3/4/2019
Ricorso per annullamento:
tutela giurisdizionale riservata alla Corte di giustizia: i giudizi nazionali che hanno dei dubbi
• sulla validità degli atti delle istituzioni devono fare un rinvio pregiudiziale alla Corte;
la Corte ha il monopolio sul ricorso per annullamento per garantire un'uniforme
• applicazione del diritto dell'Unione europea;
consente di portare davanti alla Tribunali (primo grado) e Corte di giustizia (secondo grado)
• gli atti impugnabili;
ha lo scopo di permettere un controllo di legalità sugli atti dell'Unione;
• assomiglia ai vizi del provvedimento amministrativo perché accanto ai testi normativi si
• affianca una forte accentuazione amministrativa.
Termine per proporre il ricorso:
articolo 263 paragrafo 6 TFUE: deve essere proposto entro 2 mesi a decorrere, secondo i
• casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal
giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
3 domande:
1. Quali sono i vizi di legittimità in presenza del quale si può richiedere il ricorso?
2. Quali sono gli atti impugnabili?
3. Quali sono i soggetti legittimati a proporre il ricorso?
Normativa:
1. articolo 263 TFUE;
2. articolo 264 TFUE;
3. articolo 265 TFUE.
Vizi di legittimità:
articolo 263 paragrafo 2 TFUE: “la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per
• incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola
di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno
Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione”;
sono 4:
•
1. incompetenza: può essere interna (istituzione dell'Ue adotta un atto che non ha il potere di
adottare perché spetta a un'altra istituzione, violerebbe il principio secondo cui ciascuna
istituzione può agire solo nella sfera di competenza che gli è stata attribuita dai Trattati) o
esterna (istituzione dell'Ue adotta un atto, ma la competenza è degli stati membri);
2. violazione delle forme sostanziali: non vengono rispettate le caratteristiche di procedura
previste dai trattati (ex. quando viene individuata erroneamente la base giuridica di una
norma) (ex. procedura di consultazione del Parlamento e non era stato consultato);
3. violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione: vizio
più frequente. Consiste nella violazione di qualunque norma giuridica che si deve
considerare superiore all'atto stesso, possono essere: principi generali di diritto dell'Ue,
diritto internazionale, accordi internazionali, principi di diritto internazionale, atti delegati e
regolamentari (quelli posti in essere in violazione dei contenuti dell'atto delega o dell'atto a
cui dà attuazione la regolamentazione a cui dovrebbe essere conforme);
4. sviamento di potere: ipotesi rara. L'istituzione adotta un atto che ha il potere di adottare, ma
lo ha adottato per scopi diversi da quelli che doveva perseguire. Ha utilizzato un potere per
uno scopo diverso da quello per cui gli era stato conferito. È un vizio specifico (ex. gli viene
conferito il potere legislativo per una materia e lo adotta per disciplinare una materia
diversa) (vizio tipico del diritto amministrativo).
Atti impugnabili:
articolo 263 paragrafo 1 TFUE: “la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un
• controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e
della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del
Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o
organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi”.
Questo comma elenca quasi tutte le istituzioni previste dall'articolo 13 TUE, ad eccezione
della Corte di giustizia e della Corte dei conti perché queste sono dotate di “legittimazione
passiva”, ciò significa che gli atti di queste istituzioni non possono essere oggetto di
annullamento per ricorso;
si deve trattare di:
•
1. atti vincolanti: “che non siano raccomandazioni o pareri” che sono atti discrezionali;
2. atti definitivi: che fissano la posizione dell'istituzione e che sono in grado di produrre effetti
giuridici nei confronti dei terzi.
gli atti impugnabili posso essere classificati:
•
1. in base all'autore: Consiglio, Commissione, Banca Centrale Europea, Parlamento europeo,
Consiglio europeo;
2. in base al tipo di atto: “atti legislativi” e “atti” perché per loro non è prevista una procedura
legislativa particolare. Gli atti legislativi sono sempre impugnabili, gli altri atti invece sono
impugnabili quando producono effetti giuridici nei confronti dei terzi.
