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Estratto del documento

REGOLAMENTI, DIRETTIVE E DECISIONI ART 288 TFUE

Per esercitare le competenze dell'Unione le istituzioni adottano i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i pareri, questi ultimi due non sono vincolanti.

REGOLAMENTO è l'atto legislativo per eccellenza perché ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, una volta adottata diventa come una legge federale.

  • Portata generale: non individua specifici destinatari. Può anche legiferare su un numero limitato di destinatari, ma senza individuarli. Questo è importante ai fini giudiziali.
  • Obbligatorietà in tutti i suoi elementi: non ci sono parti opzionali, norme dispositive e non. Qualsiasi violazione di qualsiasi comma è una violazione del diritto Eu che è sindacabile.
  • Diretta applicabilità: caratteristica intrinseca dell'atto. Questo atto è vincolante nei suoi effetti e non richiede ulteriori misure di attuazione da parte degli Stati Membri.

confronti di tutti i destinatari, Stati, Imprese etc.

DIRETTIVA adottata limitatamente ad una parte e gli Stati membri continueranno a fare le loro norme. La direttiva vincola gli Stati per il risultato da raggiungere, salvo i mezzi. Anche dal punto di vista del sistema delle fonti gli Stati sono liberi di come darsi queste regole per modificare il loro diritto interno, in funzione di garantire il risultato da raggiungere. Questo significa che la direttiva fondamentalmente è una specie di "Legislazione a due stadi". Può darsi che gli Stati adottino un regolamento per l'istruzione, altrove magari vi sono delle norme costituzionali. Le direttive si indirizzano agli Stati membri, molto raramente ai singoli Stati membri. Se l'UE ha una competenza esclusiva l'UE adotta il regolamento, quando le ha concorrenti con gli Stati, vi sono potenziali problemi di conflitto, quindi armonizza il diritto dell'UE, adotta la direttiva per chiedere loro di modificare.

Il loro diritto interno. Mentrel'ordinamento degli stati si occupa di tutto, poi c'è l'analogia legis, l'analogia iuris etc, l'Ue no, quindi ha bisogno di interagire se deve intervenire su determinate materie.

DECISIONE è una fonte più semplice e breve, è obbligatoria in tutti i suoi elementi, se designa i suoi destinatari è obbligatoria solo nei confronti di essi. (Tipo provvedimento amministrativo), è un atto che nel nostro sistema delle fonti si dovrebbe collocare ad un livello inferiore, nel diritto Ue non è così. Ad es in materia di concorrenza, poi però ci sono decisioni atipiche o sui generis che si applicano a più soggetti. La differenza è che solitamente non ha l'ambizione di legiferare.

Sentenza IR c. JQ La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione) l'11 settembre 2018, ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla

Corte Federale del Lavoro Tedesca. Le parti del procedimento sono:
  • IR, una società a responsabilità limitata di diritto tedesco con oggetto sociale la realizzazione, attraverso la gestione di ospedali, dei compiti della Caritas, come espressione dell'esistenza e della natura della Chiesa Romano-Cattolica. La società in esame non persegue preminentemente scopi di lucro ed è soggetta alla vigilanza dell'Arcivescovo cattolico di Colonia.
  • JQ, medico cattolico che lavora presso l'IR in qualità di medico primario del reparto di medicina interna di un ospedale.
Analizziamo da subito il quadro normativo, che prende in esame tre diritti:
  • Diritto dell'Unione Europea,
  • Diritto Tedesco,
  • Diritto Canonico.
Diritto dell'Unione Europea Nell'ambito del diritto dell'Unione Europea le norme principali che vengono prese in esame sono gli articoli 4, 23, 24, 29 della Direttiva 2000/78. Tale Direttiva mira astabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni, anche quelle fondate sulla religione, in ambito lavorativo (art. 1). Particolarmente rilevante all'interno di questa sentenza è l'articolo 4 della Direttiva, paragrafo 2, commi 1 e 2:

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

2. Gli stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere

in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisce discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri.

motivi.

