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RIEPILOGO SULLE FONTI DEL DIRITTO
1° livello:
Trattati istitutivi + Carta diritti fondamentali
principi generali, accordiinternazionali
( ) -> quando si è passati dal sistema delle
Comunità a quello dell’Unione con il Trattato di Lisbona, gli stati si sono accordati tra loro
mediante il Trattato di Lisbona, che comprende due strumenti. Gli accordi internazionali
sono conclusi a margine dell’UE e i principi generali sono in gran parte stati inventati dalla
Corte di Giustizia tramite attività interpretativa. (originariamente questi due non erano di
rango primario come accade oggi).
2° livello: diritto derivato ->insieme di atti che vengono adottati da istituzioni e organi dell'UE. Deve
rispettare le fonti di rango superiore, quindi il diritto primario.
55 Ascanio Troiani
La conseguenza di un atto di diritto derivato che si pone in contrasto con una fonte primaria? ->
annullamento del diritto derivato da parte della Corte di Giustizia (MAI da parte dei giudici nazionali).
DIRITTO DERIVATO UE
Atti tipici: atti previsti dai trattati.
Atti atipici: L'evoluzione UE ha avuto come effetto anche quello per il quale varie istituzioni
atti che non sono previsti dai Trattati istitutivi
adottano degli , sono considerati atipici perché i
Trattati non ne parlano. Le istituzioni entrano in queste zone grigie e adottano degli atti (es. Libri
Bianchi e Libri Verdi della Commissione -> la Commissione prima di presentare una proposta di atto
legislativo, soprattutto se la situazione è delicata, effettua delle consultazioni, chiede dei pareri ad
altre istituzioni o a portatori di interesse della società civile, e lo fa attraverso atti che non sono
previsti dal Trattato ma che sono considerati legittimi ai fini dell’esercizio del suo potere.
Gli ATTI TIPICI possono essere:
Vincolanti -> possono essere legislativi o meno. Gli atti vincolanti sono una categoria e gli atti
legislativi sono un suo sottoinsieme. Tutti gli atti legislativi sono vincolanti, non tutti gli atti
vincolanti sono legislativi.
Non vincolanti
La norma di riferimento è l'articolo 288 TFUE, che presenta i 5 atti tipici per eccellenza: 3 di questi sono
vincolanti, e anche legislativi, mentre gli altri 2 non sono vincolanti; se non sono vincolanti, per forza di cose
non possono essere legislativi.
ATTI TIPICI
Sono gli atti previsti dall’articolo 288 TFUE, salvo pochissime eccezioni.
Sono tipici gli atti per i quali i Trattati stabiliscono nomeniuris e condizioni di adozione. Gli altri atti sono
atipici.
Atti tipici (art. 288 TFUE):
Regolamenti
Direttive Vincolanti, ma non sempre legislative *
Decisioni
Raccomandazioni mai vincolanti e mai legislativi
Pareri
* vincolanti ma non sempre legislativi: aspetto particolare del diritto dell’UE perché un atto che ha un
determinato nomeniuris (es. Regolamento), può essere utilizzato sia come atto legislativo che come non
legislativo, ma sempre vincolante
ATTI VINCOLANTI
Quando creano obblighi per uno o più destinatari. Istituzioni o organi UE adotta un atto che tende a modificare la
situazione giuridica di uno o più soggetti.
(ES. Ordinamento italiano: leggi sono atti vincolanti e legislativi.)
Proprio perché pongono degli obblighi, ci si pone il problema della competenza: gli atti vincolanti devono essere
adottati nei modi e nei tempi previsti dal Trattato -> a seconda della materia e della situazione, sarà il Trattato a dirci
se l'UE può adottare atti vincolanti. Questo per quanto riguarda la competenza verticale (competenza Unione/stati
membri/entrambi). Anche per la competenza orizzontale (tra le diverse istituzioni UE), sarà il Trattato a dirci chi adotta
56 Ascanio Troiani
l’atto. Il principio che impone ad ogni istituzione di adottare atti nell’ambito dei poteri che le sono assegnati è il
principio equilibrio istituzionale. (Il principio di sussidiarietà -> competenza verticale).
Proprio perché sono vincolanti e modificano la sfera giuridica del destinatario, possono essere sindacati dalla Corte di
Giustizia. Non si può chiedere alla Corte di sindacare un parere o una raccomandazione perché non sono vincolanti;
essa può sindacare tutti gli atti vincolanti, inclusi quelli legislativi. Il giudice nazionale non può mai sindacare atti
vincolanti.
Elementi comuni tra atti vincolanti (296 TFUE):
(*esempio di Regolamento di esecuzione della Commissione -> la Commissione ha potere esecutivo e di
solito lo condivide con gli Stati; la Commissione può adottare atti di esecuzione quando c’è esigenza di
uniformità). Atto di esecuzione della Commissione è vincolante ma non è legislativo (Commissione non ha
potere legislativo)
Motivazione : ogni atto deve essere motivato, chiunque deve avere la possibilità di capire perché
quell’atto è stato adottato, SEMPRE.
“Considerando quanto segue…“ –> l’istituzione spiega quali sono le ragioni che l’ha portata ad adottare
quell’atto.
