- Portata generale
- Direttamente applicabile integralmente sostitutivo della disciplina nazionale
- Obbligatorio in tutte le sue parti
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Procedure di revisione semplificate
a) Modifiche alla Parte Terza del TFUE che non comportino estensione (o riduzione) delle competenze dell'Unione: il Consiglio europeo decide all'unanimità, su iniziativa di uno Stato, del Parlamento europeo o della Commissione, previa consultazione di questi due (P e C). Deve essere poi ratificato da tutti i parlamenti degli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali.
b) Passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata per decisioni del Consiglio nel TFUE o nel Titolo V del TUE (azione esterna e PESC): in questo caso su iniziativa del Consiglio europeo all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, entra direttamente in vigore, a meno che un parlamento nazionale non si opponga entro sei mesi.
Fonti
- Diritto primario:
- Trattati istitutivi
- Accordi internazionali di emendamento dei Trattati (es. Lisbona)
- Protocolli allegati
- Trattati e Atti di adesione
Implica il permanere della disciplina nazionale e fissa un obbligo di risultato da raggiungere secondo le modalità scelte dal legislatore nazionale. Può ugualmente essere direttamente invocata, ma questo non le conferisce efficacia diretta: si tratta di una garanzia prestata agli individui per evitare che lo Stato possa avvantaggiarsi del proprio inadempimento. Diviene invocabile nel momento in cui scade il termine per il recepimento, ma comunque obbligo.
del giudice nazionale adinterpretazione non contrastante anche prima.
Effetti diretti comunque non in orizzontale, né contro i singoli perché la direttiva vincola solo lo Stato.
Decisione § Obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma se designa i destinatari lo è solo per loro
Portata generale o (di solito) individuale a seconda che siano designati i destinatari
Efficacia immediata verso tutti i gli organi dello Stato, ma no effetti orizzontali
Il potere di iniziativa
Il potere di iniziativa spetta di regola alla Commissione ad eccezione del settore PESC, in cui la competenza spetta all'Alto rappresentante.
Tale competenza (della Commissione) sussiste nel caso di atti legislativi a meno che i Trattati non dispongano diversamente, nel caso invece di altri atti soltanto se previsto. Dunque, se nulla viene detto al riguardo all'interno della base giuridica individuata e nel caso di atti non legislativi l'iniziativa è assunta dallo
stesso soggetto titolare del potere di adozione. Eccezione di ordine generale è invece prevista nell'ipotesi in cui ¼ degli Stati membri decidano di proporre un atto nell'ambito di cooperazione penale, di polizia o nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In tutti i casi in cui sussiste competenza di altri soggetti, non è escluso che la Commissione possa autonomamente esercitare il proprio potere di iniziativa.
Nei casi in cui sia previsto potere esclusivo della Commissione, questo non può essere limitato anche se nella prassi, qualora Parlamento europeo, Consiglio o Consiglio europeo chiedano alla stessa di presentare una proposta la Commissione dà seguito a tale richiesta. Tale richiesta può pervenire anche da un gruppo di cittadini dell'Unione (1 MLN) che rappresentino almeno ¼ degli Stati membri.
La proposta della Commissione può essere modificata dal Consiglio soltanto all'unanimità,
E comunque senza modificarne la sostanza. Al contrario può liberamente essere modificata o ritirata dalla stessa Commissione in virtù del proprio ruolo negoziale.
Processo decisionale
Gli atti adottati dalle istituzioni assumono una natura legata al processo con cui vengono a esistenza: atti legislativi, atti delegati, atti esecutivi, e altri atti (ad es. per la PESC). Questa divisione non ha peraltro alcuna ricaduta sul rapporto gerarchico degli atti.
Il processo decisionale si fonda sulla base giuridica dell'atto da adottare (l'articolo del Trattato che fonda la competenza nella materia), stabilendo quale istituzione intervenga e in quali modalità. Le norme relative alla formazione della volontà sono inderogabili.
La partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo nell'adozione di atti non sempre è ascrivibile alla procedura legislativa ordinaria o speciale, ma soltanto qualora vi sia l'espressa previsione all'interno dei Trattati.
La scelta riguarda solitamente la volontà di sottoporre l'atto alle relative condizioni. Si affianca l'eccezione prevista dall'art. 352 TFUE cd. clausola di flessibilità, la quale rimette la decisione di stabilire se l'adozione di un atto avvenga nel quadro di una procedura legislativa speciale o meno (di solito alla Commissione).
L'applicabilità dell'una o dell'altra procedura dipende dal contenuto dell'atto da adottare, poiché dipende dalla base giuridica. È dunque chi propone o adotta l'atto a dover decidere sulla base di criteri oggettivi e sindacabili dalla Corte: scopo e contenuto dell'atto. Laddove siano applicabili più basi prevale quella specifica, ovvero quella prevalente.
Non è escluso il ricorso a più basi qualora inscindibili, purché le procedure non siano incompatibili nel senso di provocare uno squilibrio istituzionale (ad esempio nel settore PESC ex art. 40).
