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La responsabilità dell'internet provider
La responsabilità dell'internet provider prima dell'entrata in vigore del d.lgs.n.70/2003: responsabilità per colpa o dolo ex art.2043 c.c. e responsabilità oggettiva ex art.2050-2051 c.c.
Prima dell'entrata in vigore del d.lgs.n.70/2003, il provider poteva essere considerato responsabile degli atti compiuti dal proprio cliente qualora, con una condotta dolosa o colposa, avesse offerto un apporto casuale al realizzarsi del danno. La responsabilità del provider, dunque, era ancorata alla non facile dimostrazione della predetta partecipazione dolosa o colposa nell'illecito.
Al fine di evitare che le vittime degli illeciti commessi online potessero essere private del risarcimento, si era ipotizzato di svincolare la responsabilità del provider dai limiti di cui all'art.2043 c.c. gravando il provider, in taluni casi, di una responsabilità oggettiva per il contenuto illecito delle
Informazioni veicolate sulla rete contro terzi, indipendentemente da una sua compartecipazione, colposa o dolosa, nell'illecito realizzato dal cliente mediante il ricorso agli art. 2050-2051 c.c. La responsabilità dell'internet provider prevista dal d.lgs. n. 70/2003: responsabilità per colpa specifica. Il predetto quadro normativo è stato modificato da una direttiva sul commercio elettronico recepita dal d.lgs. n. 70/2003, che disegna una responsabilità del provider basata esclusivamente sulla colpa specifica dell'intermediario, vale a dire la colpa per violazione di legge. Da un lato, si consente di fare gravare sui fornitori di servizi online oneri non eccessivi, riducendo quella risarcitoria, attraverso il mancato riconoscimento della responsabilità c.d. oggettiva; dall'altro si impedisce l'aumento dei prezzi dei servizi offerti al pubblico dal provider. Soltanto dopo aver verificato le prestazioni offerte in concreto si approda
All'individuazione della responsabilità. In modo particolare, si deve accertare se l'internet provider si è limitato a fornire l'accesso alla rete o ad offrire alcuni servizi, oppure se ha rivestito il ruolo di produttore diretto dell'informazione, fornitore di contenuti il quale mette a disposizione dell'utente un servizio di realizzazione di pagine web più o meno complesse e articolate (cd content provider).
Mentre in quest'ultimo caso sussiste la responsabilità del provider, il problema sorge qualora manchi una qualsiasi partecipazione attiva del provider alla commissione dell'illecito e si amplifica qualora non si riesca ad identificare l'autore materiale di tale illecito.
A tali problemi offre una soluzione il decreto legislativo n.70/2003 che individua tre ipotesi di responsabilità collegate a tre tipi diversi di prestazione di servizi svolte dagli internet providers: la responsabilità
nell'attività di accesso alla rete o di mero trasporto di informazioni fornite da terzi (mere conduit), la responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching), la responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni (hosting) segue. La responsabilità del provider nell'attività di semplice trasporto (mere conduit) Il servizio di rete fondamentale è il servizio di interconnessione alla rete internet dal quale dipende l'intero funzionamento della rete dal momento che permette di accedere ad internet. All'accesso consegue necessariamente un trasporto di informazioni, di dati dal momento che, all'atto della connessione, l'utente invia una richiesta di accesso alla rete al proprio access provider, soddisfatta soltanto previa identificazione del destinatario del servizio la quale avviene tramite associazione del nome utente (c.d. user ID) con la relativa password ricevuta almomento della stipula del contratto di accesso. L'art.14 ha stabilito la responsabilità dell'intermediario in questa attività di semplice trasporto (mere conduit) di informazioni fornite da terzi o di semplice accesso alla rete soltanto se a) dà origine alla trasmissione delle informazioni; b) se seleziona il destinatario della trasmissione in epoca successiva alla creazione del sito da parte del destinatario del servizio; c) se seleziona o modifica le informazioni trasmesse in epoca successiva alla creazione del sito da parte del destinatario del servizio. L'intermediario non è responsabile se svolge semplice attività di trasporto-trasmissione delle informazioni (illecite) fornite dai terzi o se fornisce soltanto l'accesso alla rete. Dunque, se egli non dà origine, non modifica, non filtra e non indirizza in qualche modo tali informazioni, non può essere considerato responsabile. Segue. La responsabilità del provider.Nell'attività di memorizzazione temporanea (caching), l'art. 15 prevede la responsabilità dell'internet provider. Tale attività consiste nella copia e memorizzazione temporanea di informazioni immutate.
