Diritto dell’Unione Europea.
02/03.
Introduzione.
L’unione europea è un’organizzazione internazionale basata sui trattati internazionali.
A volte essa può essere qualificata come organizzazione sovranazionale, però se si va a
vedere quali sono i soggetti nell’ordinamento internazionale essi sono 2: gli Stati e le
organizzazioni internazionali (ONU, OMS).
L’Unione europea certamente non può essere qualificata come uno Stato, di
conseguenza è di sicuro un’organizzazione internazionale. Tuttavia, qui arriva il problema:
l’Unione Europea è un’organizzazione internazionale diversa da tutte le altre.
La sua peculiarità sta nel fatto di essere un’organizzazione caratterizzata dalle forti
limitazioni di sovranità a carico degli Stati che ne fanno parti. Essere membri dell’unione
non è come essere nell’OMS. Essendo membri dell’unione si accetta necessariamente di
limitare la propria sovranità.
L’organizzazione europea, oltre ad essere unica nel suo genere, è anche
un’organizzazione che oggi ha certe caratteristiche. Essa deve essere inserita nel processo
di integrazione dell’unione europea: l’unione di oggi è quella risultante dai trattati in
vigore ma deve essere inserita nel processo di integrazione europea. Da una parte si ha il
dato statico dell’unione europea oggi, come risultante dai trattati, ma abbiamo anche
un dato dinamico che è quello del processo di integrazione europea. L’Unione oggi è
una tappa del processo di integrazione dell’Unione.
Un altro aspetto è che nell’unione si è sviluppato, con il processo di integrazione europea,
un meccanismo di continua tensione tra la volontà degli Stati di dare corpo all’unione,
però c’è anche una resistenza degli Stati per mantenere la loro sovranità.
Proprio questa tensione si riflette spesso nell’instabilità del processo di integrazione
europea, caratterizzato costantemente da questa dialettica tra lo Stato e la struttura
sovranazionale.
03/03.
L’avvio del processo dell’unione europea dobbiamo collocarlo tra la Francia e la
Germania, due potenze che erano state al centro dello scontro mondiale.
È importante porre l’attenzione sulla dichiarazione di Robert schuman, che allora era
ministro degli esteri francese, che aveva inviato al governo tedesco. È una lettera
considerata ancora oggi come il simbolo dell’avvio del processo dell’unione europea.
Jean Monnet, un altro dei pionieri dell’Unione europea, diplomatico al servizio del
governo francese, contribuisce in larga parte alla scrittura di questa lettera.
Leggere la dichiarazione.
L’obbiettivo di Schuman era quello di unificare il mercato del carbone e dell’acciaio tra
Francia e Germania, creare una comunità che si occupi di questa attività, alla quale poi
avrebbero potuto aderire gli altri Stati.
In questa dichiarazione si trova spesso il termine “federazione europea”, termine che poi
viene eliminato da ogni fonte. Nei trattati non si parla mai di federazione, non esiste
l’obbiettivo di giungere a una federazione.
Nel 1951 vien firmato il primo trattato vincolante, quella dichiarazione politica di Schuman
si traduce in un trattato alla base del processo di integrazione europea.
Questo trattato va ad istituire la comunità europea del carbone e dell’acciaio, proprio
come aveva proposto Schuman. Tale comunità ha l’obbiettivo di creare
un’organizzazione che consenta la condivisione di regole sulla produzione di carbone e
acciaio, ma soprattutto sulla circolazione dei beni.
Il trattato CECA entra in vigore nel 1952.
Il motivo per cui c’è questa discrasia tra l’anno della firma del trattato e l’anno
dell’entrata in vigore ha bisogno della RATIFICA da parte degli Stati che vi aderiscono.
Tutti i Trattati più importanti hanno bisogno della ratifica di tutti gli Stati, senza la quale il
trattato non entra in vigore.
Come ratificare i trattati viene stabilito dai singoli Stati: in Italia la firma al trattato viene
apposta dal Governo (presidente del governo ma anche un altro diplomatico del
governo) mentre la ratifica spetta al presidente della repubblica, che però può essere
effettuata solo previa legge di autorizzazione del Parlamento.
