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Diritto dell’Unione Europea II
Analisi della normativa europea del diritto internazionale privato.
30 domande a risposta multipla
Anche solo un test
1° verifica intermedia 22 ottobre
Test finale 23 novembre
Lunedi 8.30 – 10
Mercoledì 10.30 – 12
Giovedì 12 – 13.30
Regolamenti da tenere in visione durante le lezioni, si lavora sui testi normativi e
sulle sentenze.
Slides – ausilio
Contenuto:
Regolamento Bruxelles 1 bis: fondamentale per la creazione per quello che è
definito lo spazio giudiziario europeo che è realmente qualcosa di innovativo che
abbiamo all’interno dell’Unione europea ma è una sorta di unicum nel panorama
internazionale mondiale. I paesi Ue si sono dati delle regole di carattere civilistico e
processual civilistico per controversie che hanno caratteri di transnazionalità. E’
particolarmente rilevante perché all’interno di questo spazio funzionano dei
meccanismi molto importanti che sono quelli in primis della litispedenza e ormai
abbiamo approvato un sistema di esecuzione e circolazione delle sentenze di tipo
automatico. Ci sono delle sotto partizioni sempre inerenti al diritto civile e
commerciale, a cui l’Ue ha dedicato una normativa autonoma rispetto al diritto civile
in generale: famiglia, rapporti contrattuali ed extracontrattuali, disciplina
dell’insolvenza e disciplina delle successioni mortis causa. L’Unione
sistematicamente chiede agli stati membri quali siano gli aspetti da migliorare, i
regolamenti non sono statici ma vengono sistematicamente sottoposti ad un’opera di
revisione al fine di migliorarne l’efficienza. Si aprono continuamente delle
consultazioni e quindi ci saranno anche delle modifiche, o proposte di modifiche. Di
alcuni regolamenti esiste già una versione nuova che entrerà in vigore nei prossimi
mesi e nei prossimi anni, analizzeremo la versione aggiornata. 2
16/09/2020
Oggetto del corso: partiamo dall’analisi delle norme di diritto internazionale privato così
come disciplinato a livello di Unione Europea. Andremo ad indagare la legislazione in
vigore in quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che l’Unione ha creato e che continua
ad implementare. Anzi, una critica mossa all’Unione è stata quella di svolgere una
legislazione incessante in materia. Da quando l’Unione ha avuto la competenza a legiferare
su questo tema sta infatti continuando ad ampliare ed arricchire la disciplina relativa.
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- tre macro aree di intervento del diritto internazionale privato: cosa succede a fronte di
una fattispecie privatistica, ma che abbia carattere di transnazionalità, se questo
tipo di fattispecie deve essere portata all’attenzione degli organi giudiziari. Qual è
il foro competente? Qual è la legge applicabile e come circolano le sentenze?
Fattispecie con carattere transnazionale: es. una società italiana conclude un contratto con
una società che ha sede in Francia = rapporto che nasce transnazionale.
Altro esempio: contratto tra due società italiane, ma che deve eseguirsi nello stabilimento di
una delle due società che ha sede in Svizzera = elemento transnazionale oggettivo.
Ci riferiamo ai rapporti successori, ai rapporti di famiglia, agli illeciti, ai diritti reali, ecc...
ogni rapporto può avere caratteristiche transazionali.
Può anche essere un rapporto che nasce come interno, ma che in futuro assume
carattere transnazionale = es: sono una cittadina italiana residente a Genova, mi sposo
con un cittadino italiano e ci sposiamo a Genova = rapporto puramente interno, diamo per
scontato che sia la legge italiana a disciplinarla. Ma se il mio matrimonio per un periodo di
tempo modifica le sue caratteristiche (contratto di insegnamento a Monaco per sei mesi) =
se scoppiasse una crisi matrimoniale, questo rapporto assume caratteristiche
transnazionali= dove mi separo? Qual è la legge regolatrice? La legge italiana o la legge
tedesca? Qual è la legge regolatrice gli obblighi genitoriali?
Un altro esempio: figlio che si trasferisce all’estero = responsabilità genitoriale; non
dobbiamo credere che i rapporti civili nascenti come rapporti interni rimangano con queste
caratteristiche per tutta la loro durata.
Caratteristiche di transnazionalità che creano il dubbio di verificare il foro competente,
la legge regolatrice e come circolano le competenze.
