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I RICORSI DIRETTI
Il ricorso in via pregiudiziale è un ricorso indiretto alla Corte di giustizia, nel senso che non viene presentato direttamente dalle persone o dagli Stati alla Corte di giustizia, ma è sollevato da una giurisdizione nazionale davanti alla quale è già incardinato un processo.
Sono invece ricorsi diretti quelli presentati dai soggetti legittimati direttamente alla Corte di giustizia. Saranno di seguito esaminati solo il ricorso per annullamento e il ricorso in carenza.
Sia nel ricorso per annullamento sia nel rinvio pregiudiziale per motivi di validità abbiamo una questione sottoposta alla Corte di giustizia per valutare la legittimità di un atto dell'UE, perché c'è il sospetto della sua invalidità.
Il RICORSO PER ANNULLAMENTO.
La disciplina del ricorso per annullamento la troviamo nell'art. 263 TFUE, che, come sempre, andrà integrato con la giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia.
giustizia.In base all'art. 263 troviamo indicati quali sono gli atti impugnabili, quindi quale può essere l'atto sottoposto al controllo di validità da parte della Corte di giustizia. Si trova un'elencazione della diversa tipologia degli atti a seconda di chi li adotta, ma la Corte di giustizia ha affermato che il seguente principio: sono impugnabili tutti gli atti dell'UE che producono un effetto giuridico nei confronti di terzi, ovvero nei confronti di un soggetto diverso rispetto all'organo che lo ha adottato. Quindi il terzo soggetto può essere anche un'altra istituzione, un altro organo dell'UE, non per forza un soggetto che opera nell'ordinamento nazionale, l'essenziale è che sia un soggetto diverso rispetto a quello che ha adottato l'atto. La Corte ha anche affermato che l'atto non viene esaminato sulla base di quella che è la sua denominazione formale (ad es. regolamento, decisione o direttiva),
Ma dobbiamo andare a vedere il suo contenuto sostanziale: in alcune sentenze la Corte ha accolto un ricorso anche nei confronti di un parere, che è un atto non vincolante, che individua il punto di vista di una istituzione, ma che, in ragione del suo contenuto, era tale da modificare la sfera giuridica dei terzi; la Corte quindi afferma che non è sufficiente attestarsi sulla denominazione formale dell'atto e che invece bisogna andare a vedere nella sostanza che tipi di effetti quell'atto produce e come la sfera giuridica del terzo viene modificata.
Un caso interessante è quello che riguarda il rapporto tra gli atti preparatori nazionali e gli atti dell'UE. L'ipotesi è quella in cui abbiamo un atto dell'UE adottato al termine di un procedimento complesso, nel quale intervengono anche gli Stati membri che con l'adozione di un parere. Questo avviene soprattutto in ambito agricolo, in ambito contrattualistico, cioè negli ambiti
nei quali l'UE eroga dei fondi, gestisce delle commesse, bandi, appalti, quindi una serie di attività che l'UE svolge con grande incidenza sulla sfera dei privati e talvolta le regole per l'erogazione di questi fondi, richiedono l'intervento dello Stato che deve intervenire nel procedimento misto (UE e Stati membri) con un parere. Nel caso Oleificio Borelli la Corte di giustizia si era trovata a ricevere un ricorso da parte di un'impresa, un oleificio, un'impresa agricola, la quale non si era vista erogare un finanziamento a causa di un parere negativo della Regione, che invece era necessario che fosse positivo per erogare il finanziamento dell'Unione. La Corte di giustizia afferma che non era ricevibile quel ricorso, perché l'atto della Regione era un atto preparatorio, mentre l'atto che determinava la modifica della sfera giuridica del soggetto era l'atto adottato alla fine del procedimento e, dunque, l'atto.finale dell'UE. La Corte indica che quello che può fare il soggetto in una situazione di questo tipo è impugnare l'atto finale e contestare i vizi degli atti preparatori che, però, non assumono una rilevanza autonoma; in altre parole, in casi come questi, è l'atto finale che può essere impugnato di fronte alla Corte di giustizia; peraltro, l'atto preparatorio non è neanche impugnabile di fronte al giudice nazionale, perché è un atto preparatorio adottato da una Regione italiana preparatorio è un atto all'interno del procedimento, che non assume una veste giuridica autonoma rispetto al terzo, quindi l'unica possibilità è l'impugnazione dell'atto definitivo. I soggetti legittimati ad impugnare un atto. L'impugnazione di un atto dell'UE non può essere effettuata da qualsiasi soggetto; occorre, infatti, essere un soggetto legittimato in base a quantostabilito dall'art. 263 TFUE. Possono essere individuate tre categorie: i soggetti privilegiati, quelli semi privilegiati e i non privilegiati. I soggetti privilegiati sono: gli Stati membri e le istituzioni. Si dicono privilegiati perché possono impugnare qualsiasi atto giuridico, senza dover dimostrare alcun particolare legame o interesse al ricorso, senza necessità che quell'atto modifichi la sfera giuridica propria, quindi senza necessità che sia un atto riguardante esclusivamente quello Stato o quell'istituzione che ricorre: hanno una legittimazione ad agire generale, possono impugnare qualsiasi atto; in altre parole è una legittimazione ad agire attribuita ex lege, per garantire la legalità dell'UE. I soggetti semi privilegiati sono: la Corte dei conti, la BCE, il Comitato delle regioni. Questi possono impugnare gli atti per salvaguardare le proprie prerogative, il che significa che, per essere legittimati ad agire, devonodimostrare che l'atto impugnato lede le proprie prerogative, le proprie competenze. Si definiscono semi privilegiati perché non devono dimostrare particolari requisiti, basta che dimostrino che l'atto impugnato incida sulle proprie competenze; è una legittimazione ridotta rispetto agli Stati membri e alle altre istituzioni, ma pur sempre abbastanza ampia.
