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CDG.

→ Art.256 TFUE

1a. Le decisioni emesse dal Tribunale possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla CDG

per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto (es. sbaglio

Sent. Kadi).

nell’interpretazione in una norma del trattato, non tenendo conto di un principio;

→ Art.56 Statuto

Può essere impugnata dinanzi alla CDG, entro 2 mesi, una sent. del Tribunale.

Può essere proposto il ricorso da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente

soccombente.

L’impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’UE che non

siano intervenuti nella controversia.

→ Art.58 Statuto

L’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Può essere fondata su motivi relativi

all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli

interesse della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell’UE da parte del Tribunale.

→ La CDG cerca di essere rigorosa, perché capitava che la parte soccombente impugnasse

sempre la sent. del Tribunale; così facendo il lavoro della CDGUE non veniva alleggerito.

→ Sent. 2004, Aalborg Portland A/S e altri c. Commissione

47. L’impugnazione deve essere limitata a questioni di diritto.

48. Il ricorso può fondarsi quindi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad

esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.

51. L’impugnazione che si limiti a ripetere i motivi e gli argomenti già presentati di fonte al

Tribunale, non può essere ammessa.

→ Art.61 Statuto

La CDG nulla la decisione del Tribunale. Può statuire de nitivamente sulla controversia, oppure

rinviare la causa al Tribunale a nché sia decisa da quest’ultimo. In caso di rinvio, il Tribunale è

vincolato dalla decisione emessa dalla CDG sui punti di diritto. 62

ffi fi fi

Prima competenza: Ricorso per infrazione

Vuole far emergere e dare alla CDGUE il potere di far adempiere gli obblighi agli Stati membri.

Tale procedimento è avviato dalla CMSE.

→ Art.258 TFUE

La CMSE, quando reputi che uno Stato abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti,

emette un parere motivato, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue

osservazioni. Qualora lo Stato non si conformi a tale parere, la CMSE può adire la CDGUE.

Il procedimento che si segue è diviso in due fasi:

Fase pre-contenziosa:

1. in quanto non si veda attivo il ruolo della CDGUE, ma solo quello della

CMSE: lettera di contestazione

Inizia da una da parte della CMSE nei confronti dello Stato membro. Ci

si aspettano delle osservazioni da parte di questo, entro 2 mesi, le quali possono a ermare il loro

inadempimento, ma la volontà di mettersi in regola.

piena discrezionalità,

La CMSE ha perché i tempi, con cui il procedimento è portato avanti, sono

decisi da lei stessa. parere motivato,

Se la CMSE decide di proseguire in questo procedimento adotta un ripetendo

l’addebito; inoltre all’interno di tale parere essa ssa un termine con il quale si da un ultimatum

allo Stato per adempiere all’obbligo.

→ La CMSE deve comunque rispettare delle regole procedurali, pur avendo piena discrezionalità:

- Termine ragionevole che consenta, e ettivamente, allo Stato di mettersi in regola.

- Identità di oggetto: l’inadempimento contestato deve essere lo stesso sia nella lettera di

contestazione, sia nel parere motivato, sia nel ricorso. Questo è importante per un principio di

tutela giurisdizionale, perché lo Stato deve avere modo e tempo di “costruire” la propria difesa.

→ La CMSE può aggiungere nuovi elementi, purché si mantenga lo stesso oggetto.

Fase contenziosa:

2. la CDGUE approva o meno l’atteggiamento della CMSE mediante un

controllo oggettivo.

→ Può succedere che durante l’attesa della sent. del ricorso, lo Stato si metta in regola: in tal

caso si prevede che il procedimento venga proseguito ugualmente dalla CDGUE, perché si vuole

rispettare il principio Francovich (“se una persona sica/giuridica se ha subito un danno, può

avere un risarcimento di tale danno”); questo perché un eventuale risarcimento del danno causato

da una violazione, senza sent., non potrebbe essere ottenuto.

Gli Stati cercano di difendersi: spesso dichiarano di avere una normativa non conforme, ma di

rispettare tale obbligo nella prassi.

→ La CDGUE ha dichiarato che anche se c’è e etto diretto, questo non esime gli Stati dal

mettersi in regola, perché l’e etto diretto è de nito come una garanzia minima.

→ Sent. 2010, Commissione c. Spagna, causa C-211/08

32. Ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei

motivi, inoltre tale indicazione dev’essere su cientemente chiara e precisa per consentire alla

parte convenuta di preparare la sua difesa e all CDGUE di esercitare il controllo. Gli elementi

essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda una ricorso devono emergere in modo coerente e

comprensibile.

33. Il ricorso della CMSE deve fondarsi su censure identiche a quelle di cui al parere motivato. […]

Rapporto tra rinvio pregiudiziale e ricorso per infrazione

Quando di fronte alla CDGUE arriva una domanda dal giudice nazionale riguardo l’eventuale

esistenza di un e etto diretto, si nota come la vigilanza dei singoli rispetto ai propri diritti sia

e ettivamente un aiuto per la CDGUE nel far sì che gli obblighi dell’UE vengano rispettati.

