Trattato sull'Unione Europea - Introduzione
In base all'art. 1 TUE: "Alte parti contraenti istituiscono tra loro un'Unione Europea, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni."
--> Sono gli Stati ad aver creato l'Unione, per conseguire obiettivi comuni (indicati nell'art. 3 TUE). Dai trattati ricaviamo quali sono le funzioni dell'UE.
"Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini."
Abbiamo un trattato che consolida, ma che è un processo di integrazione europea, come lo erano i trattati degli anni '50. Il percorso va verso un'integrazione sempre più stretta tra i popoli.
"L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea."
Due trattati, TUE e TFUE, sono sullo stesso piano giuridico, nessuna sovraordinazione di uno sull'altro.
L'Unione è nata anche perché gli Stati condividono dei valori comuni, ciò la porta a distinguersi da qualsiasi altra cooperazione e organizzazione nel mondo.
--> Gli Stati si obbligano e partecipano non solo per convenienza reciproca. Nell'UE si partecipa all'Unione per conseguire obiettivi, ma anche perché gli Stati condividono dei valori che costituiscono il collante della partecipazione degli Stati nell'Unione al di là delle convenienze di ciascuno stato.
Valori dell'Unione
In base all'Art. 2: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini."
Questi sono i valori propri dell'Unione Europea, intesa anche come persona giuridica. Gli Stati che partecipano all'Unione condividono questi valori e fanno sì che l'UE agisca nel rispetto di questi valori. Gli obiettivi principali dell'Unione sono anche i suoi valori.
L'Unione fruisce dell'integrazione dei singoli Stati membri, ma non offre un proprio territorio, altrimenti sarebbe da considerare uno Stato.
Obiettivi e valori
Secondo l'Art. 3: "1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli."
"2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima."
Uno spazio territoriale costituito da tutti i territori di tutti gli Stati membri, nel quale tutte le persone possono circolare liberamente, in condizioni di giustizia e sicurezza uguali per tutti.
--> Circolare liberamente = non essere controllati alle frontiere.
"3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico."
Il mercato interno è una grande conquista dell'UE che ancora oggi è un obiettivo. --> La libera circolazione delle merci è stata raggiunta prima di quella delle persone.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
"4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro."
Dal 2002 è stata introdotta la moneta unica, ma non tutti gli Stati membri hanno deciso o possono adottare la moneta unica. --> L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli Stati dell'Unione.
"5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite."
L'UE intrattiene rapporti anche con i Paesi esterni. --> Può conseguire questi obiettivi solo esercitando le proprie competenze. Non basta l'obiettivo affinché l'Unione possa adottare degli atti --> ma deve farlo sulla base delle regole che derivano dal TUE e dal TFUE, deve farlo sulla base delle proprie competenze.
Sono 6 gli Stati membri e fondatori, ai quali se ne sono aggiunti altri, fino ad arrivare a 28 Stati nel 2020, e 27 attualmente dopo l'uscita del Regno Unito. Non c'è differenza sul piano dei poteri, tra Stato fondatore e Stato che si è unito successivamente (questo prescinde dal peso politico che ogni Stato ha).
Il processo di allargamento è stato un continuum nel processo di integrazione dell'UE --> nel 2004 per esempio sono entrati ben 10 Stati. E ciò non è ancora finito, sono diversi gli Stati che potrebbero entrare nell'Unione Europea (Albania, per esempio). Attualmente il processo di allargamento è aperto per gli Stati ex-Jugoslavia.
Nel 2020 si è avuto il primo caso di Stato che recede dall'Unione e dall'Euratom cessando la sua partecipazione al processo di integrazione dell'UE. È solo con il Trattato di Lisbona che si inizia a regolare il recesso dall'UE. L'art 49 disciplina l'adesione, l'art. 50 il recesso.
Adesione all'Unione Europea
In base all'art. 49 TUE: "Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo."
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
1. Il primo requisito è che si tratti di uno Stato europeo (che appartenga alla regione europea del mondo). Solo gli Stati europei possono prendere parte all'Unione --> per Stato europeo si intende una nozione geografica, alla quale si affiancano requisiti di tipo politico ed economico.
Chi considera uno Stato europeo geograficamente? In seguito alla domanda di adesione da parte della Turchia, taluni (critiche mosse da alcune forze politiche di Stati) avevano ritenuto non soddisfatto il requisito geografico. --> Nonostante ciò è stata accettata.
2. Il secondo requisito è che lo Stato condivida i valori di cui Art. 2 e che nel suo ordinamento giuridico quei valori abbiano effettività, siano rispettati concretamente, siano vigenti. Si aggiungono altri requisiti di tipo politico e economico; come, per esempio, regole che permettano la libera circolazione --> occorre che gli Stati soddisfino standard di tipo economico, politico e giuridico (stabiliti a Copenaghen nel 1993). Senza il rispetto di questi standard, i Paesi non potranno mai entrare a far parte dell'Unione.
Procedura di adesione
- Richiesta di adesione da parte dello Stato, che viene inviata alle Istituzioni europee, in particolare è inviata al Presidente del Consiglio europeo, che la trasmetterà al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali --> l'incorporazione di un nuovo Stato è un procedimento particolare che cambia le "cose", per questo i Parlamenti nazionali debbono essere informati.
- La decisione finale è presa dal Consiglio (istituzione che rappresenta i Governi), che delibera all'unanimità, previa approvazione della Commissione europea e del Parlamento europeo.
- Se il Consiglio approva la richiesta di adesione, lo Stato entra nella fase di pre-adesione, che può arrivare a durare anche anni, perché le Istituzioni europee in questa fase sostengono lo Stato candidato all'adesione, affinché possa soddisfare pienamente i requisiti giuridici, politici ed economici per diventare a tutti gli effetti membro dell'Unione (la Turchia, per esempio, è dal 2004 che è in questa fase).
