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Fonti del diritto dell'Unione Europea
B. ATTI NON VINCOLANTI: 1. RACCOMANDAZIONI; 2. PARERI; ATTI ATIPICI: sono quegli atti sviluppati tramite la prassi interne delle istituzioni europee; FONTI PRIMARIE - TRATTATI E PRINCIPI GENERALI: TRATTATI: Nell'ordinamento giuridico europeo non esiste una norma che individua la gerarchia delle fonti, è però possibile ricostruirla in via analitica: i trattati istitutivi stanno al vertice dell'ordinamento UE. TUE TFUE Il TUE ed il TFUE hanno stesso valore giuridico, poiché si completano a vicenda, e sicuramente rappresentano le fonti al vertice dell'ordinamento. Ciò è deducibile anche dalla rigidità alla quale queste fonti sono sottoposte: infatti, è possibile modificarli solo con specifiche procedure (individuate dall'art. 48 TUE) e non tramite i procedimenti ordinari destinati invece alle fonti derivate. Oltre a ciò, è possibile individuare la superiorità di tali fonti dal parametro di legittimità, art.263 TFUE individuato dall' art. 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, secondo cui gli atti adottati dalle istituzioni possono essere nulli se violano le norme del trattato. Altro elemento è poi individuabile nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale ha sancito come, sebbene i trattati istitutivi rappresentino accordi internazionali, essi si configurano come una sorta di carta costituzionale dell'Unione poiché rappresentano un insieme di norme fondamentali dell'ordinamento UE. Infine, sempre la Corte di Giustizia UE, ha sancito la necessità di individuare al fianco dei trattati istitutivi anche la Carta di Nizza, poiché essa attribuisce ai singoli individui dei diritti fondamentali che i giudici nazionali devono tutelare. È poi possibile individuare un altro elemento di supremazia, cioè il principio del primato del diritto UE. Questo principio è correlato al criterio dell'effetto utile, criterio solitamente utilizzato dalla Corte di Giustizia UE.
nell'interpretazione delle norme. Quest'ultimo stabilisce come, in sede d'interpretazione delle disposizioni europee, si debba preferire un'interpretazione che persegua un effetto utile, ovvero il raggiungimento dell'obiettivo per il quale la norma è stata emanata. Di conseguenza, il primato del diritto UE serve ad affermarne la superiorità rispetto al diritto nazionale in caso di conflitti: se una norma nazionale collide con una norma europea è necessario disapplicarla e/o rimuoverla. PRINCIPI GENERALI: I principi generali sono fonti non scritte introdotte tramite la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE al fine d'integrare le lacune della disciplina comunitaria (originalmente di carattere economico). Questi principi generali sono stati mutuati dai singoli ordinamenti nazionali, tra i quali si possono richiamare il principio di irretroattività della legge penale e il principio di certezza del diritto. Per esempio, in materiaDi responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire i danni cagionati dalle proprie istituzioni o dai propri agenti nell'esercizio delle proprie funzioni conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri.
ACCORDI INTERNAZIONALI:
- Gli accordi internazionali sono quegli accordi conclusi tra l'Unione ed i paesi terzi (o altre organizzazioni internazionali) e sono inseriti come fonte intermedia tra quelle primarie e quelle secondarie. Questo perché, se da un lato questi accordi sono subordinati ai trattati istitutivi (in quanto l'esercizio delle competenze internazionali dell'Unione avviene nel rispetto delle regole e delle procedure stabilite dai trattati; stabilisce che l'incompatibilità con i trattati UE comporta l'inefficacia dell'accordo internazionale), dall'altro gli atti istituzionali dell'Unione sono subordinati agli accordi internazionali (216 TFUE stabilisce
Che le istituzioni europee sono vincolate al rispetto dell'accordo internazionale, che ne stabilisce il parametro di legittimità). Inoltre, a seguito di ripetute decisioni della Corte di Giustizia UE, anche le consuetudini internazionali devono essere considerate parte del diritto UE, di conseguenza gli Stati membri devono conformarsi anche agli obblighi discendenti dal diritto internazionale generale, in quanto parte dell'ordinamento europeo (come ribadito anche all'interno dell'articolo 3 TUE: "L'Unione nelle relazioni internazionali afferma e promuove i suoi valori, contribuisce alla pace e alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà e alla rigorosa osservanza e sviluppo del diritto internazionale"). Con questa norma, in accordo con le decisioni della Corte, viene garantita l'obbligatorietà del diritto internazionale nell'UE.
FONTI SECONDARIE O DERIVATE - CARATTERISTICHE COMUNI: articolo 288 TFUE
Le fonti secondarie del diritto UE vengono individuate dall' art. 288 TFUE, il quale opera anche la distinzione tra atti vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e atti non vincolanti (raccomandazioni e pareri).
Prima di passare all'elencazione delle varie fonti occorre soffermarsi sugli elementi comuni:
A. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE: art. 296 TFUE sancisce l'obbligo di motivazione degli atti giuridici. Per rispettare tale obbligo è sufficiente che nell'atto stesso siano individuabili le ragioni di fatto e le ragioni di diritto che hanno spinto l'istituzione ad emanare e adottare l'atto.
