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Coordinamento di competenza e circolazione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo

Chiuso il primo modulo relativo al coordinamento di competenza e circolazione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo, oggi iniziamo ad occuparci dei regolamenti relativi alla legge applicabile ai rapporti con elementi di internazionalità. I criteri di giurisdizione non coincidono necessariamente con i criteri capaci di individuare la legge regolatrice: in alcuni casi il giudice competente deve applicare la legge di un paese straniero, rispetto a lui, ma anche rispetto al contesto europeo.

Mentre le norme analizzate finora, quelle relative alla competenza giurisdizionale e alla circolazione delle sentenze, stabilendo una cooperazione giudiziaria dividono la competenza tra i paesi dell'Unione Europea e si occupano tanto del meccanismo della litispendenza, quanto dei sistemi di circolazione delle sentenze intraeuropei, quando parliamo di legge applicabile alle relazioni che hanno elementi di internazionalità, non limitiamo l'applicazione della normativa ad una delle leggi proprie dei paesi membri.

Leggi regolatrici dei rapporti con elementi di internazionalità

In tutti i regolamenti relativi alle leggi regolatrici dei rapporti con elementi di internazionalità, il riferimento operato dalle norme di conflitto contenute all'interno dei regolamenti europei, è un riferimento capace di richiamare tanto la legge di un paese membro, quanto quella di un paese terzo.

I regolamenti in materia processualistica sono capaci di individuare la giurisdizione europea, mentre quelli relativi alla legge regolatrice, sono capaci di individuare come applicabile la legislazione di qualunque paese del mondo. Il primo regolamento che analizziamo è il regolamento Roma I, quello sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Regolamento 593/2008 è il primo dei regolamenti che analizziamo, anche se non è il primo in ordine cronologico che l'Unione ha approvato.

Roma I e la sua origine

Allora perché si chiama Roma I? Perché lo analizziamo per primo? Perché, un po' come è accaduto per il regolamento Bruxelles I, anche nel caso del regolamento Roma I (regolamento delle norme capaci di identificare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali), in realtà il regolamento era stato preceduto da una convenzione internazionale: Convenzione di Roma del 1980, una convenzione molto antica e datata per essere una convenzione conclusa solo dai paesi membri.

Esisteva già quindi una normativa europea capace di identificare la legge regolatrice delle obbligazioni con elementi di internazionalità. Siccome la convenzione in materia processualistica era stata conclusa a Bruxelles, mentre la convenzione del 1980, la prima sulle obbligazioni contrattuali, era stata conclusa a Roma, ecco che tendenzialmente si dice che vi sia il filone Bruxelles per i regolamenti in materia processualistica (Bruxelles I, Bruxelles II), mentre per quello che riguarda la legge applicabile avremo il filone Roma (Roma I, Roma II, Roma III, Roma IV, ecc.) tutti regolamenti che si occupano di identificare la legge regolatrice delle fattispecie con elementi di internazionalità.

Nuove tendenze regolamentari

Cosa sta succedendo in realtà però a livello di Unione Europea? I nuovi regolamenti, quelli più recenti, in realtà tendono a non spezzare la materia nel filone Bruxelles e Roma: non si vuole, dove possibile, approvare due regolamenti relativi alla stessa materia, uno per l'ambito processualistico e uno per l'ambito della legge applicabile.

La nuova tendenza che l'UE porta avanti è quella di adottare dei regolamenti completi, che su materie specifiche siano in grado di riunire le questioni del DIP: regolamenti che contengano sia le norme sulla competenza giurisdizionale, sia le norme relative alla circolazione sentenze, sia le norme sulla legge applicabile. In questo modo si creano mini codici relativi alla stessa materia, così che l'interprete trovi tutta la regolamentazione necessaria per definire compiutamente la materia, trovando tutta la regolamentazione necessaria per quello che riguarda le fattispecie dotate di elementi di internazionalità.

Base giuridica del regolamento Roma I

Analizziamo allora la base giuridica del regolamento Roma I: in realtà nulla cambia rispetto a Bruxelles I. La base giuridica è sempre l'art. 81 TFUE che prevede la procedura legislativa ordinaria per approvare le norme di conflitto relative alla materia contrattualistica: ci occupiamo di contratti e obbligazioni contrattuali; essendo fuori dal diritto di famiglia non scatta la procedura legislativa speciale che prevede l'unanimità.