Quelle che sono identificate come le due questioni, a quale giudice mi rivolgo e come
circolano le sentenze pronunciate da questo giudice, hanno a che fare con il diritto
processuale civile internazionale; parliamo di circolazione perché può essere sia in
entrata che in uscita. Mentre l’ultima delle tre questioni, cioè qual è la legge applicabile,
cade sotto la branca del diritto internazionale privato in senso stretto.
Quindi, vedremo in particolare la legislazione di diritto internazionale privato inteso in
senso lato, che si suddivide però in due tronconi: 3
1. Diritto internazionale privato in senso stretto (legge applicabile alle controversie) +
diritto internazionale civile processuale (identificare il giudice competente e verificare
le condizioni di circolazione delle sentenze).
Questo è un tema particolarmente importante per l’Unione europea; si pensi a cosa
accadrebbe se non ci fosse una regolazione transnazionale. Es: contratto concluso
in Italia da eseguirsi in Francia= se non avessimo norme uguali per tutti i paesi, se il
diritto italiano si desse le sue regole e il diritto francese si desse le sue, potrebbe
accadere che secondo il diritto italiano sia competente il giudice italiano e per il giudice
francese sia competente il giudice francese. In un caso come questo, entrambi i giudici
si dichiarerebbero competenti, se non ci fosse un coordinamento. I due giudici
potrebbero arrivare a definire il caso contemporaneamente, in maniera magari anche
contraddittoria compromissione della certezza del diritto.
Questo impedisce che vi sia certezza sulla disciplina dei rapporti civili e commerciali.
Questo pregiudica l’applicazione delle normative, che non viene garantita in maniera
uniforme= crolla il principio alla base della sostenibilità di un ordinamento giuridico.
Es: mi rivolgo al giudice italiano, chiedendo di dichiarare la nullità del mio matrimonio. Se
contemporaneamente sullo stesso matrimonio si pronuncia il tribunale francese e ritiene
valido quel matrimonio = io cittadino italiano ho lo stato libero, mentre mio marito che
risiede in Francia ha lo stato coniugato.
Se noi andiamo verso un mondo che ha sempre più carattere transnazionale possiamo
renderci conto di cosa succederebbe se non ci fossero le regole di DIP unico giudice,
unica legge e circolazione della sentenza certezza della disciplina.
Effettivamente è un po’ forte la spinta che al momento l’Unione ha nei confronti di questo
ambito.
Non c’è solo l’Unione europea però, dobbiamo rapportarci con le regole di dip anche se
abbiamo due contratti tra una società italiana e una statunitense.
Partiamo dall’analisi dei regolamenti europei, sono i primi che si applicano; in alcuni casi
si applicano sempre, in altri casi si applicano solo quando vi è un collegamento forte con il
territorio dell’Unione europea (quindi in questi ultimi casi dobbiamo vedere cosa dice la
legge interna nei casi in cui vi siano rapporti con paesi extra ue).
Effettivamente l’oggetto del corso ha tutte queste incognite e caratteristiche che vanno ad
impattare sull’oggetto del nostro corso.
L’Unione ha interesse a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia perché nel
momento in cui tu crei un mercato unico, devi anche creare delle regole che lo facciano
funzionare = regole di giustizia, sicurezza e libertà. Necessariamente il mercato europeo
viene integrato da questo tipo di legislazione.
Alcuni esempi: sinistri stradali, tutela minore, danni ambientali, successioni, ecc..
qualunque rapporto di diritto civile è oggetto della regolamentazione di diritto
internazionale privato, una parte della quale è ancora oggetto di legislazione a livello
nazionale. 4
L’Unione europea non ha ancora approvato una legislazione uniforme in materia di
DIP miriade di regolamenti che si stanno sovrapponendo e che si concatenano tra
loro, non vi è un codice europeo di diritto internazionale privato.
Per Tutti gli argomenti che sfuggono noi dobbiamo ritirare fuori la legge 218/95= legge di
riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
In realtà l’Italia, a livello bilaterale e multilaterale, ha concluso una serie di convenzioni di
diritto internazionale privato:
quindi prima si verifica se vi sono convenzioni bilaterali o multilaterali
se non ci sono, si passa al livello della legislazione europea, altrimenti ricorro alla
legge 218/95.
Quadro particolarmente complesso e di difficile sistematizzazione
Di che cosa si occupa il DIP?
