1 Il Consiglio dell’Unione Europea (art. 16 TUE)
Il Consiglio è un organo composto dai ministri dei governi di ciascun paese dell’Unione Europea
competenti per la materia in discussione. E’ stato istituito nel 1958 come Consiglio della
Comunità economica europea e ha sede a Bruxelles (Belgio).
1. Esso esercita la funzione legislativa ordinaria nota come “CODECISIONE” (=negozia e
adotta le normative dell’UE), insieme al Parlamento Europeo, basandosi sulle proposte
della Commissione Europea.
2. il Consiglio è responsabile del coordinamento delle politiche degli Stati membri in ambiti
specifici, come le politiche economiche e di bilancio, l’istruzione, la cultura e lo sport e,
infine, la politica occupazionale.
3. Il Consiglio approva il bilancio annuale dell’UE insieme al Parlamento europeo.
4. Elabora la politica estera e la sicurezza comune dell’UE sulla base degli orientamenti del
Consiglio europeo.
5. Firma accordi tra l’UE e gli altri paesi e/o organizzazioni internazionali.
6. Il Consiglio esprime il voto secondo il principio della maggioranza qualificata, la qua-
le prevede che almeno il 55% dei membri votino a favore di una determinata delibera
rappresentanti almeno il 65% della popolazione, pena la non assunzione della stessa. Si
raggiunge la maggioranza qualificata soltanto se sono soddisfatte due condizioni:
• il 55% degli Stati membri vota a favore - in pratica ciò equivale a 16 paesi su 28;
• gli Stati membri che appoggiano la proposta rappresentano almeno il 65% della
popolazione totale dell’UE.
Questa procedura è nota anche come regola della ”doppia maggioranza”.
7. Il presidente del consiglio lo fa a turno uno dei presidenti degli Stati membri, a rotazione,
per un periodo di 6 mesi coadiuvato (=sostenuto/assistito) dal presidente del paese in
carica nei sei mesi precedenti e da quello incaricato per la presidenza successiva.
• Composto dai ministri di ciascun paese
• Negozia e adotta le normative dell’UE (codecisione Parlamento)
• Coordina le politiche degli stati membri
• Elabora la politica estera e sicurezza comune
• Conclude accordi internazionali
• Adotta il bilancio UE
• Voto maggioranza qualificata con verifica demografica
• Presidenza a turni (2,5 anni 3 paesi)
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2 Il Consiglio Europeo (art. 15 TUE)
1. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo dei 28 Stati membri dell’UE,
dal presidente del Consiglio europeo, dal presidente della Commissione europea e dall’Alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando le riunioni del Consiglio
sono incentrate su tematiche di politica estera. E’ stato istituito ufficialmente nel 2009 e
ha sede a Bruxelles (Belgio).
2. Esso definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell’UE identificando l’a-
genda politica dell’unione e l’agenda strategica delle necessità chiave sulle quali dovrà
concentrarsi l’UE nel medio-lungo termine.
3. Il consiglio europeo adotta conclusioni, le quali individuano specifiche questioni di interes-
se per l’UE e definiscono determinate azioni da intraprendere o obiettivi da raggiungere.
4. Il processo decisionale si esprime per consenso, salvo casi specifici previsti dai trattati
che richiedono l’unanimità o la maggioranza qualificata. Solo i capi di Stato o di governo
possiedono il diritto di voto.
5. Inoltre, il Consiglio Europeo definisce la politica comune estera e di sicurezza dell’UE e
nomina ed elegge i candidati a determinati ruoli di alto profilo e livello, tra cui la BCE e
la Commissione.
6. Il presidente del Consiglio europeo è eletto secondo il principio della maggioranza quali-
ficata, rimane in carica per 30 mesi (rinnovabile solamente 1 volta) e non deve ricoprire
nessun mandato istituzionale a livello nazionale.
• Composta da capi di Stato/governo, presidente del consiglio europeo, presidente
Commissione, alto rappresentante.
• Definisce orientamenti generali e priorità.
• Definisce politica estera comune e sicurezza.
• Diritto di chiedere alla Commissione di presentare proposte e chiedere al Consiglio
di occuparsene.
• Processo decisionale per consenso.
Il Consiglio dell’Unione europea è l’organo legislativo dell’Unione; per un gran numero di compe-
tenze comunitarie, esso esercita tale potere legislativo in codecisione con il Parlamento europeo.
