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LA BCE E L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA [approfondimento]

L’UEM è stata creata nel 1992 con il trattato di Maastricht e prevede:

 Creazione di un’unione monetaria moneta unica; trasferimento di sovranità

verso l’Unione, in quanto diviene competenza esclusiva a livello europeo (le banche

centrali nazionali sono diventate “dipendenti” dalla BCE). Trasferire potere di

stampare moneta all’UE è sembrato un fortissimo passo verso l’unione politica

dell’Europa.

 Creazione di una governance economica basata sul coordinamento delle politiche

economiche nazionali (per cui non si prevede un trasferimento di sovranità) -->

sono emersi problemi perché l’Euro non ha una politica economica unica, bensì 19,

più o meno coordinate efficientemente a livello europeo.

Data la loro differenza intrinseca, si parla di asimmetria tra Unione economica e

monetaria.

Nel 1989 venne pubblicato il rapporto della commissione Delors, che doveva figurare

quella che sarebbe stata la fisionomia dell’unione monetaria. Per poter introdurre la

Alessia Di Leo – Prof. Santini, A.A. 2018/2019

moneta unica è stato necessario completare un processo di convergenza dei paesi

partecipanti secondo quattro criteri economici e uno giuridico:

 stabilità dei prezzi

 stabilità dei tassi di interesse sul debito

 stabilità dei tassi di cambio

 contenimento di deficit e debito pubblico [criterio che preoccupava l’Italia]

 indipendenza della propria banca centrale nazionale (la stessa BCE ha forte

indipendenza)

Il processo di convergenza è durato una decina di anni; oggi l’area Euro conta di 19

paesi su 28 (27) Stati membri.

UNIONE MONETARIA

La politica monetaria formalmente è gestita dal Sistema europeo delle banche

centrali, espressione tecnica che indica quella rete esistente tra le banche centrali

nazionali con a capo la BCE. Questa è un’istituzione tecnica, in quanto composta da

esperti, e ha una sua personalità giuridica (con Lisbona si è sancito ufficialmente che

la BCE, per quanto sia un organo dell’Unione, gode di una fortissima autonomia). La

BCE si ispira al modello della Bundesbank e ha sede a Francoforte.

Si compone di:

 Comitato direttivo (presidente, vicepresidente e 4 membri eletti dagli Stati Euro,

in carica per 7 anni, non rinnovabile) che si occupa della gestione corrente della

politica monetaria

 Consiglio direttivo (tutti i membri del comitato e tutti i governatori delle

banche centrali nazionali dei paesi Euro, si riuniscono mediamente ogni 2

settimane) – prende decisioni. Questa composizione ha lo scopo di bilanciare gli

interessi nazionali con un gruppo solido di membri che hanno più a cuore

l’interesse generale; si vota per testa e si dispone di un voto

 Consiglio generale (membri del consiglio e governatori delle banche centrali

anche dei paesi non Euro) – organo poco rilevante

L’obiettivo primario della politica monetaria è la stabilità dei prezzi – mantenere il

livello di inflazione annua entro il 2%; l’obiettivo sussidiario è poi quello di sostenere le

politiche economiche nell’Unione, sostenendole solo quando compatibili con la

stabilità dei prezzi.

Per perseguire questi obiettivi la BCE deve essere indipendente dal potere politico:

questa indipendenza è istituzionale (non si possono esercitare pressioni politiche da

parte di altre istituzioni), personale (il personale fisico deve essere indipendente),

funzionale (non si chiede aiuto ad altre istituzioni) e finanziaria. L’articolo 123 TFUE

sancisce inoltre che la BCE non possa acquistare il debito degli Stati membri.

UNIONE ECONOMICA

Fondamentalmente l’unione monetaria ha funzionato. Ciò che dà problemi è l’unione

economica.

Alessia Di Leo – Prof. Santini, A.A. 2018/2019

A oggi uno Stato non si fa carico dei debiti degli altri Stati, divieto di bail-out; gli Stati

decidono di coordinare le loro politiche sotto la supervisione del Consiglio su proposta

della Commissione – non sono coinvolti il Parlamento e la Corte. Gli Stati non possono

indebitarsi eccessivamente, altrimenti potrebbero essere sanzionati; questo perché si

creerebbe eccessiva inflazione per gli altri Stati, con il rischio di dichiarare bancarotta

e costringere gli altri a un salvataggio (vedi Grecia). Concretamente ciò significa

mantenere il rapporto deficit/PIL al 3% annuo, e il debito pubblico/PIL al 60%.

Come è possibile quindi che un paese fuori da questi criteri possa entrare? L’Italia ad

esempio è entrata con un livello di debito pubblico già elevato. C’è stato un caso in cui

i primi paesi a mostrare un indebitamento eccessivo furono Francia e Germania: la

Commissione voleva sanzionarli ma il Consiglio ritenne che non era necessario, la

Corte di giustizia si espresse dando ragione al consiglio dicendo che tali regole non

sono rigide ma possono essere interpretate con una certa libertà. Questo ha fatto sì

che molti paesi gestissero in modo “libero” i criteri, con ripercussioni su quei paesi che

avevano forti debiti nel momento in cui scoppiò la crisi.

