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Il regime patrimoniale della famiglia
Un regime a sé e quindi esisterebbe una comunione convenzionale tra i coniugi come regime autonomo, oppure in alternativa a questa lettura, se si tratti di una sorta di modifica convenzionale fatta per accordi, al regime legale, questa ultima soluzione negherebbe l'autonomia di regime della comunione convenzionale, ammessa invece dalla prima tesi che ricostruisce il regime come autonomo.
La prima tesi viene avallata da due dati interpretativi: il titolo della rubrica della sezione "Del regime patrimoniale della famiglia" e dal fatto che siamo nel capo "VI - Comunione convenzionale". Il legislatore disciplina varie sezioni autonome (sezione disposizioni generali; sezione del fondo patrimoniale; sezione della comunione legale; sezione della comunione convenzionale; sezione dell'impresa familiare). Questo dato formale della divisione di sezioni, secondo la dottrina, è un altro elemento interpretativo a favore della argomentazione.
sull'autonomia della comunione convenzionale, perché se fosse una modifica, il legislatore avrebbe probabilmente inserito il contenuto di questi articoli all'interno della sezione dedicata alla comunione legale dei beni per fare intendere che quel regime poteva anche essere per accordo dei coniugi e con certe cautele modificato. Invece la circostanza che si sia voluta autonomizzare in una sezione a sé, con una sua rubrica questo profilo di disciplina, depone per la interpretazione che questo sia un ulteriore regime autonomo, patrimoniale ad attivazione convenzionale, ma diverso da quello della comunione legale dei beni. Anche se questa tesi dal punto di vista dei dati normativi, non è tale da escludere un'altra possibile ricostruzione, ugualmente fondata su parametri testuali, in particolare sulla rubrica dell'articolo 210 del codice civile, dove non si parla più come nella rubrica della sezione ma si parla della comunione convenzionale IV.modificheaprendo lo scenario alla non autonomia del regime.convenzionali alla comunione legale dei beni,
Queste diatribe si sono un po' ridimensionate, in quanto queste norme possono essere lette in modo bivalente, cioè con una convenzione matrimoniale i coniugi potrebbero anche ipotizzare un regime di comunione convenzionale come autonomo, ma potrebbero limitarsi soltanto a modificare taluni profili non inderogabili del regime di comunione legale, ad esempio anticipare l'effetto alla comunione dei beni cd demodificando solo questo profilo.
residuo,
L'ipotesi da cui siamo partiti è quella dell'effetto dispositivo, che può realizzarsi quando si immette in comunione un bene personale, ecco allora anche la possibilità che la convenzione matrimoniale, oltre ad essere per sua natura programmatica, possa avere, sia pure in modo residuale effetti dispositivi di beni.
La convenzione matrimoniale deve essere fatta per atto pubblico alla presenza di duetestimoni idonei apena di nullità, come dispone il 1° comma dell'articolo 162 del codice civile. Inizialmente il 3° comma della norma prevedeva che la modifica della convenzione matrimoniale fosse subordinata alla decisione giudiziale, con la legge 10 Aprile 1981, n. 142 fu cambiata la regola con quella attuale che rende liberi i coniugi di stipulare convenzioni in ogni tempo, ma per chi si è sposato prima del 11 Aprile 1981 vale ancora la disposizione transitoria. Per cui nel caso di una coppia che avesse stipulato una convenzione matrimoniale nel periodo tra il 20 Settembre 1975 (riforma della famiglia) e il 10 Aprile 1981 e volesse modificarla, valendo la vecchia normativa, va chiesta l'autorizzazione al giudice. Altro aspetto su cui soffermarsi è quello della individuazione delle parti, dalla lettura del 1° comma dell'articolo 163 del codice civile si ha l'idea che oltre ai coniugi, le parti possano essere anche dei terzi, infatti esso.
Il testo stabilisce: "Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti o dei loro eredi", nelle convenzioni medesime, anche altre persone oltre ai due sposi. Questa tesi è avallata dalla disciplina del fondo patrimoniale, prevista nel 1° comma dell'articolo 167 del codice civile: "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia", evince dalla parte evidenziata, è previsto che anche un terzo oltre ai coniugi possa partecipare alla costituzione del fondo patrimoniale. Nel 2° comma
dell'articolo 167 del codice civile si prevede la costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal terzo con atto tra vivi, il che conferma che ci possono essere convenzioni matrimoniali in cui partecipino anche terzi rispetto ai consorti. Questo varrebbe non solo per la costituzione delle convenzioni matrimoniali, ma anche per la loro modifica come previsto dall'articolo 163 del codice civile. Appunti di RAFFAELE NOTARSTEFANO 32 La comunione legale dei beni La prima norma che disciplina la comunione legale dei beni è contenuta nell'articolo 177 del codice civile, riferita all'oggetto della comunione. La sezione dedicata alla comunione legale si può dividere in settori: - l'oggetto; - l'amministrazione; - le obbligazioni; - lo scioglimento e divisione del patrimonio comune. Sull'oggetto gli articoli rilevanti sono tre, il 177, il 178 e il 179, lo scenario è quello della comunione legale dei beni come regime non universale, questo perché.malgrado l'applicazione di tale sistema come legale, non tutti i beni dei coniugi confluiscono in esso. Il legislatore consente di fare delle distinzioni e quindi diraggruppare in un regime di comunione legale almeno tre categorie di beni, quelli oggetto di comunione legale in senso tecnico, quelli catalogati come beni della comunione o residuale e i beni cdde residuopersonali. L'oggetto della comunione legale è descritto nel 1° comma dell'articolo 177 del codice civile, esso recita: "Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituitedopo il matrimonio". L'articolo 177 lettera del codice civile, fa già una prima differenziazione, ponendo gli acquisti fatti antecedentemente alle nozze, fuori dalla comunione. Ma anche i beni acquistati dopo il matrimonio vanno distinti, i beni personali, sono individuati nel 1° comma dell'articolo 179 del codice civile che dice: "Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
- i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda.