DIRITTO DI FAMIGLIA
I CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Il diritto di famiglia è quella parte del diritto privato che disciplina la vita ed i rapporti
all’interno di un gruppo di persone legato da vincolo coniugale o di parentela o di affinità ed i
rapporti con i terzi estranei.
L
A RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Tappa fondamentale nella evoluzione della disciplina familiare è costituita dall’avvento della
Costituzione. Essa infatti introduce due regole di estrema rilevanza: l’uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi (art.29) e l’uguaglianza di trattamento tra figli legittimi e naturali (art.30)
Sono a partire dagli anni ’70 la Corte C. comincia ad intervenire con pronunce di
incostituzionalità che finiranno con il sollecitare una revisione sistematica della materia da
parte del legislatore (poi avvenuta nel 1975)
Con la L. 151/75 il legislatore ha profondamente modificato la disciplina relativa ai rapporti
familiari. Punti qualificanti della riforma sono:
Alla luce della normativa vigente i PRINCIPI FONDAMENTALI più significativi del diritto di
famiglia possono riassumersi:
-tutela della libertà matrimoniale
-uguaglianza fra i coniugi
di contribuzione ai bisogni della famiglia grava su tutti i membri del gruppo
-l’obbligo è lo
-l’accordo strumento fondamentale per assumere le decisioni familiari
regime patrimoniale della famiglia è la comunione legale (si può derogare solo con l’accordo
-il
tra i coniugi) (scomparsa quindi della dote)
lavoro svolto da un familiare nella impresa dell’altro
-il si presume a titolo oneroso e deve
essere ricompensato
-potestà verso i figli esercitata da entrambi i genitori
-il riconoscimento dei figli naturali, con identici diritti successori per i figli naturali e per quelli
legittimi;
-il figlio può fare accertare il proprio status anche in mancanza della volontà del genitore
-il minore ha il diritto di vivere nella propria famiglia-diritto alla conoscenza delle proprie origini
-separazione e divorzio si pongono come rimedi alla crisi coniugale
-i doveri di solidarietà sotto il profilo economico permangono anche durante la crisi coniugale
-la famiglia è tenuta a provvedere al sostentamento del congiunto in situazione di difficoltà
economica. – PLURALITA’
NOZIONE DI FAMIGLIA DI MODELL I- PARENTELA ED AFFINITA’
FAMIGLIA
La Costituzione definisce la come società naturale fondata sul matrimonio, cioè
una realtà che non deriva da una costruzione giuridica ma spontaneamente dall’uomo. Trattasi
dunque di una formazione sociale cioè di una società intermedia fra Stato e individuo che
riceve tutela dall’ordinamento alla luce dell’Art.2 della Costituzione. Il concetto di famiglia
perciò non è statico, ma si evolve in virtù dei mutamenti sociali e culturali.
–
La famiglia può essere fondata sul matrimonio - famiglia legittima o solo sul consenso della
coppia la quale non intende sottoporre la propria unione al vincolo giuridico pur attuando una
–
comunione di vita - famiglia di fatto
La famiglia non ha propria soggettività giuridica né autonomia rispetto ai suoi componenti, al
gruppo non sono quindi imputabili diritti e doveri. Detta soggettività spetta invece ai singoli
familiari.
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IRITTO DI AMIGLIA 2
Riguardo alla estensione del gruppo si distingue tra famiglia
NUCLEARE : coniugi o conviventi e i loro figli
PARENTALE : inclusi anche parenti e affini
Esistono diversi tipi di modelli familiari:
FAMIGLIA MONOPARENTALE: un solo genitore convive con i figli
FAMIGLIA POLIGAMICA: composta da un marito e più mogli
FAMIGLIA RICOMPOSTA: i partner coniugati o conviventi di fatto coabitano con figli
avuti da relazioni precedenti.
FAMIGLIA OMOSESSUALE: coppia convivente formata da persone del medesimo
sesso
Non tutti questi modelli sono disciplinati dal nostro ordinamento e sono compatibili con i
principi su cui esso si regge.
Parenti so no le persone che hanno un ascendente comune mentre affini sono i parenti
dell’altro coniuge.
Ricorre la parentela legittima quando il rapporto di consanguineità deriva da una unione
fondata sul matrimonio che invece manca nella parentela naturale. L’art.77 cc
Per il computo della parentela e delle affinità si fa ricorso alle linee ed ai gradi.
– l’affinità non viene meno per lo
dispone che la parentela rileva entro il sesto grado
scioglimento del matrimonio si estingue invece in seguito all’annullamento.
FAMIGLIA DI FATTO (domanda)
coppia che convive stabilmente senza che l’unione venga
Con tale locuzione si indica la
formalizzata dal matrimonio, ma con il sostanziale rispetto dei doveri matrimoniali.
Dopo l’introduzione del divorzio tale situazione scaturisce per lo più da una scelta della coppia
che non ritiene di sottoporre il proprio rapporto alla disciplina del matrimonio o da una scelta
obbligata in attesa di divorzio o annullamento di precedente matrimonio.
Nella legislazione manca un generale riconoscimento della famiglia di fatto.
E’ da escludere una equiparazione tra le due figure di famiglia perché dall’art.29 della Cost.
emerge con certezza come la famiglia legittima sia forma di convivenza privilegiata
dall’ordinamento mediante misure di tutela ad essa esclusive. Ciò dipende dall’avere i coniugi
assunto con il matrimonio un impegno giuridicamente rilevante dal quale sorgono una serie di
doveri che sopravvivono anche alla crisi della coppia.
Fra i conviventi di fatto non esistono, come esistono fra i coniugi, i diritti e i doveri reciproci alla
coabitazione, all’assistenza materiale e morale, alla fedeltà. Il suo carattere di unione libera fa
sì che, in ogni momento ed a propria discrezione, ciascuno dei conviventi possa interrompere il
rapporto. La reciproca assistenza materiale non è oggetto di una obbligazione civile, ma,
secondo la qualificazione che ne dà la giurisprudenza, di una obbligazione naturale.
I caratteri della famiglia di fatto possono così riassumersi:
-mancanza del vincolo matrimoniale
-diversità di sesso dei membri della coppia
-stabile convivenza con sostanziale attuazione dei doveri matrimoniali (comunione di vita
matrimoniale e spirituale)
-conoscenza sociale della convivenza
Non dovrebbe parlarsi dunque di famiglia di fatto ad esempio: - riguardo ad una coppia di
–
omosessuali in caso di convivenza sporadica o svincolata dal rispetto dei doveri matrimoniali
(come la convivenza fra fratello e sorella / non rileva invece la mancanza di figli o di rapporti
–
sessuali) quando la convivenza viene tenuta segreta o di durata così breve da non essere
conosciuta dall’ambiente sociale.
Controverso è se l’esistenza della famiglia di fatto debba escludersi in presenza di un
E’ da escludersi la liceità
matrimonio non sciolto o annullato che vincola uno dei suoi membri.
di una convivenza tra persone che non potrebbero contrarre matrimonio per l’esistenza di altri
impedimenti.
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IRITTO DI AMIGLIA 3
Ordinamento stranieri hanno inteso superare le difficoltà derivanti dalla mancanza di un atto
costitutivo della famiglia, qual è il matrimonio, consentendo di stipulare un PATTO DI
SOLIDARIETA’ formale – –
sottoposto a pubblicità che prevede misure di tutela per le parti
come il dovere di sostegno reciproco. I patti in questione possono essere stipulati anche da
persone dello stesso sesso. (in Olanda e Spagna è ammesso anche il matrimonio fra
omosessuali)
Il nostro ordinamento non disciplina accordi di tal genere ma si ritengono lecite le intese
intervenute tra conviventi di sesso diverso volte a regolare i loro rapporti patrimoniali.
Nella ricostruzione della disciplina applicabile alla famiglia di fatto particolarmente preziosa
risulta l’opera della giurisprudenza con riferimento a controversie civili tra la coppia ed i terzi o
tra gli stessi membri della coppia.
La giurisprudenza è pervenuta alle seguenti conclusioni riguardo alle controversie con i terzi:
riconoscimento del diritto del convivente al risarcimento del danno nella l’ipotesi in cui
- l’assistenza materiale venga meno per la morte del convivente dovuta al fatto illecito di
un terzo
- riconoscimento al convivente del diritto di godimento della casa familiare subentrando
eventualmente nel contratto di locazione
- rilevanza del soddisfacimento dei bisogni di vita
- rilevanza è data dalla giurisprudenza alla relazione more uxorio in materia di diritto
all’assistenza materiale: il coniuge divorziato perde il diritto al mantenimento o agli
alimenti se, convivendo di fatto con altri, goda dell’assistenza materiale del familiare di
fatto.
Riguardo ai rapporti nell’ambito della coppia:
- irripetibilità delle prestazioni spontaneamente adempiute da un convivente per
contribuire ai bisogni della famiglia
- la spettanza ad ambedue i partners del bene acquistato utilizzando gli incrementi
patrimoniali maturati dopo l’inizio della convivenza
la possibilità di chiedere l’intervento del Giudice per risolvere un contrasto tra i
- conviventi circa un affare essenziale della famiglia
assegnazione della casa familiare appartenente ad un convivente a tutela dell’interesse
- all’altro
dei figli affidati
- decisioni contrastanti invece riguardo alla possibilità di configurare una impresa
familiare in presenza di coppia convivente
- Tra i conviventi non esiste alcun diritto alla successione legittima (salva, naturalmente,
la facoltà di disporre per testamento nei limiti della quota disponibile)
Sotto il profilo dei rapporti fra genitori e figli naturali, l’equiparazione della famiglia di fatto alla
famiglia legittima è, nel nostro diritto, pressoché totale, e diventa totale se nessuno dei genitori
sia unito con altri in matrimonio (altrimenti sono fatti salvi i diritti della famiglia legittima).
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DIRITTI SPETTANTI AL FAMILIARE E LORO TUTELA - I NEGOZI FAMILIARI
I diritti ed i doveri familiari presentano caratteristiche peculiari, essi sono infatti:
-diritti fondamentali della persona
-di natura non patrimoniale volti cioè a tutelare interessi non suscettibili a valutazione
patrimoniale quantunque possano avere anche contenuto economico
-indisponibili non possono essere oggetto di alienazione, rinuncia, transazione prescrizione
La fonte da cui scaturiscono i diritti e doveri familiari può essere:
–
-legale (es. comunione legale dei beni) giudiziale (es:dichiarazione giudiziale della filiazione
–
naturale) negoziale (es.matrimonio)
spazio riservato dall’ordinamento alla autonomia privata è limitato per lo più alla decisione
Lo
di porre in essere, mediante stipulazione di negozio giuridico, un determinato rapporto
familiare e gli effetti che ne scaturiscono sono stabiliti dalla legge.
I negozi in questione sono per lo più:
perché è l’ordinamento che predispone gli schemi negoziali (non sono ammesse le
-tipici
convenzioni matrimoniali atipiche)
-formali in quanto devono essere stipulati seguendo particolari forme prefissate dalla legge (es.
per il matrimonio o il riconoscimento del figlio naturale)
-strettamente personali non ammettendo rappresentanza
L’inosservanza delle norme che regolano la nascita e l’esercizio dei diritti e doveri familiari
comporta conseguenze sul piano civile e penale.
Le sanzioni civili possono avere natura risarcitoria (es: per avere fatto celebrare un matrimonio
– (nel caso ad es. in cui l’obbligato si sottragga alla contribuzione
invalido) esecutoria
familiare)- invalidatoria (ad es. per una convenzione matrimoniale stipulata oralmente)
l’addebito della separazione.
La violazione dei doveri matrimoniale può comportare inoltre
Con sanzione penale viene punito ad esempio il familiare che fa mancare all’altro i mezzi di
sussistenza, la bigamia, l’induzione a matrimonio con inganno, l’incesto.
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CAPITOLO II
LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
“ ”)
N E CARATTERI (D :
OZIONE DEL MATRIMONIO OMANDA IL MATRIMONIO
Il matrimonio è, secondo l’ordinamento giudico vigente(seppure nel codice civile non si
l’atto mediante il quale l’uomo e la donna si
rinvenga una definizione del matrimonio),
impegnano a realizzare una comunione di vita e di affetti cioè una stabile convivenza fondata
sull’assistenza ed il rispetto reciproco e sulla ricerca di una unità di intenti.
l’atto
Con il termine matrimonio si indicano dunque sia dal quale sorge lo stato coniugale sia il
rapporto che ne deriva.
Sotto il profilo strutturale il matrimonio è un negozio bilaterale: negozio perché gli effetti,
dall’ordinamento devono essere voluti dalle parti;
comunque fissati bilaterale perché gli sposi
sono le uniche parti stipulanti. Infatti il celebrante ha solo una funzione certificativa.
