DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
EVOLUZIONE STORICA E SUCCESSIONE DEI TRATTATI:
Il diritto dell’Unione Europea fa parte del più ampio diritto internazionale, poiché
esso si fonda sui trattati.
È possibile definire l’Unione Europea come un’organizzazione internazionale
politica ed economica sovranazionale composta da Stati facenti parte dell’Europa.
L’UE è il risultato di un lungo progetto d’integrazione europea:
Dichiarazione Schumann del 9 maggio 1950 fatta dal ministro francese degli
affari esteri. Egli propose di sottoporre la produzione del carbone e dell’acciaio ad
un’autorità differente da quella statale, un’organizzazione europea alla quale gli
altri paesi europei potevano partecipare cedendo una parte della propria sovranità.
Schumann colse la necessità di preservare la pace in Europa tramite la
condivisione di questi settori strategici, che in passato erano stati una delle cause
della Seconda Guerra Mondiale (in particolare per i giacimenti situati presso i
confini di Francia e Germania).
Trattato di Parigi del 1951 (entrato in vigore nel 1952), con cui 6 paesi europei
(c.d. Stati fondatori) iniziarono i negoziati: fu così che Belgio, Francia,
Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi firmarono il trattato
istitutivo della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio). Era la prima
volta che gli Stati cedevano una parte della propria sovranità nazionale per
perseguire obiettivi comuni (nel caso specifico, obiettivi economici).
La positiva esperienza che derivò dall’istituzione della CECA portò gli Stati membri ad
ipotizzare un’analoga forma di cooperazione militare. Fu così che iniziarono i
negoziati per istituire la CED (Comunità Europea di Difesa) che però non entrò mai in
vigore per un rifiuto di ratifica da parte della Francia. Ciò fu dovuto principalmente
per due motivi:
1) La preoccupazione che la Germania potesse ricostituire l’esercito;
2) La forte ostilità mostrata dalla Gran Bretagna nei confronti dell’accordo;
Trattati di Roma del 1957 (entrati in vigore nel 1958) con cui vennero istituite
la CEE (Comunità Economica Europea) ed Euratom o CEEA (Comunità Europea
dell’Energia Atomica):
1. La CEE aveva come obiettivo principale quello di creare un mercato
economico comune, non più limitato al carbone e all’acciaio ma alla totalità
delle attività presenti sul mercato, di modo da creare un’area di libero
scambio. Inoltre, altro obiettivo era quello di adottare tariffe doganali
comuni con i paesi terzi, da applicare nell’importazione di merci.
2. Euratom invece prevedeva la creazione di un ente dotato di poteri di
controllo e di indirizzo politico nel settore dell’energia atomica.
Trattato di Roma
Il del 1957, istitutivo della CEE, non prevedeva un’immediata
attuazione ma stabiliva un periodo transitorio di 12 anni durante i quali gli Stati
membri avrebbero dovuto adeguarsi agli obiettivi. Tra questi obiettivi rientrava la
realizzazione di un’UNIONE DOGANALE, comportante sia l’abolizione interna
dei dazi tra gli Stati membri che l’imposizione di una politica doganale unica
verso i paesi terzi. L’unione doganale venne completata nel 1968.
Trattato di fusione del 1965 (firmato a Bruxelles ed entrato in vigore nel 1967)
venne firmato per un’esigenza di razionalizzazione degli Stati membri che decisero
di unificare alcune istituzioni delle 3 diverse organizzazioni internazionali
presenti in Europa (CECA, CEE ed Euratom), e cioè istituendo una Commissione
unica ed un Consiglio dei ministri unico. Da questo momento inoltre, le tre
entità condividono un bilancio comune. Sul piano soggettivo esistevano 3 diverse
organizzazioni tutte dotate di una propria soggettività giuridica, ma di fatto erano
interdipendenti, avendo istituzioni in comune.
