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CORTE DEI CONTI

essa non è un organo giurisdizionale, ma è incaricata di effettuare il controllo contabile esterno

alle singole istituzioni e l'esame del bilancio dell'unione. E' composta da un cittadino per ogni stato

membro; i suoi membri durano in carica 6 anni e il presidente viene eletto dai membri e dura in

carica 3 anni.

CORTE DI GIUSITIZIA

La funzione giudiziaria è svolta nell'ambito dell'Unione dalla corte di giustizia dell'UE, con sede a

Lussemburgo.

Ha il compito di assicurare il rispetto del diritto dell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

L'innovazione più rilevante è stata introdotta dal Trattato di Lisbona, e cioè quella di aver

articolato la corte di giustizia in più organi:

1) CORTE DI GIUSTIZIA

2)TRIBUNALE

3)TRIBUNALI SPECIALIZZATI

Il sistema di tutela giurisdizionale si articola su due livelli principali:

-controllo diretto da parte della corte di giustizia dell'UE sulla legittimità degli atti e dei

comportamenti delle istituzioni dell'Unione (procedimenti contenziosi):

 -azione di annullamento

 -ricorso in carenza

 -ricorso per infrazione

 -eccezione di invalidità

 -eccezione di responsabilità extracontrattuale

-controllo indiretto sull'interpretazione e sulla validità degli atti dell'unione (procedimento non

contenzioso)

 rinvio pregiudiziale

COMPETENZE

Assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei tratatti

1)CORTE DI GIUSTIZIA

con il trattato di Lisbona (articolo 19) la corte di giustizia è oggi composta da un giudice per ogni

stato membro, scelti fra personalità in grado di offrire tutte le garanzie di indipendenza e di

competenza e che siano abilitati ad esercitare le più alte funzioni giurisdizionali. La corte è

assistita da 11 avvocati generali, nominati per 6 anni dai governi degli stati membri di comune

accordo; essi concorrono allo svolgimento della funzione giudiziaria nell'ordinamento dell'UE. Il

loro rinvio parziale avviene ogni 3 anni e riguarda la metà degli avvocati generali. Gli 11 avvocati

generali hanno il compito di presentare conclusioni motivate con le quali suggeriscono alla corte la

soluzione della causa. Tra essi la corte nomina il primo avvocato generale. Il presidente viene dai

giudici per 3 anni a scrutinio segreto.

2) TRIBUNALE

composto da almeno 1 giudice per ogni stato membro. E' stato istituito con decisione del consiglio

nell'88 e denominato tribunale di primo grado. Poi con il trattato di Lisbona ha assunto la

denominazione di Tribunale. Con la creazione del tribunale si è introdotto il doppio grado di

giudizio.

3) TRIBUNALI SPECIALIZZATI

vengono istituiti con regolamento attuato con una procedura legislativa ordinaria. Rappresentano

il terzo grado di giudizio. I loro membro sono scelti tra le persone che offrono tutte le garanzie di

indipendenza e possiedono le capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali.

ALTRI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

-COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

si tratta di un organo e non di un'istituzione, ed è composto da membri che non lavorano

nell'interesse dello stato di appartenenza, ma lavorano in assoluta autonomia, nell'interesse

dell'unione. E' un organo consultivo e ciò significa che la sua funzione è quella di fornire pareri a

favore delle istituzioni. I PARERI che emanano possono essere di due tipi:

-obbligatori, in tutti i casi in cui i trattati lo stabiliscono e quindi in questi casi le istituzioni non

possono assolutamente ignorare questo passaggio, ma devono obbligatoriamente tenerne conto

-facoltativi ,cioè quando il trattato non prevede questo passaggio, quindi solo se le istituzioni ne

sentono il bisogno chiedono un consiglio, altrimenti no.

-COMITATO DELLE REGIONI.

è organo a carattere consultivo ed è chiamato ad affiancare il comitato economico e sociale. E'

composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali, nominati per 5 anni.

PROCEDIMENTI INTERISTITUZIONALI

prima del trattato di Lisbona erano presenti varie procedure per l'adozione degli atti no0rmativ.

1) PROCEDURA CONSULTIVA

originariamente le era affidata la realizzazione dell'equilibrio tra le istituzioni comunitarie. L'atto

del consiglio veniva adottato su proposta della commissione e previo parere del parlamento

europeo. Il consiglio poteva distoglierlo, ma doveva richiederlo. L'atto adottato dal consiglio senza

ottenere tale parere costituiva violazione delle forme sostanziali e poteva essere annullato, perchè

la partecipazione del PE al processo legislativo è necessaria per garantire il rispetto dell'equilibrio

istituzionale. Se il PE non esprimeva il potere in un termine ragionevole, violando il principio di

leale collaborazione con il consiglio, non poteva opporre a quest'ultimo di non aver atteso ul suo

parere e l'atto poteva essere adottato; ciò al fine di evitare che il PE esercitasse una forma di

pressione nei confronti del consiglio.