- Procedura legislativa ordinaria
La procedura legislativa ordinaria si fonda sulla cd. codecisione.
Il Parlamento è chiamato ad adottare una posizione sulla proposta e trasmetterla al Consiglio; in caso di approvazione l'atto è adottato.
Se il Consiglio non concorda adotta una propria posizione e la trasmette al Parlamento (seconda lettura), eventualmente anche se non concorda con la proposta iniziale.
Il Parlamento ha tre mesi per pronunciarsi:
- se non si pronuncia o approva, l'atto è adottato;
- se respinge la proposta (a maggioranza dei membri), la procedura termina lo stesso;
- se a maggioranza dei membri propone emendamenti, la Commissione deve esprimere un parere e entro tre mesi il Consiglio deve decidere a maggioranza qualificata o all'unanimità se vi è parere negativo della Commissione, ovvero convocare il comitato di conciliazione che ha sei settimane per trovare l'accordo su un progetto comune (terza lettura). Se
manca l'accordo l'atto non è adottato. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, ovvero all'unanimità ogni volta che il progetto sottoposto gli sia diverso dalla proposta della Commissione (non però se è del comitato). Il fatto che l'adozione avvenga a maggioranza qualificata del Consiglio ha portato all'introduzione del cd. freno di emergenza. Uno Stato membro che ritenga essere leso un aspetto fondamentale del suo ordinamento può investire della questione il Consiglio europeo; se entro quattro mesi trova un accordo si torna al processo ordinario, altrimenti non è adottato. Ci sono casi però in cui se la proposta proviene da almeno nove membri, l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata i considera data. Con accordo interistituzionale si è raggiunta una procedura che facilita il raggiungimento di un progetto comune già in prima lettura. Nel caso in cui l'iniziativa non sia assunta
dalla Commissione, comunque le è consentito emettere pareri o partecipare al comitato di conciliazione. Procedura legislativa speciale a) Procedura di consultazione Spetta al Consiglio adottare l'atto su proposta della Commissione, previo parere non vincolante ma obbligatorio del Parlamento europeo. Se non viene atteso il parere l'atto è invalido. Il Consiglio adotta l'atto all'unanimità quando si tratta di procedura legislativa speciale, altrimenti a maggioranza qualificata. Nel caso delle cd. risorse proprie servono l'unanimità e l'approvazione di tutti gli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali. b) Procedura di approvazione Sempre il Consiglio deve adottare l'atto, ma in questo caso il Parlamento non esprime un parere ma deve approvare la proposta, altrimenti l'atto non può essere adottato. Il Parlamento non interviene nella definizione dell'atto, ma può solo approvarlo oCommissione il potere di adottare atti non legislativi che integrano o modificano determinate parti dell'atto legislativo stesso. La Commissione agisce quindi come un organo esecutivo, ma con poteri normativi limitati. La procedura di delega legislativa prevede che il legislatore stabilisca i principi e gli obiettivi generali dell'atto legislativo, mentre la Commissione ha il compito di adottare gli atti di esecuzione che definiscono i dettagli tecnici e pratici dell'atto legislativo. La procedura di esecuzione ex art. 291 TFUE L'art. 291 TFUE, invece, disciplina la procedura di esecuzione, che consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione per garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione. In questo caso, la Commissione ha un margine di discrezionalità più ampio, poiché può adottare atti che integrano o modificano l'atto legislativo senza la necessità di una delega specifica da parte del legislatore. Tuttavia, la Commissione deve rispettare i principi e gli obiettivi stabiliti dall'atto legislativo e informare il legislatore delle misure adottate. Conclusioni In entrambe le procedure, il ruolo della Commissione è quello di adottare atti che integrano o modificano l'atto legislativo, ma con diversi gradi di discrezionalità. Nella procedura di delega legislativa, la Commissione agisce come organo esecutivo con poteri normativi limitati, mentre nella procedura di esecuzione ha un margine di discrezionalità più ampio.Commissione il potere diadottare atti non legislativi di portata generale che integrino o modifichino elementi non essenziali di quell'atto legislativo. Si riscontrano due differenti ipotesi: 1) Il legislatore si astiene da dettare una disciplina completa, limitandosi a fissare gli elementi essenziali edelegando il compito di disciplinare il dettaglio alla Commissione. In questi casi, l'atto delegato sarà per forza un atto a sé stante che integra l'atto legislativo così da poter essere successivamente modificato dalla Commissione; altrimenti la Commissione si troverebbe a modificare l'atto legislativo, cosa che non può avvenire. 2) La Commissione è delegata ad apportare modifiche formali al testo legislativo aggiungendo o eliminando elementi non essenziali. Le modifiche si inseriscono direttamente nell'atto legislativo. Spetta al legislatore stabilire quale tipo di delega intenda attribuire e quali siano gli elementi daconsiderarsiessenziali e quali no.L'atto di base deve esplicitamente definire la durata della delega, gli obiettivi, il conte