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DIRITTO DI FAMIGLIA

I CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Il diritto di famiglia è quella parte del diritto privato che disciplina la vita ed i rapporti

all’interno di un gruppo di persone legato da vincolo coniugale o di parentela o di affinità ed i

rapporti con i terzi estranei.

L

A RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Tappa fondamentale nella evoluzione della disciplina familiare è costituita dall’avvento della

Costituzione. Essa infatti introduce due regole di estrema rilevanza: l’uguaglianza morale e

giuridica dei coniugi (art.29) e l’uguaglianza di trattamento tra figli legittimi e naturali (art.30)

Sono a partire dagli anni ’70 la Corte C. comincia ad intervenire con pronunce di

incostituzionalità che finiranno con il sollecitare una revisione sistematica della materia da

parte del legislatore (poi avvenuta nel 1975)

Con la L. 151/75 il legislatore ha profondamente modificato la disciplina relativa ai rapporti

familiari. Punti qualificanti della riforma sono:

Alla luce della normativa vigente i PRINCIPI FONDAMENTALI più significativi del diritto di

famiglia possono riassumersi:

-tutela della libertà matrimoniale

-uguaglianza fra i coniugi

di contribuzione ai bisogni della famiglia grava su tutti i membri del gruppo

-l’obbligo è lo

-l’accordo strumento fondamentale per assumere le decisioni familiari

regime patrimoniale della famiglia è la comunione legale (si può derogare solo con l’accordo

-il

tra i coniugi) (scomparsa quindi della dote)

lavoro svolto da un familiare nella impresa dell’altro

-il si presume a titolo oneroso e deve

essere ricompensato

-potestà verso i figli esercitata da entrambi i genitori

-il riconoscimento dei figli naturali, con identici diritti successori per i figli naturali e per quelli

legittimi;

-il figlio può fare accertare il proprio status anche in mancanza della volontà del genitore

-il minore ha il diritto di vivere nella propria famiglia-diritto alla conoscenza delle proprie origini

-separazione e divorzio si pongono come rimedi alla crisi coniugale

-i doveri di solidarietà sotto il profilo economico permangono anche durante la crisi coniugale

-la famiglia è tenuta a provvedere al sostentamento del congiunto in situazione di difficoltà

economica. – PLURALITA’

NOZIONE DI FAMIGLIA DI MODELL I- PARENTELA ED AFFINITA’

FAMIGLIA

La Costituzione definisce la come società naturale fondata sul matrimonio, cioè

una realtà che non deriva da una costruzione giuridica ma spontaneamente dall’uomo. Trattasi

dunque di una formazione sociale cioè di una società intermedia fra Stato e individuo che

riceve tutela dall’ordinamento alla luce dell’Art.2 della Costituzione. Il concetto di famiglia

perciò non è statico, ma si evolve in virtù dei mutamenti sociali e culturali.

La famiglia può essere fondata sul matrimonio - famiglia legittima o solo sul consenso della

coppia la quale non intende sottoporre la propria unione al vincolo giuridico pur attuando una

comunione di vita - famiglia di fatto

La famiglia non ha propria soggettività giuridica né autonomia rispetto ai suoi componenti, al

gruppo non sono quindi imputabili diritti e doveri. Detta soggettività spetta invece ai singoli

familiari.

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IRITTO DI AMIGLIA 2

Riguardo alla estensione del gruppo si distingue tra famiglia

NUCLEARE : coniugi o conviventi e i loro figli

PARENTALE : inclusi anche parenti e affini

Esistono diversi tipi di modelli familiari:

 FAMIGLIA MONOPARENTALE: un solo genitore convive con i figli

 FAMIGLIA POLIGAMICA: composta da un marito e più mogli

 FAMIGLIA RICOMPOSTA: i partner coniugati o conviventi di fatto coabitano con figli

avuti da relazioni precedenti.

 FAMIGLIA OMOSESSUALE: coppia convivente formata da persone del medesimo

sesso

Non tutti questi modelli sono disciplinati dal nostro ordinamento e sono compatibili con i

principi su cui esso si regge.

Parenti so no le persone che hanno un ascendente comune mentre affini sono i parenti

dell’altro coniuge.

Ricorre la parentela legittima quando il rapporto di consanguineità deriva da una unione

fondata sul matrimonio che invece manca nella parentela naturale. L’art.77 cc

Per il computo della parentela e delle affinità si fa ricorso alle linee ed ai gradi.