La procedura legislativa ordinaria prevede una proposta della Commissione, poi l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio e del Parlamento con necessità che le due istituzioni si mettano d'accordo sul testo da approvare: senza accordo la normativa europea non verrebbe approvata.

Presupposti per l'applicazione del regolamento Roma I

È evidente che il presupposto per applicare il regolamento Roma I è che ci si trovi di fronte a fattispecie dotate di carattere di internazionalità: fattispecie che siano, o attualmente, o potenzialmente, capaci di generare dei conflitti di legge, capaci di estendere la propria operatività al di fuori di un unico stato membro.

Come esplicitato negli stessi considerando del regolamento Roma I, questo regolamento va letto necessariamente in combinato disposto con il regolamento Bruxelles I: questo è relativo alla materia civile e commerciale in generale, anche contrattualistica quindi. È evidente che all'interno di Bruxelles I troviamo la disciplina di DIP processuale sulla materia (norme che individuano il giudice, litispendenza e circolazione delle sentenze), mentre invece nel regolamento Roma I troviamo le norme sulla legge regolatrice di questi contratti: i due regolamenti funzionano insieme e hanno analoghi principi e nozioni.

Nozione di obbligazione contrattuale

La nozione di obbligazione contrattuale che abbiamo visto in Bruxelles I, si ribalta anche in Roma I e ne condiziona l'ambito di operatività: parliamo dello spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia, in cui la nozione di materia contrattuale è la stessa. Quindi non a caso la CGUE, quando analizza la nozione di contratto propria del regolamento Roma I, fa riferimento alle sue sentenze, al suo modo di intenderle, alle sue nozioni, che sono già state date nell'ambito di operatività del regolamento Bruxelles I.

Lo spazio giudiziario europeo è unico e deve operare in un modo armonico e deve farlo per tutti i paesi membri dell'UE: devono rifarsi alle stesse nozioni con un'interpretazione che sia condivisa all'interno del meccanismo di cooperazione giudiziaria europea.

Abbiamo quindi da questo punto di vista un precedente rispetto al regolamento Roma I, che è quello della convenzione di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; in realtà, allegata alla convenzione di Roma dell'80 troviamo un protocollo interpretativo, secondo il quale già la Corte di Giustizia era chiamata a fornire le sue interpretazioni autonome sulla base di rinvio pregiudiziale, su richiesta di interpretazione da parte dei giudici degli stati membri. È quindi evidente che oltre a prendere a riferimento le sentenze proprie del regolamento Bruxelles I, avremo anche, come strumenti che consentono ai giudici nazionali di riferirsi ad un'interpretazione autonoma, le sentenze rese dalla stessa Corte di Giustizia laddove interpretava la convenzione di Roma del 1980.

Inoltre, altra analogia rispetto alla convenzione di Bruxelles del 68/ Bruxelles I, ricordiamo che così come l'art 3 l.218 /95 richiama la convenzione di Bruxelles del 68 anche al di fuori dei suoi limiti applicativi propri, così troviamo l'art 57 l.218/95, che dice che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate sulla base delle norme contenute nella convenzione di Roma del 1980. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo ancora una volta una scelta del legislatore italiano che decide che al di fuori dell'ambito applicativo proprio della normativa europea, invece che identificare criteri di collegamento alternativi, decide di estendere unilateralmente l'ambito applicativo delle norme europee, anche laddove le stesse norme europee dichiarino di non volersi applicare: applicazione delle regole identificate a livello europeo anche ai casi esclusi dall'ambito applicativo della convenzione di Roma.

Principi ispiratori del regolamento Roma I

Nel regolamento Roma I sono identificati gli obiettivi in vista dei quali il legislatore europeo interviene; siccome il DIP si identifica come tipologia di competenza concorrente tra UE e stati membri, tutte le volte che l'Unione approva una normativa in materia di DIP (sia essa processualistica o sia essa relativa alla legge regolatrice) deve giustificare l'operatività della normativa europea sulla base dei principi di sussidiarietà e proporzionalità: deve chiarire quali siano i principi ispiratori, deve giustificare l'azione europea come azione meglio capace di raggiungere quegli obiettivi, proprio perché portata avanti a livello europeo.