Terminato il processo di ratifica il trattato sulla CECA entra in vigore nel 1952. Incomincia il
procedimento avente la finalità ultima di garantire il mantenimento della pace e,
nell’ottica di Schuman, creare un’unione europea federale, obbiettivo che poi si sfuma.
Successivamente abbiamo il trattato della CEE, comunità economica europea, firmato
nel 1957 e entrato in vigore nel 1958. Lo stesso giorno viene anche firmato il trattato sulla
comunità europea economica atomica, conosciuto anche come EURATOM, entrato in
vigore nel 1958.
Tutti e tre questi trattati sono inseriti nel processo di integrazione europea, tant’è che sono
stati firmati e ratificati dagli stessi Stati (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda e
Italia).
L’obbiettivo era quello di creare un mercato interno dove merci, servizi, capitali e persone
(lavoratori) possano circolare liberamente, altrimenti qualsiasi merce per circolare fuori
confine dovrebbe essere sottoposto a un dazio.
Nel 1964 viene decisa l’unificazione degli esecutivi: le istituzioni delle tre comunità, che
erano distinte fino al ’64, vengono unificate.
Nel 1952 fu firmato un altro trattato avente la denominazione “comunità europea di
difesa” che non entrerà mai in vigore perché la Francia non lo ha ratificato. Proprio la
mancata ratifica di questo trattato è ciò che ha più condizionato il processo di
integrazione perché con la comunità europea di difesa si voleva intendere una
condivisione delle strategie di difesa di ogni Stato, delle strutture militari, tutto ciò che
concorre a creare il sistema di difesa. Questo sarebbe stato straordinario e bisogna
pensare che tutt’ora l’unione ha minima competenza in materia di difesa.
Per 30 anni, dopo l’entrata in vigore dei tre trattati, avviene l’attuazione di questi trattati,
vengono svolte tutte quelle attività volte a creare una vera collaborazione per il carbone
e l’acciaio, la realizzazione di un mercato interno, la cooperazione in tema di energia
atomica.
Dopo 30 anni viene concluso un nuovo trattato, esso è un tratto di modifica degli altri
trattati. Siamo nel 1986 e viene promulgato l’Atto Unico Europeo e l’obbiettivo
fondamentale di questo trattato è quello di introdurre delle modifiche soprattutto al
trattato sulla comunità economica europea per facilitare l’attuazione del trattato, in
quanto si era riscontrato delle difficoltà, infatti nell’86 era ancora lontano il
raggiungimento di un mercato interno.
Nel ’92 viene concluso un nuovo trattato a Maastricht il quale modifica i tre trattati e
istituisce l’Unione europea, una nuova entità, fino ad allora avevamo solo le comunità
europea. Quando viene creata l’Unione non viene creata une vera e propria
organizzazione internazionale, le organizzazioni rimangono 3, l’Unione diventa una forma
di cooperazione tra gli Stati membri delle comunità in materie diverse rispetto a quelle
disciplinate dalle 3 comunità. Con l’Unione europea si ampliano le materie incluse nel
processo di integrazione europea, senza però andare a costituire una nuova
organizzazione.
Perché non si vuole aumentare le competenze delle comunità, ma invece si va a creare
l’Unione? Aumentare le competenze delle comunità avrebbe significato limitare
ulteriormente la sovranità degli Stati. Il compromesso viene trovato attraverso l’istituzione
dell’Unione.
Le materie che vengono incluse sono:
Cooperazione in materia di giustizia civile e penale.
• Cooperazione tra forze di polizia.
• Materia dei visti, asilo e immigrazione, soprattutto con riferimento all’ingresso dei
• cittadini dei paesi terzi (non membri dell’Unione).
La politica estera e di sicurezza comune (in acronimo “PESC”).
•
Vengono anche apportate 2 modifiche essenziale al trattato CEE:
1. Viene introdotto l’istituto della cittadinanza europea. Fino al ’92 le persone erano
considerati dai trattati solo in quanto lavoratori/lavoratrici. Acquistando la
cittadinanza si acquista anche una serie di diritti, ad esempio quello di circolazione
e soggiorno.
2. Introduzione della moneta unica, ovvero l’euro. L’introduzione dell’euro avverrà
materialmente il primo gennaio del 2002.