In questo modo sarà possibile fare il controllo in relazione agli obiettivi a posteriori, perché l’istituzione
qui sta dicendo quali sono i suoi obiettivi e come intende procedere.
- conoscere le ragioni del provvedimento adottato = conoscere iter logico seguito dall’istituzione che
promana l’atto
- indicare situazione comlessiva e obiettivi che si prefiggono
Base giuridica : disposizioni dei trattati che attribuiscono alle istituzioni il potere di adottarli
- base giuridica riveste un’importanza di natura costituzionale accertare la loro legittimità, i loro
effetti, procedura
Norma del Trattato in virtù della quale viene adottato un atto -> norma di diritto primario per la quale
l'istituzione ha adottato quell'atto, la giustifica. Un atto vincolante e legislativo deve essere giustificata
dal diritto primario, non può esserne in contrasto.
Es. Regolamento del Parlamento e del Consiglio -> sono i due organi legislativi quindi questo sarà un
Regolamento vincolante e legislativo; il Regolamento della Commissione visto prima era solo un atto
vincolante (perché la Commissione non ha poteri legislativi!)
Esempio: "Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1..... " -> art. 192 è la base giuridica di questo atto.
N.B Se manca la base giuridica l’atto potrà essere annullato dalla Corte di Giustizia!
A volta la base giuridica può essere doppia o mista: troviamo due articoli - significa che l'atto insiste su
due materie; la regola è che una delle due deve essere prevalente: dall’insieme degli elementi dell’atto
si capisce quale articolo è prevalente ->Centro di gravità: finalità principale o preponderante
Pubblicazione: conoscibilità dell'atto -> devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Non retroattività : un atto vincolante crea obblighi dal momento in cui entra in vigore, non nel
passato; questo indipendentemente dal suo destinatario.
N.B non esiste una gerarchia tra atti vincolanti dell'UE
Se due atti vincolanti entrano in contrasto tra loro, prevale quello che è entrato in vigore per ultimo –
criterio temporale (l'importante è che non siano in contrasto con i trattati!).
ATTI LEGISLATIVI
Tutti gli atti legislativi sono anche atti vincolanti. Gli atti legislativi non possono essere atipici.
57 Ascanio Troiani
Gli atti legislativi sono : Regolamenti, Direttive, Decisioni.
Aspetto particolare -> oggi il criterio distintivo per capire se un atto è legislativo o meno è quello di vedere
se essi sono atti giuridici adottati mediante procedura legislativa (art. 289, co. 3, TFUE) -> se sono adottati
con procedura legislativa (Parlamento europeo + Consiglio) sono atti legislativi, sennò no! (c'è scritto nel
testo dell'atto il come sono stati adottati – in più viene specificato che sono stati adottati da Parlamento e
Consiglio).
Nomeniuris: Regolamenti, Direttive, Decisioni -> se uno di essi non è adottato tramite procedura legislativa,
non sarà considerato come atto legislativo.
Le istituzioni possono scegliere che tipo di atto adottare. Si possono verificare casi strani in cui viene ad
esempio adottata una Direttiva che ha le caratteristiche del Regolamento; bisogna sempre verificare la
sostanza dell'atto prima della forma - Es. Parlamento e Consiglio adottano una Direttiva che ha tutte le
caratteristiche di un Regolamento, questa Direttiva sarà considerata un Regolamento. Prevale l’aspetto
sostanziale su quello formale.
REGOLAMENTI
Si tende a dettare una disciplina uniforme di una data materia per l’insieme dell’Unione Europea
operare soprattutto in settori Competenza Esclusiva dell’UE
Portata generale con valore erga omnes : non hanno destinatari prestabiliti o espressamente
identificabili, ma categorie di soggetti determinate in astratto e nel loro insieme
Espressione tipica dell’esercizio del potere normativo si tende a sostituire la sua disciplina a quella
delle varie legislazioni nazionali
(Sono analoghi alle leggi dell'ordinamento italiano – legge è l’atto di portata generale, è l’atto che
per eccellenza si contrappone agli atti amministrativi).
- Regolamento può dettare obblighi per istituzioni, Stati Membri o per categorie di soggetti
determinate in astratto ->Atto a portata generale (unico atto legislativo avente questa caratteristica).
Es. “Questo atto crea obblighi per gli utilizzatori…”- non c’è un utilizzatore specificatamente
individuato.
- qualità del destinatario dipende da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto, in
relazione con la sua finalità
Direttamente applicabili:
- Essere direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri
- I regolamenti si integrano nei sistemi giuridici statali e producono effetti immediati nei confronti di
tutti i soggetti di diritto interno senza interposizione di alcuna misura nazionale di recepimento o
pubblicazione
- L'atto è in grado di spiegare i suoi effetti senza essere recepito come un atto di diritto interno. Il
livello diritto UE e diritto interno devono essere in comunicazione. I regolamenti non devono essere
recepiti: i destinatari di un regolamento devono adottare l'atto anche se non è stato recepito
dall'ordinamento interno (dovere di non recepirlo) -> direttamente applicabile; manca lo schermo del
diritto internazionale (i Trattati istitutivi dovevano essere recepiti internamente). Deve esser