- Questa fase è un grande investimento per l'Unione, che pone dei fondi per lo Stato candidato per soddisfare i requisiti richiesti.
- Una volta soddisfatti i requisiti, lo Stato diverrà membro dell'Unione dopo aver concluso l'accordo di adesione, tra questo e tutti gli Stati già membri dell'Unione.
- Per entrare in vigore, l'accordo di adesione, necessita della firma dei rappresentanti dei Governi di tutti gli Stati membri e la ratifica --> tutti gli Stati debbono essere d'accordo.
- A questo punto, entra in vigore il Trattato ed il Paese entra a far parte dell'Unione, ma basta che un solo Stato non sia d'accordo con questo e il Paese non entrerà a far parte dell'UE.
Quando lo Stato entra a far parte dell'Unione, assume lo stesso status degli altri --> deve rispettare i valori e deve agire nell'ambito dell'Unione rispettando tutte le regole che sono stabilite e tutti i vincoli derivanti dall'UE.
L'Unione non può in alcun modo interferire sulla forma di Stato, né sulla forma di Governo dei singoli Stati membri, della loro struttura regionale, ecc.
Diverso è il rispetto delle norme costituzionali tout court, rispettare la struttura statale non significa che dall'appartenenza all'Unione non possa mai esserci un'incidenza su una regola scritta nella Costituzione. Il rispetto dell'identità nazionale significa rispettare la struttura essenziale dello Stato così come è definita dalle Costituzioni.
Il territorio appartiene ancora ad ogni Stato --> compete ai singoli Stati la salvaguardia dell'integrità territoriale, sono gli Stati a garantire il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.
In base all'art. 4 TUE: "2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro."
Violazione degli obblighi e dei principi
Può accadere che non solo uno Stato adotti un comportamento minimalista nei confronti degli altri, può addirittura accadere che uno Stato membro violi gli obblighi derivanti dall'Unione. Può accadere che uno Stato membro non soddisfi più quei valori e quei criteri necessari e che non li condivida più.
Diviene uno Stato che tradisce i valori dell'UE e uno dei pilastri fondamentali così da necessitare misure di reazione con difficoltà nel renderle efficaci --> è difficile persuadere uno Stato a rispettare i valori di cui all'Art. 2 (esempio, Polonia ed Ungheria).
Secondo il principio di leale collaborazione, gli Stati membri devono agire, dal momento in cui sono parte dell'Unione, rispettando ed assistendo l'Unione --> gli Stati non agiscono come antagonisti, bensì come "stampella" dell'Unione. --> Devono agire quotidianamente adottando ogni misura necessaria per eseguire gli obiettivi che derivano dall'Unione.
"3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati."
L'interpretazione delle norme dell'UE deve andare verso un'interpretazione che garantisce sempre alla maggiore efficacia delle norme. Sono stati previsti degli strumenti per effettuare costantemente il controllo del rispetto dei valori e apposite conseguenze nel caso in cui i valori di cui all'Art. 2 non siano rispettati.
In particolare, tra i valori di cui all'Art. 2, quello che si ritiene più grave di violazione è quello dello stato di diritto = uno Stato che è organizzato secondo il principio giuridico, uno Stato nel quale ogni potere è sottoposto a regole superiori, quello costituzionale, ed ogni potere è soggetto al controllo da parte degli altri poteri = Principio della separazione dei poteri.
In Polonia ed Ungheria, questo valore è minacciato, soprattutto dopo la revisione dell'organizzazione del sistema giudiziario (soprattutto in Polonia), che ha ridefinito l'accesso dei giudici alle Corti. L'involuzione registrata in questi Stati ha portato all'avvio di una procedura in risposta alla violazione di questi valori dell'Art. 2, regolata all'art. 7.
È una procedura complessa, ma molto debole, perché i passaggi cruciali di questa procedura sono dettati da delibere del Consiglio europeo o del Consiglio, adottate ad una maggioranza molto elevata, se non all'unanimità, rendendo così impossibile la conclusione della procedura. --> Anche se dovesse essere conclusa, l'esito della procedura sarebbe molto debole.
Secondo l'Art. 7: "1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2."
Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.
Avvio della procedura
- 1/3 Stati membri
- Parlamento europeo
- Commissione europea
- a) È il Consiglio a deliberare, a maggioranza dei 4/5
- b) Se il Consiglio approva la proposta di quei soggetti, adotta una delibera volta a constatare l'evidente rischio di violazione grave Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
- "2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni."
- c) Dopodiché si giunge a constatare l'esistenza della violazione all'unanimità
- 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
- d) Sospensione dei diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea; la delibera viene adottata a maggioranza qualificata, tipico quorum con il quale delibera il Consiglio
Questa è il massimo della sanzione che è prevista dall'art. 7, ritenuta come una "bomba nucleare" da parte di alcuni esperti, perché politicamente molto forte, sebbene giuridicamente molto debole, insufficiente. Non esiste il potere di espulsione di uno Stato, questo è libero di richiedere di aderire ed è libero di uscire, ma non è possibile, almeno giuridicamente, chiedere ad uno Stato di uscire. Per questo a questa procedura se ne sono affiancate altre, alcune più di prevenzione, volte ad osservare ed analizzare il rispetto dei valori dell'art. 2 (un meccanismo di revisione periodica). --> Anche questi si rivelano poco efficaci = Sistemi di monitoraggio e prevenzione.
Regolamento della CGUE
Allora, dopo questi sistemi inefficaci, insieme all'art. 7, è...
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