Riguardo alla forma del negozio, la legge prevede le seguenti modalità di celebrazione:
civile, concordataria, acattolica. Gli effetti che ne scaturiscono sono però indipendenti dalla
forma di celebrazione prescelta
E’ infine da sottolineare che il matrimonio è un negozio di diritto privato strettamente
personale, non patrimoniale: negozio di diritto privato perché rappresenta comunque
–
nonostante, i profili di inderogabilità previsti, esercizio di autonomia privata strettamente
–
personale perché non ammette rappresentanza non patrimoniale in quanto volto a tutelare
gli interessi relativi alla persona e non al patrimonio. Non risulta dunque ad esso applicabile la
disciplina dei contratti.
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A LIBERTÀ MATRIMONIALE
La libertà matrimoniale rientra fra le libertà fondamentali della persona riconosciuta anche a
Europea dei Diritti dell’uomo. Viene quindi garantita
livello internazionale dalla Convenzione
all’individuo la scelta o meno di contrarre il vincolo del matrimonio senza condizionamenti
esterni da parte dei privati o dello Stato (che può regolarla senza però limitarla o negarla).
L’impegno assunto di contrarre matrimonio può essere revocato senza limiti fino al momento
della celebrazione Non possono trovare applicazione in Italia accordi eventualmente consentiti
in ordinamenti stranieri vincolanti i nubendi a contrarre il matrimonio.
E’ illecita qualsiasi condizione apposta ad un negozio la quale incida sull’esercizio della libertà
matrimoniale (e di ogni altra libertà fondamentale della persona): ad es. quella di sposare o
non sposare un certa persona.
L’ordinamento considera illecita la condizione apposta ad un testamento volta ad impedire le
nozze (consentite sono invece clausole che non tendono ad influenzare la scelta ma a
renderla possibile (come ad esempio un lascito per le spese del matrimonio)
Può risultare lesivo della libertà anche il contratto di prossenetico o mediazione
matrimoniale con il quale per scopo di lucro una parte si obbliga a prestare la propria opera
per facilitare il matrimonio di una persona (influenzando le parti a contrarre matrimonio
. Altra cosa è la mediazione familiare cioè l’intervento di un terzo
influenzandone la volontà)
per favorire il raggiungimento di un accordo in caso di separazione o divorzio oggi previsto
dall’ordinamento come strumento a cui il giudice può ricorrere.
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A PROMESSA DI MATRIMONIO
(D : . Q ?)
OMANDA PROMESSA DI MATRIMONIO UANDO SI POSSONO CHIEDERE I DANNI
La promessa di matrimonio (c.d. fidanzamento) non è giuridicamente impegnativa ma è
rilevante sotto certi profili e deve risultare con certezza anche se non occorre che venga
formalizzata. Essa può risultare anche da un fatto concludente (anche se è normale che
l’intenzione di volersi frequentare con il proposto del matrimonio venga resa pubblica
nell’ambito della parentela e delle amicizie). dei nubendi di contrarre matrimonio affinchè tale
Dalla promessa tuttavia non sorge l’obbligo l’art.79
decisione rimanga assolutamente libera; a tal fine del cc considera invalidi gli accordi
che fanno gravare sul fidanzato, il quale si rifiuti di contrarre matrimonio, il pagamento di un
risarcimento forfettario.
Dalla rottura della promessa invece derivano i seguenti obblighi:
risarcimento del danno (art.81 cc) : tale obbligo sorge a carico di uno dei fidanzati in
–
presenza dei seguenti presupposti: bilateralità della promessa promessa stipulata per
scrittura privata o atto pubblico o quando i nubendi hanno provveduto a fare le pubblicazioni
(anche quando dalla corrispondenza fra i fidanzati o da altri documenti risulti con certezza
l’assunzione dell’impegno di sposarsi) - la promessa deve provenire da un maggiorenne
–
o da minore ammesso a contrattare matrimonio la rottura non deve essere per giusto
o non deve essere data giustificata ragione all’altro fidanzato per sottrarsi al
motivo
proprio impegno (si tratta di tutte quelle ragioni serie sopravvenute alla promessa di
matrimonio o successivamente conosciute come la scoperta di non potere avere figli,
impotenza, oppure quando l’altro fidanzato ha intrattenuto rapporti amorosi con altra
–
persona etc) la richiesta da parte del danneggiato deve essere tempestiva (entro un anno)
. Detto risarcimento è limitato dalla legge onde evitare il rischio di indurre in fidanzato ad
accettare il matrimonio per non esporsi al risarcimento. Comprende le spese fatte a causa
della promessa , non sono però risarcibili le spese sproporzionate rispetto alla posizione
economica dei nubendi. Non c’è danno se le spese risultino comunque utili anc
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