Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LIMITI/DEROGHE:
- 5° comma Art.6 l.a. (legge adozione): deroga generale “aperta” sull’età dei
coniugi, non si definisce in dettaglio il danno grave.
- 6° comma Art.6 l.a.: può essere superato il limite di età previsto per non più di
10 anni (non deve superare i 55 anni) quando:
• Uno solo dei coniugi supera il limite.
- Non vale il limite dei 10 anni per queste deroghe:
• I coniugi abbiano ancora un figlio naturale minorenne.
• I coniugi abbiano adottato già almeno un fratello/sorella del futuro
adottato.
Art. 7 l.a. REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ADOTTATO:
- Stato di abbandono:
• Ultra 14enne: per poter essere adottato deve dare espresso consenso (è
vincolante).
• 12-13 anni: deve essere sentito.
• <12 anni: il minore è sentito ma con le dovute cautele.
Questo perché:
1. Il minore, 14enne, inizia a capire cosa sia meglio per il proprio regime di vita e
perché ha il diritto a crescere in un ambiente che lo educhi e lo sostenga.
2. Per ragioni pubbliche: il minore, non ancora in grado di prendere decisioni
importanti, è sostituito dallo Stato, ma più il minore si avvicina alla maggiore
età (capacità d’agire), il legislatore si allontana dalla sfera decisionale del
minore.
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA’: avviene per opera del giudice
attraverso una sentenza e sarà presupposto dell’affidamento preadottivo. Viene
pronunciato dal tribunale dei minorenni, qualora non emerga che la mancanza di
assistenza in cui si trova il minore sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere
transitorio.
Art. 8 l.a.: lo stato di abbandono deve essere dichiarato quando:
- Mancano genitori e parenti entro il IV grado.
- Ci sono genitori o parenti entro il IV grado, ma è presente accattonaggio,
violenze, mancanza di educazione morale, affetto o comportamenti gravi nei
confronti del minore.
- La responsabilità non è dei genitori, ma di ragioni esterne che provocano una
situazione non adatta alla crescita del minore (es. malattie non reversibili).
ASSENZA DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE E ADOZIONE COME UNICO RIMEDIO
ALLO STATO DI ABBANDONO.
I controlli fatti riguarderanno requisiti soggettivi, mentre il parametro oggettivo
(Art.147 cod. civ.), doveri dei genitori verso i figli, sorge per il fatto stesso della
filiazione.
AFFIDAMENTO FAMILIARE: strumento utilizzato per le zone grigie, ossia per gli stati di
abbandono reversibili, è l’affidamento del minore a una famiglia per un tempo
determinato. È utilizzato quando vi sono cause di forza maggiore (es. economiche),
salvo che i genitori non vogliano crescere ed educare il minore, oppure rifiutino
assistenza dalle strutture sociali o provochino cause di forza maggiore (come il non
voler cercare un’occupazione nel momento di disoccupazione).
Lo stato di abbandono può essere dichiarato d’ufficio, ossia l’autorità giuridica può
procedere autonomamente (nel diritto civile sono i privati a dover azionare la
macchina legislativa, mentre nel penale l’interesse è pubblico ed è il Pubblico
Ministero ad azionare il procedimento), quindi non è necessario l’impulso proveniente
da una parte, non è l’interesse pubblico a essere tutelato (la crescita e la tutela del
minore).
Chiunque può denunciare lo stato di abbandono, tranne alcuni soggetti che invece
sono obbligati alla denuncia (pubblici ufficiali e coloro che lavorano per
l’amministrazione pubblica), Art. 9 l.a. chi non segnala sarà perseguibile penalmente.
Altri soggetti obbligati alla segnalazione sono coloro che, pur essendo parenti entro il
IV grado del minore, abbiano accolto il minore nello stato di abbandono per almeno 6
mesi.
CASI SPECIFICI in cui sarà scontata la pronuncia dello stato di abbandono:
- Art.11 l.a.: il minore sprovvisto di genitori e parenti entro il IV grado con cui ha
mantenuto rapporti significativi.
- Se il minore ha i genitori o i parenti entro il IV grado con cui ha mantenuto i
rapporti, secondo l’Art.10 l.a., il giudice coinvolge questi soggetti per poter
permettere a loro di intervenire e avere voce in capitolo per evitare la pronuncia
dello stato di abbandono:
• Qualora il giudice non sia pervaso da una situazione irreversibile, lascerà
il minore nella famiglia d’origine dando direttive e provvedendo a continui
controlli attraverso le strutture pubbliche.
• Se i genitori o i parenti non si presentano senza giustificato motivo o non
seguono le direttive imposte dal giudice, si avrà la certezza dello stato di
abbandono e quindi il giudice passerà a dichiarare lo stato di adottabilità,
che non è definitivo, perché sarà possibile per i genitori e i parenti
presentare un ricorso prima in corte d’appello e poi, alla 3° sentenza, in
cassazione (Art.17 l.a.).
La sentenza definitiva verrà trascritta nel registro della cancelleria.
STATO DI ABBANDONO STATO DI ADOTTABILITA’ = il minore non è più soggetto alla
potestà dei genitori.
NOMINA DEL TUTORE Può essere revocato (quando viene
ritenuto attivo l’affidamento
preadottivo) o cessare (con
l’adozione e al compimento del 18°
anno d’età) Art.21 l.a.
AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (tappa intermedia).
Art.21 l.a.: dura un anno e in caso di necessità è prorogabile fino a un altro anno. È la
prova prima dell’adozione vera e propria.
- Porta un taglio definitivo con la famiglia di origine. Si valutano le condizioni per
la crescita e l’educazione del minore.
- Il giudice diventa più flessibile riguardo ai requisiti (in caso di separazione dei
coniugi si potrà comunque procedere all’adozione, nel caso in cui il minore sia in
un ambiente adatto alla propria crescita).
- Si preferisce affidare un minore alla famiglia in cui è già presente un figlio
naturale minorenne (si cerca di preservare il nucleo familiare che esisteva prima
dell’adozione). È possibile procedere all’adozione di più fratelli nel corso del
tempo, attraverso diversi provvedimenti e perché ciò avvenga è necessario che
i coniugi facciano richiesta dando una generica disponibilità al tribunale (è
possibile dare disponibilità di adottare una tipologia di minori, es. con o senza
disabilità, italiano o straniero,…).
Qualora il nuovo ambiente preadottivo si rivelerà non adatto, non si procederà
all’adozione e si dichiarerà la NON-ADOTTABILITA’ (il tribunale potrà procedere d’ufficio
o di istanza di persone qualificate).
Se l’affidamento preadottivo va a buon fine, il tribunale, con una sentenza in camera
di consiglio, pronuncerà la definitiva adozione.
Art.25 l.a.: prima di pronunciare l’adozione del minore, è previsto il consenso dell’ultra
14enne o il parere del 12-13enne o del <12 anni. Inoltre se i coniugi hanno già figli,
sarà necessario sentire anche la loro opinione.
Se durante l’affidamento preadottivo uno dei due coniugi decede e nonostante ciò si
ritiene che comunque l’affidamento sia stato positivo, si procede lo stesso all’adozione
nei confronti di entrambi i genitori, anche di quello deceduto (è importante per la
successione legittima). Stessa cosa se si è pronunciata l’incapacità di uno dei due
coniugi. ADOZIONE DEFINITIVA
In cui il minore riceverà gli stessi diritti e obblighi dei figli legittimi.
ADOZIONE INTERNAZIONALE: è un tipo di adozione piena, istituita dal legislatore per
porre fine al traffico dei minori, si applica quando i coniugi italiani intendono adottare
minori stranieri e quando minori italiani vengono adottati da famiglie italiane e non,
residenti all’estero.
ADOZIONE DEI MAGGIORI D’ETA’: ha presupposti diversi da quelli dell’adozione dei
minori; il fine è quello di assicurare una discendenza a chi non ha potuto avere
discendenti da procreazione naturale. Oggi anche chi può vantare di una discendenza
di sangue può procedere all’adozione del maggiore d’età. Possono darvi corso anche
persone non coniugate o anche solo uno dei due coniugi. L’adottato riceve lo status di
figlio adottivo ma non recide i legami con la famiglia d’origine, lo status di figlio
adottivo si aggiunge allo status di figlio. Fra adottante e adottato si instaurano tutti i
rapporti discendenti dal legame successorio, ma l’adottante non ha diritti successori
nei confronti dell’adottato per evitare adozioni “interessate”. L’adozione del
maggiorenne è pronunciata dal tribunale che valuta in merito all’opportunità
dell’adozione.
Con sentenza del ’98 la Corte Costituzionale ha permesso a chiunque di procedere
all’adozione di un maggiore d’età. Il legislatore struttura una seri di consensi , qualora
ne manchi uno solo non si procede:
Figli biologici.
Famiglia dell’adottato.
Coniuge dell’adottato.
Coniuge di chi adotta qualora l’altro non partecipi.
Si aggiunge il cognome di chi adotta a quello originario. Non si creano rapporti di
parentela tra parenti dell’adottante e l’adottato, né tra parenti dell’adottato e
l’adottante.
Revoca dell’adozione per indegnità: quando vi sono stati degli attentati alla vita o
qualora sia stato posto in essere un reato punibile con pena minima di 3 anni.
Patrimonio della famiglia.
REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI: insieme di norme che regola le azioni
patrimoniali tra i coniugi. Si fa riferimento alla famiglia legittima, quella fondata sul
matrimonio.
Nel 1975 si è cercato di realizzare la parità tra i coniugi e di valorizzare la figura della
donna/moglie all’interno della famiglia. Si delineano i due regimi patrimoniali:
1) Primario: vale per tutte le famiglie fondate sul matrimonio. È un regime che
vede un dovere di entrambi i coniugi di contribuire al soddisfacimento dei
bisogni della famiglia.
2) Secondario: regime legale (comunione dei beni) che può essere sostituito dai
coniugi con altri regimi, hanno libertà di scelta:
• Separazione dei beni.
• Comunione convenzionale.
• Fondo patrimoniale.
Prima del 1975 il regime legale era la separazione dei beni. Inoltre nel 1975 è stato
soppresso un istituto obsoleto, fonte di discriminazione: la dote, quel complesso di
beni che la moglie o terzi apportavano al matrimonio per quelli che sarebbero stati i
bisogni della famiglia, funzionava perché era il marito a dover mantenere la moglie.
Ora è vi