Soggetti legittimati a proporre il ricorso:
articolo 263 TFUE;
• possono essere:
•
1. ricorrenti privilegiati (paragrafo 2): “proposti da uno Stato membro, dal Parlamento
europeo, dal Consiglio o dalla Commissione”.
Il loro diritto di ricorso ha portata generale perché possono proporlo contro qualunque atto
delle istituzioni e per farlo è sufficiente che dimostrino di avere un interesse generale ogni
qual volta che ritengano violate le prerogative dell'Ue;
2. ricorrenti intermedi (paragrafo 3): “la Corte è competente, alle stesse condizioni, a
pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle
regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative”.
Possono proporre il ricorso di annullamento solo per salvaguardare le loro prerogative, ossia
quando ritengono che la loro sfera di competenza sia violata o che ci possa essere una
violazione di questa (ex. viene adottato un atto in materia bancaria senza che sia coinvolta
nelle forme previste dai Trattati BCE, la BCE può lamentare una lesione della propria
prerogativa. Non avrà nessun titolo ad intervenire nei confronti di atti che non riguardano le
materie in cui è competente, per esempio, in materia di pesca);
3. ricorrenti non privilegiati (paragrafo 4): “qualsiasi persona fisica o giuridica può
proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti
adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli
atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura
d'esecuzione”. 3 ipotesi:
a) persona fisica o giuridica impugna un atto adottato nei suoi confronti e ne è effettivo
destinatario, affinché possa impugnarlo è sufficiente dimostrare che ne ha interesse;
b) persona fisica o giuridica impugna atto che la riguarda individualmente e direttamente;
c) introdotta con il trattato di Lisbona: una persona giuridica o fisica impugna atti
regolamentari che la riguardano direttamente, ma che non comportano misura di esecuzione
(amplia per i ricorrenti non privilegiati la possibilità di impugnare atti).
La persona deve dimostrare che è stata colpita direttamente, ma non anche individualmente.
La Corte nella sentenza Inuit del 2011 (domanda esame) ha definito l'atto regolamentare
come qualsiasi atto di portata generale, ad eccezione degli atti legislativi (interpretazione
restrittiva).
L'ipotesi 3 si estende anche a soggetti che non sono del tutto operanti sul territorio
dell'Unione (ex. nel settore della PESC si adottano atti da parte delle istituzioni competenti
dell'Ue nei confronti di soggetti terzi, vengono per esempio congelati beni a soggetti extra-
Ue che si ritengono debiti a attività criminose, si parla di procedure simili a sequestro e
confisca). Con il paragrafo 4 si ha una prospettiva di controllo su queste situazioni che
altrimenti sarebbero insindacabili pur impattando su diritti e situazioni giuridiche di
individui.
2 sentenze della Corte di giustizia sui ricorrenti non privilegiati:
1. sentenza Plaumann 1963: società tedesca contro Commissione (domanda esame);
2. sentenza Codorniu 1994: società spagnola contro Consiglio dell'Unione europea.
1. Nel 1961 la Repubblica federale di Germania chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a
sospendere la riscossione del dazio del 13% previsto per l'importazione di clementine e mandarini.
Si chiede che il dazio venga ridotto al 10%. La Commissione nega l'autorizzazione. Questa
decisione viene impugnata dalla società tedesca “Plaumann” che importava clementine e mandarini
in Germania, ma la Corte respinge il ricorso in quanto afferma che la società non ha i requisiti del
“direttamente e individualmente colpita” poiché rientra nella categoria generale dei commercianti
che importano in Germania clementine e mandarini.
