Diritto dell'Unione Europea: Introduzione al diritto internazionale privato processuale
Prima lezione, 23 settembre 2014
Primo modulo: Diritto internazionale privato processuale
Per quanto riguarda la procedura civile internazionale, l'Europa è stata molto attiva a partire dal Trattato di Amsterdam, quando si crea appunto quel passaggio dalla cooperazione giudiziaria dal terzo pilastro al primo pilastro.
Nota bene: Fino al Trattato di Amsterdam l'Unione Europea non aveva competenza ad attuare atti vincolanti in materia di cooperazione giudiziaria civile, in particolare con riferimento proprio alla procedura civile internazionale; questo non vuol dire che non avesse promosso alcun tipo di azione perché con riferimento al terzo pilastro (che era quello in cui la cooperazione giudiziaria civile era inserita) il TUE prevedeva che l'UE esercitasse non della competenza diretta, ma che comunque, promulgasse una cooperazione, un'azione da parte degli Stati membri.
Non potendo l'UE adottare atti vincolanti, l'unica cosa che poteva fare era promuovere la conclusione di trattati internazionali. Gli Stati, su spinta dell'UE, concludono dalla convenzione in materia civile internazionale privata, in particolare quella che è la Convenzione di Bruxelles del 1968. Insieme alla Convenzione di Roma del 1980, è una convenzione europea, un trattato internazionale concluso dagli Stati membri dell'UE fra loro su spinta delle istituzioni stesse che non possono agire direttamente ma che in questo modo arrivano ad adottare il risultato di uniformazione delle norme in materia di diritto internazionale privato.
La Convenzione di Bruxelles e il Regolamento Bruxelles I bis
La Convenzione di Bruxelles si occupa della competenza giurisdizionale e del riconoscimento della sentenza in materia civile e commerciale. La Convenzione di Bruxelles del 1968 è sostituita ora dal Regolamento Bruxelles I bis (Reg. 1 bis che sarà applicabile dal 10 gennaio 2015). Quando questi tipi di regolamenti sono applicabili, il giudice italiano deve darne applicazione in virtù della primarietà del diritto dell'UE sul diritto interno; quando invece si esula dall'ambito di applicazione di questi regolamenti, si deve applicare la procedura civile internazionale interna e la norma di diritto internazionale privato interno (DIP), che sarebbe la Legge n. 218/1995. Quindi, quando non trovano applicazione i regolamenti, si applica la norma interna.
La Legge n. 218/1995 si modella sulla convenzione di Bruxelles del 1964 ma è diversa.
Il Trattato di Amsterdam e la comunitarizzazione
Con il Trattato di Amsterdam, tutta la parte del Titolo IV TCE viene comunitarizzata; la parte inerente a visti, immigrazione e cooperazione giudiziaria civile passa dal terzo pilastro al primo. L'allora Comunità europea acquisisce la capacità di adottare atti giuridicamente vincolanti. Questo passaggio non è uguale per tutti, nel senso che tre Stati acquisiscono uno status particolare: Regno Unito, Irlanda, Danimarca.
Regno Unito e Irlanda acquisiscono la possibilità di opting-in in relazione ad ogni singolo atto adottato sulla base del Titolo IV TCE oggi Titolo V TFUE, quindi ogni volta che viene adottato un atto avente come base giuridica una norma inserita nel sopracitato titolo, questi due paesi possono decidere se farne parte o meno. Ad oggi hanno deciso di far parte di tutti gli atti adottati in materia di cooperazione giudiziaria civile.
Per la Danimarca, la situazione è diversa. Non può fare opting-in con riferimento ad ogni singolo atto, può solo decidere di non prendersi tutto il pacchetto del titolo V TFUE, quindi può solamente decidere di entrare ed essere vincolata a tutti gli atti adottati, ma non solo con riferimento alla cooperazione giudiziaria civile ma anche a quelli adottati in materia di visti, asilo e immigrazione, perché anche quelli fanno parte del titolo V. La Danimarca non ha aderito al titolo V, è però vincolata dal Regolamento Bruxelles I (non ancora da Bruxelles I bis) perché ha stipulato una convenzione internazionale con l'UE il cui contenuto è la fotocopia del regolamento di Bruxelles I.
