CDG.
→ Art.256 TFUE
1a. Le decisioni emesse dal Tribunale possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla CDG
per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto (es. sbaglio
Sent. Kadi).
nell’interpretazione in una norma del trattato, non tenendo conto di un principio;
→ Art.56 Statuto
Può essere impugnata dinanzi alla CDG, entro 2 mesi, una sent. del Tribunale.
Può essere proposto il ricorso da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente
soccombente.
L’impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’UE che non
siano intervenuti nella controversia.
→ Art.58 Statuto
L’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Può essere fondata su motivi relativi
all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli
interesse della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell’UE da parte del Tribunale.
→ La CDG cerca di essere rigorosa, perché capitava che la parte soccombente impugnasse
sempre la sent. del Tribunale; così facendo il lavoro della CDGUE non veniva alleggerito.
→ Sent. 2004, Aalborg Portland A/S e altri c. Commissione
47. L’impugnazione deve essere limitata a questioni di diritto.
48. Il ricorso può fondarsi quindi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad
esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.
51. L’impugnazione che si limiti a ripetere i motivi e gli argomenti già presentati di fonte al
Tribunale, non può essere ammessa.
→ Art.61 Statuto
La CDG nulla la decisione del Tribunale. Può statuire de nitivamente sulla controversia, oppure
rinviare la causa al Tribunale a nché sia decisa da quest’ultimo. In caso di rinvio, il Tribunale è
vincolato dalla decisione emessa dalla CDG sui punti di diritto. 62
ffi fi fi
Prima competenza: Ricorso per infrazione
Vuole far emergere e dare alla CDGUE il potere di far adempiere gli obblighi agli Stati membri.
Tale procedimento è avviato dalla CMSE.
→ Art.258 TFUE
La CMSE, quando reputi che uno Stato abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti,
emette un parere motivato, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue
osservazioni. Qualora lo Stato non si conformi a tale parere, la CMSE può adire la CDGUE.
Il procedimento che si segue è diviso in due fasi:
Fase pre-contenziosa:
1. in quanto non si veda attivo il ruolo della CDGUE, ma solo quello della
CMSE: lettera di contestazione
Inizia da una da parte della CMSE nei confronti dello Stato membro. Ci
si aspettano delle osservazioni da parte di questo, entro 2 mesi, le quali possono a ermare il loro
inadempimento, ma la volontà di mettersi in regola.
piena discrezionalità,
La CMSE ha perché i tempi, con cui il procedimento è portato avanti, sono
decisi da lei stessa. parere motivato,
Se la CMSE decide di proseguire in questo procedimento adotta un ripetendo
l’addebito; inoltre all’interno di tale parere essa ssa un termine con il quale si da un ultimatum
allo Stato per adempiere all’obbligo.
→ La CMSE deve comunque rispettare delle regole procedurali, pur avendo piena discrezionalità:
- Termine ragionevole che consenta, e ettivamente, allo Stato di mettersi in regola.
- Identità di oggetto: l’inadempimento contestato deve essere lo stesso sia nella lettera di
contestazione, sia nel parere motivato, sia nel ricorso. Questo è importante per un principio di
tutela giurisdizionale, perché lo Stato deve avere modo e tempo di “costruire” la propria difesa.
→ La CMSE può aggiungere nuovi elementi, purché si mantenga lo stesso oggetto.
Fase contenziosa:
2. la CDGUE approva o meno l’atteggiamento della CMSE mediante un
controllo oggettivo.
→ Può succedere che durante l’attesa della sent. del ricorso, lo Stato si metta in regola: in tal
caso si prevede che il procedimento venga proseguito ugualmente dalla CDGUE, perché si vuole
rispettare il principio Francovich (“se una persona sica/giuridica se ha subito un danno, può
avere un risarcimento di tale danno”); questo perché un eventuale risarcimento del danno causato
da una violazione, senza sent., non potrebbe essere ottenuto.
Gli Stati cercano di difendersi: spesso dichiarano di avere una normativa non conforme, ma di
rispettare tale obbligo nella prassi.
→ La CDGUE ha dichiarato che anche se c’è e etto diretto, questo non esime gli Stati dal
mettersi in regola, perché l’e etto diretto è de nito come una garanzia minima.
→ Sent. 2010, Commissione c. Spagna, causa C-211/08
32. Ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei
motivi, inoltre tale indicazione dev’essere su cientemente chiara e precisa per consentire alla
parte convenuta di preparare la sua difesa e all CDGUE di esercitare il controllo. Gli elementi
essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda una ricorso devono emergere in modo coerente e
comprensibile.
33. Il ricorso della CMSE deve fondarsi su censure identiche a quelle di cui al parere motivato. […]
Rapporto tra rinvio pregiudiziale e ricorso per infrazione
Quando di fronte alla CDGUE arriva una domanda dal giudice nazionale riguardo l’eventuale
esistenza di un e etto diretto, si nota come la vigilanza dei singoli rispetto ai propri diritti sia
e ettivamente un aiuto per la CDGUE nel far sì che gli obblighi dell’UE vengano rispettati.