– l’affinità non viene meno per lo

dispone che la parentela rileva entro il sesto grado

scioglimento del matrimonio si estingue invece in seguito all’annullamento.

FAMIGLIA DI FATTO (domanda)

coppia che convive stabilmente senza che l’unione venga

Con tale locuzione si indica la

formalizzata dal matrimonio, ma con il sostanziale rispetto dei doveri matrimoniali.

Dopo l’introduzione del divorzio tale situazione scaturisce per lo più da una scelta della coppia

che non ritiene di sottoporre il proprio rapporto alla disciplina del matrimonio o da una scelta

obbligata in attesa di divorzio o annullamento di precedente matrimonio.

Nella legislazione manca un generale riconoscimento della famiglia di fatto.

E’ da escludere una equiparazione tra le due figure di famiglia perché dall’art.29 della Cost.

emerge con certezza come la famiglia legittima sia forma di convivenza privilegiata

dall’ordinamento mediante misure di tutela ad essa esclusive. Ciò dipende dall’avere i coniugi

assunto con il matrimonio un impegno giuridicamente rilevante dal quale sorgono una serie di

doveri che sopravvivono anche alla crisi della coppia.

Fra i conviventi di fatto non esistono, come esistono fra i coniugi, i diritti e i doveri reciproci alla

coabitazione, all’assistenza materiale e morale, alla fedeltà. Il suo carattere di unione libera fa

sì che, in ogni momento ed a propria discrezione, ciascuno dei conviventi possa interrompere il

rapporto. La reciproca assistenza materiale non è oggetto di una obbligazione civile, ma,

secondo la qualificazione che ne dà la giurisprudenza, di una obbligazione naturale.

I caratteri della famiglia di fatto possono così riassumersi:

-mancanza del vincolo matrimoniale

-diversità di sesso dei membri della coppia

-stabile convivenza con sostanziale attuazione dei doveri matrimoniali (comunione di vita

matrimoniale e spirituale)

-conoscenza sociale della convivenza

Non dovrebbe parlarsi dunque di famiglia di fatto ad esempio: - riguardo ad una coppia di

omosessuali in caso di convivenza sporadica o svincolata dal rispetto dei doveri matrimoniali

(come la convivenza fra fratello e sorella / non rileva invece la mancanza di figli o di rapporti

sessuali) quando la convivenza viene tenuta segreta o di durata così breve da non essere

conosciuta dall’ambiente sociale.

Controverso è se l’esistenza della famiglia di fatto debba escludersi in presenza di un

E’ da escludersi la liceità

matrimonio non sciolto o annullato che vincola uno dei suoi membri.

di una convivenza tra persone che non potrebbero contrarre matrimonio per l’esistenza di altri

impedimenti.

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Ordinamento stranieri hanno inteso superare le difficoltà derivanti dalla mancanza di un atto

costitutivo della famiglia, qual è il matrimonio, consentendo di stipulare un PATTO DI

SOLIDARIETA’ formale – –

sottoposto a pubblicità che prevede misure di tutela per le parti

come il dovere di sostegno reciproco. I patti in questione possono essere stipulati anche da

persone dello stesso sesso. (in Olanda e Spagna è ammesso anche il matrimonio fra

omosessuali)

Il nostro ordinamento non disciplina accordi di tal genere ma si ritengono lecite le intese

intervenute tra conviventi di sesso diverso volte a regolare i loro rapporti patrimoniali.

Nella ricostruzione della disciplina applicabile alla famiglia di fatto particolarmente preziosa

risulta l’opera della giurisprudenza con riferimento a controversie civili tra la coppia ed i terzi o

tra gli stessi membri della coppia.

La giurisprudenza è pervenuta alle seguenti conclusioni riguardo alle controversie con i terzi:

riconoscimento del diritto del convivente al risarcimento del danno nella l’ipotesi in cui

- l’assistenza materiale venga meno per la morte del convivente dovuta al fatto illecito di

un terzo

- riconoscimento al convivente del diritto di godimento della casa familiare subentrando

eventualmente nel contratto di locazione

- rilevanza del soddisfacimento dei bisogni di vita

- rilevanza è data dalla giurisprudenza alla relazione more uxorio in materia di diritto

all’assistenza materiale: il coniuge divorziato perde il diritto al mantenimento o agli

alimenti se, convivendo di fatto con altri, goda dell’assistenza materiale del familiare di

fatto.