Dobbiamo capire i principi perché danno la linea interpretativa che l'interprete deve seguire nell'applicare questo regolamento, ma questi principi legittimano anche e soprattutto la stessa azione europea; senza questi ritornerebbe a vivere la competenza a livello statale. I principi ispiratori sono:

Principio di certezza della legge applicabile

Principio guida che ispira le istituzioni europee è quello della certezza della legge applicabile: prevedibilità ex ante rispetto al momento conflittuale, che può ingenerarsi con riferimento a rapporti caratterizzati da elementi di transnazionalità. È un principio da raggiungere che non ha neanche bisogno di spiegazioni in materia di contratti. Se concludo un contratto devo infatti sapere con certezza quale sarà la legge regolatrice dello stesso, perché devo sapere con certezza quali saranno le mie obbligazioni, quali saranno i tempi, quali saranno le azioni giudiziarie che potrò esperire nel caso in cui la mia controparte non esegua correttamente il contratto.

È evidente che tutte le clausole possono essere valide/invalide, efficaci o non efficaci a seconda della legge regolatrice di riferimento e inoltre lo devo sapere per tutto quello che non è disciplinato nello stesso. Nel momento in cui concludo un'operazione contrattuale devo sapere ex ante quale sia la legge regolatrice dello stesso.

Con la previsione del Regolamento Bruxelles I so anche qual è il giudice competente. È chiaro che tutto il sistema Roma I si regge in combinato disposto con il sistema Bruxelles I: se io non so qual è il giudice competente, se penso di poter essere chiamato anche di fronte ad un giudice extraeuropeo, ecco che crolla il sistema di prevedibilità e certezza: non so qual è il giudice competente, non so che norma di conflitto mi applicherà, non so che legge regolatrice avrà il mio contratto. Nel momento in cui invece so qual è il giudice competente e qual è la legge regolatrice, il mio è un contratto tendenzialmente blindato dal punto di vista dei confini giudiziari.

Tuttavia non basta una mera clausola sull'indicazione della legge regolatrice: nel DIP esistono infatti delle eccezioni, degli istituti che bloccano l'operatività delle norme di conflitto: devo fare molta attenzione e devo ricordarmi dell'istituto delle norme di applicazione necessaria e dell'istituto dell'ordine pubblico: contaminazioni da parte di altri ordinamenti giuridici, che possono sempre esserci, anche se io identifico la legge regolatrice del contratto.

Limitazione del forum shopping

L'identificazione della legge regolatrice del contratto limita anche il forum shopping, lo rende meno pressante. Noi sappiamo che in Bruxelles I vi è una pluralità di fori a disposizione delle parti in materia contrattuale: nel momento in cui qualunque giudice europeo a cui io mi rivolga applicherà la stessa legge, diventa meno rilevante operare dei forum shopping mirati: non si gioca più sulla corsa al tribunale per applicare una norma di conflitto che poi mi faccia applicare al contratto una legge più favorevole.

La normativa europea che uniforma le norme di conflitto capaci di identificare la legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali crea una sorta di inutilità dell'identificazione del foro in punto di legge regolatrice. Rimane ovviamente la chance di identificare l'uno o l'altro foro e le differenze che derivano da ciò sono differenze di carattere procedimentale.

Favorire la libera circolazione delle sentenze

In che senso identificare la stessa legge regolatrice mi consente di favorire la libera circolazione delle sentenze? Se il giudice che pronuncia la sentenza è italiano, ma applica la legge tedesca, facilmente questa circolerà perché se fosse il giudice danese a regolare la fattispecie, comunque applicherebbe la legge tedesca, ecc. Alla fine tutti giudici applicherebbero la stessa legge regolatrice: questo facilita e rende meno problematico il meccanismo della circolazione delle sentenze, che è strettamente collegato a quello di identificazione della legge applicabile ai contratti.

Campo di applicazione di Roma I: limiti all'applicazione del regolamento

Questi limiti sono sempre i limiti di carattere:

  • Temporale
  • Geografico/territoriale
  • Soggettivo
  • Oggettivo

Limiti temporali

Dal punto di vista temporale, si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre del 2009. È un regolamento ormai consolidato ed è in vigore da 11 anni; qualunque contratto concluso e che abbia un collegamento con l'ordinamento europeo, si vedrà assoggettato alla normativa di Roma I.

