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L'esecuzione non automatica e la possibilità di procedere esecuzione forzata sulla base di una sentenza pronunciata all'estero
La situazione è cambiata con il regolamento 1215, è cambiata solo negli ultimi anni: si è deciso che ormai lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia era sufficientemente maturo per prendere accanto al riconoscimento automatico anche un'esecutività automatica delle decisioni che provenivano dall'estero. Si è deciso di mutare profondamente la disciplina centrale del regolamento, proprio relativamente a quella parte che rappresenta lo scopo finale in vista del quale l'unione europea si è occupata di diritto processuale civile internazionale. È ovvio che nell'ambito del regolamento Bruxelles I bis abbiamo questa presunzione di questa garanzia sulla libera circolazione ed esecutività delle sentenze straniere, ma è evidente anche che all'interno dello spazio.
giudiziario europeo si è deciso di predisporre dei meccanismi che possono essere attivati nel caso in cui sorgano contestazioni sul riconoscimento o sulla esecutività della sentenza straniera.
Significa che Se in via generale la regola è quella del riconoscimento automatico e della esecutività automatica, occorre anche predisporre dei meccanismi che consentano di bloccare questo riconoscimento e questa esecuzione, ovviamente in casi ben determinati e solo laddove ricorrano ipotesi ben determinate.
È evidente che gli stati membri, pur raggiungendo un grado di reciproca fiducia molto alta nell'accertamento e nella definizione delle controversie civili commerciali, si riconoscono comunque la possibilità di intervenire, laddove la sentenza presenti dei vizi, che la rendono non eseguibile e riconoscibile all'intento dell'ordinamento giuridico statale.
Motivi ostativi; vizi che una sentenza straniera può presentare e che rilevano
insede di blocco di circolazione delle sentenze, sono uguali per riconoscimento e per esecuzione= è evidente che se patiamo dal riconoscimento , questo è inlinea di principio automatico; significa che al passaggio delle sentenze da un paese all'altro si procede in via automatica, senza ricorso ad alcun procedimento. Può essere che sia necessario procedere invece ad un accertamento in via negativa del riconoscimento = ogni parte interessata (art. 36.2) può chiedere al giudice dello stato in cui si chiede il riconoscimento, che pronunci una decisione attestante l'assenza dei motivi di diniego del riconoscimento. La sentenza e la decisione sono preventivamente capassi di espandere i propri effetti in tutti gli stati membri, ma laddove sorgano contestazioni, il soggetto interessato ad avere un riconoscimento indiscusso, può chiedere al giudice dello stato membro in cui si richiede avvenga il riconoscimento di constatare l'assenza di motivi capaci
di bloccare il rinascimento stesso. Per contro è anche possibile che sia la parte interessata a bloccare gli effetti del riconoscimento quella che avvia azione. Si può chiedere quindi anche un accertamento positivo sulla presenza, così come si può chiedere un accertamento negativo sull'assenza dei vizi ostativi al riconoscimento, è anche possibile chiedere un accertamento (su istanza di ogni parte interessata) di vizio motivi ostativi. Da questo punto di vista, il sistema creato nello spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia è un sistema articolato che prevede anche la possibilità di agire, chiedendo al giudice di uno stato membro di accertare la riconoscibilità di una sentenza straniera, anche in via incidentale= se io sto discutendo davanti ad un giudice di uno stato membro di una controversia in materia civile e commerciale per risolvere la quale sia necessario verificare una condizione accertata nell'ambito di un
giudizio straniero, posso anche chiedere al giudice di fronte al quale sto discutendo la lite, di procedere ad un riconoscimento in via incidentale. Se l'esito di un procedimento che pende in Italia, dipende dal previo accertamento e da come ha definito la causa (casi di connessione) il giudice di un altro stato membro, si potrà ovviamente chiedere l'accertamento del riconoscimento di fronte all'autorità che sta definendo la lite, che dovrà valutare se riconoscere o meno quella sentenza. Se nello stato è possibile che quella sentenza esplichi effetti o meno. Il riconoscimento in via incidentale ha effetto solo all'interno del giudizio in corso, mentre quando vi è un accertamento portato all'attenzione del tribunale competente per territorio, allora quel giudice indicato nel regolamento come capace di verificare la riconoscibilità della sentenza, questa sua decisione (espressamente sulla riconoscibilità) avrà una.Portata decisoria sull'interoterritorio nazionale. È evidente che nell'ambito del regolamento Bruxelles I, si è da un lato semplificata la procedura di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze; l'Italia ha comunicato all'Unione europea che gli organi competenti per accertare in prima istanza, in fase di opposizione e in fase di ultima istanza, l'esecutività e la riconoscibilità delle decisioni straniere sono rispettivamente il tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione. Nell'ambito degli ordinamenti stranieri invece ogni stato ha dato comunicazione all'Unione europea di quali fossero i giudici competenti; esistono anche casi in cui è lo stesso tribunale o la stessa corte d'appello a svolgere la funzione di giudice tanto di prima quanto di seconda istanza, in relazione al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze.
