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Viene sollevata la questione davanti alla Corte di Giustizia, chiedendosi se è possibile traslare il meccanismo della proroga
tacita del Reg. 44/2001 anche per il procedimento di ingiunzione.
La Corte risponde negativamente dicendo che bisogna distinguere due diverse situazioni:
Prima situazione quella in cui il convenuto presenta opposizione semplice in cui non contesta la competenza del giudice
1) adito per l’ingiunzione di pagamento, ma non contesta neppure altri motivi di merito. Opposizione semplice. In questa
ipotesi si dice, che non si può ravvisare una proroga tacita della giurisdizione perché non sono integrati neanche i requisiti
richiesti dal Reg. 44/2001, quindi non c’è sicuramente proroga tacita.
Seconda situazione quella in cui il convenuto presenta opposizione contestando il merito dell’ingiunzione ma non la
2) giurisdizione, in questo caso la Corte rileva che effettivamente sarebbero integrati in questa ipotesi i richiesti dal Reg.
Bruxelles 1. Ritenere però la mancata contestazione nell’ambito dell’opposizione come accettazione della competenza
giurisdizionale di quel giudice anche con il procedimento ordinario sarebbe come ritenere i due procedimenti come parte di
un unico procedimento, ma questa posizione non è sostenibile nel momento in cui il procedimento d’ingiunzione è
regolamentato dal Reg. 1896, mentre il procedimento che prosegue l’opposizione è regolamentato dalle norme di procedura
civile interna, cioè se si ritiene che i due procedimenti come necessariamente è siano procedimenti separati non posso
ritenere che una manifestazione tacita di volontà legata al primo procedimento vincoli anche il successivo procedimento
che viene instaurato ex novo sulla base di regole sicuramente diverse.
La Corte quindi conclude che non si può ritenere di applicare la norma del Reg. 44/2001 sull’accettazione tacita della
giurisdizione per fondare la competenza di un giudice europeo laddove il convenuto non abbia contestato la giurisdizione nel
procedimento d’ingiunzione di pagamento. Sono due procedimenti scissi che seguono regole diverse di conseguenza è legittimo
contestare la competenza del giudice soltanto nella fase seguente all’opposizione.
Ritornando allo volgimento del procedimento vediamo cosa accade se dopo 30 giorni l’ingiunto non si oppone, succede un
qualcosa di simile a quello che abbiamo visto nel Reg. 805 e in Bruxelles 1 bis, cioè l’ingiunzione di pagamento europeo che sia
esecutiva nello Stato di origine venga riconosciuta dagli altri stati membri senza necessità di alcun tipo di procedimento,
quindi esecuzione automatica, e senza che vi sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
L’unica cosa possibile è l’opposizione all’esecuzione e soltanto se sussiste un motivo ostativo all’esecuzione, contrasto con una
sentenza emessa precedente.
Regolamento 861/2007.
Il Reg. 861/2007 istituisce le controversie di media entità, di nuovo qui abbiamo un Reg. che non si occupa della circolazione
delle decisioni di competenza, ma si occupa di procedura civile. Istituisce un procedimento di procedura civile per le
controversie di natura civile e commerciale che abbiano modesta entità. Ha come oggetto quello di velocizzare la procedura e
di evitare spese processuali, per le controversie civile e commerciali transfrontaliere il cui valore, esclusi interessi e spese, non
superi i 2000 €.
Il procedimento non prevede possibilità di opposizione, l’attore che voglia instaurare una controversia sulla base di questo
Reg. compila un modulo e lo deposita presso il giudice competente sulla base del Reg. Bruxelles 1. Una volta che viene
depositato il modulo, l’organo giurisdizionale compila anch’egli una parte del modulo e viene notificata l’introduzione al
procedimento al convenuto.
Il convenuto ha 30 giorni per presentare le repliche anch’egli allegate al modulo del Reg., tali repliche vengono portate a
conoscenza dell’attore ed entro 30 giorni dalla ricezione delle repliche il giudice deve agire, prendere una posizione, o
emettendo una sentenza sulla base delle risultanze che emergono dai moduli presentati dal convenuto, oppure può richiedere
alle parti delle specificazioni o assumere le prove che ritiene necessarie e indispensabili ai fini della decisione, oppure fissa
un’udienza da non svolgersi comunque non oltre i 30 giorni dalla data dell’ordinanza. In quest’udienza le parti possono
partecipare per espressa menzione del Reg., anche in video conferenza o attraverso altri mezzi tecnologici.
Il giudice emette una sentenza che è immediatamente esecutiva indipendentemente dalle possibilità d’impugnazione.
Ulteriore peculiarità di questo Reg. riguarda la superfluità di essere assistiti da un legale, nel caso in cui venga instaurata
una controversia, infatti, i moduli possono essere compilati personalmente dalle parti, oppure l’eventuale compilazione dei
moduli debba essere garantita dallo Stato.
Il problema pratico che sorge è che molti non sono a conoscenza dell’esistenza di questo Reg. e quindi molti non ricorrono a
questa procedura o si avvalgono di un’assistenza legale.
Come per il Reg. 1896/2006 unica possibilità di opporsi all’esecuzione della sentenza è quella di contestare, l’esistenza di una
sentenza emessa dalle stesse parti con stesso oggetto e stessa causa, anteriormente.
Regolamento 2201/2003.
