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RICORSO PER ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELL'UNIONE

Art. 263 TFUE

Possono essere impugnati tutti gli atti dell'Unione, in particolare gli atti vincolanti che producono modificazioni nella sfera giuridica dei soggetti terzi, diversi a quelli che hanno adottato l'atto--> NON possono essere impugnati gli atti preparatori, cioè quelli adottati all'interno di una procedura (endoprocedimentale)

In base all'art. 263 i termini per cui impugnare l'atto sono brevi: entro 2 mesi dall'entrata in vigore dell'atto, scaduti i 2 mesi non c'è più possibilità di ricorrere per impugnazione--> per questo fondamentale conoscere quando entra in vigore un atto72--> superati i 2 mesi non si può impugnare l'atto, salvo il ricorso in via pregiudiziale per questione di invalidità--> con il ricorso in via pregiudiziale si ha un procedimento di fronte ad un giudice, che poi si rivolge alla CGUE (RICORSO INDIRETTO); con il

  1. INCOMPETENZA: un atto dell'UE è illegittimo se viola il principio delle competenze dell'Unione (tra Unione e Stati ovvero tra istituzioni dell'UE);
  2. VIOLAZIONE DELLE FORME SOSTANZIALI = DELLE PROCEDURE: per l'adozione degli atti si devono seguire delle procedure, qualsiasi violazione determina una illegittimità;
  3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO: qualsiasi atto derivato è illegittimo se viola la fonte sovraordinata, dunque, sono tutti illegittimi se violano i Trattati -- si intende anche ogni regola di diritto che deriva dall'applicazione del Trattato;
  4. SVIAMENTO DI POTERE: quando le istituzioni dell'Unione adottano un atto per un motivo diverso rispetto a quello per cui l'atto

È previsto il ricorso per annullamento, quindi, muove per contestare la validità di un atto.

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICORRERE:

  • STATI MEMBRI;
  • ISTITUZIONI;

Possono impugnare qualsiasi atto dell'Unione, senza dimostrare alcun interesse specifico: per questo sono chiamati SOGGETTI PRIVILEGIATI, la loro legittimazione ad agire è ex lege.

CORTE DEI CONTI;

BANCA CENTRALE EUROPEA;

COMITATO DELLE REGIONI;

Possono impugnare qualsiasi atto se però dimostrano che rientri nelle loro competenze, nella materia di cui queste istituzioni si occupano - "per salvaguardare le proprie prerogative": SOGGETTI SEMI-PRIVILEGIATI.

LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE.

Hanno possibilità di ricorso diretto anche le persone fisiche e giuridiche (anche terzi di Stati NON membri) (al contrario di quanto avviene nella maggior parte delle organizzazioni internazionali).

Sono SOGGETTI NON PRIVILEGIATI: possono ricorrere solo

seguenti condizioni: A. L'atto che si va ad impugnare è stato adottato nei propri confronti: gli atti di cui sono destinatari le persone fisiche e giuridiche (quindi, le DECISIONI) - se vuole impugnare ha 2 mesi di tempo dall'entrata in vigore, cioè dalla notifica dell'atto al suo domicilio; B. L'atto riguardi la persona direttamente e individualmente: legittimazione ad agire per impugnare atti in cui le persone NON sono destinatarie, ma che riguardino la persona direttamente e individualmente - spiegato dalla CGUE già nel 1963 con la sentenza Plaumann = siamo di fronte ad un atto che viene a riguardare la persona in ragione di qualità personali del soggetto, tale da distinguerelo dalla generalità dei consociati e identificarlo alla stregua dei destinatari 73--> una persona per le sue qualità personali viene ad emergere dalla generalità dei consociati e a essere qualificata alla stregua dei destinatari.

destinatariSentenza Codorniu del 1994 - la Codorniu era un'impresa che aveva impugnato un regolamento (atto aportata generale) che imponeva un'etichetta, il regolamento poneva una riserva di utilizzo di questaetichetta in Francia e Lussemburgo, la dicitura Creman non poteva essere utilizzata al di fuori e l'unicaimpresa che era stata autorizzata ad utilizzare il marchio fuori dalla Francia e dal Lussemburgo era laCodorniu--> il regolamento si risolve in un atto che interessa direttamente ed individualmente un soggetto chedimostra di emergere dalla generalità dei consociati ed essere qualificato alla stregua del destinatario -->l'impresa Codorniu--> si trae la regola che i regolamenti non sono quasi mai impugnabili direttamente, né dagli Stati né dallepersone fisiche o giuridiche--> in altri casi il principio Plaumann viene applicato alle decisioni in materia di concorrenza e aiuti di StatoC. Siamo di fronte a norme regolamentari

Prive di esecuzione e che li riguardino direttamente: dopo il Trattato di Lisbona le persone possono impugnare gli atti regolamentari senza esecuzione che li riguardino direttamente è stata un'integrazione per ampliare i soggetti legittimati ad agire, ma non molto, perché la CGUE è andata ad interpretare così:

Per norma regolamentare non si intendono i regolamenti, sono esclusi così gli atti legislativi - si intendono le norme non adottate su base legislativa, ma le fonti di 4° grado e che siano senza esecuzione, cioè privo di una norma di esecuzione nazionale - deve essere una norma che vada direttamente a modificare la sfera giuridica del soggetto--> se così non fosse, se ci fosse un regolamento di attuazione nazionale, le persone dovrebbero impugnare quello, di fronte al giudice nazionale