Sempre con il trattato di Maastricht la comunità economica europea perde l’aggettivo
“economica”, diventando semplicemente Comunità Europea.
Dopo Maastricht abbiamo altri trattati (Amsterdam, Nizza) e vediamo che inizia anche a
crescere il tempo necessario per la ratifica, in quanto gli Stati membri sono di più e hanno
difficoltà interne.
Del trattato di Amsterdam del 1997 si effettua un trasferimento di alcune delle materie
introdotte con l’Unione Europea nel trattato sulla comunità europea. Si ha una migrazione
di articoli dal trattato sull’Unione Europea al trattato sulla comunità europea.
Successivamente, nel 2002 la CECA si estingue, cessa di avere efficacia. L’estinzione è
una delle cause di risoluzione di un trattato e questa si può avere quando lo decidono gli
Stati o perché il trattato è soggetto ad una durata limitata e alla conclusione della durata
non si rinnova. In questo caso il trattato sulla CECA aveva una durata di 50 anni e nel 2002
si decide di non rinnovarlo, questo perché si ritiene che la collaborazione in materia di
carbone ed acciaio era totalmente integrabile nel trattato sulla comunità europea.
Arriviamo all’ultimo di questi trattati, nel 2007 viene concluso l’ultimo trattato di riforma
ovvero il trattato di Lisbona firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009.
Gli elementi essenziali di questo trattato viene eliminata questa struttura diversificata tra
Unione Europea e Comunità europea. Quest’ultima viene sostituita con l’unione europea
che ingloba tutte le materie della comunità.
Vengono creati questi due trattati nuovi ossia il trattato sull’Unione Europea e il trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea. Il secondo abroga il trattato sulla comunità europea
e si sostituisce ad esso.
Questo non significa che, ad esempio, in tema di politica estera gli Stati accettino
limitazioni di sovranità. La competenza dell’unione viene modulata e diversificata.
A partire dal 2009 all’unione viene garantita la personalità giuridica.
Una peculiarità riguarda la PESC che trova tutta la sua disciplina sul trattato dell’Unione
Europea, mentre tutte le altre materie sono disciplinate nel trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea.
04/03.
Obbiettivi dell’Unione Europea.
Articolo 1 TUE lo stesso articolo 1 del trattato sull’Unione Europe richiama esso stesso il
à
processo di integrazione europea il cui esito deve essere “la creazione di un’unione
sempre più stretta tra gli Stati”. Questa è una regola giuridica, una regola codificata
all’interno del trattato.
Una conseguenza di questa regola è che nell’adottare misure all’interno dell’Unione
occorre sempre individuare il contenuto e anche l’interpretazione del contenuto che sia
funzionale ad un’union sempre più stretta tra gli Stati.
Il TUE e il TFUE sono due trattati che hanno il medesimo valore giuridico, una norma del
trattato sull’Unione non può prevalere su una norma del trattato del funzionamento
dell’Unione.
Alla fine dell’articolo 1 si ribadisce che l’Unione sostituisce la comunità europea.
All’articolo 2 si parla dei valori su cui si fonda l’Unione: rispetto della dignità umana, della
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto ecc. trovare questi valori
non è così scontato, infatti in altre nazioni non si trovano.
Questi valori sono comuni agli Stati membri quindi anche loro devono rispettarli.
Gli obbiettivi perseguiti dall’unione sono indicati sinteticamente all’articolo 3 del TUE:
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi
popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza
frontiere interne, uno spazio territoriale nel quale le persone possono circolare
liberamente con le stesse regole di giustizia.
3. L’unione instaura un mercato interno.
4. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e
la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e
la tutela dei diritti del minore.
5. Sviluppare il patrimonio culturale europeo.
6. Unione monetaria.
7. Realizzare relazioni esterne con il resto del mondo. L’Italia non può concludere
accordi su una competenza specifica dell’Unione, ad esempio un accordo
internazionale tra Italia e Stati uniti.
L’Unione oggi è costituita 27 membri. Si entra nell’unione tramite l’adesione di uno Stato
terzo che, avvenuta l’adesione, diventa Stato membro.
Tappe dell’adesione dei membri.
