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CASO B.D.
CASO M’BODJ
CASO ABDIDA
CASO TALL
(almeno) sentenze in cui la Corte ha riconosciuto l’esistenza di
Quattro
questo autonomo divieto di respingimento.
Diritto di soggiorno
Art.24 della direttiva.
Il rifugiato ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno di durata non
inferiore a 3 anni rinnovabile.
Ai famigliari può essere concesso un permesso di soggiorno di durata
inferiore ai 3 anni salvo però il diritto all’unità della famiglia.
I protetti sussidiariamente invece (qui l’assimilazione non vale) possono
essere titolari di un permesso di soggiorno che deve essere valido per
almeno 1 anno e rinnovabile e così per i famigliari.
I diritti nel soggiorno (previsti dalla Convenzione di Ginevra) ruotano
tutti attorno al concetto di dignità della persona.
-Diritto al mantenimento dell’unità del nucleo famigliare (art.23).
-Diritto di accesso al lavoro e anche alla formazione professionale
(art.26).
-Diritto all’istruzione (art.27).
funzionale all’accesso al lavoro è l’art.28 -> questo articolo prevede
l’obbligo di riconoscimento delle qualifiche professionali (ad adeguate
condizioni).
-Diritto all’assistenza sociale. (art.29) finanziata da chi paga le tasse
-> diverso dalla previdenza sociale (pagata dai contributi di chi lavora).
-Diritto all’assistenza sanitaria. (art.30)
-Diritto all’alloggio. (art.31)
-Diritto di libera circolazione nel territorio dello Stato membro di
accoglienza (art.34)
-Accesso ai programmi di integrazione e ricongiungimento famigliare.
Gli Stati membri dovrebbero istituire dei programmi destinati a
consentire che un soggetto di cultura, religione, formazione non
nazionale e non europea si avvicini alla cultura o ai significati prevalenti.
->obiettivo evitare la segregazione culturale/linguistica/religiosa.
Ovviamente non c’è un obbligo di integrazione, è una possibilità che
viene offerta allo straniero affinché possa integrarsi nella società dello
Stato ospite.
Lo Stato deve stabilire il contenuto di questi diritti con riferimento o ai
cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o al miglior trattamento
dei cittadini (es. in materia di assistenza sanitaria) I rifugiato deve
accedere a un trattamento sanitario equivalente a quello offerto ai
cittadini.
In alcuni casi (es. riconoscimento delle qualifiche o programmi di
integrazione) la direttiva prevede un regime autonomo (che lo Stato
stabilisce autonomamente) principio di effettività i programmi
però
di integrazione devono consentire effettivamente la formazione dello
straniero.
Quindi abbiamo 3 regimi:
-un regime commisurato agli stranieri residenti.
-un regime commisurato ai cittadini dello Stato in questione.
-un regime autonomo subordinato solo al requisito di adeguatezza ed
effettività.
Art.33 Libera circolazione: Gli Stati membri concedono ai beneficiari di
protezione internazionale (quindi qui si applica il principio di
assimilazione tra rifugiati e protetti sussidiariamente) la libertà di
circolazione all’interno del territorio nazionale secondo le stesse modalità
e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti
regolarmente nei loro territori.
Art.20 par.3-5 dà una tutela particolare ai soggetti vulnerabili (portatori
di particolari esigenze).
donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di tortura, stupri o
Le
altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale o i minori che
abbiano subito qualsiasi forma di abuso o che abbiano sofferto gli effetti
di un conflitto armato.
regime di favore spetta poi anche ai minori non accompagnati.
Un
SENTENZA ALO E OSSO
Due titolari di protezione in Germania.
Il giudice tedesco chiedeva se il diritto alla libera circolazione, sancito
dall’art.33 della direttiva, fosse compatibile con un obbligo di residenza
per beneficiare di sussidi pubblici.
La Corte ha detto che l’obbligo di residenza è in principio una restrizione,
ma questa restrizione può essere giustificata se il motivo è ammissibile.
Diritto al ricongiungimento famigliare.
Nell’art.23 abbiamo un cenno all’unità della famiglia.
Il diritto al ricongiungimento famigliare invece è riconosciuto dalla
direttiva 2003/86.
Questa direttiva prevede un regime di riconoscimento applicabile a tutti
gli stranieri regolarmente soggiornanti però alcune norme della direttiva
sono applicabili anche ai rifugiati (non ai soggetti protetti
sussidiariamente).
Queste norme (9-12) prevedono un regime di favore particolare rispetto
a quello del generico straniero per il ricongiungimento dei rifugiati e
inoltre prevede un regime di ancora maggiore favore per il
ricongiungimento dei rifugiati che siano minori non accompagnati.
Il ricongiungimento dei minori non accompagnati si tramuta dunque nel
diritto a raggiungerlo dei suoi famigliari gli ascendenti diretti di
sono
primo grado o altri parenti.
Normalmente per lo straniero generico il ricongiungimento con gli
ascendenti diretti è subordinato a che questi ascendenti siano a suo
carico economico (si richiede che i genitori nel Paese di origine non siano
in grado di sostentarsi).
questa condizione non vale per il minore non
ovviamente
accompagnato, il quale non può sostentare i genitori essendo un minore.