Articolo 81 TFUE e cooperazione giudiziaria civile
Oggi, la base giuridica per l'adozione di atti in materia di cooperazione giudiziaria civile è l'articolo 81 TFUE, che precisa che l'UE può adottare misure atte a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile, ma non si precisa con che tipo di atto, quindi l'UE è libera di sciogliere la cooperazione.
L'UE può inoltre agire sul piano della competenza giudiziaria sia sul fronte della legge applicabile, quindi può adottare norme miranti a uniformare e armonizzare il diritto degli Stati sempre in relazione alla procedura civile internazionale che all'individuazione della legge applicabile, sempre che le questioni e la materia abbiano implicazioni transnazionali. L'UE non può mirare a regolamentare attraverso l'art. 81 TFUE fattispecie che hanno carattere puramente interno; la procedura civile internazionale degli Stati membri è appannaggio di tutti gli Stati, sono gli Stati che decidono come regolamentarla.
Articolo 81 TFUE è la base giuridica, gli atti in materia di cooperazione giudiziaria civile devono essere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, che significa collaborazione tra Parlamento europeo e Consiglio a proposta della Commissione. L'intervento di queste tre istituzioni politiche dell'UE prevede che la Commissione faccia una proposta legislativa che passerà poi al vaglio del Parlamento e del Consiglio, aventi potere decisionale per arrivare all'atto finale. Il sistema di voto prevede la maggioranza qualificata con un'unica eccezione per le materie riguardanti il diritto di famiglia che richiedono l'unanimità.
L'UE non ha competenza in materia di diritto di famiglia. Inizia quindi a rendersi conto che per realizzare la libera circolazione delle persone deve interessarsi alla materia e cerca di farlo in maniera un po’ trasversale. Inizia cioè ad operare delle invasioni di campo attraverso due modalità:
- Attraverso l'attuazione delle libertà fondamentali, in particolare attraverso quella che è la libera circolazione delle persone, visto che in materia di libera circolazione delle persone l'UE ha competenza diretta ad adottare atti vincolanti.
- Attraverso l'introduzione dell'art. 81 TFUE del comma 3, clausola passerella speciale.
Gli atti relativi alla cooperazione giudiziaria civile che incidono sul diritto di famiglia devono essere adottati all'unanimità, ma prima, proprio perché è difficile raggiungerla nell'ambito del diritto internazionale privato che riguarda il diritto di famiglia, è stata per la prima volta attuata e utilizzata la cooperazione rafforzata. La possibilità che solo alcuni Stati dei 27 vadano avanti con l'integrazione, quindi soggiacciono all'applicazione di un atto europeo adottato e stipulato dalle istituzioni, si applica solo ad alcuni Stati mentre gli altri rimangono fuori.
Articolo 81 TFUE
1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
- b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- ) un accesso effettivo alla giustizia;
- e) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
- f) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
- g) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.
Regolamento di Bruxelles I bis: problematiche e modifiche
Il Regolamento di Bruxelles I bis Reg. 1215/2012 è un regolamento di rifusione del Reg. 44/2001, si chiama recasting di Bruxelles I, perché a dieci anni dall'entrata in vigore di questo le istituzioni europee hanno valutato i problemi applicativi. Hanno valutato che questo regolamento è stato molto impegnato, molto usato, ma ha creato effettivamente dei problemi giuridici nella sua applicazione, soprattutto con riferimento al coordinamento con diversi istituti o all'applicazione pratica di precisi istituti previsti dal regolamento. Ha fatto delle proposte cui tende a migliorare Bruxelles I modificandone alcune norme.