Il progetto d’integrazione europea tuttavia non fu costantemente positivo, ma subì
diversi arresti nel corso degli anni: un esempio è già stato individuato in merito crisi
all’istituzione della CED, mentre un altro esempio può essere individuato con la “
della sedia vuota ”: durante il 1965, il Consiglio dei ministri della CEE sì trovò a
dover approvare una proposta avanzata dalla Commissione della CEE contenente una
serie di riforme. Tra queste vi era la proposta di estendere la votazione a
maggioranza qualificata anche al Consiglio dei ministri della CEE, il quale fino
a quel momento invece assumeva le proprie decisioni all’unanimità. Il primo ministro
francese, Charles de Gaulle, si oppose a tale riforma, temendo un’eccessiva presa di
potere in senso federale della Comunità Europea. Tuttavia, poiché il Consiglio non
riusciva a trovare un accordo, de Gaulle decise di boicottare le riunioni dei primi
ministri, bloccando di fatto i lavori dell’organo. A questa situazione si riuscì a trovare
Compromesso di
una soluzione solo l’anno successivo, nel 1966 con il
Lussemburgo , accordo con il quale veniva riconosciuto un diritto di veto sulle
decisioni del Consiglio dei ministri CEE ai capi di governo qualora ritenessero che fosse
minacciato un proprio interesse vitale. Di fatto, quindi, le decisioni del Consiglio
rimasero all’unanimità, rallentando il processo di costruzione di un Europa
sovranazionale. La situazione rimase tale fino al 1987, quando con l’entrata in vigore
Atto unico europeo
dell’ venne eliminato il diritto di veto ed introdotto il voto a
maggioranza qualificata in alcuni ambiti.
Atto unico europeo del 1986 (entrato in vigore nel 1987) rappresenta la
prima revisione importante dei trattati istitutivi. L’obiettivo principale di
questo trattato era quello di realizzare, entro il 31 dicembre 1992 un MERCATO
spazio senza frontiere interne nel quale è
UNICO INTERNO, e cioè uno “
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali ”.
Trattato di Maastricht del 1992 (entrato in vigore nel 1993), noto anche come
trattato sull’Unione Europea TUE
il o , rappresenta il passaggio dalla Comunità
economica europea (CEE) alla Comunità europea (CE) con il quale gli Stati membri
andavano oltre alla semplice cooperazione economica. Il trattato viene ricordato
soprattutto per aver introdotto la STRUTTURA DEI TRE PILASTRI dell’UE:
1. Comunità Europee (CE):
Al suo interno venivano riunite le competenze sovranazionali individuate
nelle tre comunità europee esistenti, e cioè la CECA, la CE ed Euratom. Tra
queste sono individuabili l’unione doganale e monetaria e l’istituzione di un
mercato unico europeo, nonché tutta una serie di competenze aggiunte nel
tempo. È in questo pilastro che si realizza il maggior grado di
sovranazionalismo, poiché i singoli Stati cedono parte della propria sovranità
all’organizzazione sovranazionale.
2. Politica estera e sicurezza comune (PESC):
Nella quale si cercava di adottare una politica unica verso l’esterno. In
questo pilastro si parla di competenze intergovernative, poiché i poteri
riservati al Consiglio dei ministri della CE sono molto più ampi e intensi rispetto
a quelli riservati alle altre istituzioni comunitarie.
3. Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GAI):
Nella quale si cerca di raggiungere una cooperazione tra i vari Stati membri in
merito alla giustizia e all’ordine pubblico. Anche in questo caso si parla di
criterio intergovernativo.
Oltre ai tre pilastri, il trattato viene ricordato anche per aver istituito la
CITTADINANZA EUROPEA.
Trattato di Amsterdam del 1997 (entrato in vigore nel 1999) contiene
innovazioni che vanno a rafforzare l’unione politica, principalmente riconducendo
una parte delle materie appartenenti ai pilastri 2 e 3 nella direzione del sistema
Trattato di Schengen
comunitario (compresa l’integrazione del ). Si ha poi un
incremento della procedura di codecisione. Inoltre, introduce la possibilità della
COOPERAZIONE RAFFORZATA, secondo cui possono essere previsti atti più
favorevoli per alcuni Stati. Infine, afferma l’esigenza del rispetto dei diritti
fondamentali, prevedendo la possibilità di sanzionare gli Stati membri in caso di
grave violazione dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo,
delle libertà fondamentali e dello stato di diritto.
Trattato di Nizza del 2000 (entrato in vigore nel 2003) si pone come obiettivo
quello di rendere possibile un efficace funzionamento delle istituzioni in vista
dell’allargamento verso i paesi dell’est. Prevede una riorganizzazione degli
organi interni e delle competenze tra Corte e Tribunale.
Trattato di Lisbona del 2007, con il quale vennero riscritti i due trattati
istitutivi a seguito del rifiuto dell’adozione di una costituzione europea.