La motivazione serve a rispondere a due esigenze:
- Permettere agli Stati membri di conoscere i modi con cui l'istituzione ha applicato i trattati;
- Permettere agli organi giurisdizionali un controllo adeguato sull'operato dell'istituzione;
L'assenza o la carenza di motivazione comporta la violazione delle forme sostanziali, rendendo l'atto censurabile.
dinanzi al tribunale o alla Corte di Giustizia, che ne accertano l'invalidità.
B. INDICAZIONE DELLA BASE GIURIDICA:
L'istituzione che pone in essere l'atto ne deve indicare la base giuridica, richiamando la disposizione dei trattati che legittima l'istituzione nell'adozione dell'atto stesso. Quindi, con l'indicazione della base giuridica, si cerca di rispondere a tre esigenze:
- Individuazione del principio di attribuzione, per capire se l'istituzione è competente in tale materia;
- Valutazione della correttezza formale del procedimento utilizzato per l'adozione dell'atto;
- Individuazione di un conflitto di competenze tra istituzioni diverse;
C. EFFICACIA NEL TEMPO:
art. 297 TFUE L'individua le modalità di entrata in vigore degli atti adottati In primis dalle istituzioni. Viene stabilito che l'entrata in vigore avviene dopo 20 giorni dalla pubblicazione nel Gazzettino ufficiale dell'UE o, sempre
A seguito della pubblicazione, alla data indicata espressamente nell'atto. Questa regola vale sia per gli atti legislativi che per gli atti non legislativi. Si ha però un'eccezione nel caso degli atti destinati a singoli Stati membri, in tal caso infatti l'atto acquista efficacia solo a seguito della notificazione al destinatario.
FONTI SECONDARIE O DERIVATE - Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazioni e Pareri:
REGOLAMENTI:
I regolamenti sono atti di portate generale, che risultano obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabile verso tutti gli Stati membri. Nonostante ciò, nella prassi ci sono stati diversi casi di regolamenti la cui applicazione è esclusa a determinati Stati membri o a parti di territorio di uno Stato membro. Con riferimento all'obbligatorietà invece si tende a fare una distinzione con le direttive (le quali sono obbligatorie solo con riferimento alle finalità da raggiungere e non alle modalità).
Parlando invece dell'applicabilità diretta, può essere d'aiuto l'esempio della sentenza Variola contro l'Amministrazione Italiana delle Finanze, sentenza espressa nel 1973 dalla Corte di Giustizia UE a seguito di un rinvio pregiudiziale operato dal tribunale di Trieste. In questo caso, la controversia riguardava l'interpretazione di due regolamenti UE emanati dal Consiglio relativi all'organizzazione comunale del settore agricolo (cereali). Il tribunale di Trieste chiese alla Corte se tali regolamenti dovevano considerarsi come norme direttamente applicabili negli Stati membri e se i medesimi facessero sorgere in capo ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici dovevano tutelare. Alché la Corte si espresse richiamando la diretta applicabilità dei regolamenti UE, secondo cui l'efficacia del regolamento non ha bisogno di alcun atto di recezione nel diritto interno. Non solo, poiché la Corte stabilì anche lanecessità da parte degli Stati membri di non ostacolare l'efficacia diretta propria dei regolamenti, nonché a non sminuire la competenza della Corte adottando provvedimenti o pronunciandosi sulle questioni d'interpretazione del diritto o di validità degli atti emanati dalle istituzioni europee. Venne inoltre sancito il divieto di nascondere la natura comunitaria di una norma giuridica tramite l'adozione di una legge interna, poiché anche in tal caso la competenza della Corte rimarrebbe intatta. DIRETTIVA: Le direttive sono atti giuridici che vincolano lo Stato membro destinatario al raggiungimento di un risultato, lasciando però che la forma e le modalità dell'adempimento vengano determinate dallo Stato stesso tramite i propri organi nazionali. Nonostante questa ampia libertà concessa agli Stati membri, nella prassi spesso si parla di direttive dettagliate e cioè contenenti norme di dettaglio rappresentantiun'ulteriore limitazione al potere decisionale dello Stato. La dottrina a tal proposito ha contestato la legittimità di tali atti, distinguendo però in due casi: 1. Materie che possono essere disciplinate indifferentemente con regolamenti, direttive o decisioni. In questi casi, la direttiva dettagliata è nomen iuris legittima, poiché si può prescindere dalla forma dell'atto: ciò che rileva è il contenuto e non la forma dell'atto. 2. Materie che possono essere disciplinate solo con le direttive. In questi casi, la direttiva dettagliata è illegittima, poiché ciò che rileva è la forma dell'atto. Questo perché, se nell'ordinamento il legislatore ha stabilito che tale materia può essere regolata solo tramite direttiva, la impone l'utilizzo della forma dell'atto.