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LE COMPETENZE DELL'UNIONE EUROPEA

Considerazioni generali in materia di competenza: il principio d'attribuzione

1. - inserimento dell'art.Trattato di Maastricht Con particolare riferimento al TCE, 5, enunciazione dialcuni principi generali in materia di competenze: il principio di attribuzione, il principio di sussidiarietàe il principio di proporzionalità.

Trattando di competenze dell'Unione è necessario partire dal principio di attribuzione. Si tratta di unaessenziale dell'ordinamento che riguarda dell'Unione.caratteristica la struttura costituzionaleStati, l'Unione non è un ente a finalità e competenze generali.A differenza degli Essa può agiresolamente nei settori in cui un suo intervento sia contemplato dai trattati e soltanto per gli obiettivi che è quanto stabilisce l'art.i trattati stessi indicano. Questo, di fatto, 5 del TUE nei suoi paragrafinei quali viene posto

l’accento sul1 e 2, carattere derivato dellecompetenze dell’Unione. Carattere che, a dire il vero, emerge ancornell’art. “prima: 1, infatti, viene esplicitato anzitempo che gli Stati[…]membri dell’Unione attribuiscono competenze per conseguire i loroobiettivi comuni”.Nei medesimi paragrafi viene anche chiaramente espressa l’idea delladelle competenze dell’Unione rispetto a quelle degli StatispecialitàIn altri termini, la competenza dell’Unionemembri. non si presume:la regola generale è la competenza degli Stati membri.dell’UnioneIl principio di attribuzione esige che per ciascun atto sia indicata la base giuridica su cuil’atto è fondato. →d’attribuzioneI trattati prevedono una (della competenza) Art.sia pur parziale deroga al principio352, par. 1, TFUE (già art. 308 del TCE), nota come: clausola di flessibilità .[pagine 425 -427]I vari tipi di competenza2. non tutte

Le competenze attribuite dai trattati all'Unione occorre a questo punto chiarire come hanno pari natura. Secondo la ripartizione adottata dall'art. le competenze dell'Unione si distinguono nelle 2 TFUE seguenti categorie:

  1. Competenze esclusive (par.
  2. Competenze concorrenti (par. -
  3. Competenze di terzo di tipo 3). c.d. (par. di sostegno, coordinamento e completamento

L'art. 2, paragrafo 1, TFUE, è dedicato alle competenze esclusive, definendole nei seguenti "solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. termini: Gli Stati [...] autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti. Le caratteristiche delle competenze esclusive sono pertanto:

  • L'esistenza del potere di adottare atti legislativi e o vincolanti generalmente in capo all'Unione;
  • L'assenza del potere di adottare atti come quelli di cui
sopra da parte degli Stati membri caso di inazione dell'Unione; anche in
  1. Il potere degli Stati membri di agire soltanto in due casi:
    • Se autorizzati dall'Unione;
    • Atti destinati a dare attuazione ad atti dell'Unione.
  2. Se si tratta di competenze esclusive dell'Unione, contiene un'elencazione dei settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tali settori sono i seguenti:
    • Unione doganale;
    • Regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
    • Definizione delle politiche monetarie per gli Stati membri, la cui moneta è l'euro;
    • Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
    • Politica commerciale comune.
  3. Il par. 2 prevede un'ulteriore competenza esclusiva in merito alla conclusione di accordi internazionali che, però, sarà esaminata approfonditamente più avanti.
L'art. 2, par. 2, TFUE si occupa delle competenze concorrenti, anche

Dette ripartire. Ai sensi di "l'Unione e gli Stati membri hanno la competenza concorrente in materia legislativa: possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. L'Unione non ha la competenza esclusiva. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'hanno esercitata in precedenza. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria".

Le caratteristiche delle competenze concorrenti sono pertanto le seguenti:

  • Coesistenza del potere di adottare atti legislativi e vincolanti generalmente in capo sia all'Unione che agli Stati membri;
  • Pienezza del potere di azione degli Stati membri finché l'Unione resta inerte;
  • Progressiva perdita del potere di azione degli Stati membri man mano che l'Unione agisce;
  • Riacquisto del potere di azione da parte degli Stati membri nella misura in cui l'Unione decide di cessare di esercitare la propria competenza.