Il Consiglio è costituito da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale
ha una composizione variabile e riunisce i ministri dei Paesi membri competenti sulla materia
all’ordine del giorno. I membri del Consiglio sono politicamente responsabili dinanzi ai rispet-
tivi parlamenti nazionali.
Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo dell’Unione europea e il presidente
della Commissione. Esso definisce gli orientamenti politici generali dell’Unione europea. Le de-
cisioni adottate nelle riunioni del Consiglio europeo danno un notevole impulso alla definizione
degli orientamenti politici generali dell’Unione europea. Le riunioni del Consiglio europeo si
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svolgono di regola a Bruxelles, nell’edificio Justus Lipsius. Il Consiglio europeo, pur non essen-
do sul piano strettamente giuridico un’istituzione dell’UE, svolge comunque un ruolo capitale
in tutti i settori dell’Unione europea, che si tratti di impulso o di definizione di orientamenti
politici generali oppure di coordinamento, di arbitrato o di soluzione di fascicoli difficili.
3 Il Presidente del Consiglio europeo (art 15 TUE)
Il presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo secondo il principio della
maggioranza qualificata. L’entrata in vigore del trattato di Maastricht (2009) ha reso tale
posizione una carica stabile. Esercita il mandato per un periodo di 2 anni e mezzo, rinnovabile
solamente una volta. Egli non deve ricoprire nessun ruolo istituzionale a livello nazionale.
L’art. 15 del trattato sull’Unione europea attribuisce al presidente del Consiglio europeo diverse
responsabilità, tra cui presiedere le riunioni e animare i lavori del Consiglio europeo, assicurare
la preparazione delle riunioni e la continuità dei lavori, adoperarsi per facilitare la coesione e
il consenso all’interno del Consiglio europeo e presentare al Parlamento europeo una relazione
dopo ogni riunione del Consiglio europeo. Inoltre, il presidente del Consiglio europeo garantisce
la rappresentanza esterna dell’UE a livello di capi di Stato o di governo per le materie relative
alla politica estera e di sicurezza comune (insieme all’Alto rappresentante dell’unione per gli
affari esteri e politica di sicurezza) e nei vertici internazionali, tra cui i vertici bilaterali (UE e
partner), i vertici multilaterali a livello internazionale (G7, G20 ecc) e i vertici multilaterali e
livello di UE (UE Africa, UE stati orientali ecc)
• eletto dal Consiglio Europeo
• carica 30 mesi rinnovabile una sola volta
• art 15 conferisce determinati compiti
• rappresenta esternamente l’UE per la politica estera e nei vertici internazionali
4 Il procedimento di formazione della Commissione (art.
17 TUE)
La Commissione è composta da 28 membri, un cittadino per ogni Stato membro, compreso
il presidente della Commissione e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo
tra le personalità che offrono garanzie di indipendenza. (Di fatto si richiede imparzialità dato
che nessun membro della commissione può ricoprire incarichi istituzionali in contemporanea
ed è richiesta indipendenza). Nell’elezione e nella formazione dell’assemblea sono coinvolti: il
Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il Consiglio. Ancora una volta per bilanciare gli
interessi coinvolti. Ovviamente però questo avrà una politicizzazione con scelte di carattere po-
litico. Anche perché la commissione ha più che altro un carattere amministrativo. Il Consiglio
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europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato
per la presidenza della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggio-
ranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio
europeo propone al Parlamento europeo, entro un mese, un nuovo candidato, il quale è eletto
dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. Successivamente, il Consiglio europeo, in
accordo con il presidente della Commissione eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che
propone di nominare membri della Commissione. Tali personalità sono selezionate secondo le
proposte degli Stati membri. Il presidente, l’Alto rappresentante e gli altri membri sono sogget-
ti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. Se vi è l’approvazione,
la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. La
Commissione rimane in carica 5 anni ma è soggetta al controllo del Parlamento europeo, il
quale può redigere una mozione di censura.