Diritto Tedesco

All'interno del diritto tedesco, invece, prendiamo in considerazione in particolar modo l'art 7 paragrafo 1 dell'AGG e l'articolo 9 del'AGG. L'articolo 9 attua la direttiva 2000/78 prima citata.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8 [della presente legge], una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali nel rapporto d'impiego con comunità religiose, istituzioni ad esse correlate, a prescindere dalla forma giuridica, o associazioni che coltivano in comune una religione o convinzioni personali, è altresì lecita quando una determinata religione o convinzione personale costituisce, tenuto conto delle regole di coscienza della rispettiva comunità religiosa o associazione sotto il profilo del suo diritto all'autodeterminazione o a seconda della natura della sua attività, un requisito professionale giustificato.

Il divieto di disparità di

trattamento basate sulla religione o sulle convinzioni personali non pregiudica il diritto delle comunità religiose di cui al paragrafo 1, delle istituzioni ad esse correlate, a prescindere dalla forma giuridica, o delle associazioni che coltivano in comune una religione o convinzioni personali, dichiedere ai loro dipendenti un atteggiamento di buona fede e di lealtà ai sensi delle regole della propria coscienza.

Diritto Canonico

Per quanto concerne il diritto canonico occorre citare gli articoli 4 e 5 GrO (regolamento di base del servizio ecclesiastico nell'ambito dei rapporti di lavoro della Chiesa del 22 settembre 1993)

Gli articoli in esame del GrO affermano la necessità del riconoscimento e del rispetto dei principi del credo dell'etica cattolica (art 4) e determinati obblighi di lealtà ai lavoratori cattolici, la cui violazione può comportare il licenziamento.

I fatti

JQ è un medico di confessione cattolica che lavora presso l'IR come

medici primari di confessione cattolica. La Corte Federale del lavoro decide di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) per ottenere un chiarimento sulla questione. La CGUE stabilisce che il licenziamento di JQ da parte di IR è discriminatorio e contrario al principio di parità di trattamento. Secondo la CGUE, non è ammissibile discriminare un lavoratore sulla base della sua religione o delle sue convinzioni personali, a meno che ciò sia giustificato da una "esigenza professionale essenziale". Nel caso in questione, la CGUE ritiene che il fatto che JQ abbia contratto un secondo matrimonio civile non costituisca una "esigenza professionale essenziale" per il suo lavoro come medico primario di medicina interna. Di conseguenza, la CGUE conclude che il licenziamento di JQ da parte di IR è illegittimo e che JQ ha diritto a essere reintegrato nel suo posto di lavoro.

sensi dell'art 9 paragrafo 2 AGG. Siccome taledisposizione deve essere interpretata in conformità con il diritto dell'Unione, la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione dell'art 4, paragrafo 2 comma 2 della Direttiva 78/2000, di cui l'art 9 paragrafo 2 AGG costituisce la trasposizione nel diritto nazionale. Per tanto la questione viene rimessa alla Corte di Giustizia europea.

Le questioni pregiudiziali poste alla corte sono le seguenti:

  1. se l'art. 4 paragrafo 2 consente ai datori di lavoro di trattare in maniera differente i dipendenti sulla base di motivi religiosi
  2. se la risposta dovesse essere negativa, si domanda:
    1. se l'articolo 9 paragrafo 2 AGG debba essere disapplicato
    2. quali requisiti debbano essere applicati, ai sensi dell'art 4 paragrafo 2 comma 2 della direttiva 2000/78, alla pretesa che i lavoratori di una chiesa o di una delle altre organizzazioni ivi menzionate mantengano un
atteggiamento dilealtà e di correttezza aderente all'etica dell'organizzazione Occorre dire in sede preliminare che gran parte degli argomenti utilizzati dalla Corte sono ripresi da una sentenza della Corte stessa (sent. Egenberger). La Corte di giustizia europea, in un primo momento, si occupa congiuntamente della prima questione e della seconda parte della seconda. L'art 4 paragrafo 2 della direttiva in questione, prevede eccezioni al divieto di discriminazione inerenti all'occupazione e alle condizioni di lavoro "nel caso di attività professionali di Chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione (...) laddove, per la natura di tali attività, oper il contesto in cui vengono espletate la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa tenuto conto dell'etica dell'organizzazione". Pertanto,

la

Dettagli
A.A. 2021-2022
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Laleggeasugliappunti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Munari Francesco.