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CORTE DI GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA
La corte di giustizia europea si trova all’articolo 13 tue; se l’istituzione giudiziaria è
così chiamata bisogna tener conto che questa unica istituzione si articola in più organi
Corte di giustizia si articola in 2 organi;
1. Corte di giustizia
2. Tribunale
Insieme rappresentano la corte di giustizia dell’unione europea ed è possibile che
si creino tribunali specializzati che affianchino la corte di giustizia e il tribunale.
Quando si usa corte di giustizia unione europea si fa riferimento al nome
dell’istituzione, articolata in 2 organi giudiziali. Il trattato ceca aveva una corte di
giustizia; ogni trattato prevedeva una propria corte di giustizia.
I testi dei 3 trattati prevedevano ciascuno una corte di giustizia, quando si firmò
Roma mediante apposita convenzione nel 1972 fu previsto che la corte di giustizia
dovesse essere una corte unica alle 3 comunità con la conseguenza che fin da
entrata in vigore Roma in realtà fu un’unica corte di giustizia che poteva
funzionare per tutte e 3 organizzazioni internazionali ( ceca cee euratom) la quale
a seconda dei casi poteva agire nell’ambito della ceca oppure della cee o
dell’euratom. Di fatto fin dall’origine la corte di giustizia era unica tanto che si
chiama corte di giustizia delle comunità europee a significare che unica istituzione
era comune alle 3 comunità; se questa era situazione iniziale bisogna tener conto
che l’atto unico europeo, trattato di riforma che è stato firmato nel 1986 che ha
previsto la base giuridica per poter affiancare alla corte di giustizia un altro organo
giurisdizionale. Se la base giuridica venne prevista dall’atto unico europeo fu poi
necessario un atto del consiglio che nel 1988 con un proprio atto quindi un atto di
diritto derivato fu affiancato alla corte di giustizia il tribunale di primo grado.
Innanzitutto qual è la ratio per cui si affiancò alla corte di giustizia un altro organo
di carattere giudiziario ? possono essere date 2 motivazioni;
1 legata all’esigenza di far fronte all’accresciuto carico di lavoro che doveva
affiancare la corte di giustizia, la quale a metà della seconda metà anni 80
aveva nel tempo accumulato un grave ritardo nelle proprie pronunce emetteva
sentenze dopo molti anni, e i motivi erano di vario tipo. Una prima causa è che
si debba tener conto che a mano a mano che integrazione eu stava
progredendo, è aumentata anche la consapevolezza da parte degli operatori di
diritto interno sulle possibilità del diritto comunitario e man mano che diritto
europeo si rafforzava sempre più operatori del giudizio iniziavano a conoscere
gli strumenti europei, molti giudici nazionali non sapevano di affibbiarsi alla
competenza in via pregiudiziale rivolgendo il quesito alla corte di giustizia. A
mano a mano che diritto andava sviluppandosi allo stesso tempo i giudici
interni acquisivano una maggiore abitudine a sollevare ricorsi alla corte di
giustizia.
2 Altro motivo che ha portato aumento carico di lavoro è legato al progressivo
allargamento della composizione dell’organizzazione internazionale, oltre alla
via pregiudiziale. Raddoppiando numero stati raddoppia anche il contenzioso
che arrivava concretamente poi alla corte di giustizia e vari fattori avevano
portato ad aumento contenzioso e causato ritardi nei lavori della corte che non
riusciva a gestire tutti i ricorsi che venivano sollevati di fronte alla stessa.
3. Un altro motivo che ha inciso sull’affiancare era che si riteneva opportuno
affiancare per alcune competenze di giustizia europea un doppio grado di
giudizio, quindi non potevano essere impugnate. Nell’ottica di una migliore e
più piena tutela degli individui di chi si rivolgeva al tribunale internazionale.
La denominazione che fu scelta all’epoca per questo secondo organo giudiziario
era una denominazione che teneva conto che al tribunale di primo grado veniva
attribuito parte del contenzioso prima assegnato alla corte di giustizia. Le sentenze
cioè del tribunale di primo grado potevano essere impugnate in un secondo grado
di giustizia dinnanzi alla corte di giustizia.
Con questo organismo si poté alleviare il problema del ritardo; bisogna però tener
conto che negli anni successivi anche a seguito dell’ulteriore allargamento che nel
frattempo si è verificato di nuovo la corte di giustizia è tornata a faticare a star
dietro al contenzioso e ha iniziato ad avere ritardi nella pronunce della propria
sentenza; dopo qualche anno di nuovo quindi tornarono i problemi e fu necessario
prevedere e affiancare agli organi giudiziari esistenti ulteriori organi giudiziari e in
particolare a ciò ha provveduto il trattato di Nizza che venne firmato nel 2001 poi
entrò in vigore nel 2003 e il trattato di Nizza, le novità che vennero apportate a
Nizza e gran parte di queste erano modifiche che di lì a poco vi sarebbe stato
quell’imponente allargamento. A Nizza gli stati si rendono conto che istituzioni
unione dovevano essere adeguate in vista dell’imminente allargamento e quindi
tante varie modifiche che Nizza introdusse vi fu la previsione della base giuridica
necessaria al fine di affiancare a corte di giustizia e a tribunale di primo grado
altre camere giurisdizionali che all’epoca venivano dette camere giurisdizionali; se
il trattato di Nizza aveva previsto la base giuridica ed introdotto a livelli di trattati
la competenza necessaria mediante proprio atto di istituire camere giurisdizionali
che avrebbe consentito al consiglio di creare camere giudiziarie, dopo pochi anni
da parte del consiglio dell’unione con un proprio atto di diritto derivato nel 2004
istituì la prima camera giurisdizionale e la sua denominazione è quella di tribunale
per la funzione pubblica. il tribunale per la funzione pubblica era un organo
giurisdizionale al quale era stato affidato parte del contenzioso che aspettava al
tribunale di primo grado. Il tribunale per la funzione pubblica regolava il
contenzioso relativo a controversie tra unione europea e i suoi funzionari/ agenti,
quindi era contenzioso di lavoro.