→ Sent. Van Gend en Loos: “la vigilanza dei singoli costituisce un e cace controllo…” 63
ff ff ff ff fi ffi fi ff fi ffi ff
→ Direttiva 2006/123/EC, “Direttiva Bolkestein”, relativa ai servizi nel mercato interno
Lettera di contestazione, 2020
“La CDGUE ha stabilito che la normativa pertinente e la pratica esistente a quel tempo in Italia di
prorogare automaticamente le autorizzazioni vigevi della concessioni balneari eran incompatibili
con il diritto dell’UE. L’Italia non ha attuato la sent. della CDGUE. Inoltre l’Italia ha prorogato
ulteriormente le autorizzazioni vigenti no alla ne del 2033. […]”
→ Invece di fare una gara di appalti pubblica, si prorogano tali concessioni balneari a chi
precedentemente già le possedeva.
La CDGUE dunque manda tale lettera di contestazione a seguito di un rinvio pregiudiziale da
parte del TAR Lombardia.
Sentenza della CDGUE, 20 Aprile 2023
Nel Comune di Ginosa si continuano a prorogare le concessioni, cos’ il TAR Puglia avvia un altro
rinvio pregiudiziale.
74. Il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività
sono enunciati in modo incondizionato e su cientemente preciso da poter essere considerati
disposizioni produttive di e etti diretti.
→ Si ha un’incompatibilità tra la legge nazionale italiana ed una direttiva che produce e etti
diretti.
77. L’amministrazione, anche comunale, è tenuta, al pari del giudice nazionale, ad applicare le
disposizioni incondizionate e su cientemente precise di una direttiva e a disapplicare le norme
del diritto nazionale non conformi.
Ricorso per infrazione proposto dagli Stati membri
→ Art.259 TFUE
1. Ciascuno degli Stati membri può adire la CDGUE quando reputi che un altro Stato membro ha
mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.
2. Uno Stato membro, prima di proporre un ricorso, deve rivolgersi alla CMSE.
→ Questo intervento della CMSE serve per “mediare” tale controversia e svolge un ruolo di ltro
nei confronti della CDGUE. Inoltre si vuole evitare che due Stati membri si trovino uno contro
l’altro, cercando di mantenere la coesione e la cooperazione.
3. La CMSE emette un parere motivato. Qualora la CMSE non abbia formulato il parere nel
termine di 3 mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla
CDGUE.
→ Nella prassi gli i ricorsi per infrazioni proposti dagli Stati membri sono rarissimi, questo perché
ciascuno Stato ha qualcosa che non è stato adempiuto in modo corretto. La denuncia viene
esposta alla CMSE, cercando di evitare il ricorso u ciale alla CDGUE.
→ Quando entra in vigore un trattato, gli Stati contraenti (es. Italia e USA) lo devono rispettare; se
contromisure,
uno dei due non lo fa, l’altro Stato può adottare delle prevedendo una mancanza
di attuazione dell’accordo anche da parte di quest’ultimo come reazione di difesa.
La CDGUE ha vietato il meccanismo delle contromisure all’interno dell’UE, perché i trattati dell’UE
sono de niti di “nuovo genere” del quale i soggetti sono anche i cittadini; dunque si vuole evitare
che i cittadini facciano le spese degli inadempimenti degli Stati membri, causati dalle
contromisure.
Se la CDGUE emette una sent. ammettendo la violazione di uno Stato membro, il procedimento
può anche andare avanti, adottando delle sanzioni.
→ Sent. 2010, Commissione c. Italia, causa C-297/08, smaltimento dei rifiuti in Campania
Motivazioni della sentenza
1. La CMSE chiede alla CDGUE di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, per
la Regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i ri uti siano recuperati o
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizi all’ambiente, è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti. 64
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72. La Repubblica italiana ha riconosciuto che gli impianti di servizio non erano in numero
su ciente a consentire di soddisfare le esigenze di smaltimento dei ri uti della regione Campania.
77. La Repubblica italiana ha sostenuto dinanzi alla CDGUE di adoperarsi per rimediare alla
situazione.
78. Alla scadenza del termine ssato nel parere motivato, gli impianti esistenti e in funzione nella
Regione Campania erano ben lontani dal soddisfare le esigenze di tale regione in materia di
smaltimento dei ri uti.
80. La Repubblica italiana associa tali eventi a cause di forza maggiore, come l’opposizione della
popolazione all’installazione di ricariche, l’esistenza di attività criminali, nonché la mancata
esecuzione da parte delle controparti contrattuali.
83. Riguardo l’opposizione manifestata dalla popolazione locale risulta che uno Stato mambo non
può eccepire situazioni interni per giusti care l’inosservanza degli obblighi e termini imposti dal
diritto comunitario.
84. Riguardo la presenza di organizzazioni criminali, non può giusti care la violazione da parte di
uno Stato membro.
86. Un’amministrazione diligente avrebbe dovuto adottare le
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