A partire da questa decisione si sviluppa una giurisprudenza secondo cui “gli atti generali sono
impugnabili dai singoli solo se questi atti, sotto l'apparenza della generalità, li riguardano
direttamente in ragione di particolari qualità o in relazione a particolari circostanze che lo
distinguano dalla generalità e quindi lo identifichi al pari dei destinatari”. La società non è riuscita a
dimostrare che la decisione la riguardava diversamente da qualsiasi altro soggetto che operava nel
settore e quindi non è riuscita ad ottenere il ricorso di annullamento.
2. La società spagnola “Codorniu” che produceva vini e spumanti impugna un regolamento che le
impedisce di utilizzare la dicitura “Cremant” (=designazione con cui si identificava un vino
spumante francese prodotto con il metodo classico analogamente al più famoso Champagne) perché
questa dicitura era stata riservata dall'Unione europea ad alcune società che hanno determinate
qualità e caratteristiche e che producevano in Francia e Lussemburgo. La società fa un ricorso per
annullamento. La Corte in questo caso afferma che questa società era “direttamente e
individualmente colpita” in quanto utilizzava tale dicitura e l'aveva già registrata prima che entrasse
in vigore il regolamento quindi vince la causa perché aveva dimostrato la presenza di particolari
circostanze che la distinguevano dalla generalità degli altri operatori economici.
Precisazioni:
Le istituzioni possono sempre agire e intervenire anche in assenza di una loro specifica prerogativa
o lesione in materia. Se c'è una istituzione che eccede le sue competenze e adotta un atto in forza di
questo eccesso ci sarà un'altra istituzione che interverrà immediatamente, rispondendo così
all'esigenza tipica degli ordinamenti occidentali del principio di “check and balance” (deriva dal
principio della divisione dei poteri ed è finalizzato a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri
all'interno di uno Stato).
Questo è stato uno dei motivi di lotta principale del Parlamento europeo nel corso del tempo poiché
è fondamentale che nel momento in cui una istituzione ecceda le sue competenze ci sia qualcuno
che possa intervenire.
Dal '79 il Parlamento europeo oltre ad aver acquisito un potere normativo diventa poi, con il
Trattato di Lisbona, un legislatore “tout court”. Lo diventa a pieno titolo con la procedura legislativa
ordinaria.
Viene incluso tra i legittimati attivi a carattere privilegiato, in passato era inserito solo nei semi-
privilegiati (che oggi sono Corte dei conti, Banca centrale europea e Comitato delle regioni) e
poteva agire solo se dimostrava che fosse stato leso in una delle sue prerogative.
Perché occorre mettere un limite all'impugnazione di atti che hanno una natura
➢ normativa?
Perché altrimenti vi sarebbe un'actio popularis (= riconosciuta a chiunque l'azione volta alla
tutela dell’interesse pubblico all’osservanza della legge) contro la legge e questo è
incompatibile con l'ordinamento concepito a livello occidentale. Non si può fare un ricorso
diretto contro una legge.
Altrimenti chiunque senza dimostrare di avere uno specifico interesse potrebbe adire la
Corte di giustizia e chiedere che un qualunque regolamento venga espunto (rimosso) dal
panorama giuridico normativo solo in base all'esercizio di una propria discrezionalità e
quindi in modo abusivo.
Motivo per cui da Plaumann in poi vi è la riflessione sui requisiti del “direttamente e
individualmente” colpiti che connotano il ricorso delle persone fisiche e giuridiche.
Limiti:
1. direttamente = l'atto produce effetti e conseguenze non mediate. La direzione dell'atto indica
che gli effetti che l'atto produce vanno a colpire immediatamente quel soggetto;
2. individualmente = caratterizza il destinatario in modo del tutto peculiare, il soggetto emerge
in modo specifico rispetto alla vastità di destinatari. Non basta che il soggetto sia uno
qualunque, il regolamento può anche coinvolgerlo direttamente, ma se manca l'individualità
non può proporre ricorso.
