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Estratto del documento

Dispositivo finale: da sapere bene "Il diritto comunitario osta a / non osta a": frase utilizzata dalla Corte per valutare se la norma è conforme o no / frase con cui convalida una prassi.

Esiste un riparto di competenza definito tra giudici nazionali, Corte Costituzionale nazionale e Corte di giustizia.

La Corte di giustizia interpreta, applica e controlla la validità del diritto comunitario.

Il diritto nazionale soggiace ai controlli del giudice nazionale.

Il rinvio pregiudiziale è una sorta di dialogo tra giudice e giudice. Si uniscono le due competenze.

Se il giudice nazionale ha dubbi per l'applicazione di una norma di diritto interno perché dubita che sia compatibile con un principio o una norma di diritto dell'Unione si rivolge alla Corte di giustizia.

La Corte di giustizia interpreta la norma di diritto dell'Unione per consentire al giudice nazionale di stabilire cosa fare con la norma nazionale. 10/4/2019

Ricorso in carenza: articolo

mesi.”

265 TFUE: “qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio• europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi (parte introdotta dal Trattato di Lisbona: legittimati passivi, ex. agenzie dell'Unione che sono attualmente 30/40, per esempio l'agenzia del farmaco). Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.”

mesi. Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere (perché sono atti che non producono effetti giuridici vincolanti, quindi il ricorso deve riguardare atti giuridici vincolanti); si attiva quando le istituzioni menzionate nell'articolo 265 si astengono dal pronunciarsi • quando ne hanno l'obbligo; articolo 266 TFUE: "l'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la • cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta".

Oggetto del ricorso: comportamento omissivo delle istituzioni (o anche organi o organismi dell'Unione che

si• astengano dal pronunciarsi) che si presume illegittimo perché tenuto in violazione di unobbligo di agire previsto dai Trattati.

Presupposti:

  1. esistenza di un obbligo di agire a carico dell'istituzione in causa;
  2. violazione dell'obbligo stesso.

Svolgimento:

  1. fase precontenziosa: la richiesta di agire (messa in mora) è fatta dal ricorrente (e non dalla Commissione come avviene invece nella procedura di infrazione). Per interrompere la mora è sufficiente che l'istituzione prenda una posizione entro 2 mesi, se l'istituzione infatti prende una posizione entro 2 mesi non si potrà più procedere con un ricorso in carenza, ma il soggetto può introdurre un ricorso di annullamento (articolo 263);
  2. fase contenziosa: se l'istituzione non prende posizione entro 2 mesi il soggetto che ha formulato la richiesta di messa in mora può presentare ricorso in carenza alla Corte di giustizia entro ulteriori due
mesi.

Legittimazione passiva: soggetti contro il quale può essere proposto il ricorso in carenza, sono:

  • Parlamento europeo;
  • Consiglio europeo;
  • Consiglio;
  • Commissione;
  • BCE;
  • organi e organismi dell'Unione.

Legittimazione attiva: soggetti che possono adire il giudice dell'Unione sono distinti in 2 categorie:

  • ricorrenti privilegiati: dispongono di un diritto di ricorso ampio non soggetto a limitazioni attinenti all'interesse a ricorrere o al tipo di carenza contestata. Sono gli stati membri e le altre istituzioni (compresa la BCE e la Corte dei conti) che non devono dimostrare di avere particolare interesse ad agire perché si presuppone che agiscano nell'interesse generale del buon andamento dell'Unione;
  • ricorrenti non privilegiati: hanno un diritto di ricorso limitato (articolo 265 comma 3). I criteri con cui il loro ricorso viene accettato sono identici a quelli del ricorso di annullamento quindi i ricorrenti non privilegiati.
devono dimostrare di essere direttamente e individualmente riguardati (principio consolidato dalla giurisprudenza della Corte in una sentenza). Il parallelismo con il ricorso di annullamento si è un po' attenuato con il fatto che nell'articolo 265 non c'è l'attenuazione dell'onere probatorio introdotta con il trattato di Lisbona per l'articolo 263 (ricorso di annullamento) che prevede per i nuovi ricorrenti di impugnare l'atto dimostrando di essere riguardati solo direttamente, senza il carattere individuale. Accoglimento del ricorso: se il ricorso viene accolto la Corte di giustizia emana una sentenza di mero accertamento: - accerta che effettivamente sussiste la carenza dell'istituzione. Non spetta alla Corte colmare la carenza e nemmeno condannare l'istituzione responsabile ad un obbligo di fare specifico. All'istituzione, organo o organismo la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai Trattati viene imposto il dovere.

di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta (articolo 266 comma 1). Dietro questo articolo c'è sempre il principio di leale cooperazione.