I soggetti non privilegiati sono le persone fisiche e giuridiche. Per poter impugnare un atto le persone fisiche e giuridiche devono dimostrare la propria legittimazione ad agire. In base all'art. 263 TFUE, le persone fisiche e giuridiche possono impugnare gli atti adottati nei propri confronti, gli atti che li riguardano individualmente e gli atti regolamentari senza normativa di esecuzione e che li riguardino direttamente.
Gli atti adottati nei propri confronti: sono gli atti che vedono le persone fisiche e giuridiche come destinatarie. Ricordiamo che gli unici atti tipici che possono avere come destinataria una
persona fisica e giuridica sono le decisioni. L'espressione atto che riguardi una persona direttamente e individualmente è stata interpretata dalla Corte di giustizia con la sentenza Plauman del 1963. La Corte ha ivi affermato che un soggetto è direttamente e individualmente interessato "quando viene toccato da un provvedimento a causa di qualità personali che lo distinguono dalla generalità e lo vanno ad identificare alla stregua dei destinatari". Questo principio è stato battezzato come la "Formula PLAUMAN" tanto è stata poi ribadita e confermata dalla Corte di giustizia. In sostanza, una persona, pur non essendo destinataria di un atto, può essere considerata come se fosse un destinatario perché, alla luce del contenuto dell'atto e delle caratteristiche della persona, si evince che quella persona emerge dalla generalità dei soggetti dell'ordinamento dell'UE alla stregua di un destinatario.
quasicome se l'atto fosse stato adottato tenendo conto della situazione specifica di quelsoggetto. La Corte ha avuto modo di precisare sovente l'applicazione della formula Plauman. Èevidente che nonostante sia astrattamente possibile un ricorso di annullamento da partedelle persone fisiche e giuridiche, in pratica sarà molto difficile potere dimostrare di esserelegittimate ad agire quando non si è destinatari dell'atto UE. Un esempio è quello della sentenza CODORNIU del 1994. Si trattava di un'aziendaspagnola vitivinicola che aveva impugnato un regolamento dell'Unione che imponevauna limitazione all'uso della dicitura CREMANT nelle etichette di vino, consentendonel'uso solo da parte dei produttori francesi e lussemburghesi; il regolamento imponeva,dunque, una limitazione all'uso della dicitura CREMANT che non si applicava alle aziendefrancesi e lussemburghesi e, di fatto, andava a penalizzare solo
un'azienda spagnola, la CODORNIU, l'unica che stava utilizzando questa etichetta sin dal 1924 e che non avrebbe potuto più farlo. Il regolamento UE, come sappiamo, ha portata generale ed astratta, non ha, dunque un destinatario ma in questo caso andava a ledere la situazione giuridica di un'unica persona giuridica, la CODORNIU: la Corte riconosce che la CODORNIU emergeva dalla generalità dei soggetti dell'ordinamento dell'UE perché era l'unica che era vincolata dall'atto e che quindi veniva anche lesa dall'atto. Come possiamo notare, non è solo l'interesse ad agire che determina la legittimazione ad agire: non basta dimostrare che l'atto incide nella sfera giuridica del soggetto, occorre invece anche dimostrare di emergere, in ragione di una caratteristica personale, dalla generalità dei consociati e di essere qualificati alla stregua dei destinatari.
Con il Trattato di Lisbona è stata aggiunta
Una terza ipotesi di legittimazione di persone fisiche e giuridiche ad impugnare gli atti è quando abbiamo delle norme regolamentari senza esecuzione che le riguardino direttamente. La Corte ha chiarito che norme regolamentari non sono i regolamenti, ma sono semmai norme di esecuzione di atti tipici, quindi non sono i regolamenti di terzo grado, ma sono piuttosto i regolamenti che troviamo al quarto livello della scala gerarchica, che sono funzionali a rendere esecutivo e applicare un regolamento già adottato. L'espressione che troviamo è norme regolamentari senza esecuzione e che riguardino direttamente la persona: la Corte specifica che senza esecuzione significa che abbiamo una situazione in cui la norma regolamentare non necessita di una normativa a livello nazionale per essere applicata e che quindi la persona è riguardata direttamente da quella norma regolamentare. Questo terzo presupposto è stato introdotto per ampliare la legittimazione di legittimazione.
delle persone fisiche e giuridiche, anche se si è trattato di un ampliamento molto circoscritto. Un aspetto peculiare riguarda la legittimazione dei