Esempio: causa Inuit C/583/11 del 2013 al punto 71 e 72: “in tale contesto, occorre
osservare che il tenore del requisito dell’incidenza individuale da parte dell’atto di cui è
chiesto l’annullamento, quale interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza costante a
partire dalla citata sentenza Plaumann/Commissione, non è stato modificato dal Trattato di
Lisbona. Si deve quindi necessariamente constatare che il Tribunale non ha commesso alcun
errore di diritto nell’applicare i criteri di valutazione previsti da tale giurisprudenza (71).
“Secondo la suddetta giurisprudenza, le persone fisiche o giuridiche soddisfano la
condizione dell’incidenza individuale solo se l’atto impugnato le riguarda a causa di
determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a
qualsiasi altro soggetto e, quindi, le distingue in modo analogo ai destinatari (v. sentenze
Plaumann/Commissione)”. Quindi dice che da Plaumann fino ad oggi il requisito
dell'individualità non è mai cambiato (e probabilmente mai cambierà) (72).
Atti regolamentari:
non c'è una definizione nel codice, ha derivazione dal trattato che adotta una Costituzione
• per l'Europa (che non è stato ratificato);
li ritroviamo nell'articolo 263 paragrafo 4 TFUE;
• sono atti che non comportano alcuna misura di esecuzione;
• sono stati oggetto di interpretazione nella sentenza Inuit del 2011: sono atti di portata
• generale (ad eccezione degli atti legislativi);
l'atto è impugnabile:
•
1. se la procedura non è legislativa;
2. se il soggetto è individualmente e direttamente riguardato;
3. se sono atti delegati e di esecuzione (adottati secondo la procedura dell'articolo 291 TFUE),
le decisioni (se non sono adottate secondo una procedura legislativa) e gli atti adottati da
altri organi/organismi dell'Unione quali le agenzie (perché producono effetti giuridici
vincolanti).
Effetti della sentenza di annullamento:
articolo 264 TFUE: “se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea
• dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono
essere considerati definitivi”;
l'atto impugnato ha effetti erga omnes ed è retroattivo, cioè riguarda sia gli effetti che
• produrrà dopo la sentenza di annullamento sia quelli prodotti prima della sentenza stessa;
efficacia retroattiva: efficacia ex tunc (“da allora”);
• per ovviare al problema della “certezza giuridica” (per tutelare i soggetti che hanno fatto
• affidamento sulla legittimità dell'atto) la Corte di giustizia può stabilire che gli effetti
partano dal momento della sentenza (momento in cui l'atto viene dichiarato nullo). La
decisione viene presa in base al tipo di atto: se l'atto ha portata generale e coinvolge interessi
degli individui dichiara che l'efficacia è ex nunc “da ora”;
le decisioni prese dalla Corte di giustizia che stabiliscono l'annullamento di un atto possono
• avere efficacia che parte dal momento in cui l'atto è stato annullato.
Domanda: ricorrenti non privilegiati 5/4/2019
Ricorso per risarcimento danni:
fatto nei confronti:
•
1. dell'Unione europea;
o
2. di uno stato membro;
nel caso in cui uno di questi abbia responsabilità extra-contrattuale.
•
Ricorso per risarcimento danni nei confronti dell'Unione:
articolo 268 TFUE: “la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere
• delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 340 comma 2 e 3”.
Disciplina le competenze della Corte di giustizia;
articolo 340 comma 2 TFUE: “in materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve
• risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni”;
articolo 340 comma 3 TFUE: “in deroga al secondo comma, la Banca centrale europea
• deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i
danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni”.
In questo caso è solo la BCE e non l'intera Unione a dover risarcire i danni da essa
cagionati;
non si può utilizzare il ricorso per risarcimento danni per chiedere alla Corte di giustizia di
• dichiarare un atto illegittimo (bisogna usare il ricorso per annullamento): se il risarcimento
danni deriva dal fatto che un atto è illegittimo non &egr
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Parte 2, Diritto dell'Unione Europea
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Appunti esame diritto dell'Unione europea (parte su diritto d'asilo)
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Diritto privato
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Diritto dell'Unione Europea - Concetti Base