Il DIP è di applicazione sempre maggiore, appena un rapporto presenta un carattere
transnazionale, è il DIP che regola l’identificazione del giudice e identifica la legge
regolatrice per risolvere le nostre cause.
Gli ordinamenti giuridici si rendono conto che l’isolamento è impossibile= gli ordinamenti
giuridici si devono coordinare tra di loro; occorre che si mettano d’accordo o cerchino di
coordinarsi nella disciplina di questi rapporti.
In realtà vi è tendenzialmente l’assenza di un diritto privato internazionale uniforme
mancanza di un codice.
Se io concludo un contratto e acquisto un pc costruito all’estero, da un rivenditore straniero,
ecc... il mio è un contratto internazionale.
Non abbiamo un diritto privato materiale uniforme; non ce l’ho tendenzialmente, in alcuni
casi, alcuni stati, si sono dati delle convenzioni di diritto privato uniforme. Non vi è una
legislazione organica.
In questi casi allora devo andare a capire quale legge si applicherà.
A volte si applicano normative che non abbiano alcun contatto con il rapporto. Es:
legge di un paese terzo ancora, che non ha nessun rapporto nè fisico nè oggettivo = si
sceglie appositamente.
Prima: è evidente che gli Stati, quando i rapporti internazionalistici erano minori, quando i
rapporti transazionali erano minori, potevano trattare con normativa interna anche
casi “transnazionali” = tutto ciò però non funziona, non vi è una definizione vera di questo
tipo di controversia.
Gli ordinamenti tendenzialmente si danno quindi delle regole, quando lasciare agli
ordinamenti stranieri il compito di decidere alcune controversie, quando decidere loro
stessi.
Altra problematica: i titoli di giurisdizione non corrispondono ai criteri di
collegamento per identificare la legge.
Io ho dei criteri che mi identificano il giudice. 5
in realtà io devo pormi l’altro problema= questo giudice sulla base di che legge
regola il rapporto?
Non vi è in assoluto una coincidenza tra foro e ius magari è competente il giudice
tedesco, ma potrebbe dover utilizzare il diritto italiano.
È particolarmente difficile orientarsi nel diritto internazionale privato, anche per gli avvocati,
anche per i giudici.
Le fattispecie hanno elementi di collegamento con più ordinamenti e quindi occorre stabilire
delle regole che fotografino la complessità della realtà e della lite. Si complica la possibilità
di addivenire ad una soluzione che sia assolutamente prevedibile.
Una volta che risolviamo il problema di chi sia il giudice competente e quale legge
debba essere applicata, rimane un problema; es: giudice tedesco che definisce la lite
in base al diritto italiano= io ho una sentenza tedesca in mano che dice che la mia
controparte mi deve liquidare 300.000 euro. Se la mia controparte mi fa un trasferimento
bancario la mia questione è risolta; se non me li dà io devo andare ad eseguire la
sentenza. Il problema è dove la eseguo; se la devo eseguire in Germania non ci sono
problemi (giudice tedesco che aprirà anche la fase esecutiva); ma se questa società
tedesca in Germania non ha beni, perché li ha trasferiti tutti, devo andare ad eseguire la
sentenza nello stato in cui il mio debitore ha i ben i = si apre una fase complessa:
esecuzione sentenza in un altro stato ancora.
Questione dell’esecuzione forzata delle sentenze.
È evidente che se il DIP regola questi aspetti, li deve regolare fino in fondo, dalla
giurisdizione, all’esecuzione all’estero delle sentenze.
Una fase cruciale, su cui l’Unione sta ponendo l’attenzione in maniera via via crescente è
proprio quella dell’esecuzione delle sentenze trattiamo le sentenze straniere, alla
stregua di sentenze nazionali senza più passaggi intermedi.
Questo quadro della disciplina che deve essere data a livello sovranazionale è complesso e
ci occuperemo in questo primo modulo dei regolamenti che si occupano degli aspetti
processualistici= prima mi pongo il problema di dove vado a “litigare”.
Se non abbiamo una legislazione europea, è evidente che abbiamo dei rischi, incertezza
che genera una normativa puramente interna, insoddisfazione dei privati che operano in un
ordinamento = area troppo forte, si rischia di non avere alcun tipo di garanzia in ordine alla
definizione certa, definitiva e compiuta del rapporto giuridico in discussione.