Queste erano competenze che all’origine erano solo proprie della corte di
giustizia, a partire dal 2004 quindi gli organi giudiziari erano in realtà 3
Corte di giustizia
Tribunale di primo grado
Tribunale per la funzione pubblica
Sarebbe stato possibile aggiungere altre camere ma non fu fatto. Il consiglio col
parlamento hanno successivamente deciso mediante apposito regolamento di
eliminare il tribunale per la funzione pubblica, col regolamento del 2015 dopo
circa 10 anni del suo funzionamento, regolamento 2422/2015 con il quale fu
deciso di sopprimere il tribunale della funzione pubblica e di trasferire le relative
competenze al vecchio tribunale di primo grado che ha cambiato denominazione.
Contemporaneamente vengono aumentati i giudici dei vecchi tribunali di primo
grado per far fronte al contenzioso in questione.
La sorte del tribunale per la funzione pubblico è stata soppressa.
Lisbona è il trattato di riforma del 2007 entrato in vigore nel 2009 ha previsto che
i diversi organi facciano parte di una unica istituzione cioè la corte di giustizia ex
articolo 13 tue.
Il primo organo giudiziario è la corte di giustizia
La seconda organizzazione a partire da Lisbona viene denominato tribunale (tolto
di primo grado) e questo perché il tribunale a seconda dei casi può conoscere
cause in primo grado ma talvolta può anche essere giudice di secondo grado.
Quando esisteva tribunale per la funzione pubblica esse potevano essere
impugnate di fronte al tribunale, quindi, era illogico chiamare tribunale di primo
grado visto che non sempre era 1 grado ma a volte era giudice di secondo grado.
Quelle vecchie camere giurisdizionali che furono create la cui facoltà di creare le
stesse era stata creata da Nizza ora Lisbona la rinomina tribunali specializzati con
sentenze che possono essere impugnate in secondo grado dal tribunale.
Attualmente non esistono tribunali specializzati, sebbene possano essere create e
secondo quanto previsto ex articolo 257 trattato fue nuovi tribunali specializzati
possono essere istituiti mediante regolamenti adottati da parlamento e consiglio
mediante procedimento legislativo ordinaria su proposta o della corte previa
consultazione della commissione o viceversa.
Questi diversi organi giudiziari ciascuno ha una propria composizione, ciascuna
articolazione ha proprie composizioni, competenze.
Le fonti che regolano funzionamento sono sia su tue che tfue; del primo articolo
19, vengono invece dedicati sul tfue gli articoli da 251 a 281. Allegato ai trattati vi
è un protocollo in particolare il numero 3 allegato ai trattati istitutivi che contiene
lo statuto della corte di giustizia dell’unione europea. Protocollo ha stesso valore
giuridico dei trattati esecutivi, si tratta di disciplina di dettaglio, in aggiunta va
considerato che le singole articolazioni hanno poi ciascuna un proprio
regolamento di procedura. Gli atti di diritto derivato dove sono contenuti i
regolamenti di procedura hanno minore valenza rispetto a protocollo.
La corte di giustizia è composta da un giudice per stato membro quindi oggi sono
27, fanno parte della corte di giustizia oltre ai 27 giudici anche gli avvocati
generali anch’essi membri a pieno titolo corte di giustizia, che sono sul trattato
all’articolo 252 del trattato sul funzionamento dell’unione europea si legge che sul
testo dell’articolo esistono 8 avvocati generali, e debbasi tenere conto che stessa
disposizione prevede la possibilità che il consiglio mediante una propria decisione
da prendersi all’unanimità su proposta della corte di giustizia può eventualmente
aumentare numero avvocati generali ed effettivamente nel 2013 fu previsto un
graduale aumento tanto che oggi sono 11. Gli avvocati generali (stesso rango
giudici) hanno il compito di rappresentare con imparzialità conclusioni motivate
in relazione alle cause per le quali lo statuto cg prevede il loro intervento. In
passato in relazione a tutte le cause che venivano conosciute da parte della corte di
giustizia sempre era richiesto che la sentenza fosse preceduta dalle conclusioni
dell’avvocato generale. L’intervento avvocato generale quando la causa sia una
causa che non presenti nuove questioni di diritto. Il documento che produce
avvocato si chiama conclusioni in cui l’avvocato generale suggerisce quella che
dovrebbe essere la conclusione della vicenda. La corte può discostarsi dal pensiero
dell’avvocato generale. Nell’ordinamento nostro il procuratore generale dei
giudizi di cassazione, costui ha un ruolo simile all’avvocato generale in UE.
Hanno tutti i membri mandato di 6 anni rinnovabili 1 volta e vengon