Limiti geografici

Geografico: anche questo regolamento ha tutti i limiti di stampo territoriale tipici dei regolamenti approvati sulla base del titolo V del TFUE. Abbiamo le solite posizioni di Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Siamo nel pieno della cooperazione giudiziaria: interno dello spazio giudiziario europeo.

Limiti soggettivi

Soggettivo: il grande limite di carattere soggettivo che bloccava l'operatività di Bruxelles I (accusa di visione eurocentrica) riguarda solo convenuti che abbiano il loro domicilio in Europa. Invece il regolamento Roma I, così come gli altri regolamenti del filone Roma, prescindono da alcun requisito di carattere soggettivo. Roma I si applica a qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, la residenza delle parti coinvolte. Nessun parametro limitativo simile a Bruxelles I o Bruxelles II che localizza necessariamente o domicilio o residenza o cittadinanza all'interno dello spazio europeo: siamo in materia di contratti, di legge regolatrice, non ci importa della qualifica soggettiva delle parti contraenti. Ci interessa solo verificare se il contratto abbia o meno caratteri di collegamento con lo spazio giudiziario europeo. Nessuna limitazione tipica dei regolamenti di stampo processuale quindi.

Limiti oggettivi

Oggettivo: art 1, limite materiale, che è poi il limite vero e proprio; il regolamento Roma I si applica in materia civile e commerciale, rimangono quindi tutte le precisazioni fatte con riferimento al regolamento Bruxelles I; spesso lo richiamiamo, questi regolamenti sono figli della medesima logica di creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. No materie fiscali, doganali e amministrative. Poi però precisazioni sul preciso ambito applicativo del regolamento: no alle questioni di prova e procedura che ricadono nell'ambito processualistico; non possono ricadere nell'alveo della legge regolatrice.

Sono escluse poi tutte le questioni inerenti lo stato e la capacità delle persone. In realtà in materia di capacità abbiamo una norma specifica sulla capacità di agire, di concludere contratti; non è del tutto vero che il regolamento non se ne occupa; è vero che non identifica la legge regolatrice della capacità; noi comunque nella legge 218/95 abbiamo una norma sulla capacità di agire e di concludere contratti che è del tutto modellata sull'art 13 regolamento Roma I.

Non si applica alle obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia: esclude anche obbligazioni di carattere patrimoniale derivanti da rapporti di famiglia, successioni, ecc. Non si applica nemmeno di per sé ad identificare la legge regolatrice degli accordi sulla scelta del foro: accordo di natura sostanziale con effetti processuali. Sappiamo però che proprio per il rinvio fatto dall'art 57 della legge 218/95: dall'estensione dell'ambito applicativo operato in via unilaterale dal legislatore, noi in tutte queste materie, laddove non esista una normativa contrastante e specifica, applichiamo comunque le norme del regolamento Roma I. Noi la legge regolatrice degli accordi di proroga la troviamo comunque nel regolamento Roma I. Questo lo facciamo noi e gli altri paesi che hanno esteso l'ambito operativo del regolamento. Escluse poi anche tutte le obbligazioni intra societarie e rapporti di trust (trustee e beneficiari) ecc.

Nell'articolo 1 identifichiamo, come al solito, i casi esclusi dal punto di vista dell'applicazione del regolamento, ma che per l'ordinamento italiano in realtà esclusi non sono. Il nostro legislatore infatti dice che le norme di conflitto del regolamento Roma I sono applicabili in ogni caso, quindi anche ai casi esclusi: quindi noi applichiamo come diritto italiano, ma solo il giudice italiano, le norme di conflitto del regolamento Roma I anche ai casi esclusi. Ma se noi radichiamo la causa in Francia non succederà così.

NB: in alcuni casi occorre tuttavia ricordare che in realtà nemmeno il legislatore italiano utilizza Roma I per questi casi esclusi: i casi esclusi hanno una disciplina europea specifica: obbligazioni successorie che sono all'interno di uno specifico regolamento europeo: applicazione materie escluse, solo laddove queste siano prive di una normativa ad hoc. Ad esempio anche i rapporti patrimoniali.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giadamondodiritto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Queirolo Ilaria.
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