• il candidato presidente viene presentato dal Consiglio europeo
• la nomina viene presentata davanti al Parlamento e ottenere la maggioranza
• politicizzazione
• se il presidente viene eletto, il consiglio europeo e il presidente della Commissione scelgono
gli altri membri (altrimenti, se non eletto, si ripete il procedimento)
• Presidente, membri e Alto rappresentante devono ottenere la fiducia/approvazione in
blocco dal parlamento
• Infine nominati dal Consiglio europeo con maggioranza qualificata
5 Parlamento Europeo: composizione e funzioni
Il Parlamento Europeo è stato istituito nel 1958 da trattato di Roma (siglato nel 1957) come
Assemblea parlamentare europea. Nel 1962 ha assunto la denominazione attuale. La prima
elezione diretta è stata nel 1979: in precedenza gli eurodeputati erano designati dai parlamenti
nazionali. Oggi è l’unica istituzione europea eletta direttamente dai cittadini. Ha sede a Stra-
sburgo, ma la maggior parte delle attività delle commissioni parlamentari si svolge a Bruxelles
e il segretario generale è a Lussemburgo.
Le elezioni si svolgono ogni 5 anni a suffragio universale diretto. La procedura varia da paese
a paese, ma le norme europee stabiliscono che il sistema deve essere proporzionale. Le liste
sono presentate dai partiti politici nazionali, ma ogni volta eletti gli eurodeputati entrano a
far parte di gruppi politici sovranazionali. Il Parlamento ha 751 seggi, suddivisi tra Stati in
proporzione alla loro popolazione. In seguito alla Brexit, dei 73 seggi attualmente occupati
dagli eurodeputati britannici, 46 verranno eliminati e 27 redistribuiti tra gli altri paesi.
Per quanto concerne le funzioni, all’inizio il Parlamento era un organo consultivo, ma i suoi
poteri sono aumentati col procedere dell’integrazione europea. Insieme al consiglio dell’UE, il
parlamento detiene il potere legislativo dell’Unione Europea, cioè è responsabile dell’approva-
zione dei regolamenti, direttive ed altri atti legislativi. A differenza dei parlamenti nazionali
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però, non ha iniziativa legislativa (spetta alla Commissione Europea). In base alla procedura
legislativa ordinaria, stabilita dal trattato di Lisbona, le proposte di atti legislativi presentate
alla Commissione vanno approvate prima dal Parlamento e poi dal Consiglio. In alcuni casi il
Parlamento può avere solo funzione consultiva.
Il Parlamento Europeo approva il bilancio annuale dell’Unione Europea, avendo l’ultima parola
ed essendo responsabile del controllo sulla sua messa in atto. Ha inoltre la facoltà di approvare
o respingere la composizione della Commissione Europea. Prima della nomina, infatti, ogni
commissario designato deve comparire davanti ad una commissione parlamentare, che deve poi
votare sull’intera squadra. Il Parlamento può votare mozioni di censura contro la Commissione
che, se approvate, ne compartano le dimissioni.
6 Mozione di censura
La mozione di censura è uno strumento a disposizione del parlamento europeo per esercitare la
funzione di controllo sulla commissione, disciplinata dall’art 234 TUE.
La mozione di censura è un provvedimento con il quale il Parlamento esprime il proprio parere
negativo sull’operato della Commissione. Essa può essere proposta da almeno 1/10 dei parla-
mentari. Essa può essere votata dal Parlamento non prima che siano trascorsi tre giorni dal
deposito della mozione.
La stessa si considera approvata quando abbia riportato la maggioranza dei 2/3 dei voti espres-
si, che rappresentano la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo.
Il periodo di tempo che intercorre dal deposito della mozione alla sua votazione è riservato alla
Commissione per pronunciarsi e portare argomentazioni/motivazioni per gli atti adottati (si
permette alla commissione di replicare all’accusa).
In conseguenza dell’adozione del provvedimento, i membri della Commissione saranno tenuti
a dimettersi. È da notare che i membri della Commissione nominati per sostituire quelli “sfi-
duciati” durano in carica non cinque anni (termine normale), ma fino alla data in cui sarebbe
scaduto il mandato dei Commissari dimissionari. Tale previsione ha lo scopo di non disallineare
il mandato della Commissione e quello del Parlamento, che con il Trattato di Maastricht sono
state volutamente equiparate (in modo tale da poter esercitare il controllo politico).