1951-1957: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda
1973: Danimarca, Regno unito, Irlanda
1981: Grecia
1986: Portogallo, Spagna
1995: Austria, Finlandia, Svezia
2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Ungheria
2007: Bulgaria, Romania
2013: Croazia
2020: - Regno Unito
Adesione degli Stati.
Il processo di allargamento dell’Unione non è interrotto, certo il regno Unito è usciti, ma
questo non significa che non possano aderire nuovi Stati. Ci sono degli Stati che sono
paesi candidati: l’Albania, la Turchia, Montenegro, la Macedonia e la Serbia.
Ci sono paesi che sono potenziali candidati e questi sono il Kossovo e la Bosnia-
Erzegovina.
Si può diventare membri dell’Unione se si chiede di aderire e se si è uno Stato europeo e
questo infatti è il primo requisito che viene individuato dall’articolo 49 del TUE. Oltre ad
essere uno Stato europeo uno Stato deve condividere i valori fondamentali enunciati
all’articolo 2.
Oltre a questo, gli Stati devono soddisfare dei requisiti politici, giuridici ed economici.
Questi criteri sono stati individuati nel Consiglio Europeo che si riunì nel 1993 a
Copenaghen e infatti vengono riferiti come “criteri di Copenaghen”.
Quando lo Stato vuole aderire deve presentare una richiesta di adesione, che viene
trasmessa al consiglio e quest’ultimo deve comunicare la domanda al Parlamento
europeo, ma anche ai parlamenti nazionali. Il consiglio, sulla richiesta di adesione,
delibera all’unanimità. È richiesto che ci sia la consultazione della commissione europea
che deve dare un parere favorevole e infine deve esserci la previa approvazione del
parlamento europeo. Quando la richiesta viene accettata dal consiglio lo stato terzo
acquisisce lo status di paese candidato. Subito dopo si apre la fase di preadesione, una
fase che può durare anni, perché è una fase prodromica a consentire allo Stato che ha
chiesto di aderire di soddisfare i requisiti giuridici, economici e politici che servono per
applicare quanto deciso dall’Unione. L’Unione accompagna lo Stato candidato in
questa fase, vi sono dei funzionari dell’Unione che devono fare proprio questo e che
seguono il negoziato con questi paesi.
Gli Stati che sono potenzialmente candidati sono stati che ancora non possono essere
accettati in quanto non soddisfano i requisiti minimi per aderire all’Unione.
Finita la fase di preadesione, lo Stato può aderire tramite l’accordo di adesione, ovvero
un accordo internazionale che viene concluso tra lo Stato aderente e gli Stati membri,
tutti gli Stati devono essere d’accordo.
Questi accordi devono poi essere ratificati da tutti gli Stati.
Abbiamo un’interessante intersecazione tra istituzioni dell’Unione, Stati membri e Stato che
vuole aderire.
Per uno Stato sarà sempre garantita l’identità di uno Stato nazionale.
09/03.
Il processo di adesione con il recesso del Regno Unito segna un’inversione di tendenza in
quanto non era mai successo. Non è detto che il recesso da parte di uno Stato
indebolisca il processo di integrazione europea.
Gli Stati membri sono uguali davanti ai trattati, non c’è uno status diverso tra gli Stati
membri, ad esempio non c’è differenza tra Stati fondatori e Stati di recente adesione.
Una volta che lo Stato entra a far parte dell’Unione è vincolato a seguire le regole
dell’Unione. Tuttavia, lo Stato che viene a far parte dell’Unione vi partecipa senza privarsi
della propria sovranità statale. Ciò che deve essere salvaguardata è l’identità nazionale
di uno Stato, cioè l’identità data dalla struttura statale (ad es. l’Italia è un paese
regionale, la Germania è un paese federale). Le strutture dei singoli Stati devono essere
rispettate dall’Unione. L’identità nazionale è data anche dalle funzioni esercitate dagli
Stati e che rimangono di loro competenza, ad esempio la tutela della sicurezza nazionale.
Il rispetto dell’identità nazionale è sancito all’articolo 4 del TUE.
Sempre nell’articolo 4 troviamo un’indicazione che deve guidare l’Unione e gli Stati
membri una volta che essi hanno aderito: “In virtù de
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