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PRINCIPI GENERALI
Principio dell’ordinamento giuridico dell’unione.
Difficili da collocare nella gerarchia delle fonti, la posizione è sicuramente sovraordinata al diritto derivato
in quanto costituiscono un parametro di legalità.
Vengono trattati sostanzialmente come diritto privato.
Sono stati identificati dalla CdG, che li ha utilizzati inizialmente con funzione integratrice dell’ordinamento
giuridico dell’UE.
Ordinamento europeo è parziale/selezionato e quindi soffriva di frammentarietà, ma voleva essere
comunque un ordinamento; veniva ribadita autonomia e indipendenza di questo diritto dagli ordinamenti
nazionali e dunque servivano dei principi a cui fare riferimento per i casi non regolati.
Si è cercato di trovare delle disposizioni che legittimassero l’UE ad andare oltre le norme scritte:
Es. art 19 TUE sulla Corte che dice che la corte assicura il rispetto “del diritto”, non diritto europeo ma
diritto tout court.
Es. art 263 TFUE comma 2 che identifica i vizi di legalità dell’atto che possono condurre al suo
annullamento; dice“violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione”,
indicando un diritto non chiaramente identificato.
Corte ha fatto un ricorso ampio a questa teoria dei principi generali, alcuni esempi sono certezza del diritto,
legittimo affidamento, principi della non retroattività, norma sfavorevole ecc.
Il settore in cui ricorso è stato più evidente è stato quello della tutela dei diritti fondamentali; il diritto
comunitario inizialmente non se ne occupava, era una problematica che affrontata dalle cost nazionali.
Quando DUE comunitario finisce in alcuni punti di intersezione con il diritto della persona, sorge il
problema della verifica se questi atti di DUE che realizzano potenzialmente una compressione di un diritto
fondamentale sancito da una delle Costituzioni nazionali siano legittimi.
Es. direttiva del DUE che disciplina caso Acquabook, stabilendo determinate caratteristiche tecniche per
acquacoltura dei pesci; la direttiva che finalità di preservare le risorse ittiche e favorire un allevamento
ittico rispettoso dell’animale.
Direttiva o regolamento che incide nell’ordinamento giuridico nazionale e viene sindacato da un allevatore
con riferimento al diritto di proprietà.
1958 Caso Stork > caso CECA sullo sfruttamento delle risorse minerarie, si scontra con il diritto di proprietà
e iniziativa economica.
Corte dice che gli atti del DUE devono essere sindacati sulla base delle regole del trattato e quindi non
essendoci un diritto fondamentale della proprietà, il ricorso è addirittura irricevibile.
Difficile immaginare che trasferimento di potere sovrani sia accettato verso un ordinamento che non si
occupa di diritti fondamnetali, per il significato che questi anno.
Sentenza che motivò ordinamenti nazionali a pensarci da sé.
CdG si rese conto del problema e della insufficienza della sua risposta e un pò di anni dopo, nella sentenza
Stauder a inizio anni ’70: CdG disse che l’ordinamento UE si compone anche dei principi generali, non solo
le norme scritte dei Trattati, principi di cui va assicurato il rispetto, tra questi troviamo i diritti fondamentali
della persona.
Ma come li identifico se non sono scritti? La Corte fa riferimento a categorie a lei vicine, di due tipi:
1. tradizioni costituzionali comuni agli stati membri.
2. trattati internazionali in materia id diritti dell’uomo a cui gli stati abbiano aderito e contribuito, in
particolare la CEDU del 1950.
Questi riferimenti vengono in rilievo non in quanto tali, ma in quanto principi generali (tutti endogeni)
dell’ordinamento dell’unione, in questo modo l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’unione rimane
salva, i riferimenti eteronomi servono solo per costruire concretamente la norma.
Questi principi entrano nell’Aquis comunitarie, mentre prima erano solo principi organizzati.
Es. caso Berlusconi: irretroattività della legge che non è una norma costituzionale ma norma nel codice
penale italiano, venne tuttavia trovata una norma sull’irretroattività nella costituzione tedesca.
Ma basta per individuare un principio comune? È la corte che manipola valori e ordinamento, dato che
corte non è sindacabile, essa lo costruisce a suo piacimento perché è autorità suprema.
Tuttavia se andasse a verificare ogni singolo stato si renderebbe dipendente dall’approvazione dei singoli
Stati, quindi li usa “in quanto principi generali dell’Unione” che essa stessa stabilisce.
Manovra giurisprudenziale dei principi generali venne fatta per realizzare tutela diritti fondamentali ma
anche per affermare valore dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Si evita passaggio da
Corte costituzionali nazionali.
Ordinamento giuridico dell’Unione pressato dall’assicurare una tutela scritta dei diritti fondamentali.
Art 6 TUE (comma 3) > passaggio dato da Trattato di Maastricht: “I diritti fondamentali, garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del- l'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi
generali.”
Purtroppo in materia di diritti fondamentali sembra di non avere mai fatto abbastanza, si aggiungono
sempre strumenti di tutela, anche per rispondere a critiche che si sollevavano.
