se non ci sono figli) la legge riserva intangibilmente i diritti: il legittimario è tutelato. Il testamento può essere redatto dopo i 18 anni mediante l'olografo (datato, autografato e sottoscritto), altrimenti si può far ricorso al notaio.

Nomina e responsabilità dell'amministratore di sostegno

Il soggetto sia se designato che se nominato dal giudice amministratore di sostegno non può rifiutare l'ufficio tranne in casi in cui il codice lo preveda:

  • Esonero (es. cardinali, presidente della repubblica,...)
  • Dispensa (es. over 60enni,...)

Art. 379 cod. civ. (gratuità della tutela): l'ufficio di amministrazione di sostegno è gratuito, non avvedendo che oggi la solidarietà è sfilacciata; nell'ipotesi in cui in assenza di famigliari o in presenza di famigliari non adatti, il giudice provveda alla nomina di altrui, il cui ufficio è doveroso e obbligato, un soggetto è costretto a farlo senza remunerazione (raramente una persona svolge bene il suo compito gratuitamente). Viene data un'indennità: rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non è un'adeguata remunerazione per un professionista. Art. 410 cod. civ. (doveri dell'amministratore di sostegno): l'amministratore di sostegno deve soddisfare i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. Questa norma dà risalto al soggetto beneficiario, la persona che versa di per sé in deficienza deve vivere in modo congruo con il passato. L'ufficio nasce come gratuito e doveroso ma non attenua la responsabilità (=rimane inalterata la responsabilità in cui può incorrere l'amministratore).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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