Riguardo ai rapporti nell’ambito della coppia:

- irripetibilità delle prestazioni spontaneamente adempiute da un convivente per

contribuire ai bisogni della famiglia

- la spettanza ad ambedue i partners del bene acquistato utilizzando gli incrementi

patrimoniali maturati dopo l’inizio della convivenza

la possibilità di chiedere l’intervento del Giudice per risolvere un contrasto tra i

- conviventi circa un affare essenziale della famiglia

assegnazione della casa familiare appartenente ad un convivente a tutela dell’interesse

- all’altro

dei figli affidati

- decisioni contrastanti invece riguardo alla possibilità di configurare una impresa

familiare in presenza di coppia convivente

- Tra i conviventi non esiste alcun diritto alla successione legittima (salva, naturalmente,

la facoltà di disporre per testamento nei limiti della quota disponibile)

Sotto il profilo dei rapporti fra genitori e figli naturali, l’equiparazione della famiglia di fatto alla

famiglia legittima è, nel nostro diritto, pressoché totale, e diventa totale se nessuno dei genitori

sia unito con altri in matrimonio (altrimenti sono fatti salvi i diritti della famiglia legittima).

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DIRITTI SPETTANTI AL FAMILIARE E LORO TUTELA - I NEGOZI FAMILIARI

I diritti ed i doveri familiari presentano caratteristiche peculiari, essi sono infatti:

-diritti fondamentali della persona

-di natura non patrimoniale volti cioè a tutelare interessi non suscettibili a valutazione

patrimoniale quantunque possano avere anche contenuto economico

-indisponibili non possono essere oggetto di alienazione, rinuncia, transazione prescrizione

La fonte da cui scaturiscono i diritti e doveri familiari può essere:

-legale (es. comunione legale dei beni) giudiziale (es:dichiarazione giudiziale della filiazione

naturale) negoziale (es.matrimonio)

spazio riservato dall’ordinamento alla autonomia privata è limitato per lo più alla decisione

Lo

di porre in essere, mediante stipulazione di negozio giuridico, un determinato rapporto

familiare e gli effetti che ne scaturiscono sono stabiliti dalla legge.

I negozi in questione sono per lo più:

perché è l’ordinamento che predispone gli schemi negoziali (non sono ammesse le

-tipici

convenzioni matrimoniali atipiche)

-formali in quanto devono essere stipulati seguendo particolari forme prefissate dalla legge (es.

per il matrimonio o il riconoscimento del figlio naturale)

-strettamente personali non ammettendo rappresentanza

L’inosservanza delle norme che regolano la nascita e l’esercizio dei diritti e doveri familiari

comporta conseguenze sul piano civile e penale.

Le sanzioni civili possono avere natura risarcitoria (es: per avere fatto celebrare un matrimonio

– (nel caso ad es. in cui l’obbligato si sottragga alla contribuzione

invalido) esecutoria

familiare)- invalidatoria (ad es. per una convenzione matrimoniale stipulata oralmente)

l’addebito della separazione.

La violazione dei doveri matrimoniale può comportare inoltre

Con sanzione penale viene punito ad esempio il familiare che fa mancare all’altro i mezzi di

sussistenza, la bigamia, l’induzione a matrimonio con inganno, l’incesto.

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CAPITOLO II

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

“ ”)

N E CARATTERI (D :

OZIONE DEL MATRIMONIO OMANDA IL MATRIMONIO

Il matrimonio è, secondo l’ordinamento giudico vigente(seppure nel codice civile non si

l’atto mediante il quale l’uomo e la donna si

rinvenga una definizione del matrimonio),

impegnano a realizzare una comunione di vita e di affetti cioè una stabile convivenza fondata

sull’assistenza ed il rispetto reciproco e sulla ricerca di una unità di intenti.

l’atto

Con il termine matrimonio si indicano dunque sia dal quale sorge lo stato coniugale sia il

rapporto che ne deriva.

Sotto il profilo strutturale il matrimonio è un negozio bilaterale: negozio perché gli effetti,

dall’ordinamento devono essere voluti dalle parti;

comunque fissati bilaterale perché gli sposi

sono le uniche parti stipulanti. Infatti il celebrante ha solo una funzione certificativa.