Legge del 2003, è previsto che le Regioni possono chiedere al Governo di impugnare un atto, se loro chiedono più della metà.

il Governo è obbligato -> le Regioni in Italia non sono soggetti privilegiati, ma sono legittimati ad agire in quanto persone giuridiche

Controversie riguardo le persone fisiche e giuridiche: molti ritengono che la tutela giurisdizionale che ne deriva sia inadeguata, perché le persone fisiche o giuridiche non possono impegnare direttamente gli atti e neanche tutti gli atti che modificano la loro sfera giuridica -> la mancanza di possibilità di ricorso diretto è uno degli aspetti di maggiore critica alla tutela giurisdizionale nel diritto dell'UE -> la CGUE ha affermato in alcune sentenze che spetta agli Stati nelle varie riforme di modifica dei Trattati ampliare la legittimazione a ricorrere ad agire dei soggetti. La Corte ha agito così sia nel rispetto dei Trattati, sia in autodifesa -> con il Trattato di Lisbona infatti si è aggiunta la terza ipotesi di cui sopra (C))

EFFETTI SENTENZA DI ANNULLAMENTO

Se la Corte accoglie la questione,

si avrà una sentenza che (art. 264 TFUE) annullerà l'atto, producendo effetti RETROATTIVI e l'atto si considera NON AVVENUTO74--> la sentenza di annullamento, all'esito di un ricorso per annullamento, va a dichiarare l'inesistenza dell'atto = è una sentenza COSTITUTIVA perché determina con effetto retroattivo l'inesistenza dell'atto--> anche per il ricorso per annullamento, come per quello in via pregiudiziale, la CGUE può limitare gli effetti nel tempo--> dalla sentenza deriva l'obbligo delle istituzioni di adottare tutti i provvedimenti che quella sentenza comporta RICORSO PER CARENZASi agisce contro l'Unione per la mancata adozione di un atto, nonostante ci sia un obbligo di adottarlo sulla base del Trattato--> la CGUE ha affermato che si tratta espressione dello stesso rimedio giuridico del ricorso di legittimità in quanto si fa valere l'illegittimità non di un atto ma di

Un'omissione è disciplinata dall'art. 265 - i soggetti legittimati sono i soliti che si trovano nel ricorso per annullamento, con gli stessi requisiti che la Corte ha individuato.

Si ha la c.d. MESSA IN MORA - all'istituzione che doveva applicare l'atto viene chiesto di adottare l'atto, se non lo fa (omette) o rifiuta di agire entro 2 mesi dalla richiesta, il soggetto potrà rivolgersi alla CGUE nei successivi 2 mesi--> se nel frattempo l'istituzione adotta l'atto, il ricorso non si può avere.

EFFETTI DELLA SENTENZA:

Si ha una sentenza DICHIARATIVA, cioè non si sostituisce all'adozione dell'atto, ma con la quale certifica che l'istituzione o organo NON ha adottato l'atto, ma la responsabilità di adottare l'atto spetta sempre all'organo o istituzione--> talvolta la Corte ha affermato che l'istituzione è carente e questa, nonostante la sentenza, continua ad essere carente.

IL SISTEMA DEI

RICORSI Da una parte si attivano ricorsi giurisdizionali per fare valere la legittimità di un atto o l'omissione dell'UE: 1. Contestare norma UE considerata viziata 2. Chiedere interpretazione norma UE 3. Agire contro inerzia delle istituzioni UE 4. Chiedere risarcimento del danno causato dall'UE Dall'altra si attivano ricorsi contro atto/omissione degli Stati: 1. Per agire contro l'inadempimento degli Stati 2. Per interpretare/disapplicare norma interna alla luce degli obblighi dell'UE 3. Per chiedere il risarcimento del danno causato dallo Stato --> questi ricorsi possono essere alla CGUE ovvero ai giudici nazionali, ma in tutti casi questi ricorsi fanno parte di un sistema giurisdizionale integrato del quale fanno parte i giudici nazionali, i quali quando applicano il diritto dell'Unione sono considerati giudici dell'Unione Europea I ricorsi alla CGUE sono ricorsi diretti: 1. Per annullamento 75 2. In carenza 3. Per responsabilità extra-contrattualePer infrazione--> perché il ricorso si instaura di fronte alla CGUE direttamenteOvvero i ricorsi possono essere indiretti:
  1. Ricorso in via pregiudiziale:
    • Di interpretazione;
    • Di validità;
    qui i soggetti si rivolgono prima al giudice nazionale e poi alla CGUE
  2. Per contestare una norma dell'UE considerata viziata:
    1. Ricorso per annullamento- ricorso diretto alla CGUE
    2. Ricorso in via pregiudiziale- ricorso indiretto: è il giudice nazionale che si rivolge alla Corte
  3. Per agire contro l'inerzia delle istituzioni UE si può agire con un ricorso:
    1. Ricorso in carenza
    2. Ricorso al giudice nazionale
  4. Per contestare la norma interna in contrasto con obbligo UE--> si invoca l'effetto diretto
  5. Eventuale rinvio pregiudiziale- per interpretare la norma UE da applicare in un giudizio nazionale
Quando ci si rivolge al giudice italiano lo si fa attraverso rimedi giurisdizionali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ipec di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Favilli Chiara.