ADESIONI:
1957 – Francia, Germania Ovest, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia
(c.d. paesi fondatori);
1973 – Irlanda, Regno Unito e Danimarca;
1981 – Grecia;
1986 – Portogallo e Spagna;
1990 – estensione alla Germania Est (riunita con la Germania Ovest dopo la
caduta del muro di Berlino)
1995 – Austria, Svezia e Finlandia;
2004 – Lituania, Lettonia, Estonia, Ungheria, Slovacchia, Rep. Ceca,
Polonia, Malta, Cipro e Slovenia;
2007 – Bulgaria e Romania;
2013 – Croazia;
Ad oggi i paesi che fanno parte dell’Unione Europea sono 28 Stati membri, anche se
il processo di integrazione non si è ancora concluso: vi sono infatti paesi che stanno
cercando di raggiungere i criteri stabiliti dall’UE per l’adesione, quali la Turchia, la
Macedonia, l’Albania, il Montenegro e la Serbia. Non solo, vi sono anche paesi che
invece al contrario stanno cercando di uscire dall’UE, come la Gran Bretagna. Infine, vi
sono paesi che, dopo un primo interessamento, hanno ritirato la propria candidatura a
seguito del rifiuto espresso tramite referendum popolare: è il caso della Svizzera, della
Norvegia e dell’Islanda.
TUE E TFUE:
Trattato sull’Unione Europea TUE Trattato di
Il o (noto anche come
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea TFUE
Maastricht ) ed il o
Trattato di Roma
(noto anche come il istitutivo della CEE) sono le fonti principali
dell’ordinamento UE. Questi hanno subito molteplici modifiche nel corso del tempo
Trattato
con il susseguirsi dei vari trattati; l’ultimo ad apportare modifiche è stato il
di Lisbona , con il quale è stata sancita la fine della Comunità Europea e l’istituzione
dell’Unione Europea. Il rapporto che corre tra i due trattati è un rapporto equiparato
art. 1
gerarchicamente. È possibile individuare in entrambi all’ come l’Unione
Europea si fonda su entrambi i trattati che assumono quindi stesso valore
giuridico. Esiste però una RELAZIONE STRUMENTALE tra i due:
TUE : individua i settori di competenza dell’UE ed i principi istituzionali,
o individuandone anche le modalità e i limiti da rispettare durante l’esercizio di
tali competenze;
TFUE : individua il funzionamento nello specifico dell’UE ed appare come
o TUE;
un trattato d’integrazione e completamento rispetto al
È possibile individuare gli elementi caratterizzanti dei due trattati:
nell’art. 2 TUE),
VALORI FONDAMENTALI DELL’UE (che sono individuati tra i quali
rientrano il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia,
l’uguaglianza, lo stato di diritto, i diritti della persona ed il rispetto delle
minoranze;
Soppressione della struttura dei tre pilastri in favore di un consolidamento
del potere UE;
art. 47 TUE “L’Unione Europea ha PERSONALITÀ GIURIDICA
: ”;
RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE tra Unione e Stati membri (esclusive e
concorrenti);
Riformulazione del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, con il quale si afferma la
possibilità d’intervento dell’Unione Europea qualora gli Stati membri non siano in
grado di raggiungere gli obiettivi fissati;
CONSIGLIO EUROPEO come organo interno all’UE, viene annoverato tra le
istituzioni dell’Unione e viene stabilito che i capi di governo degli Stati membri
eleggano un Presidente del Consiglio Europeo;
Istituzione dell’ALTO RAPPRESENTANTE UE, figura che riveste la carica di
vicepresidente della Commissione;
MODIFICHE NELL’ADOZIONE DI ATTI, viene introdotto il sistema del voto a
doppia maggioranza, con il quale per l’approvazione di un atto si determina la
necessità che vi sia contemporaneamente una maggioranza dei membri del
Consiglio del 55%, la quale deve essere rappresentativa di almeno 15 Stati e
del 65% della popolazione europea.