→ Sent. Van Gend en Loos: “la vigilanza dei singoli costituisce un e cace controllo…” 63

ff ff ff ff fi ffi fi ff fi ffi ff

→ Direttiva 2006/123/EC, “Direttiva Bolkestein”, relativa ai servizi nel mercato interno

Lettera di contestazione, 2020

“La CDGUE ha stabilito che la normativa pertinente e la pratica esistente a quel tempo in Italia di

prorogare automaticamente le autorizzazioni vigevi della concessioni balneari eran incompatibili

con il diritto dell’UE. L’Italia non ha attuato la sent. della CDGUE. Inoltre l’Italia ha prorogato

ulteriormente le autorizzazioni vigenti no alla ne del 2033. […]”

→ Invece di fare una gara di appalti pubblica, si prorogano tali concessioni balneari a chi

precedentemente già le possedeva.

La CDGUE dunque manda tale lettera di contestazione a seguito di un rinvio pregiudiziale da

parte del TAR Lombardia.

Sentenza della CDGUE, 20 Aprile 2023

Nel Comune di Ginosa si continuano a prorogare le concessioni, cos’ il TAR Puglia avvia un altro

rinvio pregiudiziale.

74. Il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività

sono enunciati in modo incondizionato e su cientemente preciso da poter essere considerati

disposizioni produttive di e etti diretti.

→ Si ha un’incompatibilità tra la legge nazionale italiana ed una direttiva che produce e etti

diretti.

77. L’amministrazione, anche comunale, è tenuta, al pari del giudice nazionale, ad applicare le

disposizioni incondizionate e su cientemente precise di una direttiva e a disapplicare le norme

del diritto nazionale non conformi.

Ricorso per infrazione proposto dagli Stati membri

→ Art.259 TFUE

1. Ciascuno degli Stati membri può adire la CDGUE quando reputi che un altro Stato membro ha

mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

2. Uno Stato membro, prima di proporre un ricorso, deve rivolgersi alla CMSE.

→ Questo intervento della CMSE serve per “mediare” tale controversia e svolge un ruolo di ltro

nei confronti della CDGUE. Inoltre si vuole evitare che due Stati membri si trovino uno contro

l’altro, cercando di mantenere la coesione e la cooperazione.

3. La CMSE emette un parere motivato. Qualora la CMSE non abbia formulato il parere nel

termine di 3 mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla

CDGUE.

→ Nella prassi gli i ricorsi per infrazioni proposti dagli Stati membri sono rarissimi, questo perché

ciascuno Stato ha qualcosa che non è stato adempiuto in modo corretto. La denuncia viene

esposta alla CMSE, cercando di evitare il ricorso u ciale alla CDGUE.

→ Quando entra in vigore un trattato, gli Stati contraenti (es. Italia e USA) lo devono rispettare; se

contromisure,

uno dei due non lo fa, l’altro Stato può adottare delle prevedendo una mancanza

di attuazione dell’accordo anche da parte di quest’ultimo come reazione di difesa.

La CDGUE ha vietato il meccanismo delle contromisure all’interno dell’UE, perché i trattati dell’UE

sono de niti di “nuovo genere” del quale i soggetti sono anche i cittadini; dunque si vuole evitare

che i cittadini facciano le spese degli inadempimenti degli Stati membri, causati dalle

contromisure.

Se la CDGUE emette una sent. ammettendo la violazione di uno Stato membro, il procedimento

può anche andare avanti, adottando delle sanzioni.

→ Sent. 2010, Commissione c. Italia, causa C-297/08, smaltimento dei rifiuti in Campania

Motivazioni della sentenza

1. La CMSE chiede alla CDGUE di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, per

la Regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i ri uti siano recuperati o

smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizi all’ambiente, è venuta

meno agli obblighi ad essa incombenti. 64

fi ff ffi fi fi

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72. La Repubblica italiana ha riconosciuto che gli impianti di servizio non erano in numero

su ciente a consentire di soddisfare le esigenze di smaltimento dei ri uti della regione Campania.

77. La Repubblica italiana ha sostenuto dinanzi alla CDGUE di adoperarsi per rimediare alla

situazione.

78. Alla scadenza del termine ssato nel parere motivato, gli impianti esistenti e in funzione nella

Regione Campania erano ben lontani dal soddisfare le esigenze di tale regione in materia di

smaltimento dei ri uti.

80. La Repubblica italiana associa tali eventi a cause di forza maggiore, come l’opposizione della

popolazione all’installazione di ricariche, l’esistenza di attività criminali, nonché la mancata

esecuzione da parte delle controparti contrattuali.

83. Riguardo l’opposizione manifestata dalla popolazione locale risulta che uno Stato mambo non

può eccepire situazioni interni per giusti care l’inosservanza degli obblighi e termini imposti dal

diritto comunitario.

84. Riguardo la presenza di organizzazioni criminali, non può giusti care la violazione da parte di

uno Stato membro.

86. Un’amministrazione diligente avrebbe dovuto adottare le

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gggiulsss1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Adinolfi Adelina.
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