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Estratto del documento

CASO B.D.

CASO M’BODJ

CASO ABDIDA

CASO TALL

(almeno) sentenze in cui la Corte ha riconosciuto l’esistenza di

Quattro

questo autonomo divieto di respingimento.

Diritto di soggiorno

Art.24 della direttiva.

Il rifugiato ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno di durata non

inferiore a 3 anni rinnovabile.

Ai famigliari può essere concesso un permesso di soggiorno di durata

inferiore ai 3 anni salvo però il diritto all’unità della famiglia.

I protetti sussidiariamente invece (qui l’assimilazione non vale) possono

essere titolari di un permesso di soggiorno che deve essere valido per

almeno 1 anno e rinnovabile e così per i famigliari.

I diritti nel soggiorno (previsti dalla Convenzione di Ginevra) ruotano

tutti attorno al concetto di dignità della persona.

-Diritto al mantenimento dell’unità del nucleo famigliare (art.23).

-Diritto di accesso al lavoro e anche alla formazione professionale

(art.26).

-Diritto all’istruzione (art.27).

funzionale all’accesso al lavoro è l’art.28 -> questo articolo prevede

l’obbligo di riconoscimento delle qualifiche professionali (ad adeguate

condizioni).

-Diritto all’assistenza sociale. (art.29) finanziata da chi paga le tasse

-> diverso dalla previdenza sociale (pagata dai contributi di chi lavora).

-Diritto all’assistenza sanitaria. (art.30)

-Diritto all’alloggio. (art.31)

-Diritto di libera circolazione nel territorio dello Stato membro di

accoglienza (art.34)

-Accesso ai programmi di integrazione e ricongiungimento famigliare.

Gli Stati membri dovrebbero istituire dei programmi destinati a

consentire che un soggetto di cultura, religione, formazione non

nazionale e non europea si avvicini alla cultura o ai significati prevalenti.

->obiettivo evitare la segregazione culturale/linguistica/religiosa.

Ovviamente non c’è un obbligo di integrazione, è una possibilità che

viene offerta allo straniero affinché possa integrarsi nella società dello

Stato ospite.

Lo Stato deve stabilire il contenuto di questi diritti con riferimento o ai

cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o al miglior trattamento

dei cittadini (es. in materia di assistenza sanitaria) I rifugiato deve

accedere a un trattamento sanitario equivalente a quello offerto ai

cittadini.

In alcuni casi (es. riconoscimento delle qualifiche o programmi di

integrazione) la direttiva prevede un regime autonomo (che lo Stato

stabilisce autonomamente) principio di effettività i programmi

però 

di integrazione devono consentire effettivamente la formazione dello

straniero.

Quindi abbiamo 3 regimi:

-un regime commisurato agli stranieri residenti.

-un regime commisurato ai cittadini dello Stato in questione.

-un regime autonomo subordinato solo al requisito di adeguatezza ed

effettività.

Art.33 Libera circolazione: Gli Stati membri concedono ai beneficiari di

protezione internazionale (quindi qui si applica il principio di

assimilazione tra rifugiati e protetti sussidiariamente) la libertà di

circolazione all’interno del territorio nazionale secondo le stesse modalità

e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti

regolarmente nei loro territori.

Art.20 par.3-5 dà una tutela particolare ai soggetti vulnerabili (portatori

di particolari esigenze).

donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di tortura, stupri o

Le

altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale o i minori che

abbiano subito qualsiasi forma di abuso o che abbiano sofferto gli effetti

di un conflitto armato.

regime di favore spetta poi anche ai minori non accompagnati.

Un

SENTENZA ALO E OSSO

Due titolari di protezione in Germania.

Il giudice tedesco chiedeva se il diritto alla libera circolazione, sancito

dall’art.33 della direttiva, fosse compatibile con un obbligo di residenza

per beneficiare di sussidi pubblici.

La Corte ha detto che l’obbligo di residenza è in principio una restrizione,

ma questa restrizione può essere giustificata se il motivo è ammissibile.

Diritto al ricongiungimento famigliare.

Nell’art.23 abbiamo un cenno all’unità della famiglia.

Il diritto al ricongiungimento famigliare invece è riconosciuto dalla

direttiva 2003/86.

Questa direttiva prevede un regime di riconoscimento applicabile a tutti

gli stranieri regolarmente soggiornanti però alcune norme della direttiva

sono applicabili anche ai rifugiati (non ai soggetti protetti

sussidiariamente).

Queste norme (9-12) prevedono un regime di favore particolare rispetto

a quello del generico straniero per il ricongiungimento dei rifugiati e

inoltre prevede un regime di ancora maggiore favore per il

ricongiungimento dei rifugiati che siano minori non accompagnati.

Il ricongiungimento dei minori non accompagnati si tramuta dunque nel

diritto a raggiungerlo dei suoi famigliari gli ascendenti diretti di

sono

primo grado o altri parenti.

Normalmente per lo straniero generico il ricongiungimento con gli

ascendenti diretti è subordinato a che questi ascendenti siano a suo

carico economico (si richiede che i genitori nel Paese di origine non siano

in grado di sostentarsi).

questa condizione non vale per il minore non

ovviamente

accompagnato, il quale non può sostentare i genitori essendo un minore.