Assieme al Trattato di Nizza del 2003, il Consiglio-Commissione-Parlamento proclamano poi anche nel 2007
a Strasburgo la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
È una proclamazione collettiva, ma non è un atto decisivo vincolante; si tratta di un documento politico con
varie parti es. dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà cittadinanza, giustizia e disposizioni orizzontali.
Prende in considerazione nuovi diritti, non classici ma innovativi, che vanno al di là dei diritti civili e non
sono tipicamente ritrovatili nelle costituzioni nazionali e nemmeno nella Convenzione CEDU.
Con il Trattato di Lisbona, anche in ragione del fatto che l’adesione dell’UE alla CEDU non è mai andata a
buon fine, si compie una grande innovazione: nell’art 6 del TUE si prevede che “L'Unione riconosce i diritti,
le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore
giuridico dei trattati.”.
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione con il Trattato di Lisbona entra di pieno titolo nel modo
giuridico e del diritto primario.
Carta ha portato il decalogo dei diritti fondamentali, li ha resi scritti ed essendo diritto primario ha carattere
di legalità del diritto derivato.
La parte complessa della Carta sono le disposizioni del titolo VI (trasversali o orizzontali).
Tutela dei diritti intesa come multi livello, in realtà ciò da luogo a conflitti e situazioni di incoerenza.
Art 51 e ss Carta > forma di coordinamento tra questi diversi sistemi prevedendo una sorte di omogeneità
interpretativa, art 52 par 3 dichiara che la convenzione garantisce un minimo di tutela, il diritto dell’unione
puo aggiungere ma non pota garantire una tutela inferiore > clausola di non regresso.
Art 53: livello di protezione, nessuna disposizione dell a rata deve essere interpretata come lesiva per i
diritti fondamentali.
La carta si applica dentro ai limiti del campo di applicazione del diritto dell’UE, è uno strumento giuridico
del diritto dell’unione e ex art 6 comma 2 le disposizioni della Carta non estendono le competenze.
Per garantire l’applicazione della carta bisogna trovare il vettore, ci deve essere una direttiva che viene in
rilievo ecc altrimenti ci si appellerà al sistema garantito dalla Cost o dalla CEDU, che non conoscono questo
limite all’ambito di applicazione.
DIRITTO DERIVATO
Prodotto dalle istituzioni e trova legittimazione in articoli del trattato che contemplano le fonti di volta in
volta considerate
Organizzati gerarchicamente, sottoposto a un controllo di legalità che ne comporta l’annullamento in caso
di violazione della norma di diritto primario.
Non si organizza attraverso il criterio gerarchico, che non vale come criterio generale nel DUE.
Prevale il criterio di specialità/competenza e quello cronologico.
Si distingue in:
1. Atti vincolanti (direttive, regolamenti, decisioni)
2. Atti non vincolanti (raccomandazioni e pareri)
3. Atti tipici: previsti dal trattato con nome iuris e con effetti tipici di quella fonte
4. Atti atipici: nominati e creati dalle istituzioni (comunicazioni, linee guida).
Accanto a questi ci sono a volte atti atipici ma che dell’atto tipico assumono il nome (avviene con le
decisioni, bisogna verificare se è ex 288 oppure è atipica e quindi non ha stessi effetti giuridici della
prima).
Art 288 TFUE > atti giuridici dell’unione, norma che ha subito poche modifiche.
Comma 1 > riedita il principio di attribuzione, per esercitare le competenze dell’UE le istituzioni adotta
direttrice, risoluzioni ecc. solo per esercitare le competenze attribuite; ribadisce che l’UE non è un ente a
competenze generale ma ente a competenza attribuita.
REGOLAMENTO
Ha portata generale, è obbligatorio in tuti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati,
emergono 3 elementi costitutivi:
1. Portata generale: idoneità dell’atto di produrre i suoi effetti nei confronti o della generalità dei
consociati o a destinatari identificati per categorie generali o astratte.
Ha carattere normativo, norma generale o astratta; detiene il più ampio ambito di applicazione
possibile, di solito hanno competenza territoriale.
2. Obbligatorietà: significa che crea degli obblighi giuridici, diritto vincolante che pone obblighi e
diritti, incide sul patrimonio giuridico soggettivo attribuendo posizioni attive o passive.
Identifica il vincolo.
Obblighi e diritti destinati a vivere sia nell’ordinamento dell’Unione sia negli ordinamenti nazionali,
come se fossero atti nazionali e anche di più per via del primato.
Obbligatorio in tutti i suoi elementi: non è una norma programmatica (come ad es. direttiva) ma è
un testo precettivo in tutte le sue disposizioni.
3. Diretta applicabilità degli stati membri > e dunque negli ordinamenti giuridici degli stati.
Capacita propria della norma regolamentare di attribuire diritti e obblighi viene riconosciuta come
immediatamente praticabile all’interno di ogni ordinamento nazionale, senza necessita di alcuna
forma di intermediazione da parte di un atto giuridico di uno stato membro.
Fonte non nazionale che pero trova applicazione in ciascun ordinamento come se fosse atto di
diritto interno.<