Le tappe del procedimento di modifica degli atti normativi dell'UE sono le seguenti:
- Consultazioni pubbliche, aperte a tutti gli operatori del settore in cui si sottolineano i problemi inerenti ad una determinata materia. In particolare, nel caso di Bruxelles I è stata avviata una consultazione pubblica sull'applicazione del Regolamento 44/2001, in cui gli stati e gli operatori privati potessero evidenziare le criticità.
- Emissioni di un libro bianco, altro non è che un documento che esamina, raccoglie i risultati delle consultazioni pubbliche; esamina i problemi che ne emergono e pone le varie realtà nazionali a confronto. È molto conosciuto il libro bianco in materia di trasporto, successioni in cui si dà atto di tutte le normative nazionali e delle differenze in materia di diritto internazionale privato in materia di successioni.
- Emissione del libro verde, documento podromico in cui dall'analisi dei problemi che emergono si prospettano diverse soluzioni che possono essere intraprese; anticipa la proposta legislativa, quindi a mettere in moto una procedura normativa che dà vita ad uno strumento giuridico vincolante. Libro verde e bianco non sono strumenti vincolanti, ma sono documenti di informazione, confronto, proposte di modifica che fotografano da un lato la situazione esistente (libro bianco) e propongono soluzioni, anche in applicazione di principi di diritto dell’UE elaborata in altri ambiti.
- Proposta dell'atto normativo, la commissione propone l'atto prima di prendere un'iniziativa legislativa, questo procedimento è stato utilizzato per modificare Bruxelles I, oggetto di proposta di libro verde, poi proposta di revisione, che è stata avanzata nel 2011 dalla Commissione, la quale ha analizzato una serie di problemi applicativi del Reg. 44/2001 ed ha proposto delle modifiche.
Regolamento 44/2001 si occupa della materia civile e commerciale, escludendo alcune materie come quella doganale, tributaria, amministrativa, perché non rientranti nell'ambito della materia civile commerciale, altre invece solo per ragione di opportunità politica. Queste sono quindi rientranti nella definizione di civile commerciale, ma il regolamento non si applica con riferimento ad esse perché ci sono già degli appositi regolamenti che se ne occupano, ad esempio regolamento in materia di fallimento, di stato e capacità delle persone e obbligazioni alimentari, arbitrato.
Con riferimento all'ambito applicativo Bruxelles I bis dal punto di vista materiale continua a regolare la materia civile e commerciale, non ci sono novità continua a mantenere lo stesso ambito applicativo, anche se è importante da sottolineare che quando si era iniziato a discutere della revisione di Bruxelles I ci si era proposti di estendere l'applicazione anche in materia di arbitrato, ponendosi il problema di coordinare i procedimenti arbitrali con i procedimenti giurisdizionali instaurati sulla base di Bruxelles I.
L'arbitrato circola sul suolo dell'UE sulla base di una convenzione e non sulla base di un regolamento e questo è uno dei problemi che impediscono l'estensione dell'ambito di applicazione di Bruxelles I, inoltre sulla base di cosa posso iniziare un arbitrato se c'è una convenzione arbitraria, una clausola compromissoria cioè qualcosa che prevede la volontà delle parti di devolvere la conoscenza della causa non al giudice ordinario ma a degli arbitri che sono dei privati? L'esistenza di una convenzione arbitrale pone una serie di problemi sull'accesso alla giustizia sul fronte della cooperazione giudiziaria civile, perché se parliamo di procedimenti che coinvolgono stati diversi, quindi giudici competenti diversi, non c'è una normativa uniforme quindi si esclude Bruxelles I. Per quanto riguarda il giudice competente a statuire la validità della clausola compromissoria all'interno del contratto, che devolve la conoscenza della controversia ad un collegio arbitrale se una delle due parti (in mala fede, con l'intento di ritardare la decisione della controversia) instaura la controversia davanti ad un giudice di uno Stato membro dell'UE, sarà questo giudice a stabilire la propria competenza, ma non sulla base del Reg. 44/2001, in quanto l'arbitrato è escluso, ma sulla base delle regole del diritto interno. Nel caso in cui la clausola è nulla si va avanti nella conoscenza della controversia e si emette una sentenza ed ecco quindi che si ha una sentenza e un lodo arbitrale, poiché l'altra parte si è rivolata al collegio, che circolano sulla base di regole diverse e la competenza dei giudici è stabilita in conformità a leggi diverse e di fatto laddove coinvolge un arbitrato a livello di UE non c'è cooperazione giudiziaria civile che si tende a volere. Si ha uniformazione delle regole di procedura civile internazionale solo laddove la questione riguardi la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria degli Stati membri dell'UE e laddove la questione non riguardi in nessun modo le materie concesse all'arbitrato, basta ci sia una clausola all'interno del contratto che non si possono più ordinare le norme del Regolamento.