In seguito alla crisi del debito sovrano, la governance economica è stata rafforzata. Le

riforme hanno agito in 3 direzioni:

 È stato creato un Meccanismo Europeo di Stabilità, ossia un meccanismo

per fornire sostegno finanziario condizionato ai paesi in crisi. Il MES è stato

creato nel 2012 e non è un’istituzione dell’Unione ma un’organizzazione

internazionale con sede a Lussemburgo, disciplinato da un trattato stipulato dai

paesi Euro. Il fatto che sia fuori dal quadro comunitario dipende dalla volontà di

dare piena competenza agli Stati di gestirlo, quindi le decisioni sono prese a

livello intergovernativo. Ha una dotazione di 750 miliardi €, e il suo obiettivo è

quello di fornire aiuti finanziari ai paesi che ne facciano richiesta; il prestito è

però condizionato alla necessità di avviare riforme strutturali. Le condizioni del

prestito sono disciplinate in un Memorandum Of Understanding stipulato tra il

paese richiedente e il MES; la negoziazione del MoU e la sua applicazione

vengono garantiti da una Troika composta da Commissione UE, BCE e FMI.

 Rafforzamento del controllo europeo sulle politiche economiche e di

bilancio (procedura assistita di adozione dei bilanci nazionali, priva però di un

diritto di veto)

 Introduzione della regola del pareggio di bilancio nelle costituzioni degli

Stati membri per limitare la capacità di aumentare il debito nazionale (obbligo

previsto dal Fiscal compact - trattato internazionale del 2012 stipulato da 25

Stati membri, in quanto UK e Repubblica Ceca non hanno voluto ratificarlo, e la

Croazia non l’ha più fatto). Il trattato prevede l’obbligo di inserire nella loro

costituzione la regola del pareggio di bilancio (equilibrio tra entrate e uscite). Gli

Stati membri devono quindi ridurre il loro debito pubblico di un ventesimo

all’anno del differenziale tra il livello del debito attuale e il parametro del 60%.

Il fiscal compact comunque prevede eccezioni, ad esempio in periodo di crisi o di

calamità naturali, ma lo stesso criterio di riduzione del debito è molto fumoso.

È stato creato poi un vertice Euro che dia coordinamento più stretto dei paesi Euro

all’interno dell’UE, composto dai capi di governo dei suddetti paesi.

PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE (RECIPROCA)

Alessia Di Leo – Prof. Santini, A.A. 2018/2019

Questo principio si trova oggi disciplinato nell’articolo 4 TUE e sostiene che Unione e

Stati membri

si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai

trattati.

Tale reciprocità, almeno nei trattati, è una novità introdotta da Lisbona; la leale

cooperazione dell’Unione verso gli Stati è insita nel paragrafo 2, mentre il paragrafo 3

esplicita la cooperazione degli Stati verso l’Unione.

Leale cooperazione dell’Unione verso gli Stati - 3 profili:

 Il principio di attribuzione (vedi art.4.1)

 Il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e della loro

identità nazionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.

 Il rispetto delle funzioni essenziali dello Stato, con la sottolineatura che la

sicurezza nazionale resta di competenza di ciascuno Stato membro

Esistono 3 profili anche per la cooperazione degli Stati verso l’Unione:

 Obbligo di facere; ossia adottare ogni misura atta ad assicurare l’esecuzione di

obblighi derivanti dai trattati

 Obbligo di assistenza; gli Stati membri facilitano l’adempimento dei suoi compiti

 Obbligo di non facere; gli Stati si astengono da qualsiasi misura che rischi di

mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione

La Corte ha dato un’interpretazione di questo obbligo di leale cooperazione molto

avanzata, spingendosi oltre l’originaria intenzione dei redattori del trattato.

Probabilmente, per le intenzioni di partenza, una disposizione di questo tipo non era

che una specificazione dell’obbligo di diritto internazionale “pacta sunt servanda”; la

corte però ha interpretato questo principio facendone discendere un più generale

obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione dell’Unione il proprio apparato

giuridico-amministrativo in modo da garantire la piena effettività del diritto

dell’Unione, addirittura spingendosi oltre quanto le norme di quello Stato

espressamente prevedano.

Es: sentenza Francovich della Corte di giustizia, 1991: qui si affermò il principio della

responsabilità degli Stati membri nei confronti dei singoli per violazione del diritto

dell’Unione. Ciò significa riconoscere il diritto dei singoli, nel caso in cui uno Stato

membro violi una norma del diritto UE, ad adire a un giudice nazionale per ottenere

risarcimenti dovuti al danno causato dallo Stato (anche in assenza di norme nazionali

che prevedano ciò). In ogni caso il diritto al risarcimento sussiste solo a patto che

siano soddisfatte tre condizioni: la norma di diritto UE violata dallo Stato deve essere

una norma che conferisce diritti ai singoli, la violazione deve essere grave e deve

esistere un nesso di causalità tra il comportamento dello Stato e il danno recato

all’individuo.

Un’applicazione di questo obbligo di leale cooperazione è anche quella per cui gli Stati

membri devono garantire che le violazioni del diritto UE da parte di privati siano

sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo. Es: la normativa sulla

sicurezza alimentare impone ag

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aleppia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.