Il Regolamento 2201/2003 cosiddetto Bruxelles II bis, perché è la seconda edizione del Regolamento Bruxelles II, cioè il Reg.
1347/2000, la materia riguarda la responsabilità genitoriale che è stata arricchita di tutta una serie di norme. La modifica
principale che è stata fatta nel passaggio da Bruxelles II a Bruxelles II bis è il fatto che la disciplina relativa alla
responsabilità genitoriale è del tutto slegata dalla materia matrimoniale e da potestà genitoriale si va a tutelare il minore
mettendolo al centro e parlando di responsabilità genitoriale. Praticamente i soggetti centrali cambiano tra i due Reg.
Facendo un esempio vediamo come ci si comportava prima del Reg. Bruxelles 2, un soggetto tedesco e uno italiano si sposano,
successivamente sorgono dei problemi la moglie torna in Italia va dal giudice italiano e chiede la separazione mentre il marito
va dal giudice tedesco e chiede l’annullamento, la competenza è stabilita sulla base delle norme interne. In un’ ipotesi come
questa le due parti, i due coniugi sono liberi di rivolgersi a due giudici diversi, la litispendenza eventuale rileva solo se le
norme processuali civilistiche interne prevedono che rilevi. Il problema che si crea in questa situazione è legato al fatto che si
può avere una sentenza tedesca che pronuncia l’annullamento del matrimonio, quindi non riconosce alcun obbligo materiale
del marito verso la moglie, perché sono resi nulli gli effetti del matrimonio, mentre il giudice italiano pronuncia una sentenza
di separazione quindi può far valere tutti i diritti di mantenimento o diritti successori. Ci sono anche dei figli che in base
all’ordinamento tedesco vengono affidati al padre e in base a quello italiano vengono affidati alla madre. Ponendosi dal
punto di vista della libera circolazione, alla moglie offrono un lavoro in Germania e lei sulla base della libera circolazione dei
lavoratori ci si trasferisce con i figli, lei sa però che se va in Germania tanto non le è più dovuta alcuna obbligazione
alimentare perché è stato pronunciato in questo Stato l’anullamento e inoltre il giudice tedesco gli toglie i figli che sono stati
affidati al padre.
È evidente quindi che l’UE si rende conto che la libera circolazione delle persone passa necessariamente attraverso il
riconoscimento agli status acquisiti nei vari stati dell’UE. Ecco allora che a fronte di queste disdicevoli situazioni l’UE
decide di adottare Bruxelles 2 e poi 2 bis, in cui vengono affermati i principi in base al quale lo status giuridico famigliare, e
si stabiliscono usa serie di criteri univoci per tutto lo spazio giudiziario europeo.
Si parla del Reg. Bruxelles II bis come di un regolamento doppiamente doppio cioè doppio due volte. Doppio perché si occupa
tanto dalla materia matrimoniale, svincolo matrimoniale quanto della materia relativa alla responsabilità genitoriale.
Nel Reg. 1347/2000 Bruxelles 2 si parlava di potestà genitoriale, che vedeva al centro della tutela i genitori che esercitavano
la potestà genitoriale nei confronti del figlio, oggi, nel Reg. 2201/2003 si parla di responsabilità genitoriale congiuntamente e
disgiuntamente allo svincolo matrimoniale, nell’intento di mettere il minore e gli interessi del minore al centro del rapporto
con i genitori. Al centro della tutela c’è il minore.
L’altro senso in cui si può definire doppio il Reg. Bruxelles II bis è che si occupa dell’individuazione del giudice competente a
decidere la controversia in materia matrimoniale a responsabilità genitoriale, nonché dal riconoscimento ad esecuzione della
sentenza.
Per quanto riguarda il giudice competente in relazione alla controversia in materia matrimoniale i criteri di identificazione
rilevanti sono :
Il criterio della residenza abituale dei coniugi.
1) Il criterio della cittadinanza.
2)
I coniugi che sciolgono il vincolo matrimoniale possono alternativamente scegliere uno dei sette fori che si basano sulla
residenza abituale di uno dei coniugi di entrambi i coniugi oppure sulla cittadinanza. L’autonomia privata nella materia
matrimoniale trova pochissimo spazio
Con riferimento ai minori non c’è una norma europea che stabilisca i criteri di collegamento uniformi e che quindi, diano
certezza circa la legge che vorrà applicare. Questa mancanza di uniformità dei criteri di collegamento fa si che si arrivi al
fenomeno del foro shopping.
La persona che intenta un'azione in giudizio può essere tentata di scegliere un foro, tra le varie giurisdizioni disponibili, non
perché sia quello più appropriato per giudicare la controversia, ma perché le leggi che utilizzerà il giudice di quel foro
porteranno ad una legge a lui più favorevole. Questo fenomeno è sempre più frequente per il fenomeno dello scioglimento del
vincolo matrimoniale dove si inizia a conferire una residenza abituale in uno Stato proprio per accelerare i tempi o vedersi
applicare una legge più favorevole.
Esempio, Consensualmente due coniugi dichiarano di risiedere grazie ad una residenza abituale fittizia davanti al giudice
rumeno per velocizzare lo svolgimento dello svincolo del matrimonio.
Sentenza Health Service Executive causa C92/12 PPU.
Una minore con una situazione particolare complessa, vive in Irlanda con la madre che ha problemi di tossicodipendenza tali
che la bambina viene affidata ad