Articolo 266 comma 2: "tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 340 comma 2 (responsabilità extra-contrattuale dell'Unione)".

Sono rimedi autonomi, ma tra di loro coordinati perché se viene adottato un atto nullo che causa danni nulla vieta che chi ha subito il danno agisca anche per responsabilità extra-contrattuale dell'Unione. Non è detto che ci debba essere un 263 o 265 per avere un 340, ma è possibile che a seguito di un 263 o 265 ci sia un 340.

L'articolo 266 dice infatti che l'obbligo di rimuovere la situazione di illegittimità non pregiudica la possibilità di esperire un ricorso per risarcimento danni.

Come leggere il numero delle sentenze: quando

c'è la T davanti al numero di causa significa che la causa va davanti al Tribunale:

  • quando c'è un ricorrente non privilegiato contro la Commissione la competenza è del Tribunale;
  • se c'è C va davanti alla Corte di giustizia: se c'è istituzione contro istituzione, o stati contro istituzioni la competenza della Corte (conflitto interistituzionale);
  • se c'è la P dopo al numero di causa vuol dire impugnazione, la sentenza è stata adottata dal Tribunale e impugnata davanti alla Corte di giustizia.

Prima non c'era la C davanti al numero di causa perché prima dell'89 non c'era il Tribunale, ma era solo la Corte a conoscere di tutte le cause (ex. la causa Costa-Enel non ha la C o la T davanti).

Causa Guérin automobili contro Commissione, causa C-282/95 P del 1997: è una denuncia in tema di concorrenza; ricorso in carenza dopo che la Commissione non aveva adottato

una comunicazione.

•Punto 38: “se la Commissione si astiene o dall'avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia o dall'adottare una decisione definitiva entro un termine ragionevole, il denunciante può presentare un ricorso per carenza. Infatti, il fatto che il denunciante abbia già presentato un ricorso per carenza non impedisce che egli presenti, successivamente, un nuovo ricorso per carenza il cui oggetto sia diverso. In una tale situazione la Commissione, se non avesse agito in tempo utile, avrebbe corso il rischio di essere condannata, a causa della sua inerzia, alle spese sostenute dal denunciante”.

Causa società spagnola contro Commissione, causa T-95/96 del 1998: siamo nell'ambito degli aiuti di stato (che sono vietati): una società televisiva privata di• diritto spagnolo, ritenendosi pregiudicata dalle dotazioni versate dalle comunità autonome spagnole alle imprese televisive.

spagnole di diritto pubblico, presentava al Tribunale un ricorso mirante a far dichiarare che la Commissione era venuta meno agli obblighi che le incombono, essendosi astenuta dall'adottare una decisione sulle denunce presentate dalla ricorrente contro il Regno di Spagna;

la Commissione ha discrezionalità di attivarsi per recuperare gli aiuti erogati illegittimamente, la Commissione nonostante le denunce non ha agito, quindi la società agisce contro la Commissione perché ritiene che la Commissione aveva l'obbligo di agire;

punto 60: "nella fattispecie si deve stabilire in quale misura la ricorrente possa considerarsi direttamente e individualmente riguardata dagli atti relativamente ai quali deduce la carenza della Commissione" quindi la Corte esamina con gli stessi criteri previsti dall'articolo 263 per verificare se la società aveva un interesse diretto e individuale all'azione della Commissione.

Rinvio

pregiudiziale: articolo 267 TFUE: “la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi,• in via pregiudiziale:

  1. sull'interpretazione dei trattati;
  2. sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione;

meccanismo di dialogo tra giudice nazionale e giudice dell'Unione: dialogo che consente di• coordinare l'esercizio delle due competenze attribuite ai rispettivi giudici. I giudici nazionali sono i primi giudici ad applicare le norme di diritto dell'Ue, il giudice comunitario ha il compito di garantire l'uniformità dell'applicazione del diritto e l'unico a sindacare la legittimità delle norme di diritto dell'Unione;

strumento rilevante per il processo di integrazione dell'Unione europea perché attraverso• questo meccanismo la Corte di giustizia ha potuto incidere sull'interpretazione dei

Trattati oltre che nell'ambito

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher als.derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sanna Cecilia.