Problematica: quando lo straniero o l’apolide può dirsi minore?
La direttiva 2003 dice che il soggetto minore è quello di età inferiore ai
18 anni però la direttiva non precisa qual è il momento critico per
stabilire la minore età è la data in cui è stata richiesta la protezione
internazionale o (prima) la data di ingresso nel sistema Schengen o
(dopo) la data del ricongiungimento o della richiesta di ricongiungimento
famigliare?
La data rilevante è quella della presentazione della domanda di
protezione internazionale in conformità alla direttiva 2011/95.
--> SENTENZA A.S. Una cittadina eritrea aveva chiesto asilo come
minore e poi aveva fatto domanda di ricongiungimento famigliare con i
genitori e con i fratelli, tuttavia la domanda di ricongiungimento era stata
rifiutata perché la signorina A.S. al momento della richiesta di
ricongiungimento aveva superato la maggiore età.
Il giudice nazionale domandava quindi alla Corte di giustizia quale fosse
la data in cui deve essere accertata la minore età e qui sono sorte le
questioni di cui sopra.
La Corte ha detto che si tratta della data di richiesta di protezione
Questo per il fatto che il rifugiato è rifugiato anche prima
dell’accertamento statale della qualifica. (Valore meramente ricognitivo
dell’atto statale che riconosce la qualifica).
precisa che bisogna evitare (caso tipico di bilanciamento) che il
però
minore divenuto maggiorenne in corso di procedura di qualificazione
possa evocare per sempre il diritto al ricongiungimento famigliare La
domanda di ricongiungimento deve essere presentata quanto prima
possibile.
N.B.: In questa sentenza la Corte ha richiamato la giurisprudenza
precedente dicendo che lo status di rifugiato è uno status che si
acquisisce anche prima del riconoscimento formale che ne dà lo Stato.
--> questo è a fondamento della sentenza perché intende che il rifugiato
già gode in astratto dei diritti di ricongiungimento (valore meramente
ricognitivo dell’atto amministrativo che riconosce lo status).
I diritti non sono assoluti ci sono 2 ipotesi in cui gli Stati membri
possono negare il diritto al non respingimento e il diritto di soggiorno:
1)Il soggetto protetto rappresenta un pericolo per lo Stato ospite o per la
sua comunità. (art.21 par.2)
ipotesi di deroga consente anche l’allontanamento del
Questa
soggetto.
2)La possibilità di rifiutare un permesso di soggiorno al rifugiato in
presenza di imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico
(art.24 par.1).
SENTENZA H.D.
turco di origine bulgara che aveva ottenuto lo status di
Cittadino
rifugiato sin dal ’93 (quindi prima della normativa europea) però era
stato oggetto di una decisione di espulsione dalla Germania a seguito di
una condanna penale che aveva ricevuto in Germania perché dalla
Germania avrebbe dato appoggio al BKK (movimento terrorista che
rivendica l’indipendenza del territorio occupato dal popolo curdo che
copre parte della Turchia, parte dell’Iran e della Siria).
che emerge dalla sentenza è quantomeno che lo Stato
Quello
interessato deve interpretare restrittivamente gli art.24 e 21 e
dovendone applicare una è meglio che applichi quella sulla revoca del
permesso di soggiorno piuttosto che quella che consente il respingimento
della persona.
Quindi la deroga dell’art.21 è solo un’estrema ratio.
Diritti dei richiedenti protezione:
- primo diritto che viene riconosciuto è il soggiorno provvisorio -> perché
il richiedente si vede sì riconoscere dei diritti ma questi diritti non sono
definitivi ma sono temporanei e strumentali all’accesso alla protezione in
condizioni dignitose.
->quindi diritto di rimanere nello Stato membro fino a quando la
domanda viene accolta o fino al rigetto della domanda di protezione in
primo grado. -->N.B.: Questo vuol dire che il diritto di soggiorno del
richiedente protezione dal diritto europeo è garantito solo fino alla
conclusione del procedimento amministrativo di primo grado e
ulteriormente solo per il tempo necessario all’impugnazione della
decisione negativa.
questo diritto di soggiorno provvisorio, sempre secondo la
Allora
direttiva procedure è escluso in 2 casi:
- in caso di domande reiterate (quindi inammissibili)
- nel caso di esigenza di cooperazione penale europea o internazionale
->cioè se il soggetto in questione è oggetto di un ordine di consegna ai
sensi del MAE (mandato d’arresto europeo che può comprendere anche
gli stranieri non solo i cittadini europei) o ai sensi di un mandato di
estradizione di uno stato terzo.
però espressamente previsto dalla direttiva accoglienza che queste
E’
2 eccezioni non devono comportare violazione del principio del non
respingimento (art.9 par.3 e art.41 par.1 della direttiva procedure). Lo
Stato della protezione potrà escludere il diritto di soggiorno provvisorio
dell’interessato per consegnarlo a uno Stato membro dell’Unione o a uno
Stato terzo ma deve rispettare il diritto alla vita e il divieto di