Riguardo alla forma del negozio, la legge prevede le seguenti modalità di celebrazione:

civile, concordataria, acattolica. Gli effetti che ne scaturiscono sono però indipendenti dalla

forma di celebrazione prescelta

E’ infine da sottolineare che il matrimonio è un negozio di diritto privato strettamente

personale, non patrimoniale: negozio di diritto privato perché rappresenta comunque

nonostante, i profili di inderogabilità previsti, esercizio di autonomia privata strettamente

personale perché non ammette rappresentanza non patrimoniale in quanto volto a tutelare

gli interessi relativi alla persona e non al patrimonio. Non risulta dunque ad esso applicabile la

disciplina dei contratti.

L

A LIBERTÀ MATRIMONIALE

La libertà matrimoniale rientra fra le libertà fondamentali della persona riconosciuta anche a

Europea dei Diritti dell’uomo. Viene quindi garantita

livello internazionale dalla Convenzione

all’individuo la scelta o meno di contrarre il vincolo del matrimonio senza condizionamenti

esterni da parte dei privati o dello Stato (che può regolarla senza però limitarla o negarla).

L’impegno assunto di contrarre matrimonio può essere revocato senza limiti fino al momento

della celebrazione Non possono trovare applicazione in Italia accordi eventualmente consentiti

in ordinamenti stranieri vincolanti i nubendi a contrarre il matrimonio.

E’ illecita qualsiasi condizione apposta ad un negozio la quale incida sull’esercizio della libertà

matrimoniale (e di ogni altra libertà fondamentale della persona): ad es. quella di sposare o

non sposare un certa persona.

L’ordinamento considera illecita la condizione apposta ad un testamento volta ad impedire le

nozze (consentite sono invece clausole che non tendono ad influenzare la scelta ma a

renderla possibile (come ad esempio un lascito per le spese del matrimonio)

Può risultare lesivo della libertà anche il contratto di prossenetico o mediazione

matrimoniale con il quale per scopo di lucro una parte si obbliga a prestare la propria opera

per facilitare il matrimonio di una persona (influenzando le parti a contrarre matrimonio

. Altra cosa è la mediazione familiare cioè l’intervento di un terzo

influenzandone la volontà)

per favorire il raggiungimento di un accordo in caso di separazione o divorzio oggi previsto

dall’ordinamento come strumento a cui il giudice può ricorrere.

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L

A PROMESSA DI MATRIMONIO

(D : . Q ?)

OMANDA PROMESSA DI MATRIMONIO UANDO SI POSSONO CHIEDERE I DANNI

La promessa di matrimonio (c.d. fidanzamento) non è giuridicamente impegnativa ma è

rilevante sotto certi profili e deve risultare con certezza anche se non occorre che venga

formalizzata. Essa può risultare anche da un fatto concludente (anche se è normale che

l’intenzione di volersi frequentare con il proposto del matrimonio venga resa pubblica

nell’ambito della parentela e delle amicizie). dei nubendi di contrarre matrimonio affinchè tale

Dalla promessa tuttavia non sorge l’obbligo l’art.79

decisione rimanga assolutamente libera; a tal fine del cc considera invalidi gli accordi

che fanno gravare sul fidanzato, il quale si rifiuti di contrarre matrimonio, il pagamento di un

risarcimento forfettario.

Dalla rottura della promessa invece derivano i seguenti obblighi:

 risarcimento del danno (art.81 cc) : tale obbligo sorge a carico di uno dei fidanzati in

presenza dei seguenti presupposti: bilateralità della promessa promessa stipulata per

scrittura privata o atto pubblico o quando i nubendi hanno provveduto a fare le pubblicazioni

(anche quando dalla corrispondenza fra i fidanzati o da altri documenti risulti con certezza

l’assunzione dell’impegno di sposarsi) - la promessa deve provenire da un maggiorenne

o da minore ammesso a contrattare matrimonio la rottura non deve essere per giusto

o non deve essere data giustificata ragione all’altro fidanzato per sottrarsi al

motivo

proprio impegno (si tratta di tutte quelle ragioni serie sopravvenute alla promessa di

matrimonio o successivamente conosciute come la scoperta di non potere avere figli,

impotenza, oppure quando l’altro fidanzato ha intrattenuto rapporti amorosi con altra

persona etc) la richiesta da parte del danneggiato deve essere tempestiva (entro un anno)

. Detto risarcimento è limitato dalla legge onde evitare il rischio di indurre in fidanzato ad

accettare il matrimonio per non esporsi al risarcimento. Comprende le spese fatte a causa

della promessa , non sono però risarcibili le spese sproporzionate rispetto alla posizione

economica dei nubendi. Non c’è danno se le spese risultino comunque utili anc

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Azzaro Andrea Maria.
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