Problematica: quando lo straniero o l’apolide può dirsi minore?

La direttiva 2003 dice che il soggetto minore è quello di età inferiore ai

18 anni però la direttiva non precisa qual è il momento critico per

stabilire la minore età è la data in cui è stata richiesta la protezione

internazionale o (prima) la data di ingresso nel sistema Schengen o

(dopo) la data del ricongiungimento o della richiesta di ricongiungimento

famigliare?

La data rilevante è quella della presentazione della domanda di

protezione internazionale in conformità alla direttiva 2011/95.

--> SENTENZA A.S. Una cittadina eritrea aveva chiesto asilo come

minore e poi aveva fatto domanda di ricongiungimento famigliare con i

genitori e con i fratelli, tuttavia la domanda di ricongiungimento era stata

rifiutata perché la signorina A.S. al momento della richiesta di

ricongiungimento aveva superato la maggiore età.

Il giudice nazionale domandava quindi alla Corte di giustizia quale fosse

la data in cui deve essere accertata la minore età e qui sono sorte le

questioni di cui sopra.

La Corte ha detto che si tratta della data di richiesta di protezione 

Questo per il fatto che il rifugiato è rifugiato anche prima

dell’accertamento statale della qualifica. (Valore meramente ricognitivo

dell’atto statale che riconosce la qualifica).

precisa che bisogna evitare (caso tipico di bilanciamento) che il

però

minore divenuto maggiorenne in corso di procedura di qualificazione

possa evocare per sempre il diritto al ricongiungimento famigliare La

domanda di ricongiungimento deve essere presentata quanto prima

possibile.

N.B.: In questa sentenza la Corte ha richiamato la giurisprudenza

precedente dicendo che lo status di rifugiato è uno status che si

acquisisce anche prima del riconoscimento formale che ne dà lo Stato.

--> questo è a fondamento della sentenza perché intende che il rifugiato

già gode in astratto dei diritti di ricongiungimento (valore meramente

ricognitivo dell’atto amministrativo che riconosce lo status).

I diritti non sono assoluti ci sono 2 ipotesi in cui gli Stati membri

possono negare il diritto al non respingimento e il diritto di soggiorno:

1)Il soggetto protetto rappresenta un pericolo per lo Stato ospite o per la

sua comunità. (art.21 par.2)

ipotesi di deroga consente anche l’allontanamento del

Questa

soggetto.

2)La possibilità di rifiutare un permesso di soggiorno al rifugiato in

presenza di imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico

(art.24 par.1).

SENTENZA H.D.

turco di origine bulgara che aveva ottenuto lo status di

Cittadino

rifugiato sin dal ’93 (quindi prima della normativa europea) però era

stato oggetto di una decisione di espulsione dalla Germania a seguito di

una condanna penale che aveva ricevuto in Germania perché dalla

Germania avrebbe dato appoggio al BKK (movimento terrorista che

rivendica l’indipendenza del territorio occupato dal popolo curdo che

copre parte della Turchia, parte dell’Iran e della Siria).

che emerge dalla sentenza è quantomeno che lo Stato

Quello

interessato deve interpretare restrittivamente gli art.24 e 21 e

dovendone applicare una è meglio che applichi quella sulla revoca del

permesso di soggiorno piuttosto che quella che consente il respingimento

della persona.

Quindi la deroga dell’art.21 è solo un’estrema ratio.

Diritti dei richiedenti protezione:

- primo diritto che viene riconosciuto è il soggiorno provvisorio -> perché

il richiedente si vede sì riconoscere dei diritti ma questi diritti non sono

definitivi ma sono temporanei e strumentali all’accesso alla protezione in

condizioni dignitose.

->quindi diritto di rimanere nello Stato membro fino a quando la

domanda viene accolta o fino al rigetto della domanda di protezione in

primo grado. -->N.B.: Questo vuol dire che il diritto di soggiorno del

richiedente protezione dal diritto europeo è garantito solo fino alla

conclusione del procedimento amministrativo di primo grado e

ulteriormente solo per il tempo necessario all’impugnazione della

decisione negativa.

questo diritto di soggiorno provvisorio, sempre secondo la

Allora

direttiva procedure è escluso in 2 casi:

- in caso di domande reiterate (quindi inammissibili)

- nel caso di esigenza di cooperazione penale europea o internazionale

->cioè se il soggetto in questione è oggetto di un ordine di consegna ai

sensi del MAE (mandato d’arresto europeo che può comprendere anche

gli stranieri non solo i cittadini europei) o ai sensi di un mandato di

estradizione di uno stato terzo.

però espressamente previsto dalla direttiva accoglienza che queste

E’

2 eccezioni non devono comportare violazione del principio del non

respingimento (art.9 par.3 e art.41 par.1 della direttiva procedure). Lo

Stato della protezione potrà escludere il diritto di soggiorno provvisorio

dell’interessato per consegnarlo a uno Stato membro dell’Unione o a uno

Stato terzo ma deve rispettare il diritto alla vita e il divieto di

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appunti_trieste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell' Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Amadeo Stefano.