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CORTE DI GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA

La corte di giustizia europea si trova all’articolo 13 tue; se l’istituzione giudiziaria è

così chiamata bisogna tener conto che questa unica istituzione si articola in più organi

Corte di giustizia si articola in 2 organi;

1. Corte di giustizia

2. Tribunale

Insieme rappresentano la corte di giustizia dell’unione europea ed è possibile che

si creino tribunali specializzati che affianchino la corte di giustizia e il tribunale.

Quando si usa corte di giustizia unione europea si fa riferimento al nome

dell’istituzione, articolata in 2 organi giudiziali. Il trattato ceca aveva una corte di

giustizia; ogni trattato prevedeva una propria corte di giustizia.

I testi dei 3 trattati prevedevano ciascuno una corte di giustizia, quando si firmò

Roma mediante apposita convenzione nel 1972 fu previsto che la corte di giustizia

dovesse essere una corte unica alle 3 comunità con la conseguenza che fin da

entrata in vigore Roma in realtà fu un’unica corte di giustizia che poteva

funzionare per tutte e 3 organizzazioni internazionali ( ceca cee euratom) la quale

a seconda dei casi poteva agire nell’ambito della ceca oppure della cee o

dell’euratom. Di fatto fin dall’origine la corte di giustizia era unica tanto che si

chiama corte di giustizia delle comunità europee a significare che unica istituzione

era comune alle 3 comunità; se questa era situazione iniziale bisogna tener conto

che l’atto unico europeo, trattato di riforma che è stato firmato nel 1986 che ha

previsto la base giuridica per poter affiancare alla corte di giustizia un altro organo

giurisdizionale. Se la base giuridica venne prevista dall’atto unico europeo fu poi

necessario un atto del consiglio che nel 1988 con un proprio atto quindi un atto di

diritto derivato fu affiancato alla corte di giustizia il tribunale di primo grado.

Innanzitutto qual è la ratio per cui si affiancò alla corte di giustizia un altro organo

di carattere giudiziario ? possono essere date 2 motivazioni;

1 legata all’esigenza di far fronte all’accresciuto carico di lavoro che doveva

affiancare la corte di giustizia, la quale a metà della seconda metà anni 80

aveva nel tempo accumulato un grave ritardo nelle proprie pronunce emetteva

sentenze dopo molti anni, e i motivi erano di vario tipo. Una prima causa è che

si debba tener conto che a mano a mano che integrazione eu stava

progredendo, è aumentata anche la consapevolezza da parte degli operatori di

diritto interno sulle possibilità del diritto comunitario e man mano che diritto

europeo si rafforzava sempre più operatori del giudizio iniziavano a conoscere

gli strumenti europei, molti giudici nazionali non sapevano di affibbiarsi alla

competenza in via pregiudiziale rivolgendo il quesito alla corte di giustizia. A

mano a mano che diritto andava sviluppandosi allo stesso tempo i giudici

interni acquisivano una maggiore abitudine a sollevare ricorsi alla corte di

giustizia.

2 Altro motivo che ha portato aumento carico di lavoro è legato al progressivo

allargamento della composizione dell’organizzazione internazionale, oltre alla

via pregiudiziale. Raddoppiando numero stati raddoppia anche il contenzioso

che arrivava concretamente poi alla corte di giustizia e vari fattori avevano

portato ad aumento contenzioso e causato ritardi nei lavori della corte che non

riusciva a gestire tutti i ricorsi che venivano sollevati di fronte alla stessa.

3. Un altro motivo che ha inciso sull’affiancare era che si riteneva opportuno

affiancare per alcune competenze di giustizia europea un doppio grado di

giudizio, quindi non potevano essere impugnate. Nell’ottica di una migliore e

più piena tutela degli individui di chi si rivolgeva al tribunale internazionale.

La denominazione che fu scelta all’epoca per questo secondo organo giudiziario

era una denominazione che teneva conto che al tribunale di primo grado veniva

attribuito parte del contenzioso prima assegnato alla corte di giustizia. Le sentenze

cioè del tribunale di primo grado potevano essere impugnate in un secondo grado

di giustizia dinnanzi alla corte di giustizia.

Con questo organismo si poté alleviare il problema del ritardo; bisogna però tener

conto che negli anni successivi anche a seguito dell’ulteriore allargamento che nel

frattempo si è verificato di nuovo la corte di giustizia è tornata a faticare a star

dietro al contenzioso e ha iniziato ad avere ritardi nella pronunce della propria

sentenza; dopo qualche anno di nuovo quindi tornarono i problemi e fu necessario

prevedere e affiancare agli organi giudiziari esistenti ulteriori organi giudiziari e in

particolare a ciò ha provveduto il trattato di Nizza che venne firmato nel 2001 poi

entrò in vigore nel 2003 e il trattato di Nizza, le novità che vennero apportate a

Nizza e gran parte di queste erano modifiche che di lì a poco vi sarebbe stato

quell’imponente allargamento. A Nizza gli stati si rendono conto che istituzioni

unione dovevano essere adeguate in vista dell’imminente allargamento e quindi

tante varie modifiche che Nizza introdusse vi fu la previsione della base giuridica

necessaria al fine di affiancare a corte di giustizia e a tribunale di primo grado

altre camere giurisdizionali che all’epoca venivano dette camere giurisdizionali; se

il trattato di Nizza aveva previsto la base giuridica ed introdotto a livelli di trattati

la competenza necessaria mediante proprio atto di istituire camere giurisdizionali

che avrebbe consentito al consiglio di creare camere giudiziarie, dopo pochi anni

da parte del consiglio dell’unione con un proprio atto di diritto derivato nel 2004

istituì la prima camera giurisdizionale e la sua denominazione è quella di tribunale

per la funzione pubblica. il tribunale per la funzione pubblica era un organo

giurisdizionale al quale era stato affidato parte del contenzioso che aspettava al

tribunale di primo grado. Il tribunale per la funzione pubblica regolava il

contenzioso relativo a controversie tra unione europea e i suoi funzionari/ agenti,

quindi era contenzioso di lavoro.