L’idea di arrivare ad una disciplina condivisa di questi tre temi di DIP, non è nata dall’Unione
europea; l’idea per gli Stati del mondo di uniformare o di armonizzare le soluzioni di DIP e
quindi di avere tutti le stesse regole sul giudice competente, sulla legge applicabile e sulla
circolazione delle sentenze era stata introdotta da Mancini (trattati internazionali conclusi
da tutti gli Stati). Oggi abbiamo alcune sedi privilegiate in cui questi trattati vengono
conclusi, esempio: conferenza dell’Aja.
Quello che bisogna notare è che il diritto internazionale nel momento in cui cerca di
risolvere questi problemi incontra dei limiti magari gli Stati si dotano tutti delle stesse
identiche norme sui giudici, sulle leggi applicabili, sulla circolazione delle sentenze, ma
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queste norme vengono poi interpretate sulla base dei criteri ermeneutici che gli sono
propri.
Tutti i giudici che applicano lo stesso trattato lo applicano quindi in modo diverso ,
perché viene data un’interpretazione diversa degli stessi termini.
L’Unione europea è più evoluta rispetto all’ordinamento internazionale= regolamenti di
diritto dell’Unione Europa= soggetti all’interpretazione esclusiva della corte di giustizia
dell’Unione Europa.
MA È solo la CGUE che interpreta il diritto europeo.
Quindi nell’ordinamento unionale abbiamo uno step in più, abbiamo una corte che
assicura l’interpretazione uniforme dello strumento che i vari giudici nazionali sono
chiamati ad applicare.
Non solo armonizzazione formale, ma anche sostanziale l’interpretazione della
norma è la stessa nei vari stati.
I vari principi introdotti da Mancini modellano ancora oggi fortemente le norme di diritto
internazionale privato. Era stata introdotta la nozione del diritto internazionale privato
volontario, contrapposta al diritto internazionale privato necessario.
Secondo Mancini per alcuni aspetti alle parti poteva essere lasciata una certa libertà
(scelta giudice, scelta legge applicabile). In altri settori, secondo Mancini, non doveva
essere lasciata questa libertà = es: diritto di famiglia, status personale. In materia di
divorzio le parti non si potevano scegliere ne il giudice, ne la legge.
Questo doppio binario ha tracciato la strada ancora fino ad oggi; quando parliamo di
contratti e di illeciti, abbiamo autonomia delle parti nel scegliersi il giudice e la legge
applicabile.
Di contro in altri settori (divorzio, responsabilità genitoriale)= autonomia privata assente.
Quindi idee dell’800 che ancora oggi informano il nostro diritto internazionale privato.
Nel momento in cui l’Unione europea va a creare un mercato interno, ha anche interesse
che gli status circolino all’interno di questo mercato interno= se sono creditore in Francia,
voglio essere creditore anche in Germania; se io circolo, ma i diritti che ho acquisito nel mio
ordinamento di origine non mi seguono, io non circolo.
Necessità per l’Unione europea è quella di contribuire al rafforzamento del mercato
interno; bisogna assicurarsi che i diritti acquisiti possano circolare insieme alle
persone fisiche e giuridiche, altrimenti ostacolo alla creazione del mercato interno.
L’Unione europea vuole anche creare norme sul giudice, sulla legge applicabile e sulle
sentenze che siano uguali per tutti= contribuisce ad aumentare la prevedibilità e la
certezza.
Se tutti gli Stati membri hanno le stesse regole sul giudice competente e queste sono
interpretate in maniera uniforme dalla CGUE, io come attore o come convenuto, riesco a
prevedere davanti a quale giudice è la causa verrà instaurata. Riesco quindi a prevedere
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anche quale legge verrà applicata= aumenta la certezza anche in merito alla legge
applicabile.
Avrò poi la certezza che questi diritti circoleranno nello spazio giudiziario europeo=
organizzazione giudiziaria europea innestata su quella nazionale= sentenza che possa
avere effetti automatici in tutta l’Unione, anche al fine di evitare il fenomeno del forum
shopping. Se le regole da un giudice all’altro sono molto diverse, io come attore, inizio a
studiarmi le norme sulla giurisdizione e guardò davanti a quale giudice posso iniziare la
causa, scegliendo il giudice che possa essere migliore per me attore (o per la brevità del
giudizio, o perché applicherà una leg
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Diritto dell'Unione Europea II (2°parte) Appunti
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Diritto dell'Unione Europea - Concetti Base
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Diritto dell'Unione Europea II
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Diritto dell'Unione Europea, Borraccetti, programma completo