L'art. concorrente dell'Unione.

Differentemente4 TFUE definisce i settori di competenza da quanto avviene per i settori di competenza esclusiva e per quelli di terzo tipo, per quanto non è prevista un'elencazione tassativa.
  • Competenze concorrenti:
Tuttavia, il dell'articolo ci consente quantomeno paragrafo 2 di elencare i settori principali, ma ovviamente non gli unici in virtù di quanto appena affermato.
  • Mercato interno;
  • Politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato (TFUE);
  • Coesione economica, sociale e territoriale;
  • Agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche;
  • Ambiente;
  • Protezione dei consumatori;
  • Trasporti;
  • Reti transeuropee;
  • Energia;
  • Spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
  • Problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
A tali settori vanno aggiunti la ricerca.

lo sviluppo tecnologico e lo spazio.Accanto alle competenze esclusive e a quelle concorrenti, i trattati prevedono un terzo tipo di competenze. L'art. "Incompetenze. 2, paragrafo 5, TFUE, stabilisce che: taluni settori e alle condizioni l'Unione ha competenza per svolgere azioni previste dai trattati, intese a sostenere, coordinare e l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Le caratteristiche delle competenze di terzo tipo sono le seguenti:

  • La competenza dell'Unione è esercitata in parallelo con la competenza degli Stati membri, attraverso azioni destinate a sostenere, coordinare o integrare quelle degli Stati membri;
  • L'esercizio della competenza dell'Unione non può mai sostituirsi a quella degli Stati membri o portare a un suo progressivo svuotamento.

I settori oggetto delle competenze del terzo tipo, indicati in maniera tassativa dall'art. 6 TFUE, sono i seguenti:

  • lo sviluppo tecnologico;
  • lo spazio.
Tutela e miglioramento della salute umana:
  • Industria
  • Cultura
  • Turismo
  • Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport
  • Protezione civile
  • Cooperazione amministrativa
Il quadro delle competenze dell'Unione è completato dalle competenze di coordinamento in materia di politiche economiche, nonché di politiche occupazionali. Il principio di sussidiarietà:

Il principio di sussidiarietà, così come il principio di proporzionalità che si vedrà poco più avanti, presuppone l'esistenza di una competenza attribuita all'Unione. Essa è una tale competenza.

Come recita l'art. 5, par. 3, della delimitazione delle competenze dell'Unione, si fonda sul principio di "l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e attribuzione, mentre il principio di proporzionalità".

L'art.

forma di paragrafi HTML:

5, due paragrafi più avanti (al paragrafo 3), poi, definisce il principio di sussidiarietà nei seguenti "Intermini: virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, dell'azione in questione, ma possono, a motivo della portata o degli effetti essere conseguiti meglio a livello dell'Unione".

→ L'azione statale va preferita se assicura il raggiungimento degli obiettivi prescelti benché solo in misura sufficiente, può essere scelta soltanto se ne garantisce il raggiungimento a un livello superiore.

→ La Corte ha precisato che la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà va effettuata sotto

il principio di proporzionalità si applica alle azioni progettate a livello comunitario. Questo principio implica che l'azione comunitaria non deve superare la misura necessaria per raggiungere l'obiettivo a cui è diretta. Il principio di proporzionalità è uno dei principi richiamati dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea. Esso stabilisce che le azioni dell'Unione devono essere limitate a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dei trattati. Questo principio si applica alle modalità di esercizio delle competenze dell'Unione, che siano esse collocate in settori di competenza esclusiva o in quelli di competenza concorrente.Il principio di sussidiarietà e quello di proporzionalità sono espressione di un'esigenza comune. Questo spiega perché vengano spesso invocati e trattati congiuntamente. L'esigenza di rispettare la proporzionalità comporta restrizioni per quanto riguarda tanto la scelta del tipo di atto da adottare quanto il contenuto del medesimo. Circa il primo aspetto va richiamato l'art. 296 del TFUE, il quale prescrive che i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.
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A.A. 2019-2020
36 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Il_King di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Ziller Jacques.