Gli utenti hanno due esigenze: la ricerca efficace e veloce di informazioni e lo scarico veloce delle informazioni sul proprio computer per prendere visione di tali informazioni.
L'intermediario caching risponde soltanto se:
- Modifica le informazioni memorizzate in epoca successiva alla creazione del sito.
- Non si conforma alle condizioni di accesso alle informazioni e alle norme di aggiornamento delle informazioni.
- Interferisce con l'uso lecito della tecnologia.
- Non agisce prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato non appena viene a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo iniziale sulla rete.
L'accesso alle informazioni è stato disabilitato o che un organo giurisdizionale o una autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. Segue.
La responsabilità del provider nell'attività di memorizzazione delle informazioni (hosting) è disciplinata dall'art. 16. Infine, prevede la responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni (hosting) mediante la fornitura agli utenti, da parte degli intermediari della rete, di uno spazio sul proprio server o sull'hard disk del proprio computer o per la gestione di un sito o per l'immissioni di dati in maniera duratura e forniti dall'utente, che possono essere utilizzati da tutti gli utenti della rete.
Non vi è responsabilità a condizione che:
- non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita
- non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle
Autorità competenti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. L'assenza di un obbligo di sorveglianza.
Nella prestazione dei servizi appena descritti (artt. 14,15,16) il prestatore non ha un obbligo generale di sorveglianza su informazioni che trasmette o memorizza, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
La ragione di ciò è da ricercare sul piano pratico, per la mole di informazioni quotidiane che sono immesse sia sul piano giuridico, per il rischio di violare la normativa a tutela della privacy. Tale normativa cerca di favorire lo sviluppo della società dell'informazione.
Le nuove norme, infatti, non si limitano a collegare la responsabilità civile dei prestatori intermediari di internet alla violazione del generico dovere del neminem laedere, ma provvedono ad ancorarla all'inosservanza di specifici obblighi.
di comportamento connessi alle attività professionali dagli stessi svolte. La presenza di tali obblighi di diligenza professionale finisce per dare vita ad una responsabilità extra contrattuale modellata sulla falsa riga di una responsabilità per inadempimento di obblighi di correttezza e di protezione riconducibili all'art. 1175 c.c. determinando l'accostamento della responsabilità extracontrattuale alla responsabilità contrattuale. Capitolo tredicesimo Il documento elettronico e la firma elettronica L'esigenze della informatizzazione nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione L'utilizzo dello strumento informatico e della rete ha rivoluzionato i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. In Italia sono stati realizzati progetti di informatizzazione in aree in cui la Pubblica Amministrazione è attore di primo piano, tuttavia l'introduzione di procedure informatizzate ha reso necessaria la produzione distrumenti in grado di renderle applicative. Lo sviluppo di un piano di e-procurement, la previsione di una Rete unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA), l'istituzione di una Autorità per l'informatica, progetti di alfabetizzazione informatica dei dipendenti pubblici, sarebbero risultati monchi se il legislatore non avesse dato forza giuridica agli atti, dati, e documenti formati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici e telematici. In questa logica si inserisce il documento informatico. Le caratteristiche del documento cartaceo Nell'ordinamento italiano non esiste un'espressa definizione generale di documento, ma la dottrina considera il documento una res signata, ovvero un oggetto che reca una sequenza di segni impressi direttamente all'uomo. Nonostante ciò, l'ordinamento giuridico ne disciplina i diversi tipi riconoscendone una diversa validità giuridica a seconda che essi siano scritti e sottoscritti. L'articolo2699 cod. civ. definisce l'atto pubblico ovvero il documento redatto e sottoscritto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all'atto pubblica fede, ovvero fiducia nella sua veridicità. L'articolo 2702 cod. civ. disciplina, invece, il documento sottoscritto dal privato, ma l'elemento essenziale affinché un atto rappresenti una scrittura privata è la sua sottoscrizione. L'atto pubblico fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale. La piena prova, pertanto, non attiene il contenuto delle dichiarazioni, ma il fatto che le stesse siano state rese in presenza di un notaio o pubblico ufficiale. Di conseguenza, per accertarne l'autenticità è necessario instaurare un procedimento per querela di falso, ovvero un procedimento volto ad accertare la falsità del documento a prescindere dall'individuazione del responsabile. La scrittura privata, invece, non ha la stessafirma sull'atto pubblico.