Queste erano competenze che all’origine erano solo proprie della corte di

giustizia, a partire dal 2004 quindi gli organi giudiziari erano in realtà 3

Corte di giustizia

Tribunale di primo grado

Tribunale per la funzione pubblica

Sarebbe stato possibile aggiungere altre camere ma non fu fatto. Il consiglio col

parlamento hanno successivamente deciso mediante apposito regolamento di

eliminare il tribunale per la funzione pubblica, col regolamento del 2015 dopo

circa 10 anni del suo funzionamento, regolamento 2422/2015 con il quale fu

deciso di sopprimere il tribunale della funzione pubblica e di trasferire le relative

competenze al vecchio tribunale di primo grado che ha cambiato denominazione.

Contemporaneamente vengono aumentati i giudici dei vecchi tribunali di primo

grado per far fronte al contenzioso in questione.

La sorte del tribunale per la funzione pubblico è stata soppressa.

Lisbona è il trattato di riforma del 2007 entrato in vigore nel 2009 ha previsto che

i diversi organi facciano parte di una unica istituzione cioè la corte di giustizia ex

articolo 13 tue.

Il primo organo giudiziario è la corte di giustizia

La seconda organizzazione a partire da Lisbona viene denominato tribunale (tolto

di primo grado) e questo perché il tribunale a seconda dei casi può conoscere

cause in primo grado ma talvolta può anche essere giudice di secondo grado.

Quando esisteva tribunale per la funzione pubblica esse potevano essere

impugnate di fronte al tribunale, quindi, era illogico chiamare tribunale di primo

grado visto che non sempre era 1 grado ma a volte era giudice di secondo grado.

Quelle vecchie camere giurisdizionali che furono create la cui facoltà di creare le

stesse era stata creata da Nizza ora Lisbona la rinomina tribunali specializzati con

sentenze che possono essere impugnate in secondo grado dal tribunale.

Attualmente non esistono tribunali specializzati, sebbene possano essere create e

secondo quanto previsto ex articolo 257 trattato fue nuovi tribunali specializzati

possono essere istituiti mediante regolamenti adottati da parlamento e consiglio

mediante procedimento legislativo ordinaria su proposta o della corte previa

consultazione della commissione o viceversa.

Questi diversi organi giudiziari ciascuno ha una propria composizione, ciascuna

articolazione ha proprie composizioni, competenze.

Le fonti che regolano funzionamento sono sia su tue che tfue; del primo articolo

19, vengono invece dedicati sul tfue gli articoli da 251 a 281. Allegato ai trattati vi

è un protocollo in particolare il numero 3 allegato ai trattati istitutivi che contiene

lo statuto della corte di giustizia dell’unione europea. Protocollo ha stesso valore

giuridico dei trattati esecutivi, si tratta di disciplina di dettaglio, in aggiunta va

considerato che le singole articolazioni hanno poi ciascuna un proprio

regolamento di procedura. Gli atti di diritto derivato dove sono contenuti i

regolamenti di procedura hanno minore valenza rispetto a protocollo.

La corte di giustizia è composta da un giudice per stato membro quindi oggi sono

27, fanno parte della corte di giustizia oltre ai 27 giudici anche gli avvocati

generali anch’essi membri a pieno titolo corte di giustizia, che sono sul trattato

all’articolo 252 del trattato sul funzionamento dell’unione europea si legge che sul

testo dell’articolo esistono 8 avvocati generali, e debbasi tenere conto che stessa

disposizione prevede la possibilità che il consiglio mediante una propria decisione

da prendersi all’unanimità su proposta della corte di giustizia può eventualmente

aumentare numero avvocati generali ed effettivamente nel 2013 fu previsto un

graduale aumento tanto che oggi sono 11. Gli avvocati generali (stesso rango

giudici) hanno il compito di rappresentare con imparzialità conclusioni motivate

in relazione alle cause per le quali lo statuto cg prevede il loro intervento. In

passato in relazione a tutte le cause che venivano conosciute da parte della corte di

giustizia sempre era richiesto che la sentenza fosse preceduta dalle conclusioni

dell’avvocato generale. L’intervento avvocato generale quando la causa sia una

causa che non presenti nuove questioni di diritto. Il documento che produce

avvocato si chiama conclusioni in cui l’avvocato generale suggerisce quella che

dovrebbe essere la conclusione della vicenda. La corte può discostarsi dal pensiero

dell’avvocato generale. Nell’ordinamento nostro il procuratore generale dei

giudizi di cassazione, costui ha un ruolo simile all’avvocato generale in UE.

Hanno tutti i membri mandato di 6 anni rinnovabili 1 volta e vengon

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MARIAG2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Marinai Simone.