2)PROCEDURA DI COOPERAZIONE

adottata dall'atto uni8oco europeo e oggi abrogata, rappresentava il primo tentativo di

rinforzamento dei poteri del PE

3)PROCEDURA DI CODECISIONE

introdotta dal trattato di Maastricht con essa il PE assume un ruolo di parità rispetto al consiglio.

L'iniziativa proveniva dalla commissione, che presentava la sua proposta al PE e al consiglio, che

deliberava a maggioranza qualificata; l'atto non poteva essere adottato se il PE respingeva a

maggioranza assoluta la posizione comune del consiglio.

4)PROCEDURA DEL PARERE CONFORME

prevista dall'atto unico europeo per l'esame delle domande di adesione di altri stati europei e per

la stipulazione di accordi di adesione.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

la procedura di adozione dell'atto inizia con una proposta della commissione, che affida a tale

istituzione l'iniziativa normativa. Art 17 par 2 stabilisce che un atto legislativo dell'Unione può

essere adottato solo su proposta della commissione, salvo che il trattato disponga diversamente.

Si tratta dunque di una regola che conosce delle eccezioni: il trattato prevede che l'iniziativa

normativa può provenire:

 da un gruppo di stati

 dal PE (art 225)

 su raccomandazione della BCE

 su richiesta della corte di giusitizia

 su richiesta della BEI

 dal consiglio

 da un milione di cittadini

finché il consiglio non ha deliberato la commissione può modificare la propria proposta originaria

in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

la procedura di codecisione diviene con il trattato di Lisbona la procedura legislativa ordinaria.

Disciplinata dall'articolo 294 TFUE consiste nell'adozione congiunta di un atto normativo

dell'Unione da parte del PE e del consiglio. Inizia con la presentazione della proposta della

commissione tanto al PE che al consiglio al fine di consentire un esame parallelo ( prima lettura). Il

primo progetto dell'atto legislativo conseguente alla proposta della commissione proviene dal PE,

che è chiamato ad adottare la sua posizione e trasmetterla al consiglio, che o approva la decisione

del PE o non la approva e in questo caso adotta la sua posizione che trasmette al PE (seconda

lettura) . Entro 3 mesi il PE:

-approva la posizione del consiglio o non si pronuncia e l'atto viene adottato

- non approva la posizione del consiglio, respingendola e l'atto non viene adottato

-propone nuovi emendamenti alla posizione del Consiglio e comunica il testo così emanato al

consiglio e alla commissione. Se entro 3 mesi dal ricevimento di tale comunicazione il consiglio

approva a maggioranza qualificata tutti gli emendamenti, l'atto viene adottato; se non li approva

viene convocato entro 6 settimane il COMITATO DI CONCILIAZIONE, composto dai membri del

consiglio e del PE che ha il compito di trovare un accordo su un progetto comune. Ha 6 settimane

di tempo per pronunciarsi:

- se concorda un progetto comune, il consiglio e PE hanno ulteriori 6 settimane per adottare (terza

lettura)

- in mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni l'atto non viene adottato

PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE

perchè speciale?

 La specialità deriva dal fatto che si crea un disquilibrio tra i due rami del potere legislativo a

favore di uno dei due: in realtà nella maggior parte dei cadi a favore del consiglio che

esercita il vero potere decisionale, mentre il PE si limita ad esprimere un parere

 altro aspetto della specialità è che spesso il consiglio delibera all'unanimità, mentre nella

procedura legislativa ordinaria esso delibera a maggioranza qualificata.

i casi in cui il PE prevale sul consiglio sono pochissimi:

a) quando il PE deve adottare il suo statuto interno

b) quando il PE deve stabilire i suoi poteri di iniziativa/ di inchiesta

c) per stabilire i poteri d'inchiesta del mediatore europeo

LE FONTI DELL'ORDINAMENTO EUROPEO

Così come in qualsiasi ordinamento che si rispetti anche nel diritto dell'UE abbiamo una gerarchia

delle fonti, seppure non la troviamo espressa nei trattati.

FONTI DI PRIMO LIVELLO

Al primo posto mettiamo i TRATTATI , che vincolano gli stati membri; a differenza del diritto

internazionale in cui le norme primarie sono i principi e le consuetudini, nel diritto dell'UE invece

la norma principale sono i trattati vigenti: attualmente il trattato di Lisbona ( e quindi il TUE e il

TFUE);

Dobbiamo poi annoverare tra le fonti primarie che hanno lo stesso valore dei trattati anche la

CARTA DEI DIRITTI FONDAMETALI DELL'UNIONE EUROPEA,

(La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), in Italia anche nota come Carta di

Nizza, è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda

volta, in una versione adattata, il 12

[1]

dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

Con l'entrata in vigore del "Trattato di Lisbona", la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico

dei trattati, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, e si pone dunque come

pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri e, allo stesso livello di trattati e

protocolli ad essi allegati, come vertice dell'ordinamento dell'Unione europea. Essa risponde alla

necessità emersa durante il Consiglio europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999) di definire un gruppo

di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza e di fede che fossero garantiti a tutti i cittadini

dell'Unione).

La Carta enuncia i diritti e i principi che dovranno essere rispettati dall'Unione in sede di

ap

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
69 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Biflo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Mastroianni Roberto.