TUE
Il si compone in 6 titoli e 55 articoli:
1. Disposizioni comuni;
2. Principi democratici;
3. Istituzioni;
4. Istituzioni;
5. Azione estera, politica estera e politica di sicurezza comune;
6. Disposizioni ordinarie;
TFUE
Il si compone in 7 parti e 358 articoli (delle quali buona parte delle norme era
già esistente): TFUE
1. Principi: il si occupa di organizzare il funzionamento dell’UE, individuando
i settori e le modalità di esercizio delle competenze attribuite;
2. Principio di non discriminazione e cittadinanza UE;
3. Politiche dell’UE e azioni interne, riguarda tutta una serie di materie come
la realizzazione del mercato unico europeo, la libera circolazione,
l’agricoltura e la pesca, libertà, sicurezza e giustizia, la concorrenza e
l’energia;
4. Rapporti con le associazioni dei paesi e dei territori oltremare, la
Cooperazione allo Sviluppo e gli aiuti umanitari;
5. Azione esterna dell’UE;
6. Istituzioni, con particolare riferimento alla composizione, ai poteri e alle
funzioni;
7. Disposizioni generali;
IL CASO BREXIT:
Il Regno Unito è stato il primo Stato ad avvalersi della clausola di recesso
Trattato di Lisbona
introdotta con il . Fin dal suo ingresso nel 1973, il Regno Unito ha
sempre manifestato una grande difficoltà nell’integrazione europea, dovuto
Common Law.
soprattutto al fatto di basarsi su un sistema giuridico di Inoltre, si è
sviluppato negli anni un forte sentimento euroscettico che ha portato al
referendum del 23 giugno 2016, con il quale il popolo ha decretato la propria
volontà di uscita dall’UE. Così il governo ha intrapreso la procedura di uscita dall’UE
art. 50 TUE
dettata dall’ . Sono così iniziate le trattative tra l’UE ed il Regno Unito per
determinare le condizioni di uscita, negoziati che si sono conclusi solo nel 2018.
Tuttavia, il Regno Unito ha manifestato una certa contrarietà alle condizioni, tantoché
il termine di ratifica dell’accordo è stato prorogato al 31 ottobre 2019. L’UE ha più
volte ribadito la sua contrarietà a rinegoziare l’accordo, minacciando il Regno Unito di
una Brexit dura qualora i negoziati non fossero stati recepiti. Ciò comporterebbe
un’immediata cessazione del diritto UE nel paese, costringendolo così a rispondere a
tutta una serie di problematiche che sorgerebbero in quel caso.
MECCANISMO DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE UE:
Il processo d’integrazione è caratterizzato da una sempre maggiore cessione di
porzioni di sovranità da parte degli Stati membri, limitata a specifiche materie.
Le competenze dell’UE si sono affermate progressivamente tramite la previsione di
alcuni principi che ne individuano i limiti d’azione. Questi principi sono stati ribaditi e
Trattato di Lisbona
riassunti nel in una serie di norme:
Art. 3 paragrafo 6 TUE :
“L’Unione persegue i suoi obiettivi con mezzi appropriati in ragione delle competenze
attribuite nei trattati”;
Art. 4 paragrafo 1 TUE:
“Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati
membri”;
Art. 5 paragrafo 1 TUE:
“La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di
attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di
sussidiarietà e sul principio di proporzionalità”;
PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE:
Il principio di attribuzione è un principio che individua la necessità che le
competenze dell’Unione vengano attribuite ad essa da parte degli Stati
membri. Rappresenta un principio centrale per il funzionamento delle
organizzazioni internazionali, questo perché, a differenza degli Stati che godono di
competenze generali e originali, le organizzazioni internazionali sono dotate di
competenze derivate, che vengono attribuite ad esse in base alla volontà degli
Stati che ne sottoscrivono i trattati. In assenza degli Stati, infatti, le organizzazioni
internazionali sarebbero totalmente sprovviste di competenze. Per questo motivo,
l’UE può occuparsi delle sole materie attribuite ad essa dai trattati. È
necessaria quindi una base giuridica che attribuisca specifiche competenze
all’Unione affinché essa possa esercitare i poteri ad esse connessi. Deve esserci un
fondamento normativo per le azioni compiute dall’UE.
Nonostante ciò, la Corte di Giustizia ha affermato che l’azione dell’Unione può non
inserirsi nell’ambito di una specifica competenza esplicitamente prevista dal
trattato, ma può derivare implicitamente dal contesto di alcune
disposizioni. Infatti, non sempre le competenze attribuite all’UE sono definite in
modo specifico, ma alcune volte riguardano solo una determinata materia.
art. 352 TFUE
L’ prevede una CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ che fa riferimento a
pot
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Diritto dell'Unione Europea
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