7 Principio di sussidiarietà nell’Ordinamento dell’Unio-
ne ART 5 TUE
Il principio di sussidiarietà, sancito con Maastricht, intende proteggere la capacità di decisione e
di azione degli stati membri e legittimare l’intervento dell’unione. Questo principio opera solo in
materie di competenza concorrente: l’Unione e i paesi dell’UE possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti. I paesi dell’UE esercitano la propria competenza laddove l’Unione
non la esercita o abbia deciso di non esercitarla. Nel momento in cui gli obiettivi di un’azione
non possono essere conseguiti sufficientemente dagli stati membri, possono essere conseguiti
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dall’unione. Tuttavia la valutazione sulla legittima opportunità d’azione è soggettiva e di
difficile dimostrazione. Il Trattato di Lisbona ha introdotto un controllo preventivo sul rispetto
di tale principio, una proposta in materia concorrente viene inviata ai Parlamenti nazionali, e
se vi sono difformi 1/3 di voti la Commissione è tenuta a rielaborare la proposta, se vi sono
2/3 di voti difformi tocca a Parlamento e Consiglio Europeo esprimersi in merito alla liceità
del portare avanti la proposta o meno.
COMPETENZA ESCLUSIVA: settori in cui solo l’UE può legiferare e adottare atti vincolanti.
8 Vizi di illegittimità degli atti legislativi dell’Unione
Gli atti legislativi dell’unione possono, secondo il 263 TFUE, presentare quattro diversi tipi di
vizi (i vizi sono a numero chiuso):
• Vizio di incompetenza = Tale vizio si presenta quando l’istituzione europea che ha ema-
nato l’atto non aveva la competenza per farlo (incompetenza territoriale, temporale,
materiale).
• Violazione di forme sostanziali = Tale vizio si configura come la mancanza di requisiti
di forma oppure in mancanza di requisiti sostanziali che risultano determinanti per la
formulazione dell’atto (motivazioni dell’atto).
• Sviamento di potere = Si presenta questo vizio quando la competenza assegnata all’isti-
tuzione che ha emanato l’atto viene utilizzata in modo errato (i vincoli imposti non sono
stati rispettati, finalità diversa rispetto a quella delle prerogative).
• Violazione del trattato = L’atto viola in modo esplicito un contenuto del trattato.
Solo gli atti vincolanti (atti comunitari giuridicamente vincolanti per i paesi membri dell’UE)
possono essere impugnati (regolamenti, direttive e decisioni).
9 I ricorrenti legittimati all’annullamento degli atti legi-
slativi dell’unione europea
Vi sono due tipi di ricorrenti che possono impugnare atti dell’unione:
• ricorrenti privilegiati, i quali sono: la commissione, il consiglio, il parlamento europeo e
ogni stato membro. Tali soggetti sono chiamati privilegiati perché non sono obbligati a
dimostrare un interesse all’annullamento dell’atto.
• persone fisiche e giuridiche: possono impugnare atti individuali rivolti direttamente ad
esse. Gli atti devono riguardare individualmente e direttamente il ricorrente.
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Il termine per impugnare l’atto è sancito in due mesi.
Secondo l’art 264 tfue, l’atto annullato dalla corte di giustizia cessa di esistere e non produce
più effetti con valenza retroattiva, fatta salva diversa disposizione della corte.
10 Il principio di attribuzione e la clausola di flessibilità
Il principio di attribuzione trova legittimazione all’art 5 del TUE. La delimitazione delle compe-
tenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione
si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. L’unione agisce esclusivamente nei limiti
delle competenze che le sono state attribuite dagli stati membri nei trattati per realizzare gli
obiettivi da questi stabiliti.
Tuttavia l’art 352 TUE elargisce una clausola di flessibilità al principio di attribuzione, la quale
consente all’unione di adottare atti necessari a raggiungere gli obiettivi previsti dai trattati,
anche non rispettando le competenze ad essa attribuite.
Questa clausola può essere attuata in presenza di:
• requisiti sostanziali: l’azione dell’unione deve essere necessaria a realizzare un obiettivo
previsto dai trattati;
• requisiti procedurali:
– proposta della commissione ad agire
– approvazione del parlamento europeo
– delibera all’unanimità del consiglio
Diretta applicabilità del diritto dell’unione (Van Gend)
DIRETTA APPLICABILITÀ: per diretta applicabilità di un atto s’intende che medesimo atto
è diret
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Diritto dell'Unione Europea
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