Ai fini di evitare tutti questi problemi e cercare di arrivare ad una giustizia sostanziale maggiore per l'UE nel libro verde precedente alla proposta della commissione si erano proposte tre diverse innovazioni:
- Si proponeva un criterio di competenza esclusiva a favore del foro del giudice della sede dell'arbitrato. Es. se c'è una clausola arbitraria che prevede che venga svolto un arbitrato a Londra, la competenza esclusiva a conoscere la validità di quella clausola è dei giudici inglesi.
- La legge regolatrice della validità della clausola arbitrale, quando c'è una clausola arbitrale, il giudice competente è quello della sede arbitrale e questo valuta la validità della clausola sulla base della legge della propria sede. Nel caso detto prima, c'è una clausola arbitrale che prevede competenza degli arbitri con arbitrato in sede a Londra, il giudice competente in via esclusiva è inglese il quale applicherà la legge inglese per capire se la clausola arbitrale è valida, perché se non lo è il giudice mantiene la competenza, mentre se lo è dovrà spogliarsene.
- Eccezione alla regola della litispendenza, è la terza innovazione che si propone, se c'è una clausola arbitrale e viene adito un giudice diverso rispetto a quello competente della sede arbitrale, non posso fare operare la regola della litispendenza e quindi della priorità, andrà avanti a decidere il giudice del luogo e della sede dell'arbitrato.
Il libro verde si è proposto dunque di estendere l'arbitrato e prevedere norme che coordinino i processi arbitrali, la proposta della commissione mitiga le proposte del libro verde dicendo "non si può modificare così tanto in materia arbitrale, facciamo una modifica parziale mettendo nel Reg.44/2001 soltanto una norma relativa alla litispendenza", norma che prevede la priorità del giudice della sede dell'arbitrato. Si estende l'ambito applicativo del Regolamento anche in materia di arbitrato, la competenza sta al giudice competente secondo i criteri generali, ma una volta che viene adito il giudice della sede arbitrale allora è lui l'unico competente, non può andare avanti un altro giudice anche se adito per primo.
La Commissione, nella proposta come ultimo passaggio per il Regolamento Bruxelles 1 bis 1215/2012, si trova di fronte ad una perdurante esclusione dell'arbitrato nelle materie in cui viene applicato il Reg. Bruxelles I bis. L'art. 1 che delimita l'ambito di applicazione materiale, continua ad indicare l'arbitrato come materia esclusa dall'ambito civile e commerciale, non si è quindi operata né la scelta proposta dal libro verde, ma neanche la scelta mitigata dalla Commissione, salvo poi inserire un considerando (parte prima delle leggi, spiegazione delle indicazioni interpretative delle norme contenute nel regolamento).
Il considerando 12 nella prima parte afferma di non applicare il regolamento quando il giudice adito è quello di un'azione relativa ad una materia per cui le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale. Nella seconda parte dice che non si...
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