Iniziamo a vedere quelli che sono questi motivi ostativi che possono essere invocati
dalla parte che ne ha interesse per contestare o il riconoscimento ol'esecuzione di una sentenza straniera nell'ambito di un giudizio italiano; la norma di riferimento è l'articolo 45 del regolamento Bruxelles I bis che riporta questo elenco di motivi ostativi al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere. È un elenco tassativo, non potendo essere integrato con altri motivi ostativi presenti nell'ordinamento interno (es la nostra legge 218). Uno dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze nell'ambito della legge 218, art 64 è il fatto che il giudice di origine fosse competente sulla base delle norme di diritto internazionale privato italiano. L'art 64 ci dice che in Italia una sentenza straniera può essere riconosciuta ed eseguita, se il giudice straniero era competente sulla base dei titoli di giurisdizione italiani. Questo limite non può essere trasposto.Nell'ambito dell'articolo 45 di Bruxelles I. Tra l'altro questo principio della legge 218 è vietato nel contesto del diritto dell'unione europea; i giudici quando applicano il regolamento non possono in alcun modo valutare la giurisdizione del giudice di origine. Il giudice chiamato a riconoscere e ad eseguire la sentenza straniera, non può mai verificare se il giudice che ha emesso la sentenza che deve riconoscere ed eseguire ha correttamente applicato il regolamento nella parte "titoli di giurisdizione" = questo lo si vede molto bene nell'arte 45.3 = la competenza non può essere oggetto di riesame = norma che collega la prima parte del regolamento, con la seconda parte (riconoscimento ed esecuzione delle sentenze). Questa seconda parte è un po' il fulcro del regolamento, i titoli di giurisdizione vengono posti per favorire il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze = norma che collega le due sezioni del
regolamento.Se noi poniamo criteri di giurisdizione uniformi, quando poi devono circolare lesentenze non possiamo anche giudicare se il giudice di origine della sentenza hacorrettamente applicato il titolo di giurisdizione di origine= deve esserci mutuafiducia.Se noi andiamo a verificare come funziona il regolamento, notiamo poi una sortadi sfalsamento tra i principi generali del regolamento. Questo regolamento siapplica anche laddove la sentenza di un altro giudice europeo sia stata resaall’esito di un processo in cui il giudice straniero si è dichiarato competente nonsulla base di un titolo di giurisdizione uniforme, ma sulla base di un titolo digiurisdizione di diritto comune. Es: giudice francese che si dichiara competentenon sulla base del regolamento, ma sula se del diritto internazionale provatofrancese= quella sentenza è comunque materia civile e commerciale? Se si ed èresa da un giudice dello stato membro, quella sentenza circola comunque
Nello spazio giudiziario europeo secondo le regole del regolamento. Funzionalità tranorme su riconoscimento e giurisdizione, ma che non è sempre vera= per questa sezione è che sia una sentenza in materia civile e commerciale resa da un giudecche di uno stato membro. 63 Questo elenco deve essere soggetto ad interpretazione restrittiva; il principio generale è libera circolazione= queste sono eccezioni alla regola e in quanto eccezioni, devono essere oggetto di interpretazione restrittiva. Nonostante questo, alcune corti (francesi, tedesche, italiane) sono riuscite ad introdurre un ulteriore limite, che non è incluso nell'elenco dell'articolo 45= queste corti hanno argomentato in merito al fatto che come limite ci debba essere il fatto che la sentenza di un altro stato membro debba essere materia civile e commerciale. Dove la sentenza deve essere eseguita, il giudice si riserva il diritto di verificare che la sentenza straniera sia effettivamente
materia civile e commerciale. Questo è stato abbastanza importante in quelle sentenze in cui c'era una condanna di uno stato straniero per mancato pagamento dei bond (titoli di stato) = lo stato in cui doveva essere eseguita la sentenza prima si chiedeva che non fosse una sentenza di acta iure Imperia; salvo questo unico caso ricollegabile al problema delle immunità, gli unici motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione sono quelli elencati dal primo paragrafo dell'art 45:
- ordine pubblico = il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza resa da un altro stato membro in materia civile e commerciale può essere negato se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello stato membro richiesto. = abbiamo un avverbio che qualifica la contrarietà: manifestamente contrario il riconoscimento della sentenza, non la sentenza in sé.
Ordine pubblico = insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento
state (giuridici, economici, politici, statali) principi irrinunciabili